Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 2319
CASS
Sentenza 31 ottobre 2014

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Sussiste la legittimazione del creditore pignoratizio ad impugnare il decreto di sequestro preventivo, considerato che, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., legittimato all'impugnazione è anche il soggetto non titolare del bene o, comunque, diverso da quello al quale le cose devono essere restituite, purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e la sua eliminazione o la riforma determinino risultati a lui favorevoli. (Fattispecie in cui, censurando il provvedimento impugnato, la S.C. ha ritenuto legittimata all'impugnazione una banca, stante la disponibilità della stessa in ordine ai beni sequestrati, costituiti da un conto corrente con saldo negativo e un deposito titoli a garanzia di pegno rotativo con saldo positivo).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 2319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2319
Data del deposito : 31 ottobre 2014

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