Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento della permanenza di uno straniero nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti l'immigrazione e la permanenza degli stranieri, previsto dal comma quinto dell'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è fattispecie a forma libera, la cui condotta tipica, che determina il protrarsi della presenza illegale dell'interessato entro i confini nazionali, può assumere carattere tanto omissivo che commissivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittima la condotta attuata dopo l'introduzione della fattispecie incriminatrice, e consistita nel proseguire, omettendo di risolverlo, un rapporto di locazione abitativa instaurato in epoca antecedente e riguardante stranieri irregolarmente presenti in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2005, n. 21049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21049 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/05/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 602
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 043199/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI NI N. IL 01/10/1934;
2) DA MI N. IL 26/08/1969;
3) ER ES N. IL 28/09/1958;
avverso SENTENZA del 31/03/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello che ha concluso per rigetto dei ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui, per quanto qui rileva, IM IO, ON AS e AG SS, all'esito di giudizio abbreviato, erano stati dichiarati colpevoli di associazione per delinquere costituita allo scopo di favorire, a fine di lucro, la permanenza illegittima in Italia di cittadini extracomunitari, procurando loro il rilascio di permessi di soggiorno mediante la falsa attestazione, predisposta dal AG, che gli stessi lavoravano presso le società amministrate dai primi due imputati o presso altre ditte e stipulando il IM ed il ON contratti di locazione a proprio nome per poi cedere i locali in subaffitto, a prezzo maggiorato, ai suddetti stranieri. Gli imputati erano, inoltre, dichiarati responsabili del reato-fine di cui all'art. 10, co. 5, l. n. 40/1998 (ora 12, co. 5, D. lgs. n. 286/1998) e del reato di cui agli artt 48 e 480 c.p. per aver, con le mendaci attestazioni di cui sopra, provocato il rilascio di permessi di soggiorno ideologicamente falsi in quanto fondati sul presupposto dello svolgimento di attività lavorative da parte dei beneficiari. I soli IM e AG erano, altresì, dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p. quanto al rinnovo del permesso di soggiorno con false dichiarazioni procurato alla cittadina tunisina Bejaoui Handa Bent Hammar nonché del reato di cui all'art. 374-bis c.p. per aver falsamente attestato, con lettera diretta alla magistratura di sorveglianza di Torino, che la società "Falvero s.a.s." si impegnava ad assumere il cittadino IN El EC SL conseguentemente ammesso al regime di semi-libertà ed il IM, infine, del reato di cui all'art. 346 c.p. per essersi fatto consegnare dalla cittadina albanese IL UR la somma di L.
3.100.000 con il pretesto di dover remunerare un funzionario della Questura di Torino per farle ottenere il permesso di soggiorno. I giudici del gravame ritenevano provata, attraverso l'acquisizione di documentazione e mediante il risultato di intercettazioni telefoniche oltre che sulla base delle parziali ammissioni degli stessi prevenuti e, segnatamente, del Pagliaro, l'esistenza di una stabile associazione criminosa costituita dai tre imputati avvalendosi della struttura delle preesistenti agenzie immobiliari di pertinenza del IM e del ON e delle competenze professionali del AG, consulente del lavoro, risultato titolare di un'utenza telefonica installata presso la "Falvero s.a.s", ed avente come scopo quello di favorire, al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stranieri, la permanenza di un indeterminato numero di costoro in Italia procurando loro, con false attestazioni, il rilascio del permesso di soggiorno e subaffittando loro, a prezzi maggiorati, unità abitative locate dal IM e dal ON a proprio nome. Dalle indagini di polizia giudiziaria relative a detta associazione e dalle dichiarazioni rese dalla summenzionata IL UR, autrice di specifica denuncia, era, poi, emersa la prova dei diversi reati-fine contestati e ritenuti a carico degli imputati.
Avverso la sentenza di appello tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso.
