TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8095
TAR
Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, irragionevolezza e sproporzione

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione non sia incorsa nei vizi denunciati. La valutazione si basa su una pluralità di elementi (procedimento disciplinare, rendimento scolastico, carenze morali e di carattere, scarso senso del dovere e rispetto delle regole) che sono stati adeguatamente motivati e istruttori.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 47 del Regolamento delle Scuole Ufficiali Carabinieri del 2011

    Il Collegio ritiene che la valutazione sia stata adeguata e basata su elementi sufficienti a ritenere la motivazione del provvedimento gravato adeguata.

  • Rigettato
    Contestazione del rendimento scolastico e della condotta

    Il Collegio ritiene che gli elementi dedotti in ricorso non siano idonei a integrare un vizio di manifesta irragionevolezza nella valutazione dell'attitudine militare. L'attitudine militare è un giudizio complesso che va oltre il rendimento scolastico e considera la propensione caratteriale e mentale alla vita militare.

  • Inammissibile
    Disparità di trattamento, violazione dell'art. 588 del d.P.R. 90/2010 e degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990

    La memoria che introduce questi motivi è stata dichiarata inammissibile in quanto introduce nuove censure non ritualmente proposte con atto di motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8095
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8095
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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