TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 07/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. PA G. AN, all'udienza del 07/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°660/2019 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall' avv.Stefano Baldassarre nel cui studio è Parte_1 domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Inglese Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2019, parte ricorrente asseriva di aver lavorato alle dipendenze del resistente, dal gennaio 2017 fino a tutto il mese di settembre 2018, presso l'attività commerciale di panificazione di costui, avente sede in Brindisi alla via Aosta, con altri due punti vendita in viale Aldo Moro e in Corso Roma. Il ricorrente adduceva che le mansioni svolte consistevano nella consegna di pane e altri prodotti alimentari dal forno sito in via Aosta agli altri punti vendita, nonché ad esercenti terzi, oltre che alla caserma del Battaglione S. Marco. Sosteneva il che l'attività lavorativa si svolgeva dalle 6,30 sino alle 14,00 e che, per 2/3 Pt_1 domeniche al mese, svolgeva lavoro serale dalle 19 alle 23 provvedendo alla consegna delle pizze a domicilio con proprio mezzo. Durante l'anno 2017, nel periodo estivo, riferiva di aver svolto lavoro serale in aggiunta a quello della mattina. La retribuzione corrisposta ammontava ad € 600,00 mensili per il lavoro diurno svolto dal lunedì al sabato, mentre si aggiungeva la somma di € 25,00 giornaliere per il lavoro svolto durante le ore serali. Il rapporto cessava nel mese di settembre 2018 in occasione della richiesta del di essere Pt_1 inquadrato come per legge e di ricevere un piccolo aumento. Non gli veniva corrisposto TFR e, dopo vari tentativi di bonario componimento, si giungeva all'inoltro del ricorso giudiziario con cui il rivendicava differenze retributive per € Pt_1 18.012,16 non corrisposte ed € 1,334,23 per TFR, allegando analitici conteggi e facendo riferimento al CCNL turismo, pubblici esercizi, livello VI con mansioni di addetto alle consegne. Eccepiva tutto ex adverso parte resistente che. preliminarmente, evidenziava un difetto di legittimazione passiva in quanto l'attività era stata svolta per soggetto diverso così come ricavabile agevolmente dalla visura camerale allegata agli atti. Eccepiva altresì a quanto dedotto e richiesto concludendo per il rigetto della domanda. Entrambe le parti formulavano istanze istruttorie che si estrinsecavano nell'interrogatorio formale e nella prova testi, mezzi ammessi ed assunti in corso di causa. Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva Per_1 assegnato alla dott.ssa che, a sua volta, con provvedimento del 30/04/2025, delegava per la Per_2 trattazione e decisione l'odierno giudicante. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è solo limitatamente fondata e va accolta per quanto di ragione. Alla luce di tutte le risultanze è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente circa la estraneità del al rapporto di lavoro principale dedotto da Controparte_1 Parte_1 Dall'esame dei documenti versati in atti, in particolare dalla produzione delle visure camerali, si evince inequivocabilmente che l'attività con sede in via Aosta Brindisi è stata avviata dal CP_2
nel 2015 il quale, in data 20/4/2016 effettuava il trasferimento dell'azienda in favore del
[...] cessionario sig. Controparte_3 Dalla prova testimoniale ed anche dalle circostanze contenute nella narrativa del ricorso introduttivo, si è evinto, con assoluta certezza, che l'attività principale svolta dal nelle ore diurne si sia Pt_1 sostanziata nella consegna del pane ai vari clienti dal forno di via Aosta agli altri esercizi commerciali. Pertanto, è evidente che il resistente sia, con supporto documentale, estraneo al rapporto di CP_1 lavoro relativo alla consegna del pane che inequivocabilmente si è svolto dalla sede di via Aosta verso i vari esercizi, sede questa, si ripete, ceduta nel 2016 a tal da . CP_3 Controparte_2 Le emergenze testimoniali ed in particolare la dettagliata narrazione del teste hanno Testimone_1 inoltre evidenziato l'esistenza di un residuo rapporto svolto da , nelle ore serali, consistito Pt_1 nel prelevamento e la consegna di pizze dalle sedi di Corso Roma e Viale Aldo Moro al domicilio dei vari clienti. Rispetto a tale attività nel ricorso è indicato che nelle domeniche in cui il svolgeva tale Pt_1 attività era impegnato dalla 19 alle 23 pertanto per 4 ore. Nel conteggio analitico sono indicate 8 ore di lavoro straordinario al mese pertanto è agevole concludere che le consegne serali avvenissero per 2 giorni al mese. Le sedi da cui prelevava le pizze sono state nella gestione del resistente sino Controparte_1 al 18/01/2018, data in cui è intervenuta cessione d'azienda in favore di Controparte_4 Pertanto, solo per il periodo dal gennaio 2017 al gennaio 2018 il dovrà Controparte_1 corrispondere le differenze retributive relative alla consegna delle pizze che si liquidano in € 374,00 in considerazione della circostanza, confermata da tutti i testi che il lavoratore percepisse € 25,00 a sera (quindi € 50,00 al mese x 13 mesi), somma da decurtare dal computo indicato nei conteggi analitici. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione parziale di spese e competenze di lite.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP PA G. AN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 660/2019 R.G., proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 374,00 per differenze retributive relative al lavoro effettivamente svolto per il resistente, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
- Compensa le spese di giudizio nella misura di un quarto del complessivo e liquida l'importo da corrispondere in favore della parte resistente ed a carico del ricorrente, già a netto della decurtazione, in € 2.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Brindisi lì 07/10/2025
Il GOP
PA G. AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. PA G. AN, all'udienza del 07/10/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°660/2019 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall' avv.Stefano Baldassarre nel cui studio è Parte_1 domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Inglese Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive ed altro FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2019, parte ricorrente asseriva di aver lavorato alle dipendenze del resistente, dal gennaio 2017 fino a tutto il mese di settembre 2018, presso l'attività commerciale di panificazione di costui, avente sede in Brindisi alla via Aosta, con altri due punti vendita in viale Aldo Moro e in Corso Roma. Il ricorrente adduceva che le mansioni svolte consistevano nella consegna di pane e altri prodotti alimentari dal forno sito in via Aosta agli altri punti vendita, nonché ad esercenti terzi, oltre che alla caserma del Battaglione S. Marco. Sosteneva il che l'attività lavorativa si svolgeva dalle 6,30 sino alle 14,00 e che, per 2/3 Pt_1 domeniche al mese, svolgeva lavoro serale dalle 19 alle 23 provvedendo alla consegna delle pizze a domicilio con proprio mezzo. Durante l'anno 2017, nel periodo estivo, riferiva di aver svolto lavoro serale in aggiunta a quello della mattina. La retribuzione corrisposta ammontava ad € 600,00 mensili per il lavoro diurno svolto dal lunedì al sabato, mentre si aggiungeva la somma di € 25,00 giornaliere per il lavoro svolto durante le ore serali. Il rapporto cessava nel mese di settembre 2018 in occasione della richiesta del di essere Pt_1 inquadrato come per legge e di ricevere un piccolo aumento. Non gli veniva corrisposto TFR e, dopo vari tentativi di bonario componimento, si giungeva all'inoltro del ricorso giudiziario con cui il rivendicava differenze retributive per € Pt_1 18.012,16 non corrisposte ed € 1,334,23 per TFR, allegando analitici conteggi e facendo riferimento al CCNL turismo, pubblici esercizi, livello VI con mansioni di addetto alle consegne. Eccepiva tutto ex adverso parte resistente che. preliminarmente, evidenziava un difetto di legittimazione passiva in quanto l'attività era stata svolta per soggetto diverso così come ricavabile agevolmente dalla visura camerale allegata agli atti. Eccepiva altresì a quanto dedotto e richiesto concludendo per il rigetto della domanda. Entrambe le parti formulavano istanze istruttorie che si estrinsecavano nell'interrogatorio formale e nella prova testi, mezzi ammessi ed assunti in corso di causa. Il presente procedimento, in seguito al trasferimento del giudice affidatario, dott.ssa veniva Per_1 assegnato alla dott.ssa che, a sua volta, con provvedimento del 30/04/2025, delegava per la Per_2 trattazione e decisione l'odierno giudicante. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è solo limitatamente fondata e va accolta per quanto di ragione. Alla luce di tutte le risultanze è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente circa la estraneità del al rapporto di lavoro principale dedotto da Controparte_1 Parte_1 Dall'esame dei documenti versati in atti, in particolare dalla produzione delle visure camerali, si evince inequivocabilmente che l'attività con sede in via Aosta Brindisi è stata avviata dal CP_2
nel 2015 il quale, in data 20/4/2016 effettuava il trasferimento dell'azienda in favore del
[...] cessionario sig. Controparte_3 Dalla prova testimoniale ed anche dalle circostanze contenute nella narrativa del ricorso introduttivo, si è evinto, con assoluta certezza, che l'attività principale svolta dal nelle ore diurne si sia Pt_1 sostanziata nella consegna del pane ai vari clienti dal forno di via Aosta agli altri esercizi commerciali. Pertanto, è evidente che il resistente sia, con supporto documentale, estraneo al rapporto di CP_1 lavoro relativo alla consegna del pane che inequivocabilmente si è svolto dalla sede di via Aosta verso i vari esercizi, sede questa, si ripete, ceduta nel 2016 a tal da . CP_3 Controparte_2 Le emergenze testimoniali ed in particolare la dettagliata narrazione del teste hanno Testimone_1 inoltre evidenziato l'esistenza di un residuo rapporto svolto da , nelle ore serali, consistito Pt_1 nel prelevamento e la consegna di pizze dalle sedi di Corso Roma e Viale Aldo Moro al domicilio dei vari clienti. Rispetto a tale attività nel ricorso è indicato che nelle domeniche in cui il svolgeva tale Pt_1 attività era impegnato dalla 19 alle 23 pertanto per 4 ore. Nel conteggio analitico sono indicate 8 ore di lavoro straordinario al mese pertanto è agevole concludere che le consegne serali avvenissero per 2 giorni al mese. Le sedi da cui prelevava le pizze sono state nella gestione del resistente sino Controparte_1 al 18/01/2018, data in cui è intervenuta cessione d'azienda in favore di Controparte_4 Pertanto, solo per il periodo dal gennaio 2017 al gennaio 2018 il dovrà Controparte_1 corrispondere le differenze retributive relative alla consegna delle pizze che si liquidano in € 374,00 in considerazione della circostanza, confermata da tutti i testi che il lavoratore percepisse € 25,00 a sera (quindi € 50,00 al mese x 13 mesi), somma da decurtare dal computo indicato nei conteggi analitici. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione parziale di spese e competenze di lite.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP PA G. AN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 660/2019 R.G., proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 374,00 per differenze retributive relative al lavoro effettivamente svolto per il resistente, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
- Compensa le spese di giudizio nella misura di un quarto del complessivo e liquida l'importo da corrispondere in favore della parte resistente ed a carico del ricorrente, già a netto della decurtazione, in € 2.000,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Brindisi lì 07/10/2025
Il GOP
PA G. AN