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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/11/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2803 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PUCCI ANTONELLA c/o il cui studio in Castrovillari, alla Via
Crotone, 29, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
RA UM con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso l'Ufficio Legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
AT) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
beneficio viceversa negato dal ctu nominato nella pregressa fase processuale dott. . Richiedeva, conseguentemente, la nomina di Persona_1 altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai propri scritti e conclusioni.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 29.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 12.05.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 30.05.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la competente Commissione Medica in data 13.05.2024 laddove il ricorso per AT risulta essere stato iscritto il 21.06.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT avente il n.
2523/24, riconoscersi il beneficio della indennità di accompagnamento.
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il benefico dell'accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse Per_1 all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno del proposto ricorso, si limita solo a fornire l'elencazione delle patologie affliggenti la Parte e che sarebbero state sottovalutate dall'Ausiliare del Giudice (pag. 3 in fine e 4 del ricorso).
Le doglianze e le contestazioni sono più che generiche in quanto parte ricorrente, nel ritenere non condivisibile ed errato il lavoro svolto dall'Ausiliare, non indica in quale errore e/o omissione di taluna patologia sia incorso la dott. . Per_1
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito, senza costrutto medico-scientifico, dalla parte.
Diversamente da quanto rilevato dalla Parte il lavoro svolto dalla dott. si presenta completo Per_1 ed esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi lo stesso - per come ribadito anche in sede di risposta alle proposte osservazioni di poi trasfuse nel presente ricorso - trovato al cospetto di un soggetto che ha “. . . una capacità di deambulazione autonoma e di passaggi posturali autonomi, oltre ad essere capace di attendere in modo assolutamente indipendente i compiti e le funzioni elementari della vita quotidiana” e che si è presentata “Perfettamente lucida e collaborante . . . .
Orientata nel tempo e nello spazio. La deambulazione e passaggi posturali autonomi” (v. anamnesi ed esame obiettivo medico di cui all'elaborato) ossia di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
Né la ulteriore documentazione versata agli atti muta il quadro della situazione atteso che in essa vengono riportate patologie già rilevate ed accertate dal dott. . Per_1
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di AT (n. 2523/24) e sulla domanda da questa Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite. Castrovillari, 24 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2803 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PUCCI ANTONELLA c/o il cui studio in Castrovillari, alla Via
Crotone, 29, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. AVENA GILDA e CP_1 P.IVA_1
RA UM con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a presso l'Ufficio Legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
AT) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
beneficio viceversa negato dal ctu nominato nella pregressa fase processuale dott. . Richiedeva, conseguentemente, la nomina di Persona_1 altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi CP_1 profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai propri scritti e conclusioni.
La causa è matura per la decisone.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 29.04.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 12.05.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 30.05.2025.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo stata espletata la visita presso la competente Commissione Medica in data 13.05.2024 laddove il ricorso per AT risulta essere stato iscritto il 21.06.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT avente il n.
2523/24, riconoscersi il beneficio della indennità di accompagnamento.
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba esserle riconosciuto il benefico dell'accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data rilevando come il ctu nominato nella pregressa fase processuale abbia errato nella valutazione complessiva del soggetto.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento
Tecnico Preventivo, dott. , non è minimamente scalfito dalle contestazioni mosse Per_1 all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno del proposto ricorso, si limita solo a fornire l'elencazione delle patologie affliggenti la Parte e che sarebbero state sottovalutate dall'Ausiliare del Giudice (pag. 3 in fine e 4 del ricorso).
Le doglianze e le contestazioni sono più che generiche in quanto parte ricorrente, nel ritenere non condivisibile ed errato il lavoro svolto dall'Ausiliare, non indica in quale errore e/o omissione di taluna patologia sia incorso la dott. . Per_1
In buona sostanza le censure sollevate dalla parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito, senza costrutto medico-scientifico, dalla parte.
Diversamente da quanto rilevato dalla Parte il lavoro svolto dalla dott. si presenta completo Per_1 ed esaustivo dal punto di vista medico-legale essendosi lo stesso - per come ribadito anche in sede di risposta alle proposte osservazioni di poi trasfuse nel presente ricorso - trovato al cospetto di un soggetto che ha “. . . una capacità di deambulazione autonoma e di passaggi posturali autonomi, oltre ad essere capace di attendere in modo assolutamente indipendente i compiti e le funzioni elementari della vita quotidiana” e che si è presentata “Perfettamente lucida e collaborante . . . .
Orientata nel tempo e nello spazio. La deambulazione e passaggi posturali autonomi” (v. anamnesi ed esame obiettivo medico di cui all'elaborato) ossia di una persona per la quale difettano i presupposti di natura sanitaria per darsi luogo al riconoscimento del beneficio richiesto.
Né la ulteriore documentazione versata agli atti muta il quadro della situazione atteso che in essa vengono riportate patologie già rilevate ed accertate dal dott. . Per_1
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche contestazioni.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, con ricorso iscritto a seguito di AT (n. 2523/24) e sulla domanda da questa Parte_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario afferente alla indennità di accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite. Castrovillari, 24 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo