Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 1
In materia di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione delle competenze del difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, non è necessaria la presenza delle parti ai fini della decisione, in quanto si tratta di una procedura che, in base al combinato disposto degli artt. 170 comma secondo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 29 legge 13 giugno 1942, n. 794, richiede un contraddittorio eventuale e differito, sulla base dello scambio di atti scritti. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale che aveva disposto l'archiviazione del procedimento a causa della mancata presenza delle parti all'udienza fissata, affermando che il giudice avrebbe dovuto comunque decidere sull'opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2005, n. 20149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20149 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/03/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 552
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 005532/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
2) LAMA ALFREDO;
avverso ORDINANZA del 13/11/2003 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. inammissibilità del ricorso. OSSERVA
FERRIERO Govanni - collaboratore di Giustizia - è stato assistito in giudizio da un avvocato retribuito a spese dello Stato, essendo stato costui ammesso al relativo beneficio.
Conseguentemente il difensore otteneva decreto di liquidazione delle competenze a lui spettanti, avverso il quale il Pubblico Ministero proponeva opposizione.
Il relativo procedimento veniva chiamato all'udienza del 9 ottobre 2003 innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale, assente, era sostituito dal GOT che provvedeva -nell'assenza delle parti - ad un rinvio preliminare, ritenendosi incompetente a provvedere in materia.
Alla successiva udienza del 13 novembre 2003, il Magistrato titolare del procedimento, sull'assenza reiterata delle parti, dichiarava estinta la procedura.
Ricorre quel P.M. della DDA, opponente, e rileva di non aver ricevuto avviso - egli essendo assente - del rinvio, dall'udienza del 9 ottobre, all'udienza del 13 novembre 2003, benché a quella udienza precedente (nella quale fu disposto il rinvio) si fosse registrata la presenza di un vice procuratore onorario nominato presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il quale pertanto ricevette la comunicazione orale del disposto rinvio al 13 novembre 2003.
Ritiene il ricorrente che per un aspetto il disposto rinvio sia viziato da nullità per la incompetenza del Giudice (rilevata dallo stesso, all'udienza del 9 ottobre 2003 nel dichiararsi ab imis incompetente a conoscere della materia) di quella udienza, nonché inoltre per il mancato avviso che non fu dato al suo Ufficio;
in fine rileva che comunque, non prevedendo la procedura ex art. 29 L. n. 794/1942 la necessaria presenza delle parti, il Giudice avrebbe dovuto, altrimenti che dichiarare la intervenuta decadenza dell'opponente, decidere nel merito.
La Corte osserva:
Il ricorso è fondato sull'ultima eccezione.
Ed, infatti, il principio di fungibilità degli organi del P.M., ed il rapporto interorganico esistente in tale Ufficio, impedisce che l'organo specifico opponente (PM c/o DDA) possa essere considerato unico destinatario del potere di intervento e di legittimazione procedimentale specifica (essendo del tutto pacifico l'obbligo del PM di udienza, ancorché non legittimato per ripartizione interna dei compiti, atto questo di natura meramente amministrativa, a fornire al competente e diverso ufficio la comunicazione della data del disposto rinvio), con la conseguenza che gi avvisi dati ad altro organo del PM, formalmente legittimato in quanto comunque delegato a rappresentare l'(unico) organo dell'accusa in udienza, debbono ritenersi pienamente idonei a conseguire il fine cui essi sono predisposti. (La disposizione di cui all'ultimo comma del vigente art. 72 dell'ordinamento giudiziario, là dove prevede la non delegabilità delle funzioni di p.m. nella fase dibattimentale in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta in giudizio ai sensi dell'art. 590 c.p.p., deve essere intesa nel senso che essa indica un criterio di massima cui il procuratore della Repubblica delegante deve attenersi nel conferire la delega a rappresentare in dibattimento l'accusa a vice procuratori onorari e agli altri soggetti indicati nel comma 1 lett. a) del predetto articolo;
criterio cui il delegante si atterrà sempre che contrarie esigenze di servizio non ne impongano il superamento. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendola abnorme, l'ordinanza con cui il giudice monocratico, rilevato che la pubblica accusa era rappresentata da un vice procuratore onorario anziché da un magistrato togato quantunque il reato per cui si procedeva fosse punito con pena edittale superiore a quattro anni nel massimo, aveva rinviato l'udienza dibattimentale. Affermando il principio la Corte ha precisato che il mancato rispetto della regola fissata dall'art. 72 dell'ordinamento giudiziario non influisce comunque sulla capacità processuale della parte pubblica)(Cassazione penale, sez., 4^, 6 luglio 2000, n. 3986, Antonini). E pertanto ne discende la infondatezza della relativa eccezione. Infondata è altresì la denuncia relativa alla "incapacità" del Giudice (onorario) dell'udienza nella quale venne disposto il rinvio, dal momento che il provvedimento de quo, non inquadrarle nella categoria degli "atti" (per i quali si richiede la legittimazione dell'organo che li pone in essere), ma in quella meramente amministrativa delle "operazioni" (prive di qualsivoglia natura discrezionale specifica o incidenza rispetto all'oggetto proprio" del procedimento in cui tali "operazioni" si collocano), esige unicamente la correttezza formale solo "esterna" della sua struttura (così da corrispondere alle esigenze minime di rispetto della conoscenza del relativo contenuto da parte dei soggetti aventi titolo, e della generica investitura formale dell'organo da cui promanano, che, pur senza legittimazione specifica nel merito - ove tale legittimazione necessiti, e senza che tale accertamento sia richiesto nella fattispecie concreta qui dedotta - alla concreta operazione abbia presieduto) senza che si configuri alcun vizio qualora tale correttezza solo "esterna" sia stata rispettata. In fine, e quanto alla denunciata, mancata decisione anche in assenza delle parti, fondata è l'eccezione relativa alla non richiesta presenza delle parti al procedimento;
tale "effettività" del contraddittorio non è prevista dal combinato disposto degli artt. 170.2, DPR n. 115/02 e 29.2, L. n. 794/1942, che statuisce in materia di procedimento per la liquidazione delle competenze di avvocato, espressamente richiamata in vexata materia.
Ivi è previsto, piuttosto, un contraddittorio eventuale e differito (a mezzo di atti scritti), rispecchiante le regole processualcivilistiche alle quali la materia appare certamente più affine che non a quelle del processo penale cui è forzatamente stata assimilata dal legislatore.
Pertanto, doveva il Giudice decidere nel merito sin dall'udienza nella quale è stata erratamente disposta l'archiviazione del procedimento (in applicazione del medesimo principio di cui agli artt. 309 e 181.2 C.p.c., tuttavia inapplicabile nella fattispecie che è disciplinata dalle norme speciali di cui all'indicato, combinato disposto, e segnatamente dalle norme in materia di procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato). Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato, e gli atti trasmessi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la decisione sulla proposta opposizione.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p.. Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005