Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall'illecito utilizzo di una carta clonata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest'ultima (resosi perciò responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il diretto trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta clonata con un'operazione di "ricarica" presso lo sportello automatico (assumendo comunque rilievo, in tale seconda ipotesi, il delitto presupposto di falsificazione o alterazione della carta originaria, di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007).
Commentari • 3
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il delitto di indebita utilizzazione di carte di creditoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La vicenda processuale La Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Messina con la quale l'imputato S.B. veniva condannato per i reati previsti dagli articoli 416 e 648 bis del codice penale e il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55, comma 9. L'imputato S.B. presentava ricorso in cassazione contro questa sentenza, in cui ha sollevato due motivi: sosteneva che la Corte d'appello non aveva tenuto conto di alcune prove che dimostravano l'assenza dell'elemento psicologico del reato associativo e che la qualificazione giuridica dei fatti era errata, in quanto il reato di riciclaggio non era configurabile, considerato anche che a S.B. era contestato l'uso …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: ne risponde chi fa confluire sul proprio conto i proventi di frode informaticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter …
Leggi di più… - 3. Carta di credito clonata: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2016, n. 18965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18965 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
18 9 65/ 1 6 65 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 21.04.2016 Sentenza n. 1060/2016 Reg. gen. n. 48561/2015 composta dai signori: Presidente dott. Franco Fiandanese dott. Piercamillo Davigo Consigliere Consigliere est. dott. US Sgadari dott. VI Tutinelli Consigliere dott. Sandra Recchione Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: RR IR, nato a [...] il [...]; DE LU NT, nato a [...] il [...], DICEMBRE US, nato a [...] il [...], ESPOSITO US, nato a [...] il [...], AL US, nato a [...] il [...], NI ST, nata a [...] il [...], LA AG LU, nata a [...] il [...], MU RI, nato a [...] il [...], NI TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 15/04/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di RA CO, De LU TO, BR US, LL US, La 1 LI NA, LO RI e RO IT;
il rigetto del ricorso di PO US;
l'annullamento con rinvio del ricorso di NI FA;
udito il difensore avv. Vittorio Carlo Villa per NI FA, LL US ed PO US, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Monza, resa in esito a giudizio abbreviato, riteneva i ricorrenti responsabili di una serie di reati tra i quali associazione per delinquere, usura, estorsione, rapina, riciclaggio, ricettazione, cessione di sostanze stupefacenti ed altro, loro rispettivamente ascritti nei termini di seguito evidenziati.
2. La Corte riconosceva l'esistenza di una organizzazione criminale, descritta al capo n.1 della rubrica, comandata da US PO (detto ZI E" o EP o' RT) e della quale, oltre ad un gruppo di imputati non ricorrenti, facevano parte anche FA NI, con funzioni organizzative e US LL. Tale sodalizio aveva operato in Monza e territori limitrofi a partire dai primi mesi del 2010, ponendo in essere le più svariate attività criminose indicate nei capi di imputazione, molte delle quali ascritte in prima persona al medesimo PO, per lo più in qualità di mandante. Le prove che la Corte valorizzava per affermare la responsabilità dei ricorrenti sono costituite, principalmente, dal contenuto di conversazioni tra presenti e telefoniche oggetto di intercettazione, dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di AR OV uno degli associati che aveva deciso di - collaborare con la giustizia dopo essere stato arrestato per una delle rapine programmate - nonché da numerose attività di polizia giudiziaria.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori e con distinti atti.
3.1 US PO deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di usura ed estorsione in danno di AN EN AN di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, nonché del reato di estorsione nei confronti di IA ER di cui al capo 8. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello, quanto ai reati di usura ed estorsione in danno del AN, non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che quest'ultimo, sia nelle dichiarazioni rese in fase di indagini che in quelle rese in altro procedimento ed oggetto di acquisizione nel giudizio di appello, non aveva 2 accusato l'imputato, così facendo venire meno la prova della sussistenza del prestito elargitogli dall'PO e delle minacce estorsive finalizzate al suo pagamento unitamente agli interessi usurari pattuiti;
circostanze non desumibili dalle intercettazioni valorizzate nella motivazione della sentenza impugnata. Del pari, quanto all'estorsione sub capo 8 inerente l'imposizione al IA ER di assumere fittiziamente nella sua impresa una dipendente a nome BR OS, legata all'PO e sorella di altro sodale la Corte non avrebbe adeguatamente spiegato la ragione per la quale non aveva ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, favorevoli alla difesa, ritenendole viziate dalla paura di ritorsioni. Inoltre, non sarebbe stata valutata l'ipotesi che l'imputato si fosse mosso per tutelare il legittimo diritto della BR OS di essere riassunta dal IA a seguito di un licenziamento illegittimo prima subito;
cosicché la condotta del ricorrente, quand'anche illecitamente connotata, avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato improcedibile per difetto di querela. 2) vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di rapina aggravata e dei connessi reati in materia di armi e ricettazione di cui ai capi dal numero 13 al numero 42. Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe proceduto ad adeguata valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese da AR OV, limitandosi, quanto al primo aspetto, ad un acritico recepimento delle valutazioni del giudice di primo grado, omettendo di confrontarsi con le contraddizioni che pure la difesa aveva messo a fuoco con i motivi di appello;
quanto al secondo aspetto, omettendo di verificare la sussistenza di adeguati riscontri. In particolare, la Corte avrebbe superato, attraverso una motivazione che si sostiene essere apparente ed ipotetica, la specifica questione di portata generale posta dal ricorrente in ordine al fatto che, dalle stesse dichiarazioni del AR, era emerso che l'PO si "sarebbe tirato fuori" dalle rapine, non fungendo da mandante in nessuna di esse. Nello specifico dei singoli episodi, il ricorrente lamenta anche l'assenza di riscontri individualizzanti alle accuse del AR, tali non potendo considerarsi quelli relativi alle fasi esecutive dei singoli delitti, alle quali l'PO non aveva mai partecipato e nulla potendosi ricavare, circa il suo ruolo di mandante, dalle intercettazioni, sotto il cennato profilo del tutto generiche. Altrettanto generico sarebbe il dato relativo al rapporto di conoscenza tra il ricorrente e SO NA, considerata la basista delle cinque rapine ai punti SNAI 3 M di cui ai capi da 27 a 42, valorizzato dalla Corte quale riscontro sulla base di un ragionamento ritenuto di tipo meramente congetturale. 3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di riciclaggio di cui ai capi da 52 a 73. -L'PO si duole come i ricorrenti RA, LL e La LI, che hanno dedotto identica censura che la condotta illecita sia stata qualificata dalla Corte- di Appello come riciclaggio anziché come frode informatica (ex art. 640 ter cod. pen.), dal momento che gli indicati prevenuti avrebbero al più avuto un ruolo nella perpetrazione del reato presupposto commesso dal coimputato separatamente giudicato RD GO;
il quale aveva clonato delle carte bancomat di terze persone, utilizzandole per riversare su carte prepagate fornitegli, per il tramite di PO, dai ricorrenti RA, LL e La LI ed a questi intestate, somme di denaro rivenienti dai conti correnti dei soggetti vittime delle clonazioni delle loro carte bancomat. 4) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato detenzione a fine di spaccio di 500 grammi di cocaina di cui al capo 95, dal momento che la chiamata in correità del AR, anche in questo caso, sarebbe rimasta priva di riscontri individualizzanti, tali non potendo ritenersi quelli provenienti dalle dichiarazioni del coimputato separatamente giudicato FI ON, che aveva ammesso il possesso della partita di droga, tuttavia escludendo ogni coinvolgimento dell'PO, non desumibile neanche dall'intercettazione valorizzata dalla Corte. 5) vizio della motivazione in ordine al calcolo della pena per gli aumenti in continuazione, effettuato dalla Corte senza tenere conto dell'assoluzione del ricorrente da alcuni reati, pronunciata dal medesimo giudice di secondo grado, che avrebbe dovuto comportare una riduzione complessiva della quantità di pena inflitta per i reati satelliti anche al di sotto del limite del triplo cui essa era già stata adeguata.