Il AG denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermata sussistenza del sodalizio criminoso, essenzialmente sull'assunto del difetto in capo a sè del necessario elemento psicologico, costituito dalla consapevolezza e volontà di far parte di una comune organizzazione con i coimputati, laddove egli si sarebbe limitato ad un'episodica collaborazione con costoro in singoli fatti criminosi unificabili sotto il vincolo della continuazione, eseguendo gli incarichi di volta in volta affidatigli e percependo la relativa retribuzione, senza neppure rendersi conto che il IM ed il ON agissero in concorso tra loro. Il ricorrente lamenta analogo vizio anche in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto del suo ruolo marginale e delle prodotte consulenze medico-legali, che avrebbero giustificato il contenimento della pena entro i minimi edittali. Il difensore del IM e del ON denuncia, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, essendo l'appello stato celebrato nonostante il legittimo impedimento dallo stesso professionista allegato per l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali e dovendosi il disposto dell'art. 420-ter, co. 5, c.p.p. ritenere applicabile al giudizio di appello conseguente a giudizio abbreviato nonostante la sua natura di procedimento camerale, attesa la sua specificità rispetto ad altri procedimenti per i quali è previsto analogo rito in ragione del coinvolgimento di questioni che investono il giudizio di responsabilità. Con gli ulteriori motivi il ricorrente deduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere, attesa l'estraneità all'accordo del AG, occasionalmente prestatosi a collaborare in singole occasioni con i coimputati, peraltro agenti ciascuno per proprio conto ed in sedi diverse e con rapporti di collaborazione dovuti solo al loro vincolo parentale (essendo il ON figlio naturale del IM), e considerato, altresì, che all'epoca di costituzione del preteso sodalizio (anno 1997) i fatti alla cui realizzazione esso sarebbe stata finalizzato non erano ancora previsti come reato, essendo la fattispecie di cui al capo b) stata introdotta nell'ordinamento solo con l. 6.3.1998, n. 40;
- inapplicabilità dell'art. 10, co. 5, l. n. 40/1998 alle condotte degli imputati, essendo i contratti di sub-locazione stati stipulati anteriormente all'entrata in vigore di detta legge e comportando la loro anticipata risoluzione responsabilità civile dei prevenuti, non senza considerare che la contestazione è formulata con riferimento ad una condotta commissiva e non omissiva;
- carenza di prova quanto ai reati di cui ai capi c) e d), in difetto di acquisizione di gran parte degli atti dei quali si assume la falsità;
- carenza di motivazione relativamente ai capi concernenti i delitti previsti dagli artt. 374-bis e 346 c.p., specialmente in ordine alla ritenuta aggravante di cui al capoverso di tale ultimo articolo ed alla conseguente applicabilità della prescrizione;
- violazione art. 133 c.p. quanto alla misura della pena, asseritamente prossima ai massimi edittali per il IM, ed al diniego delle atten. generiche, con particolare riguardo all'incensuratezza del ON.
Va, anzitutto, disattesa l'eccezione in rito proposta dal difensore del IM e del ON, in base all'assolutamente prevalente orientamento di questa corte per l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 420-ter, co. 5, c.p.p. al giudizio camerale di appello, non essendone stata prevista l'applicabilità ai riti camerali dalla legge n. 479/1999, che ha ridisciplinato l'istituto, estendendo la rilevanza dell'impedimento del difensore, già previsto per il solo dibattimento, all'udienza preliminare (Cass., sez. 4^, 6.11.2002, Proenca, Arch. nuova proc. pen., 2003, 267; 14.6.2001, Kodra, Giur. It., 2003, 340; 12.12.2001, Adducci, Ced Cass., rv. 222497; sez. 1^, 2.10.2001, Morelli, loc. ult. cit., rv. 220041 e sez. 5^, 22.11.1999, Patalano, loc. ult.cit., rv. 215482). Nel merito, comune a tutti i ricorrenti è la censura relativa alla ritenuta configurabilità del reato di associazione per delinquere, contestata sia sotto il profilo della pretesa mancanza di uno stabile sodalizio o di un permanente accordo criminoso tra i tre imputati e, segnatamente, della partecipazione allo stesso del AG, sia in relazione alla non ancora avvenuta introduzione, all'epoca della costituzione dell'ipotetica associazione, del reato di cui all'art. 10, co. 5, l. n. 40/1998 (ora 12, co. 5, D.lgs. n. 286/1998).
Quanto al primo profilo, attinente a questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità ove il convincimento positivo dei giudici di merito risulti sorretto da congrua motivazione, la sentenza impugnata argomenta esaurientemente nel senso della comprovata esistenza di un'organizzazione che, sfruttando le strutture delle "Falvero" e Max Service", aveva per scopo l'attuazione di una serie indeterminata di violazioni della disciplina dell'immigrazione (ben documentata dalla lunga sequenza di rapporti illeciti elencati nel capo d'imputazione sub b), poste in essere con la sistematica, fattiva e non occasionale collaborazione del AG, il cui apporto si rivelava fondamentale in ragione della sua professione di consulente del lavoro, come tale incaricato della predisposizione della falsa documentazione attestante inesistenti rapporti di lavoro in vista della concessione o del rinnovo del permesso di soggiorno, mentre il IM ed il ON provvedevano essenzialmente a reperire gli alloggi per gli extra- comunitari, locandoli a proprio nome e subaffittandoli a condizioni esose agli stranieri. In particolare lo stabile e non episodico inserimento del AG nel sodalizio veniva desunto dall'installazione presso la "Falvero" di un'utenza telefonica fissa intestata al AG, la cui sintomatica valenza non è certo elisa dall'asserito intento di rivalere il IM di un credito da costui vantato verso una cittadina straniera con cui il AG stesso avrebbe intrattenuto una relazione;
ne' rileva che quest'ultimo possa, accanto all'attività illecita posta in essere con i correi, aver svolto anche una sua regolare ed autonoma attività professionale, non richiedendo la legge che l'associato agisca con patto di esclusiva in favore dell'associazione. Risulta, dunque, integrato il numero minimo per la configurabilità di un'associazione per delinquere ed, altresì, congruamente delineata l'esistenza di una stabile struttura e di un permanente accordo per la realizzazione dei programma criminoso.
Sotto il secondo profilo deve considerarsi irrilevante che all'epoca della costituzione del sodalizio non fosse ancora stato introdotto nell'ordinamento il reato di cui all'art. 10, co. 5, l. n. 40/1998, essendo nella contestazione del reato associativo contemplato come scopo dell'organizzazione anche la predisposizione di falsa documentazione attestante inesistenti rapporti di lavoro da utilizzare per far ottenere agli stranieri la concessione od il rinnovo di indebiti permessi di soggiorno, in relazione a cui è stato contestato il delitto di cui agli artt. 48 e 480 c.p., inizialmente costituente il principale reato-fine del trio, cui in un secondo tempo si aggiunse lo sfruttamento dell'illegale permanenza degli stessi soggetti nel territorio dello Stato.
Infondato è anche il motivo con cui si contesta l'applicabilità della previsione incriminatrice di cui all'art. 10, co. 5, l. n. 40/1998 sull'assunto dell'avvenuta (ma non dimostrata) conclusione dei contratti di locazione in data anteriore all'introduzione della previsione stessa, risultando di tutta evidenza come il reato debba ritenersi integrato anche dal mantenimento di una situazione o dalla protrazione di una condotta che, pur non considerata penalmente illecita in epoca anteriore, lo divenga in seguito;
ne' ha pregio il rilievo che, scrivendosi sostanzialmente agli imputati la mancata risoluzione dei contratti già precedentemente attivati, alla contestata condotta commissiva si sostituirebbe indebitamente una condotta omissiva, consistendo la condotta tipica del delitto in esame nel favorire l'illegale permanenza in Italia degli extra- comunitari ed atteggiandosi, dunque, la fattispecie come reato a condotta libera, indifferentemente realizzabile in modo commissivo od omissivo (e ciò a prescindere dal fatto che, protraendo rapporti contrattuali illecitamente costituiti con soggetti irregolarmente presenti nel nostro Paese e continuando a percepire i vantaggiosi corrispettivi per i contratti di sub-locazione così conclusi, l'attività degli agenti si connota come commissiva piuttosto che omissiva).
Quanto al motivo concernente il reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p. (falsità ideologica in autorizzazioni amm.ve commessa mediante induzione in errore dei pp.uu. preposti al rilascio dei permessi di soggiorno), irrilevante è la mancata acquisizione integrale degli atti che si assumono falsi, essendo precisato in sentenza che la prova delle indotte falsità si evince dalle reiterate ammissioni del AG, riscontrate dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche intercettate, e non rilevante apparendo, nell'economia del giudizio, il preciso accertamento del numero e degli estremi dei permessi di soggiorno illecitamente rilasciati, attesa la comunque comprovata sistematicità e serialità delle condotte illecite dei prevenuti.
Inammissibile per la sua genericità è, inoltre, il motivo concernente i capi E) ed F) della rubrica, dovendosi, qui, soltanto rimarcare, quanto al reato di millantato credito, l'evidente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 346, co. 2, c.p. in relazione alla contestata destinazione della somma richiesta a remunerare il favore di un funzionario della Questura di Torino (e ciò a prescindere dal rilievo che neppure alla fattispecie semplice sarebbe applicabile la prescrizione, dovendosi applicare il termine prescrizionale di cui all'art. 157, co. 1, n. 3), c.p., prolungato della metà ex art. 160, u.c., c.p.).
Quanto, infine, alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, mentre non rispondente al vero è l'asserita determinazione della pena per il IM in misura prossima al massimo edittale (vero essendo, al contrario, che la sanzione-base risulta fissata in misura di poco superiore al minimo e che gli aumenti per continuazione sono oggettivamente di modica entità), insindacabile appare il diniego delle attenuanti generiche allo stesso IM, adeguatamente giustificato dall'assorbente rilievo dei suoi numerosi precedenti penali.
Censurabile stimasi, invece, l'estensione del diniego all'incensurato ON, motivato, oltre che con l'assertivo e rituale riferimento alla gravità dei reati commessi (indiscriminatamente valutata, senza distinzione dei rispettivi ruoli, con il "comportamento processuale non collaborativo" del reo, che non può, tuttavia, di per sè costituire motivo di sfavore per l'imputato, dal quale non può esigersi l'ammissione degli addebiti propri o la rivelazione di quelli altrui ma solo una condotta processuale corretta e rispettosa delle regole processuali la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, limitatamente al diniego delle attenuanti generiche al ricorrente ON, mentre analoga statuizione non si adotta per il IM in ragione della già evidenziata assorbente valenza dei richiamati precedenti penali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ON limitatamente al punto delle attenuanti generiche e rigetta nel resto il ricorso del medesimo. Rigetta i ricorsi del AG e del IM, che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2005