Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 1
Le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall'imputato non incontrano il limite alla loro utilizzabilità stabilito dall'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese, dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nell'ambito delle indagini, anche se queste ultime non riguardano la persona del dichiarante.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 46767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46767 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/11/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2469
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 11969/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.M.F.A. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 9.12.2010 della Corte di Appello di Venezia, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Belluno in data 5.5.2003, venne condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, quale colpevole del reato: a) di cui all'art.609 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 9.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Calamani Marta Cristina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.M.F.A. in ordine al reato: a) di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 9, a lui ascritto per avere costretto con violenza D.F.E.
a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti delle cosce, con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio quale conducente di un autobus di linea.
Secondo quanto accertato dai giudici di mento la condotta di cui all'imputazione è stata posta in essere dal D.M. mentre conduceva un autobus di linea in danno della D.F. che sedeva in un posto ubicato accanto a quello dell'autista.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva contestato l'attendibilità della persona offesa e dedotto, in rito, la inammissibilità della prova documentale, della quale il tribunale aveva disposto l'acquisizione, costituita da una lettera inviata dall'imputato alla azienda, con la quale aveva rassegnato le dimissioni, sostanzialmente riconoscendo la responsabilità per l'accaduto.
La Corte territoriale ha, però, dichiarato estinto per prescrizione il reato di violenza privata ascritto all'imputato in relazione ad un precedente episodio commesso in danno di una diversa persona offesa ed ha rideterminato la pena infettagli per il reato di cui al capo a) nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 237 c.p.p. e art. 111 Cost., ripropone la questione della illegittimità della acquisizione della lettera inviata all'azienda con la quale aveva rassegnato le dimissioni. Si osserva che l'ordinanza del Tribunale, che ha ammesso la prova documentale, viola il citato disposto della Costituzione ai sensi del quale la prova si deve formare nel contraddittorio delle parti. Si sostiene, quindi, che detta prova poteva essere acquisita solo con il consenso del difensore dell'imputato.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 609 bis c.p.. Con il mezzo di annullamento vengono riproposte censure in ordine alla valutazione della attendibilità del narrato della D.F. . Si deduce, in sintesi, la impossibilità che l'imputato con una mano continuasse a guidare l'autobus e con l'altra ponesse in essere le molestie sessuali descritte dalla persona offesa. Si deduce inoltre che un'altra passeggera, che sedeva vicino alla ragazza, non si era accorta di nulla e si rilevano contraddizioni tra quanto narrato dalla persona offesa ad una teste a proposito dell'episodio e quanto successivamente denunciato. In subordine si chiede la riduzione della pena inflitta. Il ricorso non è fondato.
Sul primo motivo di ricorso la Corte territoriale ha correttamente osservato che la disposizione dell'art. 111 Cost., secondo la quale la prova si forma nel contraddittorio delle parti, fa riferimento non alla nascita in rerum natura della prova documentale, ma al momento della sua acquisizione nel processo;
fase che si realizza mediante l'inserimento del documento nel fascicolo del dibattimento e nella quale la difesa ha largamente avuto la possibilità di controdedurre. L'art. 111 Cost., comma 4, in ogni caso, demanda alla legge di disciplinare i casi in cui la prova non può essere formata in contraddittorio per impossibilità oggettiva.
Tale è indubbiamente la documentazione proveniente dall'imputato, della quale l'art. 237 c.p.p. consente in ogni caso l'acquisizione anche di ufficio (cfr. sez. 3, 12.5.2010 n- 35036), sicché il contraddittorio in ordine alla stessa può instaurarsi solo sulla valutazione del documento.
Del tutto improprio è, poi, il riferimento del difensore al divieto di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2 bis, riferendosi lo stesso ai verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento. Nè le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute nel documento incontrano il limite alla loro utilizzabilità stabilito dall'art. 63 c.p.p., comma 1, in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e, quindi, alle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini, anche se queste ultime non riguardano la persona del dichiarante.
Peraltro, e in ogni caso, si deve rilevare che l'affermazione di colpevolezza è sostanzialmente fondata sulla valutazione della piena attendibilità della persona offesa.
Il secondo motivo è esclusivamente fattuale, essendosi limitato il ricorrente a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella che emerge dalla sentenza impugnata e, perciò, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011