Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito.
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- 1. REVOCATORIA FALLIMENTARE: è inammissibile su ricavato vendita titoli in pegno irregolare versato direttamente al creditoreAvv. Marcello Bianchi · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 gennaio 2017
ISSN 2385-1376 Segnalata dall'Avv. Marco Di Benedetto del foro di Roma Non è revocabile, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, L.F., il pagamento eseguito, nel periodo sospetto, mediante versamento diretto al creditore pignoratizio, da parte dell'acquirente del bene dato dal debitore in pegno, del prezzo dello stesso, atteso che, in tal modo, essendosi provveduto attraverso la vendita del pegno all'estinzione di parte del debito, il creditore esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno medesimo, la cui costituzione non è più attaccabile con l'azione revocatoria fallimentare, laddove la revoca del pagamento produrrebbe l'effetto di una indiretta revoca della garanzia. Nel …
Leggi di più… - 2. Il Decreto Legislativo 170/2004 alla luce del pegno irregolarePierluigi Oliva · https://www.filodiritto.com/ · 2 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GLOBO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A. IN L.C.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che, la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO PESCIA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
U.C.I. UFFIFIO CENTRALE ITALIANO S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO AZZAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO POGLIANI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2463/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli Avvocati Claudio COGGIATTI, Ludovico PAZZAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GL Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. con atti in date 16.6.1976 e 21.7.1980 depositava presso il Banco di Roma contanti per lire 113.000.000 e titoli per un valore nominale di lire 117.000.000 sul conto corrente intestato all'Ufficio Centrale Italiano società consortile a r.l. (di seguito U.C.I.) a garanzia del rimborso dell'ammontare degli indennizzi che questo avrebbe pagato all'estero per sinistri occorsi ad assicurati della società assicuratrice. Quest'ultima, con D.M. 22.6.1983, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e il commissario liquidatore richiedeva all'U.C.I. la restituzione delle somme depositate a garanzia oltre gli interessi. L'U.C.I. accreditava alla procedura la somma di lire 255.208.701 per capitale e interessi maturati alla data predetta, trattenendo la differenza di lire 27.289.114 quale complessivo ammontare degli indennizzi pagati ai danneggiati per conto della compagnia di assicurazione dopo l'inizio della procedura concorsuale.
Quanto sopra premesso, il commissario liquidatore della GL s.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'U.C.I. chiedendone la condanna al pagamento della differenza tra la somma a suo tempo depositata a garanzia, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi dal 22.6.1983 (o in subordine dal 5.10.1983), e l'importo di lire 227.910.587 già versato il 21.10.1987. Costituendosi in giudizio, l'U.C.I. eccepiva che il deposito a suo tempo effettuato dalla GL a garanzia del rimborso delle somme pagate per conto di essa compagnia, in quanto costituito da denaro contante e titoli non individuati, configurava un pegno irregolare e che il credito di regresso per il pagamento dei sinistri verificatisi all'estero si era pareggiato contabilmente in modo automatico con il debito di restituzione di denaro e titoli, divenuti - l'uno e gli altri - di sua proprietà. O, in subordine, che tra i due crediti si era operata la compensazione in base all'art. 56 legge fallimentare. Contestava il credito vantato dalla GL in l.c.a. per rivalutazione e interessi anzitutto perché prescritto e secondariamente perché il ritardo nella restituzione era dipeso dalla necessità di verificare il numero, l'entità economica, la definizione o meno di tutti i sinistri provocati all'estero dagli assicurati della società predetta GL, venutasi a trovare in stato di disordine contabile, gestionale ed amministrativo. Con sentenza 3.12.1997, il Tribunale condannava l'U.C.I. a restituire alla GL in l.c.a. la somma di L. 27.289.144 oltre interessi e maggior danno, in misura omnicomprensiva del 10% annuo dal 21.10.1987 al 15.12.1990 ed oltre interessi legali al tasso del 10% annuo dal 16.12.1990 al saldo;
condannava, inoltre, l'U.C.I. a pagare alla GL in l.c.a. il maggior danno sulla somma di L. 210.000.000 in misura a del 5% annuo dal 5.10.1983 al 21.10.1987.
