Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42464
CASS
Sentenza 10 giugno 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di sequestro preventivo, il creditore di beni costituiti in pegno irregolare, presso cui il sequestro è stato eseguito, è legittimato all'impugnazione del decreto applicativo della misura, essendo egli titolare del diritto di proprietà e non potendo il sequestro presso terzi avere ad oggetto un credito meramente eventuale, quale quello alla restituzione del "tantundem" in caso di adempimento dell'obbligazione garantita.

In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto il diritto di sequela, in cui la sua posizione consiste, non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca, a differenza del diritto di proprietà, che comporta l'immediata restituzione del bene al titolare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42464
    Data del deposito : 10 giugno 2015

    Testo completo