Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2005, n. 20149
CASS
Sentenza 8 marzo 2005

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In materia di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle competenze del difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, non è necessaria la presenza delle parti ai fini della decisione, in quanto si tratta di una procedura che, in base al combinato disposto degli artt. 170 comma secondo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 29 legge 13 giugno 1942, n. 794, richiede un contraddittorio eventuale e differito, sulla base dello scambio di atti scritti. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale che aveva disposto l'archiviazione del procedimento a causa della mancata presenza delle parti all'udienza fissata, affermando che il giudice avrebbe dovuto comunque decidere sull'opposizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2005, n. 20149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20149
    Data del deposito : 8 marzo 2005

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