Pur ravvisando nel deposito a garanzia costituito dalla GL la fattispecie del pegno irregolare, il Tribunale riteneva che la convenuta aveva fatto valere un'eccezione di compensazione in senso tecnico come tale infondata ai sensi degli artt. 56 e 201 legge fall. in quanto relativa a un credito (di rivalsa) sorto dopo l'apertura della procedura concorsuale. Affermava, poi, il primo Giudice che il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione era imputabile alla convenuta, previamente disattendendo l'eccezione di prescrizione del credito vantato dell'attrice per il maggior danno ex art. 1224 c.c.. Contro tale sentenza proponevano appello in via principale l'U.C.I., e, in via incidentale, la GL in l.c.a.. Con sentenza resa il 3 giugno 1997, la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello principale, e disatteso l'appello incidentale, rigettava entrambe le domande proposte dall'attrice.
Secondo il Giudice d'appello: a) nel pegno irregolare, disciplinato dall'art. 1851 c.c. con una norma applicabile analogicamente anche a rapporti diversi dall'anticipazione bancaria, le somme di denaro o i titoli, considerati quali beni fungibili, diventano di proprietà del creditore cui sono stati consegnati ed il soddisfacimento di quest'ultimo avviene non mediante la vendita o l'assegnazione, che presuppone l'altruità delle cose ricevute in pegno, ma con un pareggio contabile delle contrapposte partite di dare e avere, non precluso dall'art. 53 l. fall. - che per la realizzabilità del credito pignoratizio, richiede la preventiva ammissione al passivo fallimentare -, in quanto applicabile solo al pegno regolare;
b) nel caso in esame, l'U.C.I. non aveva eccepito una compensazione in senso tecnico, ma aveva solo pareggiato contabilmente contrapposte ragioni di dare e avere inerenti a rapporti connessi, essendo l'uno accessorio rispetto all'altro; c) comunque, era infondata anche la pretesa dell'attore di addebitare al convenuto il ritardo nella restituzione della parte residua della somma oggetto di pegno, perché il pegno irregolare conserva la sua funzione di garanzia sino al momento in cui non risultino liquidate tutte le obbligazioni garantite;
sicché la liquidazione del rapporto principale è condizione di esigibilità del credito di restituzione delle somme oggetto del pegno, e incombe, quindi, all'attore in restituzione l'onere della prova, mentre nel caso in esame il commissario liquidatore della GL non aveva provato che all'epoca della richiesta di restituzione fossero già individuati e definiti tutti i sinistri indennizzati dall'U.C.I. per conto della società assicuratrice.
Avverso questa decisione la GL in L.C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l'U.C.I..
Con ordinanza, 1^ settembre 1999 della Sezione I civile, la causa è stata rimessa al Primo Presidente che ne ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite sulla questione, oggetto di opposte soluzioni nelle sentenze n. 745 e 8164/1997 della medesima Sezione semplice, "se nel pegno irregolare l'esercizio della prelazione sia, o non, condizionato alla previa ammissione al passivo fallimentare del credito garantito" ai sensi degli artt. 52 e 53 L.F.
L'U.C.I. ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con i due motivi, di cui si compone la impugnazione, la "GL" ha, rispettivamente, denunciato:
a) violazione dell'art. 53, in relazione agli artt. 52, 56 L.F., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la necessità della preventiva ammissione al passivo per la realizzabilità in sede concorsuale anche del credito garantito da pegno irregolare, ai sensi del citato art. 53 L.F.;
b) ulteriore violazione degli artt. 1218, 2697 c.c., quanto alla (secondo la ricorrente) a torto esclusa risarcibilità del maggior danno conseguente al ritardo con cui l'U.C.I. aveva estinto il proprio debito di restituzione della "parte residua dei beni ricevuti in pegno".
2. - In relazione alla questione sottesa al primo mezzo impugnatorio se sia, o non applicabile anche al pegno irregolare l'art. 53 L.F. nella parte in cui richiede la previa ammissione al passivo del credito pignoratizio per la sua realizzazione anche durante la procedura concorsuale - la causa è stata, come detto, rimessa all'esame di questo Collegio per composizione di contrasto di giurisprudenza.
3. - Il denunciato contrasto effettivamente sussiste perché il riferito quesito interpretativo dell'art. 53 L.F., e disposizioni collegate, "in parte qua", ha formato oggetto di contrastanti (anzi radicalmente opposte) soluzioni - in senso, rispettivamente, negativo ed affermativo - da parte di due, quasi, coeve, sentenze, n. 745 e n. 8164 del 1997, della medesima Sezione I civile. 3.1. - La prima di dette sentenze (n. 745/97) - premesso che, contrariamente alla fattispecie del pegno regolare, in cui il creditore di regola non può disporre dei beni senza il consenso del costituente (art. 2792 c.c.), nell'ipotesi, invece, del pegno irregolare le somme di denaro od i titoli depositati presso il creditore, costituendo beni fungibili, diventano di proprietà dello stesso creditore per effetto della confusione nel suo patrimonio delle cose consegnategli - ne ha desunto, appunto, che l'esercizio della prelazione non postuli, in tal caso, la previa ammissione al passivo ai sensi del citato art. 53 L.F.
Ed a conforto di tale soluzione ha argomentato che:
- "l'equiparazione tra pegno regolare e pegno irregolare, ai fini dell'applicabilità anche al secondo dell'art. 53 L.F., non può automaticamente discendere dalla funzione di garanzia che entrambe le figure svolgono";
- "se anche in presenza del fallimento del debitore concedente il pegno irregolare deve poter realizzare l'effetto che gli è proprio, permettendo al creditore pignoratizio di soddisfarsi sulla cosa al di fuori del concorso, non si vede la ragione per cui quel creditore avrebbe l'onere di far accertare il proprio credito secondo le regole del capo V L.F., aventi lo scopo di verificare il diritto al concorso";
- il meccanismo di "autorizzazione alla vendita" delle cose pignorate previsto dal menzionato art. 53, co. 2, L.F. per la "realizzazione" dei "crediti garantiti da pegno" non risulta applicabile quando la cosa sia già di proprietà del creditore come nel caso del pegno irregolare;
- avvenendo, viceversa, nel pegno irregolare, la realizzazione della prelazione attraverso una "operazione contabile" (più che attraverso una "compensazione anomala") comportante, in ogni caso l'estinzione del credito, per la parte corrispondente al debito di restituzione del tantundem facente carico allo stesso creditore, non è configurabile conseguentemente "l'onere della preventiva ammissione al passivo fallimentare di un credito già estinto".
3.2 - La successiva sentenza n. 8146 del 1997, ha affermato, invece, l'opposto principio della necessaria previa ammissione al passivo ex art. 53 L.F. per la realizzazione del credito garantito da pegno anche irregolare.
Ed a tale conclusione è pervenuta sulla base delle seguenti divergenti argomentazioni:
- "è ben vero che i commi 2^ e 3^ di detta norma contengono una disciplina che non può che avere ad oggetto che cosa rimasta in proprietà del debitore (e quindi acquisita al fallimento), ciò che avviene solo nel pegno regolare, ma detti commi disciplinano unicamente le modalità dell'esercizio della prelazione", mentre il precedente comma primo, che disciplina l'ammissibilità di tale esercizio, nel porre la condizione della previa ammissione del credito al passivo, avrebbe "portata generale e indi scriminata come tali applicabili ad ogni tipo di pegno;
- i connotati che differenziano il pegno irregolare da quello regolare sarebbero "non idonei a giustificare la non necessità della applicazione al pegno irregolare della previa ammissione al passivo" del credito così garantito;
- "l'art. 52 L.F., disponendo che ogni credito anche se munito di prelazione deve essere accertato, porrebbe il "canone fondamentale della verifica di tutti i crediti a garanzia della par condicio creditorum".
4. - Ritiene il Collegio, valutate tali opposte prospettazioni e le rispettive argomentazioni, che debba condividersi la prima di esse (conducente ad escludere la necessità della previa ammissione al passivo fallimentare).
E ciò sia in Considerazione della "suitas" del pegno irregolare, sia sulla, base di una corretta interpretazione dell'art. 53, e disposizioni collegate L.F.; avuto, per altro, anche riguardo alla natura processuale della L.F. che non può, con tale, sovvertire il contenuto effettuale di istituti sostanziali che nella procedura, così regolata, vengono in rilievo.
4.1. - Il "pegno irregolare", disciplinato dall'art. 1851 c.c., in tema di anticipazione bancaria - ancorché (nonostante tale sua separata e specifica collocazione) rispondente (come pacifico in dottrina) ad uno schema negoziale di portata generale ed accomunabile al pegno (c.d. regolare), di cui ai successivi artt. 2784 ss., sia per il profilo (strutturale) della "natura reale" del contratto (quanto all'attrazione della datio rei nel suo momento perfezionativo), sia per il profilo (funzionale) della condivisa "causa di garanzia" - ha, però, una sua innegabile specificità di contenuto effettuale. Poiché l'"effetto reale" che nel pegno regolare si esaurisce nella creazione di uno "ius in re aliena" opponibile "erga omnes", nel pegno irregolare assume, invece la ben maggior valenza e latitudine di un vero e proprio trasferimento di proprietà delle cose attribuite in garanzia (la cui "causa" inizialmente ricondotta ad una sorta di dazione in pagamento risolutivamente condizionato, è ora più coerentemente ricollegata alla stessa funzione di garanzia, una volta riconosciutale dalla dottrina l'idoneità a giustificare una attribuzione in proprietà non meno delle tradizionali causae venditionis e donationis). Mentre l'obbligazione restitutoria, gravante sul creditore, che nel pegno regolare ha ad oggetto la medesima res di cui quegli ha avuto temporaneamente la detenzione, nel pegno irregolare si rivolge viceversa al tantundem di quanto ricevuto in garanzia. Per cui può dirsi acquisita la definizione del pegno irregolare come quel contratto con cui il garante consegna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o beni aventi un prezzo corrente di mercato, e per ciò reputati fungibili con il denaro, dei quali l'accipiens deve restituire il "tantundem" (solo) se e quando interviene l'adempimento della obbligazione garantita;
restringendosi altrimenti l'obbligazione restitutoria alla eventuale eccedenza del valore dei beni trasferiti in proprietà, rispetto al valore della prestazione garantita rimasta inadempiuta.
Mentre, quanto infine alle modalità operative della garanzia (in caso di inadempimento del debitore), concretantisi in una automatica estinzione (satisfattiva) del credito garantito, con residuo obbligo del creditore di restituire (al debitore garante) l'eventuale eccedenza, le riserve di parte della dottrina in ordine ad una sua configurazione nei termini (quali del resto suggeriti dallo stesso art. 1851 c.c.) di un meccanismo compensativo - riserve formulate sul presupposto che la "compensazione", in senso tecnico, postuli una "autonomia" dei reciproci rapporti, di debito e credito, non ravvisabile, nella specie, e conducenti a spiegare alternativamente l'effetto estintivo in ragione di una sorta di "operazione contabile" tra le rispettive partite di dare e avere - possono considerarsi, in realtà, ora superate.
Con la recente sentenza n. 775/99 di queste Sezioni Unite si è infatti chiarito e dimostrato che vi è ostacolo alla compensazione soltanto nel caso in cui le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perché - in tale ipotesi se si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni si inciderebbe sulla stessa efficacia del negozio, paralizzandone gli effetti;
mentre, quando le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale o da rapporti collegati, non siano però in posizione sinallagmatica - come nel caso, appunto, del debito principale e del debito di restituzione del "tantundem" del creditore assistito da pegno irregolare (che restano autonomi ancorché collegati da un vincolo di accessorietà) non v'è ragione di escludere l'operatività di un meccanismo propriamente compensativo.
