Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Non può essere disposto il sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultino già costituite in pegno irregolare a garanzia dell'anticipazione concessa dalla banca al correntista (imputato del reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 7 agosto n. 356), in virtù dell'effetto proprio del pegno irregolare che determina il trasferimento in proprietà al creditore delle somme gravate dalla garanzia. (Nella specie, la Corte, ritenuta la legittimazione della banca a impugnare il provvedimento di sequestro, lo ha annullato con rinvio sul rilievo della necessità di accertamenti in ordine all'effettiva perdita della disponibilità dei beni da parte del correntista e, comunque, alla complessiva trasparenza dell'operazione bancaria).
Commentario • 1
- 1. Valutazione della natura irregolare di un pegno e conseguente illegittimità del sequestroDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2010, n. 23659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23659 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 647
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 46919/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BANCA MB S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 637/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 18/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Prestipino Antonio;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna RI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cassiani Alessandro del foro di Roma, sostituto processuale dell'avv. Zanchetti Mario di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 13.5.2009, il Tribunale della Libertà di Roma, rigettava l'istanza di riesame proposta dalla Banca MB S.p.a. contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale ufficio Gip nell'ambito del procedimento penale a carico di GI CE e altro per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinques.
Il sequestro aveva interessato un conto corrente bancario e un conto titoli intestati ai due imputati e accesi entrambi presso la banca istante.
Deduce la ricorrente il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all'art. 321 c.p.p., e all'art.1851 c.p., sul rilievo che le somme e i valori depositati nei conti in questione, erano stati costituiti in pegno irregolare a garanzia dell'anticipazione bancaria concessa ai correntisti. Si trattava, quindi, di beni ormai trasferiti in proprietà all'istituto bancario, che era stato quindi illegittimamente assoggettato alla misura cautelare. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, la figura del pegno irregolare si realizza nella ipotesi in cui la cosa data in garanzia sia costituita da una somma di denaro o da un quantità di beni fungibili non individuati o dei quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre. Del pegno irregolare - che riceve regolamentazione tipica nell'art. 1581 cod. civ. in riferimento all'anticipazione bancaria, ma che costituisce istituto del quale non è controversa la generale applicabilità oltre il caso specifico - caratteristica precipua è che le cose date in pegno passano in proprietà al creditore, che dovrà restituirle al momento dell'adempimento ovvero potrà trattenerle a compensazione del credito in caso di inadempimento, sicché la causa del trasferimento della proprietà realizza una causa di garanzia, tipica del pegno, in virtù della quale, con la consegna della cosa e la conseguente facoltà di disporne da parte del creditore, per quest'ultimo viene meno l'obbligo di custodia e l'obbligo di restituzione (eventuale) viene a concretare una obbligazione di genere e non di specie (Cass. civ., 4 dicembre 1954, n. 4367; Cass. civ., 13 aprile 1977, n. 1380). In questo caso, quindi, il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall'indagato-debitore in pegno irregolare, vincolerebbe a garanzia degli interessi perseguiti con la misura cautelare reale, beni non più di proprietà del costituente, non potendo d'altra parte il sequestro presso terzi avere ad oggetto crediti puramente eventuali.
È indiscutibile, di conseguenza, la legittimazione della banca ricorrente, quale persona giudica alla quale le cose sono state sequestrate, ex art. 318 c.p.p., alla impugnazione in esame (vedi per un caso di sequestro conservativo, Cass. Penale, sez. 6^, n. 507 del 9.2.1995). Il Tribunale del riesame di Roma, pur riconoscendo la sussistenza, nella specie, di un'ipotesi di anticipazione bancaria su pegno irregolare, ha però rilevato che non risulterebbe che al momento della esecuzione del sequestro la procedura di escussione dei beni dati in pegno fosse stata portata a termine, desumendone che non sarebbe provato che essi fossero usciti dal patrimonio degli imputati.
I giudici territoriali, anzi, ritengono di trarre un'indicazione contraria dal fatto che le somme e i valori sequestrati erano ancora custoditi presso i conti correnti intestati agli imputati. Riguardo alla procedura di escussione però, il Tribunale non tiene conto delle particolari modalità con cui si realizza la garanzia del creditore nel caso di pegno irregolare.
Attesa la natura giuridica e l'effetto traslativo del pegno irregolare, infatti, il creditore per soddisfarsi sui beni che ne costituiscono l'oggetto, non ha necessità di ricorrere al meccanismo di cui agli artt. 2796 e 2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), ma può realizzare direttamente la garanzia, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione meramente contabile (Corte di Cassazione Sezione 1 civile, nr. 2456 dell'1.2. 2008). La mancanza di attività "materiali" di esecuzione del credito, non può quindi assumere, in questo caso, alcun rilievo indiziario. Va semmai approfondita la questione dell'attuale permanenza delle somme e dei titoli sui conti correnti intestati agli imputati, al fine di accertare se in virtù di particolari clausole contrattuali, o di altre circostanze idonee a suscitare fondati sospetti sulla trasparenza dell'operazione bancaria, debba ritenersi che la disponibilità dei beni sia rimasta in tutto o in parte ai debitori, secondo quanto sembrano in definitiva opinare i giudici del riesame, ma senza idonei supporti argomentativi.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010