Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
Sussiste la legittimazione del creditore pignoratizio ad impugnare il decreto di sequestro preventivo, considerato che, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., legittimato all'impugnazione è anche il soggetto non titolare del bene o, comunque, diverso da quello al quale le cose devono essere restituite, purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e la sua eliminazione o la riforma determinino risultati a lui favorevoli. (Fattispecie in cui, censurando il provvedimento impugnato, la S.C. ha ritenuto legittimata all'impugnazione una banca, stante la disponibilità della stessa in ordine ai beni sequestrati, costituiti da un conto corrente con saldo negativo e un deposito titoli a garanzia di pegno rotativo con saldo positivo).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1466
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 31045/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA INTERMOBILIARE INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 158/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 16/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale, dott. Massimo Galli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
il difensore della ricorrente, avv. Pecoraro Carlo, in sostituzione dell'avv. Marco Verdi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 5 maggio 2014, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo nei confronti di AN AL ed altri, tra le varie cose, del rapporto di conto corrente numero 949, che presentava un saldo negativo, e del deposito titoli a garanzia di pegno rotativo numero 10063, avente saldo positivo pari a Euro 981.377,50, quale controvalore di 24.854 azioni della Veneto Banca S.p.A. alla chiusura di borsa dell'8 maggio 2014; a seguito di richiesta di riesame della Banca intermobiliare investimenti e gestioni S.p.A., il Tribunale per il riesame di Milano, con ordinanza del 16 giugno 2014, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato dal soggetto non legittimato.
Il Tribunale affermava che la banca non è titolare di alcun diritto di proprietà sul bene, ma solo di un diritto reale di garanzia, che non le conferisce la facoltà di presentare richiesta di riesame, per il soddisfacimento del quale egli può agire in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, quando la confisca è divenuta definitiva.
2. Con ricorso presentato dal difensore munito di procura speciale, avv. Marco Verdi, la Banca intermobiliare investimenti e gestioni S.p.A. censura il provvedimento del Tribunale del riesame, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge, per inosservanza e comunque erronea applicazione dell'art. 322 cod. proc. pen. e art. 2786 e ss. cod. civ..
L'art. 322 prevede che contro il decreto di sequestro possano presentare richiesta di riesame l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione;
ciò significa che legittimato al riesame è la persona che eserciti sul bene un potere di disponibilità, che non implica necessariamente il diritto di proprietà, ma si estende agli altri diritti reali o anche diritti di natura obbligatoria, fino alle situazioni di fatto tutelate dalla legge, come il possesso.
Nel caso concreto non c'è dubbio che la banca, a prescindere dalla qualificazione del diritto reale di garanzia come pegno irregolare, ha sicuramente acquisito la disponibilità dei beni che ne hanno formato oggetto, tanto da poterne recuperare il possesso eventualmente perduto, esperendo le azioni possessorie ed anche l'azione di rivendicazione, se spettante al concedente;
di conseguenza non può dubitarsi della sua legittimazione a proporre istanza di riesame, in quanto soggetto che aveva la disponibilità delle cose.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, per inosservanza e comunque erronea applicazione dell'artt. 321 c.p.p., comma 3, art. 322 c.p.p. e art. 321 c.p.p., comma 2 e 240 c.p.. A giudizio del ricorrente il Tribunale ha impropriamente richiamato ed applicato i principi espressi dalla decisione numero 10471 del 10 febbraio 2014 di questa Corte, a proposito dell'istanza di revoca del sequestro preventivo, alla diversa fattispecie della richiesta di riesame;
in quel caso, infatti, l'accertamento della proprietà del terzo rende del tutto irrilevante l'esito del processo penale, perché anche una condanna definitiva non potrebbe avere effetti su un bene di proprietà altrui.
Le facoltà del titolare del diritto di garanzia, invece, necessitano di una tutela anche durante la permanenza del vincolo del sequestro preventivo (si pensi al rinnovo di titoli di stato in scadenza, all'esercizio del diritto di voto nel pegno delle azioni di società, ecc.) che giustificano la sua legittimazione a proporre istanza di riesame, non potendosi postergare fino alla fase della decisione sulla confisca la tutela delle ragioni del creditore pignoratizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
1.1 L'art. 322 c.p.p., comma 1 attribuisce "all'imputato e il suo difensore", alla "persona alla quale le cose sono state sequestrate" o "quella che avrebbe diritto alla loro restituzione" delle stesse, qualora non coincidano, la facoltà di impugnare il decreto di sequestro preventivo.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato la portata della norma chiarendo che (Sez. 5, n. 6151 del 20/12/2004 - dep. 17/02/2005, Nita, Rv. 230964) il soggetto diverso da quello cui le cose dovrebbero essere restituite è legittimato alla impugnazione, purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica.
In altri termini, il non titolare del bene può impugnare, in quanto il provvedimento ablativo abbia prodotto lesione nella sua sfera giuridica, di modo che la eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l'effetto di rendere possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole.
1.2 Con riferimento al caso di specie il ricorrente evidenzia che il provvedimento di sequestro è stato eseguito presso la Banca istante e al momento del sequestro il conto corrente presentava un saldo negativo di Euro 5.498.767,50; inoltre nessun funzionario o dipendente è stato coinvolto nei fatti che hanno portato all'emissione della misura preventiva. Dunque la ricorrente aveva la "disponibilità" dei beni sequestrati, quanto meno sotto il profilo del possesso, che è connaturata alla stessa costituzione del pegno, tutelabile con le relative azioni in sede civile, nonché il diritto di trattenere la cosa data in pegno finché il credito non sia stato interamente soddisfatto (art. 2794 c.c.).
1.3 Tale disponibilità fonda la legittimazione dell'ente a proporre richiesta di riesame, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., in considerazione del suo interesse a riottenerla (Sez. 3, n. 1621 del 30/04/1999, Min. Finanze, Rv. 213994; Sez. 3, n. 4407 del 16/12/1997 - dep. 12/02/1998, Petino, Rv. 209861); con riferimento al proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, ritenuto privo di legittimazione a proporre istanza di riesame poiché privo di disponibilità, Sez. 3, n. 42144 del 25/06/2013, Sorgente, Rv. 257369).
2. Altra questione è ovviamente quella della assoggettabilità a sequestro dei beni sottoposti a garanzia reale e delle forme di tutela del diritto di pegno, anche in caso di successiva confisca, che in questa sede di legittimità sono estranee al thema decidendum.
3. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015