Nella compensazione - in una compensazione, cioè, automatica, coessenziale allo schema effettuale stesso del pegno irregolare - può così individuarsi lo strumento tipico di realizzazione di siffatta prelazione, sostitutivo del più complesso congegno satisfattivo previsto per il pegno regolare (espropriazione - vendita - soddisfacimento sul ricavato), che resta, nella specie, scavalcato anche per ragioni di opportunità pratica (evidentemente delibate e sottese alla opzione normativa) confliggenti con una previsione di vendita, a fini satisfattivi del creditore di quanto è, a tali effetti già in sua proprietà.
Cosicché - come è stato sottolineato da attenta dottrina - il contratto di pegno irregolare non tanto elimina il diritto a pretendere l'adempimento, quanto esaurisce in limine l'interesse del creditore a percorrere la via della esecuzione forzata, essendo anticipato con lo strumento negoziale - su accordo, quindi, con il debitore cui può riconoscersi un pari interesse ad evitare gli aggravi di quella procedura - l'effetto finale della tutela processuale (nel che poi risiede la meritevolezza dell'assetto di interessi, basato sull'effetto traslativo della proprietà della cosa data in garanzia, attuato con lo schema negoziale generale del pegno regolare).
4.2. - L'automatismo di tutela, così predisposto, scatta, dunque, alla scadenza della obbligazione principale, nel caso di suo inadempimento.
Ed ove anticipatamente si acquisisca la certezza della impossibilità giuridica di tale adempimento in conseguenza di sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore (v. art. 55, co. 2, L.F.) e a tal momento appunto che il pegno irregolare produce il suo effetto, legato alla funzione di evitare al creditore l'onere della procedura esecutiva, attraverso il riferito meccanismo endogeno di compensazione, senza neppure bisogno, quindi, di invocare la speciale compensazione ex art. 56 L.F..
In questo contesto, l'ipotesi ermeneutica che il creditore assistito da pegno irregolare, per realizzare la prelazione, abbia l'onere di far accertare il proprio credito con domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 53 L.F., urta inevitabilmente con lo spirito oltre che con la lettura della norma stessa.
Testualmente dispone infatti, nei suoi tre commi, il citato art. 53 (in parziale deroga al divieto di azioni esecutive individuali, di cui al precedente art. 51) che:
(c. 1^) "I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio" (sulla cosa detenuta dal creditore) "a norma degli artt. 2756 e 2761 c.c. possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione".
(c. 2^) "Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale ... stabilisce con decreto ...". (c. 3^) "Il giudice delegato ... può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o privilegio, pagando il creditore ...".
Orbene l'identità della "causa di garanzia", che accomuna i due tipi di pegno, non autorizza ad estendere al "pegno irregolare" la "riferita disposizione, che testualmente menziona (solo) il pegno" (espressione usata nel capo III, tit. II, libro VI cod. civ., art. 2784 e SS. per individuare il pegno c.d. regolare, su cosa che passa nella detenzione del creditore, rimanendo in proprietà del debitore), stante le già rilevate profonde differenze, di struttura, di contenuto effettuale e disciplinatorie del pegno "irregolare" rispetto al pegno "regolare": cui non a caso l'art. 53 in esame affianca, invece, la figura, ad esso omologa, del privilegio possessuale.
È innegabile, del resto, la riferibilità al solo pegno regolare (ed a quel tipo di privilegi mobiliari) dei meccanismi di realizzazione della prelazione descritti nei commi 2^ e 3^ dell'art. 53. Posto che - come ben sottolineato nella sentenza n. 745 del 1997 - "di 'autorizzazione alla vendità da parte del G.D. si può parlare solo quando la cosa data in pegno appartenga al patrimonio del concedente fallito e non, cò me accade nell'ipotesi del pegno irregolare quando essa sia divenuta di proprietà del creditore;
ed analoga considerazione va fatta con riferimento all'autorizzazione ... di 'riprenderè la cosa data in pegno ...".
Nè a superare tale dato ermeneutico può valere l'argomento, speso dalla successiva sentenza n. 8164/97 i che l'applicabilità del citato art. 53 anche al pegno irregolare si desuma non dai suoi 2^ e 3^ comma - descrittivi delle "modalità" di realizzazione della prelazione, effettivamente modulate con riguardo al solo pegno regolare - bensì dal precedente comma primo. Nel quale, appunto, si conterrebbe la "regola generale" (valida, quindi, anche per il pegno irregolare) relativa alla "ammissibilità" della prelazione, solo previo accertamento del credito, e della correlativa garanzia nella sede fallimentare: in consonanza - come si assume - con il "canone fondamentale" della verifica di tutti i crediti a garanzia della "par condicio creditorum", enunciato nel comma 2^ del precedente art. 52 ("Ogni credito, anche se munito di prelazione deve essere accertato secondo le norme stabilite nel capo V ...")
Un tal rilievo si scontra, infatti, con la considerazione - imposta dal chiaro dettato del comma primo dello stesso art. 52 ("Il fallimento, apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito") e dalla ratio complessiva del sistema che il richiamato "canone fondamentale" di verifica nella sede fallimentare attiene appunto ai crediti (anche "muniti di prelazione"), la cui realizzazione debba avvenire attraverso il "concorso" sul "patrimonio del debitore".
Ma, per quanto sin qui detto, non è questa la situazione del credito assistito da pegno irregolare che - per le descritte sue peculiarità di funzione (evitare l'esecuzione forzata) e di struttura operativa (basata sull'automatismo del risultato compensativo) - si estingue satisfattivamente senza entrare "in concorso" (e quindi senza che possa assimilarsi ai "crediti concorsuali" e soggiacere alla correlativa disciplina) ; e si realizza, per di più, non "sul patrimonio del fallito", bensì sugli stessi beni già entrati - al momento della consegna e per effetto della garanzia - nel patrimonio del creditore.
Per cui ciò che residua in capo al creditore, dopo la costituzione del pegno irregolare in suo favore, in relazione ai beni che ne formano oggetto, è non già un credito - come nel caso, invece, - del pegno regolare - da realizzare nelle forme di cui all'art. 53 L.F., bensì eventualmente un debito "de residuo". Dal che anche la non ravvisabilità di un interesse del creditore a domandare l'ammissione al passivo (del suo credito già così soddisfatto) essendo viceversa legittimato il curatore ad agire nei di lui confronti per il recupero di quanto risulti trasferitogli in eccedenza rispetto all'importo del credito garantito. 5. - Conclusivamente deve ribadirsi (in tal senso, quindi, risolvendosi la questione di contrasto) che il creditore assistito da pegno irregolare non può - per carenza di interesse - e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 L.F. per il soddisfacimento del proprio credito.
6. - Alla luce del principio enunciato, la sentenza della Corte territoriale - che ne ha fatto (sostanzialmente) corretta applicazione - resiste alle censure formulate con il primo mezzo del ricorso, che va pertanto respinto.
7. - Lo stesso principio, e le premesse che lo sorreggono (in tema di operatività del pegno irregolare), comportano il rigetto anche del residuo secondo motivo della stessa impugnazione.
Non fondata è, infatti, la censura, in esso svolta, contro la affermazione (sulla base della quale la Corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria per asserito ritardo dell'UCI nella estinzione dell'obbligo di restituzione della parte residua dei beni ricevuti in pegno) secondo cui incombesse su essa (odierna) ricorrente fornire la prova della esigibilità del credito alla data della richiesta di restituzione.
Esatto è invero, in linea di principio, che l'obbligo della restituzione - delle cose trasferite in detenzione al creditore nel pegno regolare o dell'eccedenza di quanto trasferitogli in proprietà nel pegno irregolare - sorge, per il soggetto ricevente, con l'estinzione dell'obbligazione garantita dal pegno stesso. La quale deve essere, consequenzialmente, provata, appunto, da chi agisce per la restituzione (cfr. n. 307/76).
8. - Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
In considerazione della sin qui controversa interpretazione della normativa la cui violazione si è denunciata in ricorso, possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2001