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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa ZI Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. Andrea Russo, sostituito dall'Avv. Palma
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. Marcello Oronti presente
APPELLATO
già già CP_2 CP_3 CP_4
Avv. Pierluigi Federici, sostituito dall'Avv. F. Monti
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente
Dott.ssa ZI Caleffi
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI -
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa ZI Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
All'esito della discussione orale, all'udienza del 17 ottobre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 149 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Russo;
Parte_1 C.F._1
- appellante -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marcello Oronti;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini;
- appellate -
e nei confronti in persona del legale rappresentante pro tempore A.U. Dott. Controparte_5 CP_6 rappresentata (giusta procura del 10 giugno 2024 a rogito Notaio dott. Persona_1 da rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici;
Controparte_7
- terzo interveniente – con la partecipazione del Pubblico Ministero
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di aver ricevuto da Parte_1 CP_1
in data 29 marzo 2013, intimazione di pagamento dell'importo di euro 565.000 in virtù di una
[...] fideiussione omnibus, secondo il già menzionato istituto di credito rilasciata in data 27.09.2011 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni facenti capo alla EL Grafiche S.r.l., società della quale parte attrice risultava essere socia senza poteri di amministrazione. In particolare, la Sig.ra sosteneva di non aver mai apposto alcuna firma nel contratto di fideiussione, deducendo la Pt_1 conseguente falsità della sottoscrizione. Aggiungeva che tale circostanza le aveva comportato pregiudizi sia di natura patrimoniale – connessi all'adempimento dell'obbligazione garantita e alle conseguenti difficoltà di accesso al credito, indispensabile per l'avvio dell'attività imprenditoriale – sia di natura non patrimoniale, derivanti dalla segnalazione del nominativo nell'elenco tenuto dalla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si costituiva eccependo la carenza di interesse ad agire e la conseguente Controparte_1 declaratoria di inammissibilità della domanda sul presupposto che il decreto ingiuntivo (n.259/17), emesso per il pagamento delle stesse somme e non opposto dalla Sig.ra fosse divenuto Pt_1 irrevocabile, stante il suo passaggio in giudicato.
Nel merito, evidenziava i seguenti fatti: che la sottoscrizione del contratto di fideiussione era avvenuta presso la filiale di di Sassari, in data 27 novembre 2011, alla presenza del Controparte_1 funzionario che a sua volta aveva controfirmato l'atto; in secondo luogo, che la Sig.ra con Pt_1 missiva del 9 ottobre 2013 aveva chiesto di conoscere l'esposizione debitoria della garantita EL
Grafiche S.r.l., così lasciando intendere di essere ben consapevole di aver stipulato un contratto di fideiussione.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti, prova testimoniale e consulenza grafologica, con sentenza n. 38 del 17 gennaio 2022 rigettava le domande proposte dalla Sig.ra Pt_1 condannandola, altresì, al pagamento delle spese processuali e di ctu nella misura liquidata.
Preliminarmente, il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato, atteso che quello formatosi per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo non poteva riguardare l'autenticità delle sottoscrizioni del contratto azionato, avendo ad oggetto la mera esistenza del credito.
Nel merito, il Tribunale, nel ritenere condivisibili le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, rilevava come la firma apposta in calce al contratto di fideiussione fosse certamente riconducibile a Tale assunto si basava su specifici profili di natura Parte_1 tecnica: assenza di un qualsivoglia elemento esterno dal quale desumere la presenza di un'alterazione della firma;
esame incrociato della firma in esame con le altre autografe in comparazione e con quelle apposte dalla in sede di saggio grafico. In relazione a tale ultimo Pt_1 profilo, il giudice di prime cure osservava testualmente: “Dal coacervo degli elementi di valutazione si è concluso per la riferibilità delle firme apposte all'atto di fideiussione dall'attrice. Il risultato dell'analisi svolta – che ha certamente resistito alle osservazioni del consulente di parte attrice – converge con il contenuto della missiva del 9.10.2013 prodotta dalla parte convenuta, con la quale la stessa attrice, dichiarandosi fideiussore della EL Grafiche S.r.l. in forza di atto del
27.3.2011, ha chiesto informazioni sull'esposizione debitoria della società, così dimostrando di essere ben consapevole della qualità di garante assunta”.
La pronuncia è stata impugnata dinanzi a questa Corte d'Appello dalla Sig.ra per tre Parte_1 motivi: il primo specificamente afferente alle risultanze emerse dalla relazione tecnica del CTU;
il secondo e il terzo aventi ad oggetto un'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti.
Si è costituita ritualmente l' con comparsa di risposta con la quale ha preso Controparte_1 posizione sui singoli motivi esposti nell'atto di citazione d'appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Unitamente a si è costituita in giudizio anche in qualità di Controparte_1 CP_3 procuratrice mandataria della società cessionaria – quest'ultima - dei crediti CP_4 originariamente appartenenti a con difese sostanzialmente coincidenti con quelle Controparte_1 svolte da Controparte_1
In data 26 agosto 2024 interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la in qualità di Controparte_5 soggetto cessionario pro soluto dei crediti facenti capo all' da un lato, richiedendo CP_4
l'estromissione dal presente processo della società dall'altro rinviando a tutte le difese CP_4 da quest'ultima sviluppate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con termini per lo scambio di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., quindi, con ordinanza del 26 settembre 2025, è stata rimessa in istruttoria per la sostituzione del relatore e la fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, dopo breve discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Con tre motivi, apparentemente distinti ma in realtà strettamente connessi, l'appellante contesta sia il metodo che gli esiti della ctu, nonché la valutazione compiuta dal tribunale in sentenza. Con il primo motivo, la lamenta che il Tribunale, nel ritenere fondate e condivisibili le risultanze Pt_1 emerse nella relazione del CTU, non teneva in considerazione le osservazioni critiche del proprio consulente tecnico di parte. Secondo l'impostazione dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di operare un raffronto comparativo tra le consulenze tecniche, aderendo acriticamente a quanto esposto dal CTU in risposta alle analitiche contestazioni del ctp.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per avere quest'ultimo erroneamente attribuito rilevanza alla missiva del 9 ottobre 2013, dalla quale non poteva in alcun modo affermarsi né desumersi un riconoscimento da parte della Sig.ra della Pt_1 propria qualità di debitrice nei confronti di CP_1
Con il terzo motivo insiste nella rinnovazione dell'indagine grafologica e nell'ammissione della prova testimoniale dedotta, con particolare riferimento all'audizione del teste Testimone_1
Nessuna delle censure proposte coglie nel segno.
Anzitutto, si deve osservare come le premesse sulle quali poggia la censura contraddicono, nella sostanza, la logica posta a base del motivo. Da un lato, infatti, l'appellante rileva come il giudice di prime cure non abbia operato alcuna analisi comparativa fra i risultati emersi nella CTU e le osservazioni del CTP dell'appellante (dott.ssa ); dall'altro lato, con lo specifico motivo, si Per_2 espongono solo i rilievi compiuti dal consulente tecnico di parte senza che si ravvisi l'evocato giudizio di comparazione.
Ad ogni modo, se si analizza la relazione resa dal CTU in primo grado emerge, con alto grado di probabilità, che le varie sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione appartengono alla
Sig.ra Parte_1
Sul punto, è opportuna una breve ricostruzione.
Il Tribunale sottoponeva al CTU (dott.ssa il seguente quesito: “Accerti il Persona_3
CTU se le firme apposte in calce all'atto di fideiussione siano riferibili alla persona dell'attrice mediante confronto con le sottoscrizioni apposte ai documenti indicati in citazione (da esaminare anche presso pubblici uffici in originale) ed eventuale saggio grafico”.
La formulazione è chiara e individua in maniera precisa l'oggetto sul quale il Consulente nominato dal Tribunale ha espresso la propria valutazione. Per compiere la predetta analisi, il perito ha individuato e motivato criticamente le linee guida applicate per la redazione della relazione. Trattasi, come si legge a pag. 7 dell'elaborato, dell'impostazione ricavata dal manuale “Best Practice for the Forensic Examination of
Handwriting, ENFSI1 -BPM-FHX-01, edizione 03 - ottobre 2020”, fonte che, con metodo scientifico, consente di analizzare l'evidenza fisica dei reperti e dei pattern grafici mediante una serie di operazioni comparative.
L'indagine sviluppata nel corpo della relazione ha avuto come finalità quella di coniugare la logicità dell'impostazione con i principi che governano l'indagine grafica. Dalla lettura degli evocati principi (e sul punto non sussiste alcuna contestazione da parte dell'appellante) si può affermare che: “non esistono due persone che scrivono esattamente nello stesso modo (individualità grafica); nessuna persona scrive esattamente nello stesso identico modo due volte e due firme vergate con naturalezza non sono mai esattamente identiche”.
Sulla scorta di questa impostazione, l'ausiliario ha espletato specifici accertamenti, puntualmente elencanti a pag. 9 della Relazione e sviluppati singolarmente nelle parti successive.
Venendo alle risultanze emerse dagli accertamenti compiuti, il perito incaricato dal giudice di prime cure ha operato un esame strumentale, avvalendosi di microscopi digitali, sulle firme apposte dall'attrice nel documento oggetto della consulenza. Tale analisi ha accertato l'assenza: 1) di inchiostri sensibili alla fluorescenza, presenza di scolorina o di altre sostanze chimiche;
2) di prodotti esistenti nel substrato sottostante a quello riflettente;
3) di fenomeni di raschiamento o zone assottigliate per alterazione meccanica della superficie cartacea, anomalie nel rapporto carta- inchiostro;
4) di solchi per tracciati preliminari, evidenziando scarsi tratti della profondità pressoria.
Ha quindi successivamente proceduto all'analisi diretta delle firme apposte dalla Sig.ra in Pt_1 calce al contratto di fideiussione comparandole con quelle rilasciate sulla patente nautica, datata 7 febbraio 2008, e nell'atto pubblico di costituzione di società del 16 novembre 2010.
Al riguardo, attraverso l'esame diretto delle sottoscrizioni presenti nella scrittura privata e delle firme apposte sulla patente di guida e sull'atto costitutivo della società, il ctu ha articolato una dettagliata analisi dell'abilità grafomotoria dell'odierna appellante, con particolare attenzione all'altezza delle lettere, alla loro conformazione e ai tratti caratteristici (quali indici grafici di accelerazione, di rallentamento e peculiarità del movimento). A tali valutazioni, si è aggiunto il saggio grafico del 12 maggio 2021 ove l'abilità grafomotoria della Sig.ra è stata Parte_1 valutata sotto differenti profili (ritmo della grafia, scrittura effettuata sotto dettatura, copiata ovvero spontanea, in piedi su diversi piani).
All'esito delle articolate indagini sopra descritte il ctu ha potuto accertare che non vi sono stati artifizi documentali, come confermato dagli esami strumentali eseguiti, né è risultato un falso scritturale. Tale conclusione si fonda sulla verifica diretta e comparativa della grafia della Sig.ra condotta considerando le firme apposte al contratto di fideiussione, quelle sottoscritte in Pt_1 epoca anteriore e in sede di saggio grafico del 12 maggio 2021.
Sotto questo profilo, il perito incaricato dal Tribunale, conformemente alla valutazione operata nel corpo della relazione, ha ritenuto di dover attribuire all'appellante le sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione. Unitamente a tale prova positiva il CTU ha inoltre escluso che si vertesse in un'ipotesi di imitazione della firma ad opera di altri soggetti.
La relazione tecnica è connotata da intrinseca logicità delle premesse e dei risultati ed è, altresì, caratterizzata da un elevato grado di scientificità derivante dalle fonti accademiche utilizzate.
Non è vero, dunque, che il giudice di prime cure si sia riportato pedissequamente al contenuto della relazione fornendo una ricostruzione acritica del compendio probatorio emerso. Tale formulazione è sconfessata dalla motivazione della sentenza impugnata ove il Tribunale, oltre a ripercorrere i tratti salienti della consulenza tecnica e il suo esito, ha valutato le ulteriori risultanze istruttorie ritenendole anch'esse convergenti nel senso dell'autenticità delle sottoscrizioni.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato la testimonianza del dott. , funzionario Testimone_2 dell'Istituto di credito che ha raccolto le sottoscrizioni della in calce alla fideiussione. Il teste, Pt_1 sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che, in quanto non portatore di un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione in giudizio, è certamente capace ai sensi dell'art. 246 c.p.c
(cfr. per tutte Cass. Ord. n. 7171 del 18/03/2024), ha riferito di aver raccolto in presenza le sottoscrizioni della e della dopo aver spiegato loro il tipo di obbligazione che si Pt_1 Pt_2 accingevano ad assumere, acquisendo la fotocopia del documento d'identità e controfirmando a sua volta il contratto.
Inoltre, nel senso dell'autenticità della sottoscrizione, deponeva chiaramente la lettera inviata alla banca in data 9 ottobre 2013 con la quale la dichiarandosi … fideiussore della EL Pt_1
Grafiche srl nel contratto con la Vostra società stipulato in data 27.09.2011 … richiedeva in ottemperanza al suindicato art. 4 del medesimo contratto informazioni sull'entità dell'esposizione debitoria complessiva maturata dal debitore principale. Il tenore della lettera è inequivocabilmente ammissivo della conclusione del contratto di garanzia, del quale la dichiarante, nell'invocare il rispetto degli artt. 4 e art. 5, dimostrava di conoscere bene anche le singole clausole.
Di ben diverso tenore sarebbe dovuta essere la risposta della se avesse realmente ignorato Pt_1
l'esistenza dell'obbligazione fideiussoria e fosse stata raggiunta da un'inaspettata richiesta di pagamento di oltre 500.000 euro. Ad avviso della Corte è pienamente condivisibile la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha valorizzato, oltre all'esito della ctu, tutt'altro che incerto sulla riferibilità grafica delle sottoscrizioni alla anche le ulteriori prove indiziarie. Pt_1
D'altronde la Corte di cassazione ha più volte affermato che, al di fuori delle prove legali, non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. In particolare, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento probatorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass. 20 aprile 2007 n. 9523; 20 maggio 2004 n. 9631; 1 °marzo 2002 n. 3009). La consulenza grafica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'articolo 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante
l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881; 29 gennaio 2003, n. 1282; 11 giugno 1991, n. 6613; 8 dicembre 1982, n. 6658; 6 aprile 1981, n. 1940). Ciò in quanto essa non è suscettibile di conclusioni obbiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 3009/02 e
9631/04, cit.). Come è stato da tempo ed assai chiaramente esposto in queste sentenze, "anche se ogni umano aspetto della persona oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le Impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticali strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza". Ecco perché di questa consistenza strutturalmente limitata il giudice di merito deve tener conto nella comparativa valutazione di altri elementi probatori: insomma, nell'ambito della verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l'autenticità della sottoscrizione dell'atto (ritenuta dalla perizia grafica) si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto nel quale l'atto si inserisce (Cass. sentenza n. 1568618 giugno 2015).
Ragioni per le quali la Corte ritiene di non dover espletare una nuova ctu, e ancor meno procedere all'assunzione della testimonianza del sig. cognato dell'appellante, sia perché la Testimone_1 sua presenza non è stata riferita in termini di certezza dal funzionario della banca (… non sono certo che in quell'occasione fossero presenti anche i mariti delle due signore…) sia perché sarebbe chiamato a riferire su una circostanza oltre che negativa – l'omessa sottoscrizione – anche incongruente. Che senso avrebbe avuto la presenza della e del alla stipulazione di Pt_1 Tes_1 un contratto se non per sottoscriverlo?
In conclusione, questa Corte ritiene che vada confermato il giudizio di infondatezza della domanda di falsità espresso dal primo giudice, frutto di una corretta comparazione fra gli elementi di natura tecnica emersi nella consulenza grafologica con gli ulteriori elementi indiziari acquisiti in causa.
Segue al rigetto dell'appello la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di entrambe le parti costituite, che sono liquidate nei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e il mancato svolgimento in appello di nuova attività istruttoria.
Sussistono anche i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 38/22 del Tribunale di Sassari Parte_1 pubblicata il 17 gennaio 2022;
2) condanna l'appellante a rifondere a favore di e le spese Controparte_1 Controparte_5 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.079,00 per compenso in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
Così deciso in Sassari all'udienza del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa ZI Caleffi
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa ZI Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. Andrea Russo, sostituito dall'Avv. Palma
APPELLANTE contro
CP_1
Avv. Marcello Oronti presente
APPELLATO
già già CP_2 CP_3 CP_4
Avv. Pierluigi Federici, sostituito dall'Avv. F. Monti
APPELLATO
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente
Dott.ssa ZI Caleffi
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
- SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI -
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa ZI Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
All'esito della discussione orale, all'udienza del 17 ottobre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 149 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Russo;
Parte_1 C.F._1
- appellante -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marcello Oronti;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini;
- appellate -
e nei confronti in persona del legale rappresentante pro tempore A.U. Dott. Controparte_5 CP_6 rappresentata (giusta procura del 10 giugno 2024 a rogito Notaio dott. Persona_1 da rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici;
Controparte_7
- terzo interveniente – con la partecipazione del Pubblico Ministero
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di aver ricevuto da Parte_1 CP_1
in data 29 marzo 2013, intimazione di pagamento dell'importo di euro 565.000 in virtù di una
[...] fideiussione omnibus, secondo il già menzionato istituto di credito rilasciata in data 27.09.2011 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni facenti capo alla EL Grafiche S.r.l., società della quale parte attrice risultava essere socia senza poteri di amministrazione. In particolare, la Sig.ra sosteneva di non aver mai apposto alcuna firma nel contratto di fideiussione, deducendo la Pt_1 conseguente falsità della sottoscrizione. Aggiungeva che tale circostanza le aveva comportato pregiudizi sia di natura patrimoniale – connessi all'adempimento dell'obbligazione garantita e alle conseguenti difficoltà di accesso al credito, indispensabile per l'avvio dell'attività imprenditoriale – sia di natura non patrimoniale, derivanti dalla segnalazione del nominativo nell'elenco tenuto dalla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si costituiva eccependo la carenza di interesse ad agire e la conseguente Controparte_1 declaratoria di inammissibilità della domanda sul presupposto che il decreto ingiuntivo (n.259/17), emesso per il pagamento delle stesse somme e non opposto dalla Sig.ra fosse divenuto Pt_1 irrevocabile, stante il suo passaggio in giudicato.
Nel merito, evidenziava i seguenti fatti: che la sottoscrizione del contratto di fideiussione era avvenuta presso la filiale di di Sassari, in data 27 novembre 2011, alla presenza del Controparte_1 funzionario che a sua volta aveva controfirmato l'atto; in secondo luogo, che la Sig.ra con Pt_1 missiva del 9 ottobre 2013 aveva chiesto di conoscere l'esposizione debitoria della garantita EL
Grafiche S.r.l., così lasciando intendere di essere ben consapevole di aver stipulato un contratto di fideiussione.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti, prova testimoniale e consulenza grafologica, con sentenza n. 38 del 17 gennaio 2022 rigettava le domande proposte dalla Sig.ra Pt_1 condannandola, altresì, al pagamento delle spese processuali e di ctu nella misura liquidata.
Preliminarmente, il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato, atteso che quello formatosi per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo non poteva riguardare l'autenticità delle sottoscrizioni del contratto azionato, avendo ad oggetto la mera esistenza del credito.
Nel merito, il Tribunale, nel ritenere condivisibili le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, rilevava come la firma apposta in calce al contratto di fideiussione fosse certamente riconducibile a Tale assunto si basava su specifici profili di natura Parte_1 tecnica: assenza di un qualsivoglia elemento esterno dal quale desumere la presenza di un'alterazione della firma;
esame incrociato della firma in esame con le altre autografe in comparazione e con quelle apposte dalla in sede di saggio grafico. In relazione a tale ultimo Pt_1 profilo, il giudice di prime cure osservava testualmente: “Dal coacervo degli elementi di valutazione si è concluso per la riferibilità delle firme apposte all'atto di fideiussione dall'attrice. Il risultato dell'analisi svolta – che ha certamente resistito alle osservazioni del consulente di parte attrice – converge con il contenuto della missiva del 9.10.2013 prodotta dalla parte convenuta, con la quale la stessa attrice, dichiarandosi fideiussore della EL Grafiche S.r.l. in forza di atto del
27.3.2011, ha chiesto informazioni sull'esposizione debitoria della società, così dimostrando di essere ben consapevole della qualità di garante assunta”.
La pronuncia è stata impugnata dinanzi a questa Corte d'Appello dalla Sig.ra per tre Parte_1 motivi: il primo specificamente afferente alle risultanze emerse dalla relazione tecnica del CTU;
il secondo e il terzo aventi ad oggetto un'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti.
Si è costituita ritualmente l' con comparsa di risposta con la quale ha preso Controparte_1 posizione sui singoli motivi esposti nell'atto di citazione d'appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Unitamente a si è costituita in giudizio anche in qualità di Controparte_1 CP_3 procuratrice mandataria della società cessionaria – quest'ultima - dei crediti CP_4 originariamente appartenenti a con difese sostanzialmente coincidenti con quelle Controparte_1 svolte da Controparte_1
In data 26 agosto 2024 interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la in qualità di Controparte_5 soggetto cessionario pro soluto dei crediti facenti capo all' da un lato, richiedendo CP_4
l'estromissione dal presente processo della società dall'altro rinviando a tutte le difese CP_4 da quest'ultima sviluppate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con termini per lo scambio di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., quindi, con ordinanza del 26 settembre 2025, è stata rimessa in istruttoria per la sostituzione del relatore e la fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, dopo breve discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Con tre motivi, apparentemente distinti ma in realtà strettamente connessi, l'appellante contesta sia il metodo che gli esiti della ctu, nonché la valutazione compiuta dal tribunale in sentenza. Con il primo motivo, la lamenta che il Tribunale, nel ritenere fondate e condivisibili le risultanze Pt_1 emerse nella relazione del CTU, non teneva in considerazione le osservazioni critiche del proprio consulente tecnico di parte. Secondo l'impostazione dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di operare un raffronto comparativo tra le consulenze tecniche, aderendo acriticamente a quanto esposto dal CTU in risposta alle analitiche contestazioni del ctp.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per avere quest'ultimo erroneamente attribuito rilevanza alla missiva del 9 ottobre 2013, dalla quale non poteva in alcun modo affermarsi né desumersi un riconoscimento da parte della Sig.ra della Pt_1 propria qualità di debitrice nei confronti di CP_1
Con il terzo motivo insiste nella rinnovazione dell'indagine grafologica e nell'ammissione della prova testimoniale dedotta, con particolare riferimento all'audizione del teste Testimone_1
Nessuna delle censure proposte coglie nel segno.
Anzitutto, si deve osservare come le premesse sulle quali poggia la censura contraddicono, nella sostanza, la logica posta a base del motivo. Da un lato, infatti, l'appellante rileva come il giudice di prime cure non abbia operato alcuna analisi comparativa fra i risultati emersi nella CTU e le osservazioni del CTP dell'appellante (dott.ssa ); dall'altro lato, con lo specifico motivo, si Per_2 espongono solo i rilievi compiuti dal consulente tecnico di parte senza che si ravvisi l'evocato giudizio di comparazione.
Ad ogni modo, se si analizza la relazione resa dal CTU in primo grado emerge, con alto grado di probabilità, che le varie sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione appartengono alla
Sig.ra Parte_1
Sul punto, è opportuna una breve ricostruzione.
Il Tribunale sottoponeva al CTU (dott.ssa il seguente quesito: “Accerti il Persona_3
CTU se le firme apposte in calce all'atto di fideiussione siano riferibili alla persona dell'attrice mediante confronto con le sottoscrizioni apposte ai documenti indicati in citazione (da esaminare anche presso pubblici uffici in originale) ed eventuale saggio grafico”.
La formulazione è chiara e individua in maniera precisa l'oggetto sul quale il Consulente nominato dal Tribunale ha espresso la propria valutazione. Per compiere la predetta analisi, il perito ha individuato e motivato criticamente le linee guida applicate per la redazione della relazione. Trattasi, come si legge a pag. 7 dell'elaborato, dell'impostazione ricavata dal manuale “Best Practice for the Forensic Examination of
Handwriting, ENFSI1 -BPM-FHX-01, edizione 03 - ottobre 2020”, fonte che, con metodo scientifico, consente di analizzare l'evidenza fisica dei reperti e dei pattern grafici mediante una serie di operazioni comparative.
L'indagine sviluppata nel corpo della relazione ha avuto come finalità quella di coniugare la logicità dell'impostazione con i principi che governano l'indagine grafica. Dalla lettura degli evocati principi (e sul punto non sussiste alcuna contestazione da parte dell'appellante) si può affermare che: “non esistono due persone che scrivono esattamente nello stesso modo (individualità grafica); nessuna persona scrive esattamente nello stesso identico modo due volte e due firme vergate con naturalezza non sono mai esattamente identiche”.
Sulla scorta di questa impostazione, l'ausiliario ha espletato specifici accertamenti, puntualmente elencanti a pag. 9 della Relazione e sviluppati singolarmente nelle parti successive.
Venendo alle risultanze emerse dagli accertamenti compiuti, il perito incaricato dal giudice di prime cure ha operato un esame strumentale, avvalendosi di microscopi digitali, sulle firme apposte dall'attrice nel documento oggetto della consulenza. Tale analisi ha accertato l'assenza: 1) di inchiostri sensibili alla fluorescenza, presenza di scolorina o di altre sostanze chimiche;
2) di prodotti esistenti nel substrato sottostante a quello riflettente;
3) di fenomeni di raschiamento o zone assottigliate per alterazione meccanica della superficie cartacea, anomalie nel rapporto carta- inchiostro;
4) di solchi per tracciati preliminari, evidenziando scarsi tratti della profondità pressoria.
Ha quindi successivamente proceduto all'analisi diretta delle firme apposte dalla Sig.ra in Pt_1 calce al contratto di fideiussione comparandole con quelle rilasciate sulla patente nautica, datata 7 febbraio 2008, e nell'atto pubblico di costituzione di società del 16 novembre 2010.
Al riguardo, attraverso l'esame diretto delle sottoscrizioni presenti nella scrittura privata e delle firme apposte sulla patente di guida e sull'atto costitutivo della società, il ctu ha articolato una dettagliata analisi dell'abilità grafomotoria dell'odierna appellante, con particolare attenzione all'altezza delle lettere, alla loro conformazione e ai tratti caratteristici (quali indici grafici di accelerazione, di rallentamento e peculiarità del movimento). A tali valutazioni, si è aggiunto il saggio grafico del 12 maggio 2021 ove l'abilità grafomotoria della Sig.ra è stata Parte_1 valutata sotto differenti profili (ritmo della grafia, scrittura effettuata sotto dettatura, copiata ovvero spontanea, in piedi su diversi piani).
All'esito delle articolate indagini sopra descritte il ctu ha potuto accertare che non vi sono stati artifizi documentali, come confermato dagli esami strumentali eseguiti, né è risultato un falso scritturale. Tale conclusione si fonda sulla verifica diretta e comparativa della grafia della Sig.ra condotta considerando le firme apposte al contratto di fideiussione, quelle sottoscritte in Pt_1 epoca anteriore e in sede di saggio grafico del 12 maggio 2021.
Sotto questo profilo, il perito incaricato dal Tribunale, conformemente alla valutazione operata nel corpo della relazione, ha ritenuto di dover attribuire all'appellante le sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione. Unitamente a tale prova positiva il CTU ha inoltre escluso che si vertesse in un'ipotesi di imitazione della firma ad opera di altri soggetti.
La relazione tecnica è connotata da intrinseca logicità delle premesse e dei risultati ed è, altresì, caratterizzata da un elevato grado di scientificità derivante dalle fonti accademiche utilizzate.
Non è vero, dunque, che il giudice di prime cure si sia riportato pedissequamente al contenuto della relazione fornendo una ricostruzione acritica del compendio probatorio emerso. Tale formulazione è sconfessata dalla motivazione della sentenza impugnata ove il Tribunale, oltre a ripercorrere i tratti salienti della consulenza tecnica e il suo esito, ha valutato le ulteriori risultanze istruttorie ritenendole anch'esse convergenti nel senso dell'autenticità delle sottoscrizioni.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato la testimonianza del dott. , funzionario Testimone_2 dell'Istituto di credito che ha raccolto le sottoscrizioni della in calce alla fideiussione. Il teste, Pt_1 sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che, in quanto non portatore di un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione in giudizio, è certamente capace ai sensi dell'art. 246 c.p.c
(cfr. per tutte Cass. Ord. n. 7171 del 18/03/2024), ha riferito di aver raccolto in presenza le sottoscrizioni della e della dopo aver spiegato loro il tipo di obbligazione che si Pt_1 Pt_2 accingevano ad assumere, acquisendo la fotocopia del documento d'identità e controfirmando a sua volta il contratto.
Inoltre, nel senso dell'autenticità della sottoscrizione, deponeva chiaramente la lettera inviata alla banca in data 9 ottobre 2013 con la quale la dichiarandosi … fideiussore della EL Pt_1
Grafiche srl nel contratto con la Vostra società stipulato in data 27.09.2011 … richiedeva in ottemperanza al suindicato art. 4 del medesimo contratto informazioni sull'entità dell'esposizione debitoria complessiva maturata dal debitore principale. Il tenore della lettera è inequivocabilmente ammissivo della conclusione del contratto di garanzia, del quale la dichiarante, nell'invocare il rispetto degli artt. 4 e art. 5, dimostrava di conoscere bene anche le singole clausole.
Di ben diverso tenore sarebbe dovuta essere la risposta della se avesse realmente ignorato Pt_1
l'esistenza dell'obbligazione fideiussoria e fosse stata raggiunta da un'inaspettata richiesta di pagamento di oltre 500.000 euro. Ad avviso della Corte è pienamente condivisibile la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha valorizzato, oltre all'esito della ctu, tutt'altro che incerto sulla riferibilità grafica delle sottoscrizioni alla anche le ulteriori prove indiziarie. Pt_1
D'altronde la Corte di cassazione ha più volte affermato che, al di fuori delle prove legali, non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. In particolare, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento probatorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass. 20 aprile 2007 n. 9523; 20 maggio 2004 n. 9631; 1 °marzo 2002 n. 3009). La consulenza grafica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'articolo 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante
l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881; 29 gennaio 2003, n. 1282; 11 giugno 1991, n. 6613; 8 dicembre 1982, n. 6658; 6 aprile 1981, n. 1940). Ciò in quanto essa non è suscettibile di conclusioni obbiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 3009/02 e
9631/04, cit.). Come è stato da tempo ed assai chiaramente esposto in queste sentenze, "anche se ogni umano aspetto della persona oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le Impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticali strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza". Ecco perché di questa consistenza strutturalmente limitata il giudice di merito deve tener conto nella comparativa valutazione di altri elementi probatori: insomma, nell'ambito della verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l'autenticità della sottoscrizione dell'atto (ritenuta dalla perizia grafica) si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto nel quale l'atto si inserisce (Cass. sentenza n. 1568618 giugno 2015).
Ragioni per le quali la Corte ritiene di non dover espletare una nuova ctu, e ancor meno procedere all'assunzione della testimonianza del sig. cognato dell'appellante, sia perché la Testimone_1 sua presenza non è stata riferita in termini di certezza dal funzionario della banca (… non sono certo che in quell'occasione fossero presenti anche i mariti delle due signore…) sia perché sarebbe chiamato a riferire su una circostanza oltre che negativa – l'omessa sottoscrizione – anche incongruente. Che senso avrebbe avuto la presenza della e del alla stipulazione di Pt_1 Tes_1 un contratto se non per sottoscriverlo?
In conclusione, questa Corte ritiene che vada confermato il giudizio di infondatezza della domanda di falsità espresso dal primo giudice, frutto di una corretta comparazione fra gli elementi di natura tecnica emersi nella consulenza grafologica con gli ulteriori elementi indiziari acquisiti in causa.
Segue al rigetto dell'appello la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di entrambe le parti costituite, che sono liquidate nei valori minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e il mancato svolgimento in appello di nuova attività istruttoria.
Sussistono anche i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 38/22 del Tribunale di Sassari Parte_1 pubblicata il 17 gennaio 2022;
2) condanna l'appellante a rifondere a favore di e le spese Controparte_1 Controparte_5 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.079,00 per compenso in favore di ciascun convenuto, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
Così deciso in Sassari all'udienza del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa ZI Caleffi