3.2 CO RA deduce: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte interamente recepito la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio di cui al capo 60 unico episodio contestatogli senza tenere conto delle critiche poste dalla - difesa con i motivi di appello in ordine alla mancanza di prova di un consapevole coinvolgimento dell'imputato nelle condotte commesse dagli altri correi ed inerenti alle operazioni di clonazione della carte bancomat ed al loro successivo illecito utilizzo. 2) violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto, per le stesse ragioni poste dal ricorrente PO con il terzo motivo di ricorso, cui il RA 4 M aggiunge il rilievo che il reato di riciclaggio sarebbe insussistente a motivo della chiara tracciabilità dell'operazione effettuata con le carte clonate, da ritenersi complessivamente unitaria e riconducibile all'art. 640 ter cod. pen., reato improcedibile per difetto di querela.
3.3 NA La LI censura la sentenza impugnata che riconosceva la sua responsabilità esclusivamente per il reato di riciclaggio di cui al capo 52, per le stesse ragioni espresse dai ricorrenti PO e RA in ordine a tale reato, alla consapevolezza dell'operazione illecita sottesa alla mera intestazione della carta prepagata ed alla qualificazione giuridica del fatto come riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen., anziché a quella di cui all'art. 640 ter stesso codice;
ovvero, come aggiunge la ricorrente, a quella di ricettazione, con eventuale applicazione del secondo comma dell'art. 648 cod. pen.. 3.4 US LL si duole della condanna per il reato di riciclaggio di cui al capo 53, deducendo le stesse censure dei precedenti ricorrenti in ordine alla sussistenza del reato ed alla qualificazione giuridica del fatto, eventualmente sussumibile anche nell'autoriciclaggio. Con altro motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) della rubrica, che non sarebbe desumibile, a suo modo di vedere, dalla commissione dei reati-fine (oltre al riciclaggio prima indicato anche la commissione di due ricettazioni relative a scarpe ed indumenti), attesa la loro modesta rilevanza economica e la loro occasionalità rispetto al programma criminoso dei sodali ed in particolare dell'PO US, non potendo neanche valorizzarsi il mero fatto che quest'ultimo fosse suo suocero, tenuto anche conto dell'assenza di rapporti con tutti gli altri sodali.
3.5 FA NI, con due motivi di ricorso, deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, non essendo emersa la prova che la società P.Gi.emme, della quale ella era amministratrice, fosse stata adibita dall'PO a paravento delle attività illecite dal medesimo poste in essere, come si dedurrebbe anche dall'assoluzione dell'imputata per il reato di usura, né che i proventi di tali attività fossero confluiti sulla medesima società, che avrebbe svolto lecita attività e si sarebbe lecitamente aggiudicata appalti dall'amministrazione comunale di Monza. 2) mancanza della motivazione in relazione alla attribuita qualifica di organizzatrice in seno all'associazione e con riguardo alla determinazione della pena in misura molto superiore al limite edittale. 5 m 3.6 US BR, con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione in danno di IA ER contestatogli al capo 7 della rubrica, avuto riguardo al fatto che la Corte di Appello avrebbe fondato il suo convincimento soltanto sul contenuto, in realtà equivoco, di sole tre intercettazioni telefoniche tra terze persone, senza tenere conto che la persona offesa aveva negato di aver ricevuto minacce dall'imputato e che quest'ultimo, che viveva lontano da Monza e non aveva se non sporadici contatti con il fratello BR OS suo coimputato, aveva offerto una diversa e lecita ricostruzione dei suoi rapporti con la vittima. Tali circostanze avrebbero quantomeno dovuto indurre la Corte di Appello ad attribuirgli un ruolo minimale nella commissione del fatto.
3.7 TO De LU, con unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione ascrittogli al capo 103 della rubrica, commesso in concorso con il ricorrente IT RO ed avente ad oggetto attrezzi da lavoro di vario genere provento di furto avvenuto il 4 aprile del 2011. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe omesso di considerare la buona fede dell'imputato nell'acquisizione della merce oggetto di furto, che si deduceva dalla telefonata tra il coimputato RO ed un autotrasportatore a nome ON VI, che aveva consegnato la merce rinvenuta in possesso del ricorrente e del RO al momento del loro arresto, avvenuto il 18 maggio 2011; merce di eguale tipologia di quella cui si riferisce il capo di imputazione, sebbene riferibile ad altro furto e della quale il ON aveva assicurato la provenienza lecita da un fallimento.
3.8 Stesse argomentazioni sono poste a base del ricorso di IT RO, coimputato del De LU nel reato di ricettazione sub capo 103, che deduce anche l'irritualità della motivazione della Corte di Appello in quanto, a suo dire, - costruita interamente per relationem a quella di primo grado - la sussistenza del reato di cui all'art. 712 cod. pen. e, comunque, la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., richiesta sulla quale la Corte avrebbe omesso di motivare.
3.9 RI LO, ritenuto responsabile del reato di ricettazione di calzature con marchio contraffatto di cui al capo 74 della rubrica in concorso con PO US - deduce vizio della motivazione con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte negato, attraverso il solo riferimento al valore materiale dei beni, la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., calcolando anche la recidiva, senza tenere conto di circostanze di segno favorevole all'imputato. 6 M CONSIDERATO IN DIRITTO Occorre esaminare per primo il ricorso di PO US, contenente censure comuni ad altri ricorrenti e che possono ricevere una trattazione unitaria.
1. All'analisi del primo motivo di ricorso, deve premettersi che non risultano censure relative alla sussistenza di alcuni reati tra i 54 per i quali è intervenuta la condanna del ricorrente. In particolare e per quel che qui interessa, oltre che con riguardo a quelli di cui ai capi 49, 50, 74, 76, 79, 81 e 98 concernenti delitti in materia di armi, ricettazioni di arma e di capi di abbigliamento, spendita di monete false, compravendita di voti non sono stati dedotti motivi avverso la condanna dell'PO per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1 della rubrica, con il quale gli si contestava di essere l'incontrastato capo e promotore di quella organizzazione malavitosa radicata nel territorio di Monza ed in altri limitrofi di cui si è già detto nella sintesi in fatto. Tale organizzazione vedeva l'PO quale mandante o diretto esecutore di tutta una serie variegata di delitti, ascrittigli con le altre imputazioni ed alcuni, come si è appena detto, neanche oggetto di censura. La precisazione è rappresentativa del contesto nel quale si erano verificati i fatti processuali sui quali il ricorrente ha concentrato le sue difese.
1.1 Ciò posto, il primo motivo di ricorso, volto a dubitare della sussistenza dei reati di usura ed estorsione di cui ai capi 5, 6 e 8 della rubrica, è infondato. Occorre sottolineare che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di tali reati in entrambi i giudizi di merito e con decisione conforme. La pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo e secondo grado, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, rv 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, rv 197250). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova, in parte lamentato dal ricorrente. 7 m E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Fatte queste premesse - estendibili anche ad altri motivi di ricorso dell'PO e di altri ricorrenti, come di seguito sarà precisato la sentenza impugnata non manifesta alcun vizio motivazionale inerente la valutazione del compendio probatorio posto a base della decisione. In primo luogo, non risulta conforme al vero quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al fatto che la persona offesa dei due reati di usura ed estorsione sub capi 5) e 6) della rubrica, non avesse mai accusato l'imputato con le sue dichiarazioni;
al contrario, la Corte di Appello, richiamando, ai fgg. 44-47 della sentenza, la motivazione della decisione di primo grado, espressamente precisava che il AN aveva reso dichiarazioni ai carabinieri di Monza con le quali aveva ricostruito la genesi del suo rapporto con l'PO ed prestito ad usura da questi elargitogli nei termini di cui all'imputazione sub 5); vale a dire l'elargizione della somma di 30.000,00 euro, per la quale erano stati pattuiti interessi pari al 10% mensile (120% annuo). Inoltre, la Corte di Appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, a fg. 98 della sentenza, si confrontava anche con le dichiarazioni rese dal AN in altro procedimento penale, che erano state acquisite agli atti nel giudizio di secondo grado, rinvenendo delle conferme, sia pure parziali, alle prime dichiarazioni, sia con riguardo al prestito che con riguardo alla conoscenza dell'imputato da parte della vittima. Ma, soprattutto, la Corte di Appello riportava il contenuto di una serie di intercettazioni che riteneva autonomamente capace di provare l'esistenza del reato di usura così come di quello estorsivo, trasfondendo alcune parti dei dialoghi captati a fg. 99 della sentenza impugnata, nei quali espressamente si faceva riferimento all'esistenza di un debito ed alle cattive intenzioni dell'imputato nell'ipotesi in cui il AN non avesse adempiuto;
che potevano arrivare anche, come dicevano suoi sodali, a “staccare la testa" alla vittima. Così evidenziando la natura minacciosa, neanche troppo implicita, della frase proferita 8 m alla vittima da un sodale dell'PO, a proposito del fatto che se ella non avesse pagato si sarebbero dovuti "svegliare i cani che dormono". Con tale parte della motivazione, immune da difetti logico-giuridici rilevabili in questa sede, il ricorrente non si è minimamente confrontato, così rivelando anche la genericità delle sue argomentazioni difensive. Altrettanto generiche sono le censure del ricorrente relative alla sussistenza del reato di estorsione di cui al capo 8) della rubrica, dal momento che la circostanza che la persona offesa IA non avesse confermato di avere subito minacce da parte dell'imputato, volte alla riassunzione di BR OS nella sua impresa, formava oggetto di specifico apprezzamento da parte della Corte di Appello;
laddove, ai fgg. 100-102 della sentenza, si sottolineava l'inconducenza probatoria di tale dato rispetto alle chiare esternazioni dell'imputato in una conversazione avvenuta con la diretta interessata (n.545 del 4.12.2010), nella quale egli la informava di avere minacciato il IA;
circostanza che contribuiva a spiegare, secondo l'insindacabile e conforme valutazione di merito del G.U.P. e della Corte, le reticenze mostrate dalla vittima nel corso del suo esame reso nel giudizio abbreviato. L'eventualità che l'PO avesse agito a tutela di un diritto della BR alla propria riassunzione, in forza di un supposto licenziamento illegittimo prima subito ad opera della persona offesa, oltre che generica e poco aderente al contesto ove si consideri che il IA, come meglio si evidenzierà trattando della posizione del ricorrente BR US, era estorto per altro verso da quest'ultimo e dal di lui fratello OS, congiunti della BR OS, come da contestazione sub capo 7 risulta del tutto inidonea a postulare l'esistenza del - reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come sostenuto dal ricorrente in via subordinata. Dal momento che risulta, da altra intercettazione citata in sentenza ma non nel ricorso, che l'PO avesse anche utilizzato un terzo soggetto a lui vicino per minacciare il IA di riassumere "per forza" la BR, tale US TO (fg. 101 della sentenza). Per il che, sul punto, può richiamarsi la pacifica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, secondo cui il ricorso ad un esattore terzo rispetto al rapporto obbligatorio, è ostativo all'inquadramento della condotta nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015, Stradi, rv.265214; Sez.2, n. 9759 del 10/02/2015, Gargiuolo, rv 263298).
1.2 Infondato è anche il secondo motivo di ricorso dell'PO, volto a contestare la sua responsabilità in relazione ai reati di rapina (con i connessi reati in materia di armi e ricettazione) di cui ai capi da 13 a 42 della rubrica. 9 т Nei quali egli aveva sempre assunto, secondo la ricostruzione fatta propria in entrambe le sentenze di merito, conformi anche sotto questo aspetto, il ruolo di mandante;
proprio in forza di quella posizione apicale in seno all'organizzazione criminale da lui promossa e gestita, che egli non ha contestato di avere svolto, mancando nel ricorso, come si è già precisato, ogni censura in ordine al capo 1 della rubrica. Tale dato finisce per essere la prima conferma della correttezza di quanto sostenuto dai giudici di merito a proposito dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante AR OV, il quale, essendo stato inserito nel sodalizio capeggiato dal ricorrente ed avendo personalmente partecipato ad alcune tra le rapine oggetto di contestazione all'PO, ne ha indicato il ruolo di mandante in tutte le occasioni delle quali qui si discute. Più in generale, è a dirsi che non risulta conforme al vero l'assunto del ricorrente secondo cui la sentenza di appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente il giudizio espresso dal G.U.P. in ordine all'attendibilità intrinseca del AR, senza mettere a fuoco le contraddizioni segnalate con i motivi di appello. Invero, la Corte territoriale, ai fgg. 102-105 della sentenza, espressamente si soffermava a rilevare come il collaborante fosse apparso sincero nelle sue dichiarazioni, con le quali si era autoaccusato di molti reati dei quali era stato diretto protagonista, patendo conseguenze ben maggiori dei vantaggi che avrebbe potuto ottenere da una collaborazione con la giustizia in ipotesi artatamente intrapresa. Inoltre, la Corte in modo specifico confutava l'assunto, ripreso in ricorso, secondo cui l'PO si sarebbe "tirato fuori" da ogni ruolo nelle rapine;
precisando, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede in quanto privo di vizi logici, che tale affermazione del RC era da rapportare allo specifico contesto nel quale era sorto l'intendimento del ricorrente di dedicarsi a tal genere di delitti;
e, cioè, quello di consentire agli esecutori materiali di essi di ripagare un debito che lui aveva contratto con terzi soggetti in relazione ad una partita di droga che aveva acquistato e ceduto ai suoi sodali perché la spacciassero, cosa che non era poi avvenuta, senza che l'PO perdesse la qualità di debitore principale verso i committenti della droga, che lo rendeva "interessato" alla programmazione e perpetrazione dei singoli delitti di rapina (l'argomento forma oggetto anche del capo 95 della rubrica, del pari contestato al ricorrente). Ne consegue che da questo elemento, così come dalle altre incertezze od omissioni segnalate dalla difesa ed alle quali pure la Corte di Appello faceva riferimento a fg. 104 della sentenza, non poteva dedursi l'inattendibilità del collaborante. 10 т Specie a fronte, come correttamente rilevava la Corte di merito, dei potenti riscontri estrinseci alle dichiarazioni del AR, costituiti dalle corpose intercettazioni e dalle indagini compiute dalla polizia giudiziaria, che avevano rivelato, in tutti i casi, un esatto pendant tra quanto dichiarato dal collaborante a proposito delle singole rapine e l'effettiva verificazione dei fatti siccome accertati anche a seguito dell'escussione delle varie vittime e degli altri accertamenti investigativi. Tutte circostanze sulle quali la difesa ha sorvolato, con il che evidenziandosi la genericità del suo assunto. Le successive censure relative ad ogni singolo episodio, con le quali si sostiene l'assenza di un riscontro di tipo individualizzante a carico dell'imputato, che non aveva mai partecipato alla fase esecutiva dei delitti così implicitamente asseverando l'esistenza di riscontri su quest'ultima non hanno pregio.- Infatti, con riguardo alla rapina al bar "Canon d'oro" (capo 13 e connessi reati sub capi 14 e 15), nonché con riguardo alle rapine al bar Dream Cafè ed alla pizzeria lo Stregone di cui ai capi 19 e 21 (con i connessi reati sub capi 20, 22 e 23), il ricorrente pretenderebbe una rivisitazione nel merito, non effettuabile in questa sede, dell'interpretazione, asseritamente travisata, fornita dalla Corte di Appello riguardo al contenuto di intercettazioni assurte a riscontro individualizzante della chiamata in correità del AR, già ampiamente verificata sul fatto storico. Dal momento che, ai fgg. 108 e 110 della sentenza, i giudici di secondo grado spiegavano che in una prima conversazione (n. 594 del 28.10.2010), i correi di PO facevano espresso riferimento alle pretese di quest'ultimo di conoscere chi avesse tenuto per sé il compendio del delitto sub capo 13, correttamente quantificato in 4.000 euro;
nella seconda conversazione avvenuta dopo venti giorni dalle altre due rapine, compiute nella stessa giornata sempre dal gruppo di sodali dell'PO - essi si riferivano al fatto che lo "zio" (così come veniva chiamato PO, secondo quanto precisato nella sentenza impugnata a proposito del capo 1 non contestato, cfr. fg. 34) si sarebbe arrabbiato "se essi non avessero pulito", con riferimento all'autovettura usata per commettere i delitti e che gli interlocutori avevano bruciato appena qualche giorno prima della conversazione. Dimostrando, quindi, nell'un caso e negli altri, il suo personale coinvolgimento nei reati, riveniente dal ruolo assunto in seno al sodalizio al quale andavano ricondotti quei fatti illeciti. Più in generale e con riferimento alle altre rapine contestate e commesse a vari punti SNAI di Monza e dintorni, la Corte intravedeva un riscontro individualizzante nel fatto che tali delitti erano stato commessi sempre dal 11 m medesimo gruppo di sodali e sempre attraverso una soffiata proveniente da una basista che lavorava alla SNAI individuata fotograficamente dal collaborante - nella coimputata SO NA, separatamente giudicata e che si era accertato avere rapporti sentimentali con uno dei più stretti associati dell'PO; quel BR OS, fratello del ricorrente BR US, separatamente giudicato per diversi reati all'odierno esame commessi in concorso con il ricorrente PO ed anche con lo stesso BR US. La compromissione della basista nelle singole ipotesi era stata provata dall'esame dei tabulati telefonici. Per il che, anche attraverso la valorizzazione di tutto il contesto di riferimento riguardo al quale si rinvia a quanto detto a proposito della ridetta assenza di censure in ordine al capo 1 la Corte perveniva ad affermare, con ragionamento immune da censure logiche e giuridiche, che l'PO fosse stato il mandante di tutte le rapine, così come aveva espressamente dichiarato il AR, autoaccusandosi di esserne stato l'esecutore materiale insieme ad altri sodali dell'organizzazione capeggiata dal ricorrente. Dovendosi rammentare che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, cui il Collegio aderisce, in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, rv 265355; Sez. 6 n. 41352 del 24/09/2010, Contini, rv. 248716).
