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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2170 dell'anno 2025 V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 04.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nata a [...]_1 C.F._1
Calabria il 24/01/1979, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Celestina F. Marino, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Emilio Cuzzocrea traversa privata n. 5, ha eletto domicilio e
(cod. fisc.: ), nato a [...]_1 C.F._2
Calabria l'11/09/1980, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Roccuzzo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Sbarre Inferiori n.164 C, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 31/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 21/07/2016;
-considerato che con decreto dell' 11/09/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04/11/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 21/07/2016; b) dal matrimonio è nata la figlia (21/06/2017), minorenne;
c) con sentenza n. 379/2024, Per_1
pubblicata in data 18/03/2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al giudice delegato all'udienza cartolare del
14/03/2024; -constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al giudice delegato, risalente al 14/03/2024, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 18/09/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 31/07/2025 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21/07/2016 tra e Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 237 parte II serie
A - anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria;
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare ubicata in Reggio
Calabria alla Via Ipponio n. 117, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse della figlia minore Parte_1
nonché quale proprietaria esclusiva del bene;
MINORENNE Controparte_2
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c., eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Confermare che la figlia resta collocata prevalentemente presso Per_1
la dimora materna.
Il padre starà con secondo le seguenti modalità: Per_1
Frequentazione ordinaria:
Nei mesi invernali
• Due pomeriggi a settimana individuati nel martedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola o doposcuola o orario equivalente sino alle 21:00 ove farà rientro a casa della madre.
• A weekend alterni dal sabato mattina alle 8:00 fino alla domenica sera alle 21:00;
Nei mesi estivi • Due pomeriggi a settimana individuati nel martedì e giovedì dall'orario di uscita del centro estivo o la mattina sino alle 22.30 ove farà rientro a casa della madre.
• A weekend alterni dal sabato mattina alle 8:00 fino alla domenica sera alle 22.30.
• In generale, nel caso in cui non dovesse andare a scuola o Per_1
essere in periodo di vacanze, la prenderà dall'orario di risveglio.
• Saranno sempre possibili diverse intese fra i genitori che mantengano per quel regime di assoluta serenità con l'uno o con Per_1
l'altro e le rispettive famiglie agnatizie di cui ha goduto sinora. Dette intese però dovranno intervenire tempestivamente ed espressamente
(almeno 4 ore prima), dovendosi altrimenti ogni genitore organizzare per il tempo in cui gestisce la figlia.
Festività e vacanze:
• La minore potrà trascorrere col padre il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo, alternativamente, di anno in anno;
• Il giorno di Natale o di vigilia e il giorno di Capodanno o di vigilia, alternativamente, sempre dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno seguente anche tenendo conto delle esigenze e dei desideri della minore;
• A prescindere dai giorni indicati, potrà stare col padre o con la madre nei giorni della ricorrenza del compleanno e dell'onomastico di costoro;
• Nei giorni del compleanno e dell'onomastico della minore, ovvero della comunione o di altre ricorrenze, qualora i genitori non dovessero essere d'accordo a festeggiare congiuntamente l'accadimento in questione, la minore potrà pranzare o cenare con ciascuno dei due genitori, i quali concorderanno anticipatamente gli orari ed i periodi;
• In caso di disaccordo, trascorrerà ad anni alterni il pranzo con il padre e la cena con la madre e viceversa, il tutto tenendo sempre conto dell'interesse della minore;
Vacanze estive:
Durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con ciascun genitore in via esclusiva, due settimane NON CONSECUTIVE (da scegliere tra luglio e agosto), che dovranno essere concordate entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di mancato accordo ovvero di mancata comunicazione:
• Il padre e la madre, in maniera alternata, avranno con sé la figlia una settimana a luglio ed una ad agosto.
Inoltre, i coniugi si impegnano quando hanno con sé la minore, ad informare l'altro genitore degli spostamenti che avverranno fuori dalla
Provincia di Reggio Calabria ed a garantire almeno una telefonata giornaliera.
Il tutto, salvo accordo diverso tra i genitori;
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
5. Confermare che il sig. verserà alla sig.ra , tramite CP_1 Pt_1
accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 500,00, come per legge rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. L'assegno unico universale – erogato dallo - sarà attribuito per intero alla sig.ra ; CP_3 Pt_1
6. Confermare che il sig. si farà carico del 50% delle spese CP_1
straordinarie – determinate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria anche quanto al sistema di individuazione di esigibilità. Rimangono convenuti i servizi di cui già godeva ante Per_1
separazione (doposcuola) per il cui costo, in deroga al Protocollo e su accordo dei coniugi, il sig. verserà euro 50 mensili;
CP_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Confermare che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. Confermare che i sigg.ri e si concedono CP_1 Pt_1
reciprocamente l'assenso all'espatrio ed alla introduzione della minore nel passaporto o al rilascio di equivalente documentazione e del rispettivo passaporto per la medesima ove necessario;
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.11.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna