Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2010, n. 23659
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

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Massime1

Non può essere disposto il sequestro preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultino già costituite in pegno irregolare a garanzia dell'anticipazione concessa dalla banca al correntista (imputato del reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 7 agosto n. 356), in virtù dell'effetto proprio del pegno irregolare che determina il trasferimento in proprietà al creditore delle somme gravate dalla garanzia. (Nella specie, la Corte, ritenuta la legittimazione della banca a impugnare il provvedimento di sequestro, lo ha annullato con rinvio sul rilievo della necessità di accertamenti in ordine all'effettiva perdita della disponibilità dei beni da parte del correntista e, comunque, alla complessiva trasparenza dell'operazione bancaria).

Commentario1

  • 1Valutazione della natura irregolare di un pegno e conseguente illegittimità del sequestro
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 settembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2010, n. 23659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23659
Data del deposito : 6 maggio 2010

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