1.3 Anche terzo motivo di ricorso, relativo alle contestazioni di riciclaggio di cui ai capi da 52 a 73, è infondato. Le considerazioni qui di seguito svolte, hanno diretta refluenza anche sulle posizioni dei ricorrenti RA CO e La LI NA, ritenuti responsabili rispettivamente (ed esclusivamente) dei reati di riciclaggio di cui ai capi 60) e 52), nonché del ricorrente LL US, quanto all'analogo reato di cui al capo 53), essendo stato egli condannato anche per altri delitti che meriteranno separato esame. Si è ritenuto sussistente, a carico di PO e degli altri ricorrenti appena citati, il reato di riciclaggio in concorso con il coimputato separatamente giudicato RD GO. 12 т Come risulta dalle pagine della sentenza impugnata dedicate all'argomento il RD GO era in possesso di carte bancomatfgg.62-64 e 118-120 - clonate, confezionate carpendo indebitamente dati riservati contenuti in sistemi informatici in uso presso vari istituti di credito e relativi a ignari titolari di conti correnti. Il RD aveva preso contatti con PO, il quale gli aveva procurato dei soggetti disponibili tra i quali i ricorrenti LL, RA e La LI - a procurarsi delle carte prepagate intestate ai medesimi, al fine di consentire al RD di riversare su di esse il denaro da costui indebitamente sottratto attraverso l'uso delle carte clonate. RD ed PO avevano concordato l'esborso da parte del primo di 400 euro per ogni carta prepagata, somma che, in parte, veniva trattenuta dall'PO (per il pagamento dei "carcerati") e, nel resto, consegnata ai soggetti che si erano prestati, per suo tramite, ad intestarsi le carte prepagate "pulite"; ai quali soggetti, così come all'PO, la Corte di Appello riconnetteva la complicità nel riciclaggio del danaro proveniente dai conti correnti di coloro che avevano subito la clonazione della carta, rinvenendo anche la consapevolezza di concorrere in detto reato (scontata per PO), almeno sotto il profilo del dolo eventuale: i ricorrenti LL, RA e La LI, cioè, avevano accettato il rischio che su quelle carte prepagate altri soggetti (nella specie RD) facessero confluire denaro di illecita provenienza. Ciò posto, la Corte di Appello così come il G.U.P., ai fgg. 173-181 della sentenza di primo grado - chiarivano che il RD aveva adottato, nei vari casi, due differenti modalità illecite. Una prima modalità, era consistita nel fatto che egli si era recato con le carte clonate presso un qualunque sportello bancomat, prelevando dai conti correnti delle vittime denaro contante che successivamente riversava sulle carte prepagate dei ricorrenti, attraverso una seconda e distinta operazione bancaria. Una seconda modalità era quella di procedere, direttamente e contestualmente, ad un passaggio di denaro da carta clonata a carta prepagata, attraverso un'operazione altrettanto semplice ed effettuabile, quanto la prima, dai comuni sportelli bancomat, seguendo le modalità non di "prelievo" ma di "ricarica". Orbene, nella prima ipotesi prelievo da parte del RD del denaro contante tramite la carta clonata e successivo accredito del medesimo denaro sulla carta prepagata - il reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter cod. pen. si era consumato al momento dell'ottenimento del danaro contante da parte del citato coimputato;
allorquando costui, attraverso l'artificio che si è descritto, era riuscito a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, così come prevede la incriminatrice appena richiamata ed anche tenuto contonorma 13 m dell'interpretazione che di essa ha dato la giurisprudenza di legittimità qui condivisa. Secondo cui, in primo luogo, integra il reato di frode informatica e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua (Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, Fusinato, rv 264774; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Fica, rv 250113). In secondo luogo, il reato di frode informatica si consuma quando, penetrando abusivamente nel sistema informatico, si provoca un danno al correntista ignaro, al contempo ottenendo l'ingiusto profitto, secondo lo schema del reato di truffa, dal quale quello di frode informatica mutua la struttura normativa. Nello stesso senso si pone, ad una attenta lettura della motivazione, Sez.2 n. 6958 del 25/01/11, Silvestri, rv 249660. Essendosi consumata la frode informatica al momento del prelievo del contante da parte del RD, la successiva operazione di immissione di detto contante sulle carte prepagate, è condotta oggettivamente costitutiva del reato di riciclaggio, alla quale avevano concorso i ricorrenti RA, La LI e LL, intestando a sé stessi le carte prepagate, nonché l'PO fungendo da intermediario perché ciò avvenisse. I ricorrenti, infatti, non avevano contribuito alla realizzazione del reato presupposto in questo caso la frode informatica - già perfezionatosi a monte - del loro contributo, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 bis cod. pen.. Essi avevano prestato la loro opera, a valle, per "ripulire" il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa del medesimo;
con una condotta, dunque, perfettamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall'art. 648 bis cod. pen... Ma anche nella seconda eventualità - passaggio contestuale di danaro da carta clonata a carta prepagata la condotta dei ricorrenti deve essere inquadrata nell'ambito del riciclaggio. Infatti, vero è, come sostengono questi ultimi, che l'operazione compiuta dal RD si era strutturata, in questo caso, come una modalità esecutiva della frode informatica, una "illecita operazione di trasferimento fondi" (per usare la stessa terminologia delle sentenze di legittimità prima citate) tra quelle possibili, nelle quali si ascrive anche la diversa, ma non per finalità, operazione di prelievo di contante;
cosicché, seguendo lo stesso ragionamento prima posto, la frode informatica non si era consumata se non nel momento in cui era avvenuto il 14 m contestuale trasferimento dei fondi dai conti correnti delle ignare vittime della clonazione delle carte bancomat alle carte prepagate intestate ai ricorrenti. Tuttavia, non è vero che, in tal caso, non vi sarebbe spazio per configurare il reato di riciclaggio. In quanto, nel momento in cui il RD aveva operato il descritto e contestuale trasferimento dei fondi, era già stato comunque commesso, a monte, il reato di cui all'art. 55, comma 9 del D.L.vo n. 231 del 2007. Più in particolare, era stata sicuramente commessa una o più tra le tante condotte descritte nella seconda parte di quest'ultima norma e consistenti nel fatto di chi "al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi". In questa chiave di lettura che, peraltro, si conforma alle specifiche - imputazioni contestate ai ricorrenti, nella parte in cui individuano il reato di cui alla richiamata norma tra quelli presupposti rispetto al contestato riciclaggio - la condotta dei ricorrenti si struttura come strumentale al raggiungimento dello scopo finale cui tutta l'operazione illecita era preordinata;
acquistando una sua autonoma rilevanza quale fattispecie penale, proprio in virtù del fatto, incontestato, che costoro non avevano partecipato al reato di cui all'art. 55, comma 9 D.L.vo n. 231 del 2007, nella modalità prima indicata. Tale particolare carattere strumentale della condotta degli agenti al raggiungimento del risultato, idonea a configurare il reato di riciclaggio, è caratteristica già messa in luce da precedente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio, secondo cui in tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo (Sez.2, n. 47147 del 24/10/2013, Tumbarello, rv. 257821). Né si potrebbe obbiettare, avverso tale ricostruzione, che la condotta illecita di cui all'art.55, comma 9 D.L.vo n. 231 del 2007, nella parte prima descritta, sarebbe assorbita in quella di frode informatica. Poiché, l'attento esame della giurisprudenza di legittimità, già citata a proposito dell'interpretazione di tale ultima fattispecie incriminatrice - a partire dalla prima decisione n. 17748 del 2011, Fica ritiene assorbito in quello di frode - informatica solo il reato previsto nella prima parte dell'art. 55, comma 9 D.L.vo n. 231 del 2007, consistente nel fatto di chi "utilizza, non essendone titolare carte di credito o di pagamento....". 15 т Fattispecie del tutto diversa da quella di chi, a monte, "falsifica" detti strumenti di pagamento, così come previsto dalla seconda parte della medesima norma. Per il che, la condotta compiuta dai ricorrenti, in entrambe le modalità di utilizzo delle carte prepagate a loro intestate da parte del RD, siccome individuate da entrambe le sentenze dei gradi di merito, deve essere inquadrata come riciclaggio. Deve, peraltro, ritenersi come l'obbiettiva modalità della condotta illecita compiuta, risulti idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del danaro dai reati presupposti, poiché solo approfonditi accertamenti bancari e di polizia giudiziaria, susseguenti alla individuazione delle operazioni effettuate con le carte bancomat clonate, avevano consentito di risalire alle persone dei ricorrenti e, per puro caso attraverso le intercettazioni effettuate sui locali frequentati dall'PO alla persona del RD, che si era sempre schermato ancor meglio degli altri correi nelle singole illecite transazioni. Ne consegue che non può essere tenuto in pregio il rilievo di alcuni tra i ricorrenti, secondo cui il reato contestato andrebbe escluso a motivo della chiara tracciabilità dei passaggi di danaro. E, d'altra parte, proprio tale idoneità della condotta dei ricorrenti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, esclude che nei loro confronti sia ascrivibile soltanto il reato di ricettazione-come sostenuto dalla ricorrente La LI - rispetto al quale il reato di riciclaggio si connota proprio in ragione di questa ulteriore caratteristica dell'azione delittuosa, non prevista dall'art. 648 cod. pen. (Sez.2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, rv.263155; Sez.2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, rv. 257982). La mancata partecipazione dei ricorrenti al reato presupposto, esclude anche la possibilità di sussumere la loro condotta nell'ambito della fattispecie di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter1, cod. pen, così come adombrato dal ricorrente LL, in termini, invero, assai generici. Infine, entrambe le sentenze di merito colgono nel segno allorché sottolineano, a proposito della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato del quale pure i ricorrenti hanno dubitato che costoro avevano offerto il loro ausilio al RD senza alcuna riserva, accettando quanto meno il rischio - che nel caso di PO diventava certezza che sulle carte prepagate a loro intestate transitassero somme di illecite provenienza, attraverso una qualunque attività a ciò finalizzata (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep.2014, AN, rv.259010; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, rv.256454). -La punibilità della loro condotta a titolo di dolo eventuale eccezion fatta per l'PO, il cui dolo era diretto, tenuto conto dei rapporti intrattenuti con RD - è compatibile con la struttura dell'elemento soggettivo del reato, che 16 m la pacifica giurisprudenza di legittimità prima citata ritiene essere a dolo generico.
1.4 Il quarto motivo di ricorso, inerente la contestazione relativa alla detenzione al fine di spaccio di 500 grammi di cocaina di cui al capo 95), è, del pari, infondato. Devono, al riguardo, richiamarsi le considerazioni giuridiche già svolte a proposito della valutazione della chiamata in correità del AR con riferimento ai reati di rapina;
dal momento che, anche per il delitto in materia di droga all'esame, il collaborante, entrato in possesso della cocaina, aveva dichiarato che a cedergliela era stato PO, affinché lo stesso RC ed altri sodali, tra cui FI ON, la rivendessero. Tale dichiarazione era stata riscontrata, quanto al possesso della droga in capo al dichiarante ed al FI, anche da quest'ultimo, con dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di secondo grado, delle quali la difesa ha correttamente dato atto. A ciò si aggiunga che la Corte di Appello, ai fgg. 113-117 della sentenza, forniva ampio e dettagliato resoconto in ordine al dato costituito da una intercettazione cui conferiva il carattere di riscontro esterno ed individualizzante a carico dell'PO, sia in ordine all'esistenza della partita di droga, che del fatto che lo "zio E" era creditore di ingenti somme di danaro da coloro a cui l'aveva fornita (oltre al RC ed al FI anche il coimputato separatamente giudicato SS IE, protagonista del dialogo di interesse), tanto da convocarli per le vie brevi presso il solito luogo di ritrovo degli associati, al fine costringendoli a commettere le rapine prima esaminate. Con tale costrutto motivazionale, la difesa non si è che del tutto genericamente confrontata, peraltro negando l'esistenza di ogni riferimento alla persona del ricorrente nella conversazione citata, invece testualmente esistente con il richiamo indiscusso all'PO, in quanto inteso, come si è già avuto modo di precisare, anche "zio E", o "zio" o EP o' RT.
1.5 Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte non considerava l'assoluzione per i reati di cui ai capi 24, 25 e 26 al fine di diminuire l'aumento di pena in continuazione. Tale aumento, però, era stato complessivamente ridotto dalla Corte, rispetto a quanto statuito dalla sentenza primo grado, nei limiti del triplo della pena inflitta per il reato più grave, ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod. pen.. Per giungere a questo, la Corte riduceva la pena inflitta per ogni singolo aumento in continuazione rispetto ai reati ritenuti sussistenti, non violando alcuna norma di legge ed anzi correggendo, in favore dell'imputato e previa insindacabile 17 in rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la portata complessiva dell'aumento per continuazione, che risulta correttamente e ragionevolmente calcolato.
