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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei SInori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 4958/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tanzi, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tanzi, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
Per_
1. i figli e continueranno a vivere e risiedere presso la madre;
Per_2
2. il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 10 di Pt_2 Parte_1 ogni mese, la somma di €uro 1.600,00 (milleseicento), da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, di cui €uro 700,00# per il mantenimento della moglie, €uro 600,00# per il mantenimento del figlio ed €uro 300,00 per il mantenimento della Per_2 Per_ IG (parzialmente autonoma economicamente); Per_
3. stante la parziale indipendenza economica della IG , i ricorrenti si impegnano a sostenere le spese straordinarie in favore del solo figlio nella seguente misura: Per_2 70% il padre e 30% la madre;
4. le spese straordinarie sono qui da intendersi, in modo tassativo: • spese universitarie (tasse e testi universitari);
• spese per medicinali ed esami diagnostici (purché prescritti dal medico curante);
• spese per l'esercizio dell'ordinaria attività sportiva;
• spese per la manutenzione della motocicletta;
• spese per viaggi e vacanze (da concordare preventivamente fra i genitori);
5. anche dopo il raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei figli, il SI. continuerà a corrispondere alla SI.ra la somma mensile Pt_2 Parte_1 di €uro 1.600,00 (milleseicento), oltre aggiornamento Istat maturato e maturando, per il mantenimento della predetta;
6. al fine di comporre pregressi rapporti di natura patrimoniale, il SI. si impegna Pt_2 a corrispondere alla SI.ra la somma nominale di €uro 20.862,00# entro la Parte_1 data del 31.12.2029;
7. i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto;
8. i ricorrenti danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
9. le spese di assistenza legale nel presente procedimento saranno sostenute per intero dal SI. Pt_2
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 28.08.2017 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma
3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti sono rispondenti all'interesse della prole ritenendosi adeguata la regolamentazione intervenuta in ordine al mantenimento dei figli Per_
e maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Per_2
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e ato a Parma il 30.03.1966 alle condizioni Parte_2 di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di ConSIlio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei SInori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 4958/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tanzi, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tanzi, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
Per_
1. i figli e continueranno a vivere e risiedere presso la madre;
Per_2
2. il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 10 di Pt_2 Parte_1 ogni mese, la somma di €uro 1.600,00 (milleseicento), da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, di cui €uro 700,00# per il mantenimento della moglie, €uro 600,00# per il mantenimento del figlio ed €uro 300,00 per il mantenimento della Per_2 Per_ IG (parzialmente autonoma economicamente); Per_
3. stante la parziale indipendenza economica della IG , i ricorrenti si impegnano a sostenere le spese straordinarie in favore del solo figlio nella seguente misura: Per_2 70% il padre e 30% la madre;
4. le spese straordinarie sono qui da intendersi, in modo tassativo: • spese universitarie (tasse e testi universitari);
• spese per medicinali ed esami diagnostici (purché prescritti dal medico curante);
• spese per l'esercizio dell'ordinaria attività sportiva;
• spese per la manutenzione della motocicletta;
• spese per viaggi e vacanze (da concordare preventivamente fra i genitori);
5. anche dopo il raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei figli, il SI. continuerà a corrispondere alla SI.ra la somma mensile Pt_2 Parte_1 di €uro 1.600,00 (milleseicento), oltre aggiornamento Istat maturato e maturando, per il mantenimento della predetta;
6. al fine di comporre pregressi rapporti di natura patrimoniale, il SI. si impegna Pt_2 a corrispondere alla SI.ra la somma nominale di €uro 20.862,00# entro la Parte_1 data del 31.12.2029;
7. i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto;
8. i ricorrenti danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra e viceversa;
9. le spese di assistenza legale nel presente procedimento saranno sostenute per intero dal SI. Pt_2
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 28.08.2017 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma
3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti sono rispondenti all'interesse della prole ritenendosi adeguata la regolamentazione intervenuta in ordine al mantenimento dei figli Per_
e maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Per_2
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e ato a Parma il 30.03.1966 alle condizioni Parte_2 di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di ConSIlio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere