Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8095 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06079/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6079 del 2023, proposto da RI GO, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Longarini, Giovanni Lorè, Giovanni Tripaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della difesa prot. n. MD AB05933 REG2023 0065767 del 2 febbraio 2023, avente ad oggetto la cessazione dal servizio permanente della ricorrente e il collocamento in congedo nella categoria del complemento;
- del provvedimento della Direzione generale per il personale militare prot. n. MD AB05933 REG2023 0062186 del 1° febbraio 2023, recante la cessazione dal servizio permanente della ricorrente e il collocamento in congedo nella categoria del complemento, corredato dal visto dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
- di ogni atto propedeutico e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa IC Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento. In particolare la ricorrente, frequentante il 201° corso di applicazione della scuola Ufficiali dei Carabinieri, si duole della cessazione dal servizio permanente effettivo e del collocamento in congedo disposti nei suoi confronti, ex art. 935, comma 1, c bis ), del d.lgs n. 66/2010, all’esito della votazione insufficiente ricevuta dalla Commissione per l’attribuzione della valutazione in attitudine militare.
2. Nel gravame la parte ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990, l’eccesso di potere e la carenza di istruttoria, l’irragionevolezza e la sproporzione della decisione. Si duole, inoltre, della violazione dell’articolo 47 del Regolamento delle Scuole Ufficiali Carabinieri del 2011, nel rispetto del quale l’Amministrazione, nella valutazione complessiva della sua attitudine militare, avrebbe, in tesi, dovuto tener conto dell’attaccamento alle istituzioni militari, della maturità e del senso del dovere dell’interessata eseguendo una “equilibrata sintesi” delle doti intellettuali, morali e fisiche della ricorrente. Nel merito contesta le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione resistente, sia rispetto al suo rendimento, che reputa comunque sufficiente e positivo, che con riguardo alla condotta serbata nelle comunicazioni con i superiori gerarchici in occasione della sua positività al covid, che reputa rispettosa, completa e tempestiva ed allo specifico episodio, pure richiamato nel provvedimento gravato, occorso sul treno in data 04.2.2022, allorquando alla ricorrente veniva contestata l’omessa esibizione del green pass, costato alla stessa un procedimento disciplinare e la conseguenziale sanzione di due giorni di rigore.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. In prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento, con memoria depositata il 16 marzo 2026 la ricorrente introduceva in giudizio nuovi motivi di ricorso censurando il provvedimento anche per disparità di trattamento, violazione dell'art. 588 del d.P.R. 90/2010 e degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990.
5. Giunta, infine, l’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità della memoria ex art. 73, comma 3 del c.p.a. del 16.03.2026 nella parte in cui introduce i citati nuovi motivi di gravame.
È, infatti, noto il principio di diritto per cui “ il contenuto degli scritti difensivi deve limitarsi a illustrare gli argomenti a sostegno delle ragioni dedotte nel ricorso, non potendo gli stessi introdurre nuovi motivi o censure con cui far valere l'illegittimità dell'atto impugnato. Sono quindi inammissibili le censure introdotte per la prima volta nel giudizio con semplice memoria depositata ai sensi dell'art. 73, dovendo essere introdotte con la proposizione di un atto ritualmente notificato alle controparti come richiesto dalla disciplina dei motivi aggiunti ” (cfr. ex multis , T.A.R. per il Lazio-Roma, sez. III, 11.12.2025, n. 13882/2015; T.A.R. per la Sicilia – Palermo, sez. III, 22.05.2023, n. 1685).
7. Ciò posto, si può procedere alla trattazione nel merito del ricorso introduttivo.
8. Osserva il Collegio che con il mezzo in esame la ricorrente contesta l’illegittimità del procedimento istruzionale e valutativo adottato nonché gli esiti di esso, da cui discendono i provvedimenti espulsivi adottati dall’Amministrazione per insufficiente attitudine militare.
8.1. Il Collegio ritiene opportuno premettere, all’esame delle censure, il richiamo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali e scolastiche in genere, che non sono rivedibili dal giudice di legittimità in quanto costituiscono espressione di “discrezionalità tecnica” sindacabile solo sotto il profilo dell’eccesso di potere, nelle sue figure sintomatiche tradizionali e secondo i canoni più evolutivi del principio di ragionevolezza e proporzionalità. Di tal che il giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore di fatto (attribuzioni di fatti non concernenti l'interessato, omessa rilevazione di circostanze o fraintendimento delle stesse, ovvero considerazione di elementi non pertinenti, etc.) oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (tale da consentire di ravvisare la palese "abnormità della valutazione"), ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (che determina una disparità di trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a valutazione indicativa di un “favoritismo” perpetrato dall’organo valutativo) (Tar del Lazio, Sez. I bis , 19 gennaio 2015, n. 778).
8.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’Amministrazione non sia incorsa in alcuno dei denunciati vizi di legittimità.
9. Preliminarmente va detto che l’espulsione gravata è fondata su una pluralità di elementi che hanno concorso alla valutazione complessiva della ricorrente e della sua attitudine militare. Infatti nel verbale del 14 giugno 2022 la Commissione preposta alla valutazione di tale attitudine ha indicato, quali elementi che, poi, hanno fondato l’espulsione:
- l’evento del 4 febbraio 2022 e conseguente procedimento disciplinare e sanzione applicata;
-il quadro complessivo del rendimento scolastico (registrante voti al limite della sufficienza ed una insufficienza in diritto penale, recuperata poi con risultato comunque “ mediocre ”);
-carenze morali e di carattere emerse nelle note caratteristiche redatte dai revisori;
- carente senso del dovere e rispetto delle regole dell’Arma emersi nelle circostanze ed in dettagliati episodi oggetto delle specifiche relazione dei superiori gerarchici allegate al verbale citato, in particolare in relazione al periodo emergenziale e di positività al virus della ricorrente.
Nel richiamare quanto ampiamente evidenziato nel citato verbale e nelle relazioni ad esso allegate, i provvedimenti gravati, che da tali atti traggono il presupposto e rispetto ai quali costituiscono una conseguenza vincolata, non risulta sussistere il lamentato vizio di motivazione né la dedotta carenza di istruttoria: contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sussiste il censurato vizio di carenza di motivazione né di istruttoria dal momento che il riferimento al rendimento appena sufficiente della ricorrente nonché ed agli atteggiamenti e comportamenti dalla stessa tenuti nel triennio di corso, anche in occasione del periodo di emergenza pandemica, in relazione al senso del dovere, alla maturità ed all’attaccamento alle istituzioni, risultano sufficienti a ritenere adeguata la motivazione della valutazione presupposta al provvedimento gravato.
10.Tanto premesso, quanto al merito delle valutazioni, gli elementi dedotti in ricorso non risultano idonei ad integrare – nel perimetro del sindacato ammesso in sede giudiziale e alla stregua delle coordinate interpretative declinate in relazione alla figura dell’eccesso di potere “in senso assoluto” configurabile nel caso di contestazioni rivolte avverso le compiute attività valutative nell’ambito dei giudizi di attitudine – alcun profilo di manifesta irragionevolezza nell’assegnazione del relativo punteggio insufficiente di 16/30 né tantomeno alcuna macroscopica incongruenza.
In termini generali, per attitudine militare (definita dall'art. 588 d.P.R. n. 90 del 2010 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come“ il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare ”) si intende quella complessiva disposizione spirituale dell'allievo (ossia morale, intellettuale, valoriale, culturale, motivazionale) dimostrativa dell'accettazione convinta e della condivisione intima dei peculiari caratteri propri della professione, della mentalità e della vita militare: l'Amministrazione va, in sostanza, a valutare la complessiva propensione caratteriale, mentale e, per così dire, esistenziale dell'allievo (originaria od acquisita durante il corso di formazione) ad inquadrarsi armonicamente nell'ambito di un Corpo militare.
10.1. Tale giudizio è frutto di assai ampia discrezionalità valutativa ed impinge nel merito dell'azione amministrativa: il relativo sindacato giurisdizionale è limitato, come detto, al riscontro di una manifesta, insostenibile ed ingiustificabile illogicità, arbitrarietà od irragionevolezza evincibile ictu oculi.
Nell'ambito di tale giudizio, ben può la preposta commissione vagliare l'intera condotta dell'allievo, ivi inclusa quella tenuta anche al di fuori dell'istituto di formazione: invero, l'oggetto della valutazione – la propensione ad accettare con intima convinzione i caratteri della vita militare – può essere colto solo in esito ad una globale valutazione del complessivo comportamento dell'allievo, le cui azioni, interne od esterne all'istituto, costituiscono indici rivelatori dell'effettiva predisposizione alla vita militare.
10.2. Orbene l'art. 595 d.P.R. n. 90 del 2010 distingue chiaramente, tanto nel contenuto (comma 1) quanto nelle modalità di valutazione (commi successivi), “l'area dell'attitudine militare e professionale” e le aree proprie del piano di studio, ossia le “discipline universitarie”, le “discipline tecnico-professionali” e le “attività ginnico-sportive”.
10.3. Ancora, l'art. 598 d.P.R. n. 90 del 2010 distingue – salve alcune eccezioni, non rilevanti nella specie – gli effetti dell'insufficienza in attitudine militare (che conduce all'immediata espulsione dal corso) da quelli dell'insufficienza nelle altre aree (che determina la mera ripetizione dell'anno di corso, con rinvio al corso successivo; solo una successiva insufficienza anche all'esito di questo conduce all'espulsione).
10.4. Alla stregua di quanto innanzi è evidente che l'attitudine militare, della quale la ricorrente è stata valutata priva, rivesta importanza centrale nel percorso formativo dell'allievo.
Ciò in quanto l'attitudine militare, lungi dal consistere in una sorta di media aritmetica delle votazioni riportate nella discipline di studio previste nel corso, ha una consistenza concettuale e valutativa autonoma rispetto alle votazioni conseguite nelle materie curricolari, da cui, per le motivazioni sopra espresse, differisce ontologicamente.
Il giudizio in attitudine, dunque, si affianca ed integra quello proprio delle materie curricolari, da cui si distingue andando a valutare non una settoriale performance di studio (o ginnico-sportiva ovvero ancora tecnico-pratica), ma la complessiva attitudine dell'allievo a calarsi nella dimensione militare.
Il conseguimento in attitudine militare di un voto inferiore a 18/30 determina inidoneità, con conseguente immediata espulsione dal corso (art. 599 d.P.R. n. 90 del 2010).
Ne discende che nemmeno fondate sono le censure di contraddittorietà sollevate dalla ricorrente, con riguardo ai giudizi positivi conseguiti in alcune discipline, proprio in ragione della natura complessiva della valutazione alla base del giudizio di idoneità rispetto all’attitudine militare, che trascende le singole performance didattiche, ma si fonda sull’approccio globale dell’allievo al corso, all’impegno formativo ed alle regole ordinamentali ed alla vita militare in genere: non sussiste contraddizione quando elementi valutativi diversi, pur portando a conclusioni differenti, si riferiscono a contesti, fatti o profili distinti.
11. Tanto premesso è evidente che nella fattispecie, come ampiamente chiarito nel verbale della Commissione del 14 giugno 2022, nel giudizio di inidoneità della ricorrente abbiano pesato non tanto e non solo i voti conseguiti dalla stessa nelle materie di programma, come detto comunque in relazione a materie di rilievo al limite della sufficienza, ma gli atteggiamenti, i comportamenti tenuti stessa nell’ambito del corso e del suo percorso di formazione che, come visto, rappresentano l’oggetto di indagine primaria nella valutazione di attitudine militare e con i quali la scelta dell’Amministrazione, fondata sul giudizio, peraltro unanime, di più revisori e più valutatori, risulta concordare.
In relazione ai comportamenti ed agli atteggiamenti siccome descritti nelle relazioni dei superiori gerarchici e nella valutazione dei revisori in atti, il giudizio della Commissione non può dirsi né illogico né incoerente, essendo piuttosto stato emesso in ragione di una equilibrata sintesi fra tutti i requisiti culturali, morali e comportamentali, che risultano, in effetti, sorreggere adeguatamente il giudizio di inidoneità.
Conseguentemente legittimi sono i provvedimenti gravati, poiché, ai sensi dell’art. 599 del d.P.R. n. 90/2010 i frequentatori sono espulsi dai corsi nel caso di “ mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare e professionale” .
12. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
13. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AS, Presidente
IC Gallo, Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IC Gallo | AL AS |
IL SEGRETARIO