Sentenza 25 giugno 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, non è legittimato a proporre istanza di riesame poichè la "res" non è nella sua disponibilità e non potrebbe, quindi, conseguirne la restituzione; può soltanto chiedere la revoca della misura, dopo aver ottenuto la risoluzione anticipata del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2013, n. 42144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42144 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 25/06/2013
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1527
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 12088/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE IL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 14 febbraio 2013 dal tribunale del riesame di Roma;
udita nella udienza in camera di consiglio del 25 giugno 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. SALUSTRI Emilio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Roma confermò il decreto del Gip del tribunale di Velletri emesso il 7.12.2012, di sequestro preventivo, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), di un capannone industriale con le relative attrezzature e giacenze di rifiuti tessili, adibito ad attività di recupero di rifiuti tessili non pericolosi mediante la loro selezione ed igienizzazione. Un autocarro era stato caricato per la gran parte con rifiuti tessili contenuti in sacchetti di plastica della raccolta tessile differenziata urbana e per la residua parte con sacconi francesi dichiarati igienizzati. Secondo l'accusa, da ciò poteva presumersi che la gran parte dei rifiuti tessili fossero avviati alla commercializzazione senza essere prima igienizzati in violazione della autorizzazione amministrativa.
Sorgente IO, non indagato per il reato ma proprietario del capannone sequestrato, a mezzo dell'avv. SALUSTRI Emilio, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per avere il PM omesso di trasmettere gli atti al tribunale del riesame nel termine di 5 giorni, ma con un ritardo di oltre un mese.
Ne deriva che il sequestro aveva perso efficacia.
2) violazione dell'art. 321 c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus, del periculum in mora, nonché alla adeguatezza della misura cautelare. Osserva che il fumus si basa su mere supposizioni, perché l'inserimento degli indumenti in diversi contenitori non è un elemento dirimente, ne' concreto e coerente, per fare ritenere igienizzati gli uni e non gli altri. Del resto, il processo di igienizzazione può compiersi anche posizionando le buste all'interno della camera, regolarmente in funzione al momento del controllo. Non è stata effettuata alcuna analisi del contenuto delle buste, pur essendo possibile, sicché non può presumersi il fumus del reato. Nemmeno sussiste il periculum in mora che è stato dedotto solo da comportamenti illegittimi posti in essere in periodi precedenti. Inoltre, il reato ipotizzato non attiene alle caratteristiche strutturali dell'impianto industriale, ma semmai alla condotta omissiva e occasionale di qualche addetto. È illogico sequestrare proprio quell'impianto per la ragione che non sarebbe stato utilizzato.
Lamenta infine che il sequestro è ingiustamente afflittivo e non sono stati rispettati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, perché le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte anche con una misura che non privasse l'avente diritto della disponibilità del bene.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite, infatti, hanno recentemente confermato il principio che "Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324 c.p.p., comma 3, che ha natura meramente ordinatoria" (Sez. Un.,
28.3.2013, n. 26286, Cavalli, m. 255581). È infondato anche il secondo motivo. Va preliminarmente ricordato che in materia di misure cautelari reali con il ricorso per cassazione può essere dedotta soltanto la violazione di legge o la totale mancanza di motivazione, ivi compresa la motivazione meramente apparente, e non anche i vizi della stessa, quali l'insufficienza e la manifesta illogicità. Nel caso in esame, non sono prospettabili violazioni di legge, mentre la motivazione è sicuramente esistente ed adeguata.
Ed invero, quanto al fumus del reato prospettato, il tribunale del riesame ha osservato che l'autocarro, all'interno dell'impianto era stato caricato in massima parte con rifiuti tessili contenuti in "sacchetti di plastica provenienti direttamente dal circuito della raccolta tessile differenziata da utenza domestica"; per la residua parte con "sacconi francesi, dichiarati igienizzati, posizionati "a vista" in prossimità dell'apertura degli sportelli del container". Il tribunale quindi - pur prospettando l'opportunità di ulteriori verifiche tecniche sui reperti in sequestro - ha rilevato, a giustificazione della ritenuta sussistenza del fumus del reato - che gli accorgimenti adottati per celare alla vista, all'interno del container, dietro un primo strato di confezioni a norma, gli originali sacchetti di plastica contenenti i rifiuti tessili frutto di raccolta differenziata, non igienizzati, rendevano assai probabile l'ipotesi che questi ultimi non avessero subito il trattamento di igienizzazione previsto dalla legge e dalla autorizzazione amministrativa. Ciò perché era assolutamente inverosimile che dopo l'igienizzazione questi rifiuti fossero stati rimessi negli originali sacchetti provenienti dai cassonetti. Inoltre, la circostanza che i rifiuti erano stati divisi in due diversi tipi di confezioni (una minima parte in sacconi francesi dichiarati igienizzati e per la prevalente gran parte nei sacchetti originari che si tendeva a nascondere) poteva trovare una spiegazione esclusivamente con l'intenzione di dissimulare la realtà di rifiuti trattati a norma solo in minima parte, mentre la maggior parte veniva avviata al consumo senza alcuna igienizzazione, con notevole risparmio economico. Il tribunale del riesame ha anche ritenuto irrilevante il fatto che l'impianto fosse regolare e funzionante, perché la realtà era che per la stragrande maggioranza dei rifiuti stoccati nel capannone l'igienizzazione non era probabilmente effettuata e che l'impianto era utilizzato solo in minima parte per creare un'apparenza di regolarità di gestione dell'attività autorizzata. Quanto alla sussistenza del periculum in mora - costituito dal possibile protrarsi indefinitamente della situazione antigiuridica - il tribunale ha osservato che il fatto non poteva ritenersi episodico ed occasionale perché l'attività era svolta da tempo con le stesse modalità, ossia con la certificazione di igienizzazione, già ben prima che la camera di igienizzazione fosse operativa. Il tribunale ha quindi motivatamente ritenuto che i beni in sequestro - ivi compreso il capannone - fossero stabilmente destinati all'esercizio illecito dell'attività, sicché il sequestro degli stessi era necessario per impedirne la prosecuzione.
L'ordinanza impugnata ha anche messo in rilievo che il Sorgente aveva chiesto la restituzione dei beni di sua proprietà (il terreno ed il capannone), locati alla New Horizon, senza avere nemmeno dedotto di avere richiesto la risoluzione anticipata del contratto di locazione, ed ha quindi ricordato che, secondo la giurisprudenza, "nell'ipotesi in cui un'area data in locazione all'indagato venga sottoposta a sequestro preventivo, il proprietario della medesima non è legittimato a proporre istanza di riesame poiché la "res " non è nella sua disponibilità, e la restituzione del bene non potrebbe essere disposta a suo favore. Il proprietario può soltanto chiedere la revoca la revoca dopo avere eventualmente conseguito la risoluzione anticipata del contratto" (Sez. 3^, n. 44071 del 1997);
o, al più, sarebbe legittimato a chiedere il dissequestro, ma al solo fine di adempiere "l'obbligo di assicurare la disponibilità del godimento della cosa" (Sez. 3^, n. 32429 del 2004). Con il ricorso queste rilevanti considerazioni non sono state contestate. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha messo in evidenza - anche in relazione al profilo della adeguatezza della misura - che il capannone attrezzato in sequestro era stabilmente destinato ad attività illecita e che allo stato (in assenza di iniziative del proprietario della struttura, nemmeno prospettate) la sua disponibilità era inscindibilmente legata a detta attività, e si poneva quindi in rapporto di necessaria e specifica correlazione con la prosecuzione della stessa con le individuate modalità antigiuridiche. Ne derivava la necessità del sequestro dell'intero capannone.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2013