2. Passando ad esaminare la posizione del ricorrente US LL, egli è stato ritenuto responsabile - oltre che del reato di riciclaggio cui al capo 53) - anche del reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) e delle ricettazioni di scarpe ed indumenti di cui ai capi 75) e 79). Nessuna censura è stata dedotta con riguardo a questi ultimi due reati, che ne scolpiscono la responsabilità concorsuale con il ricorrente PO, del quale il LL era genero. Fatta questa premessa, non può ritenersi fondato il primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo. Infatti, la Corte, ai fgg. 127 e 128 della sentenza, conformemente alla decisione di primo grado, ricavava la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio malavitoso capeggiato dal suocero PO, ricavandola proprio dalla commissione dei diversi reati fine, accomunati dall'essere riconducibili all'agire dell'organizzazione, come il riciclaggio delle carte bancomat e le ricettazioni di indumenti che neanche l'PO aveva contestato e che dimostravano, specialmente attraverso l'utilizzo dell'abitazione del LL come ricovero della merce rubata in una occasione, il livello di fiducia riposto dal capo nei confronti dell'adepto, non soltanto basato sul loro rapporto di affinità ed a prescindere dalle frequentazioni dirette del LL con gli altri sodali. Per il che, le argomentazioni difensive, volte a valorizzare questi ultimi aspetti, si rivelano di puro merito e risultano essere state già superate dai giudici dei due precedenti gradi di giudizio, con motivazione conforme ed immune da censure logico-giuridiche rilevabili in questa sede. Dovendosi ricordare che in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Ciralli, rv. 218376; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Di Sarli, rv. 254233). Queste argomentazioni, sebbene espresse con riguardo all'associazione di tipo mafioso, ben possono essere applicate all'associazione per delinquere "semplice", avuto riguardo all'identica struttura dei due reati e, nella specie, alla circostanza che sia le condotte fraudolente relative alle carte bancomat che le ricettazioni di merce rubata, peraltro di rilevante valore atteso l'ingente numero dei capi ricettati (cfr. fg.65 della sentenza e gli stessi capi di imputazione) e 18 т neanche occasionali (come si desume dal fatto di essersi ripetute in due diverse circostanze), erano reati che esprimevano tipicamente alcuni tra gli eclettici fini illeciti del sodalizio criminale capeggiato da PO US, l'esistenza e l'operatività del quale neanche quest'ultimo, come lo stesso LL, hanno contestato. Ne consegue che il ricorso del LL deve essere rigettato quanto al motivo relativo al capo 1) della rubrica.
3.1 Per ciò che riguarda la ricorrente FA NI, il primo motivo di ricorso, volto ad escludere la sua responsabilità per il reato associativo sub capo 1) della rubrica, non è fondato. La Corte di Appello, con motivazione, anche in questo caso, immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, chiariva che la ricorrente, a lungo legata da un rapporto sentimentale con PO US e, dunque, con il capo dell'organizzazione criminale ormai nota, aveva assunto l'importante e decisivo ruolo di prestanome di quest'ultimo, quale amministratrice formale della società P.Gi.Emme; società che, in primo luogo, aveva il compito di coprire le attività usurarie dell'PO attraverso l'emissione di false fatturazioni nei confronti delle vittime, trattandosi di soggetti che svolgevano per lo più il ruolo di imprenditori. Tanto la Corte riteneva, traendolo dalla prova del reato di usura di cui al capo 5) della rubrica nei confronti del AN AN, del quale si è già detto esaminando i motivi di ricorso del ricorrente PO. A fg. 46 della sentenza, si sintetizzavano le conversazioni tra quest'ultimo e la NI, che dimostravano l'assunto della Corte. Con il contenuto di esse, la ricorrente non si è confrontata, limitandosi a sostenere che l'assoluzione dal reato di usura originariamente contestatole avesse effetti troncanti rispetto al tema di prova. Tuttavia, tale argomentazione, alquanto generica, trova nella sentenza impugnata adeguata risposta, dal momento che quelle conversazioni, dalle quali si coglieva il rapporto di complicità tra l'PO e la NI, secondo la Corte non risultavano sufficienti a provare soltanto la diretta compromissione di quest'ultima nella specifica usura posta in essere in danno del AN;
mantenendo, al contrario, ferma la loro capacità di "disvelare il meccanismo della copertura cartolare dei prestiti usurari che veniva di norma utilizzato dall'PO attraverso la P.Gi. Emme" (fg. 100 della sentenza impugnata). E ciò, ad avviso del Collegio, è già sufficiente a ritenere infondato il ricorso, nonché l'ulteriore argomentazione difensiva - invero solo accennata con riguardo alle doglianze sulla pena ma non sviluppata che alla NI non andasse riconnessa una funzione organizzativa in seno al sodalizio;
al contrario, la Corte 19 т espressamente precisava che la funzione della P.Gi.Emme era fondamentale per le attività illecite del sodalizio, dal che ne discendeva l'importanza di avere funto da prestanome nella sua amministrazione. Anche perché, passando al secondo aspetto della vicenda, la Corte riteneva, sulla base di precise emergenze probatorie - costituite da intercettazioni che indicava a fg. 43 della sentenza e già fatte oggetto di conforme esame da parte del primo giudice che la NI curasse per conto dell'PO anche i rapporti politici di - quest'ultimo, che avevano determinato l'accaparramento in via fiduciaria di appalti pubblici in capo alla P.Gi.Emme, grazie all'intercessione di un assessore comunale, tale AN, ritenuto intraneo al sodalizio e con il quale la NI era in contatto;
così come altri contatti ella intratteneva che dimostravano come, conformemente alle dichiarazioni di AR OV, il sodalizio criminale avesse soggetti infiltrati nell'amministrazione comunale (fgg. 42,43 della sentenza impugnata). E, d'altra parte, l'PO è stato ritenuto responsabile di uno specifico reato di compravendita di voti in favore di un candidato alle elezioni comunali di Milano del 2011 (capo 98), la cui sussistenza non è stata censurata con il ricorso dell'imputato, come si è precisato trattando della sua posizione. Rispetto all'insieme di tali elementi di prova, che si traggono dalla sentenza di secondo grado, le argomentazioni difensive si rivelano del tutto generiche oltre che di puro merito e non possono trovare accoglimento. 3.2 è infondato anche l'ulteriore motivo di ricorso con il quale la NI si duole del trattamento sanzionatorio sotto il profilo dell'assenza di motivazione in ordine alla scelta di una pena superiore al minimo edittale. A ben vedere, la pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione inflitta all'imputata, non risulta superiore ai minimi edittali, avuto riguardo al fatto che le è stato contestato il reato di cui all'art. 416 cod. pen. aggravato dai commi 4 e 5 della norma;
tali aggravanti non risultano essere state escluse nei gradi di merito.
4. Il ricorso proposto da US BR è manifestamente infondato. Non si apprezza in alcun modo il presunto travisamento del contenuto delle intercettazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità adottato dalla Corte di Appello con riguardo al reato di estorsione di cui al capo 7, commesso dal ricorrente in danno di IA ER ed in concorso con il proprio fratello OS, separatamente giudicato. Infatti, la sua supposta estraneità ai fatti, riveniente dal non essere stato protagonista delle conversazioni e dalle negazioni della persona offesa di essere stata minacciata - facilmente spiegata dal suo timore, essendo stata ella oggetto anche dell'estorsione di cui al capo 8) commessa dall'PO per la riassunzione 20 m -della BR OS, della quale si è già detto non hanno alcuna valenza dimostrativa rispetto alle specificazioni contenute a fg. 101 della sentenza impugnata. Laddove la Corte di Appello espressamente faceva riferimento, così come il giudice di primo grado, alle conversazioni, per nulla dubbie, intercorse tra lo stesso ricorrente e l'PO US, nelle quali il BR US riferiva, al più titolato interlocutore criminale, dell'attività estorsiva da lui stesso compiuta ai danni del IA, in combutta con il fratello OS, che fruttava loro somme da 500 a 2000 euro e che poteva essere ostacolata dall'operato di altri malavitosi che taglieggiavano la vittima, nei confronti dei quali il ricorrente chiedeva all'PO di intervenire;
a dimostrazione di quanto egli fosse inserito nell'ambiente criminale di riferimento, circostanza che rende impossibile attribuirgli un ruolo secondario nel reato, come genericamente richiesto con il ricorso. Tali argomentazioni assorbono le ulteriori censure difensive - sull'occasionalità dell'apporto del ricorrente, sulla lontananza dal territorio monzese e sulla sporadicità dei rapporti con il fratello OS che si rivelano mere asserzioni di - puro merito.
5. Anche il ricorso di TO De LU è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato, in concorso con RO IT, per il reato di ricettazione di utensili della ditta TA di cui al capo 103 della rubrica. I motivi di ricorso pretenderebbero una globale rivisitazione di tutto il merito della vicenda e del materiale probatorio utilizzato dalla Corte ed asseritamente travisato, attraverso un'operazione ermeneutica non effettuabile in questa sede. E ciò, avuto riguardo al fatto che la Corte di Appello, con motivazione completa ed immune da censure logico-giuridiche, esaminava e superava tutte le questioni di fatto ribadite dal ricorrente con la sua impugnazione. Precisando, ai fgg. 124 e 125 della sentenza e dopo aver sintetizzato gli eventi ai fgg. 69 e 70, che nulla poteva provare la conversazione pilotata tra il coimputato RO e l'autotrasportatore ON, tenuto conto che essa si riferiva alla merce oggetto del secondo furto alla TA del 16 maggio del 2011; merce trovata nel possesso degli imputati De LU e RO il 18 maggio successivo e che ne aveva provocato l'arresto. L'episodio in contestazione, invece, atteneva ad altra merce, oggetto di precedente furto, avvenuto il 4 aprile precedente, provato dal contenuto di intercettazioni, specificate dalla Corte e precedenti al secondo furto, che rivelavano come i due ricorrenti avessero il possesso della merce rubata che volevano piazzare sul mercato, peraltro facendo comprendere la loro capacità di procurarsene altra, dimostrata, secondo l'ineccepibile argomentare della Corte, 21 т proprio dal successivo rinvenimento dell'ulteriore merce in loro possesso ed oggetto del secondo furto. Era, dunque, spiegata la ragione della "scissione" delle due vicende, della quale il ricorrente ingiustificatamente si duole. Le superiori considerazioni consentono di ritenere assorbita anche l'ulteriore censura, invero assai generica, volta ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ancora una volta richiamando la seconda vicenda, al contrario particolarmente dimostrativa della sussistenza del dolo degli imputati.
6. Del pari, manifestamente infondato, anche per genericità, è il ricorso di IT RO, rispetto al quale può richiamarsi quanto appena precisato con riguardo al coimputato De LU. Dovendosi escludere, per le ragioni dette, che il RO versasse in uno stato di buona fede o fosse incorso in semplice negligenza nel procurarsi il possesso della merce di ingente valore oggetto del furto del 4.4.2011, nonché di quella della successiva vicenda non in contestazione ma che dimostra la pervicacia della sua condotta e la piena consapevolezza dell'illecita provenienza degli utensili. Non risponde al vero, peraltro, che la Corte abbia adottato una motivazione in tutto per relationem alla sentenza di primo grado, come si evince dalla sintesi della decisione del G.U.P., effettuata nella prima parte della sentenza impugnata, confrontata con i successivi motivi della decisione adottati nelle pagine prima indicate con riguardo al ricorrente De LU. Quanto alla asserita mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., anche questo assunto non è corretto, poiché la Corte di Appello, a fg. 125 della sentenza, espressamente si premurava di escludere la citata attenuante, richiamando la rilevante quantità della merce trafugata, del valore di circa 32.000 dollari e già oggetto di rivendita a terzi da parte degli imputati, a dimostrazione della loro abilità nel piazzare la merce di provenienza furtiva.
7. Infine, anche il ricorso di LO RI è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole soltanto del trattamento sanzionatorio ricevuto in ordine alla sua responsabilità per il reato di ricettazione di calzature con marchio contraffatto di cui al capo 74, quanto alla negata circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. ed alla considerazione della recidiva. Omettendo, tuttavia, di confrontarsi con le complete argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello a fg. 129 della sentenza, laddove si precisava, da un lato, che la recidiva andava considerata perché fondata su precedenti penali specifici e recenti, dimostrativi della rilevanza del reato in contestazione a simboleggiare la pericolosità sociale rinnovata ed incoercibile del ricorrente nel settore illecito contestato;
dall'altro, quanto all'esclusione dell'attenuante 22 т invocata, evidenziando non solo il rilevante quantitativo di scarpe contraffatte da lui ricettate (nell'ordine di parecchie migliaia secondo l'imputazione), ma anche il pieno coinvolgimento del ricorrente in detto mercato illecito in grande stile, siccome provato dalle intercettazioni con PO, suo coimputato. Al rigetto dei ricorsi di RA CO, PO US, LL US, NI FA e La LI NA, così come alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di BR US, De LU TO, RO IT e LO RI, consegue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dei soli BR US, De LU TO, RO IT e LO RI anche della somma di euro 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di RA CO, PO US, LL US, NI FA e La LI NA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di De LU TO, BR US, LO RI e RO IT, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento/00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.04.2016. Il consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese US Sgadari franco fandan Gimplyshm DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE ► 6 MAG. 2016 IL N E R - P S Claudia Planelli E U T S R O C * 23 3 2