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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9482/2017
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e la memoria conclusionale depositata da parte attrice
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
– Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 9482 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno
2017 deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29/10/2025 vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Iuliano, presso cui Parte_1 C.F._1 domicilia come da procura alle liti in calce;
- Attore -
E
, nato il [...] e nato il [...], entrambi residenti Controparte_1 Controparte_2 in Albanella (84044) (SA), alla via Verdi n. 13;
- Convenuti contumaci -
OGGETTO: domanda di accertamento diritto di proprietà.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali. atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esponeva di essere comproprietario, per la quota di un terzo, e legittimo Parte_1 possessore, per i restanti due terzi, del terreno agricolo sito in SP (SA), alla contrada “Cesine
Sottane Olivelia”, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 48, particella n. 108. pagina 1 di 5 Precisava che la titolarità e il possesso delle suddette porzioni gli erano pervenuti, in parte, per successione mortis causa dal padre, e, per la restante quota, in virtù di atto di donazione del 17 Persona_1 marzo 2009, rogato dal notaio rep. n. 47447, racc. n. 21682 (doc. 1). Persona_2
Deduceva, tuttavia, che i convenuti e senza alcun Controparte_1 Controparte_2 valido titolo, con dichiarazione di successione presentata in data 10 dicembre 2012 (prot. n. SA0211332), registrata a Eboli ed efficace nei registri catastali dal 23 luglio 2014, si erano arbitrariamente intestati l'intera particella n. 108. Tale dichiarazione – atto unilaterale e meramente dichiarativo – risultava, ad avviso dell'attore, del tutto infondata e non corrispondente alla realtà, poiché volta a ricomprendere, nella successione, l'intera proprietà del bene, in pregiudizio dei suoi diritti di comproprietario e possessore.
Esponeva ancora che, a seguito della predetta dichiarazione, i convenuti avevano disposto il frazionamento della particella n. 108, da cui erano derivate le particelle nn. 677, 678 e 39 (atto di frazionamento del 1° ottobre 2014, prot. SA080910), senza tener conto della quota spettante all'attore.
Successivamente, in ulteriore violazione dei suoi diritti, i convenuti avevano alienato la particella n.
677 a acquirente in buona fede. Persona_3
Alla luce di ciò, l'attore deduceva che, per effetto dei suddetti atti, i due terzi della originaria particella n. 108 – oggi identificati nella particella derivata n. 678 – risultavano illegittimamente intestati ai convenuti, in forza di presupposti fittizi e non veritieri riportati nella dichiarazione di successione.
Tanto premesso, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_1 CP_1
e chiedendo:
[...] Controparte_2
1. accertarsi e dichiararsi l'inesattezza e la non conformità a diritto della dichiarazione di successione e del frazionamento eseguiti dai convenuti, per difetto dei necessari titoli giuridici in capo agli stessi;
2. per l'effetto, disporsi la rettifica della dichiarazione di successione e del frazionamento, con il conseguente ripristino della reale e corretta attribuzione delle quote di proprietà delle particelle in oggetto;
3. condannarsi i convenuti, in solido ovvero ciascuno per la propria parte di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, subiti e subendi dall'attore, da liquidarsi anche a mezzo di
CTU ovvero nella misura ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi ed accessori di legge;
4. condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono rimasti contumaci. L'atto di citazione veniva notificato a mezzo posta e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Tribunale onerava l'attore di esperire il tentativo di mediazione, conclusosi con verbale di esito negativo.
pagina 2 di 5 Successivamente, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva rigettata la prova testimoniale, e ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente, subentrato nella gestione della causa, fissava l'udienza del 29 ottobre 2025, per la decisione ex art 281 sexies cpc, autorizzando il deposito di note conclusionali sino a quindici giorni prima e disponendo che l'udienza venisse trattata con note scritte ex art. 127 ter cpc
Tanto premesso, il Tribunale rileva preliminarmente che la domanda proposta dall'attore, Pt_1
è procedibile, avendo lo stesso esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con
[...] esito negativo per la mancata adesione dei convenuti.
Nel merito, il Tribunale osserva che la rettifica catastale, pur non costituendo un'azione autonoma, rientra quale misura strumentale nell'ambito dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., volta a tutelare il diritto di proprietà dell'attore. Infatti, l'accertamento del diritto di proprietà su porzioni di terreno comporta, quale corollario, il ripristino della titolarità reale nei pubblici registri catastali, così da rendere coerente la situazione amministrativa con lo stato di fatto e giuridico dei beni. Tale azione è quindi accessoria e funzionale alla tutela concreta del diritto reale accertato.
ha esercitato l'azione prevista dall'art. 948 c.c., che consente al proprietario di Parte_1 rivendicare la cosa da chiunque la possieda o detenga, ove dimostrato di averla acquisita secondo le regole di legge. In tale contesto, il giudice individua il bene conteso mediante l'esame dei titoli di acquisto delle proprietà, con valutazione che costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purché corretta sia l'interpretazione dei titoli e adeguata la motivazione (Cass., II, 2 dicembre 2013, n.
26992). L'onere probatorio dell'attore si attenua qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa, potendo il rivendicante dimostrare il proprio diritto tramite valido titolo di acquisto (Cass., II, 17 ottobre 2022, n. 30438).
Nella fattispecie, l'attore ha prodotto l'atto di donazione in virtù del quale è divenuto titolare del diritto di proprietà sul cespite oggetto del giudizio, identificato al foglio 48, particella n. 108 del Catasto
Terreni del Comune di SP. Ha altresì documentato che i convenuti, e Controparte_1
privi di titolo giuridico, hanno proceduto al frazionamento della particella n. 108, Controparte_2 dando origine alle particelle nn. 677, 678 e 39, mediante atto del 1° ottobre 2014, prot. SA080910, senza tener conto della quota spettante all'attore. Successivamente, i convenuti hanno alienato la particella n. 677 al sig. mediante atto pubblico del 25 ottobre 2014 (Repertorio n. 1864, rogante Notaio Persona_3
n. 31664.1/2014), ledendo ulteriormente i diritti di proprietà e di possesso dell'attore. Persona_4
Sulla base della documentazione prodotta, risulta evidente che i convenuti hanno agito in assenza di qualsiasi titolo idoneo a giustificare il frazionamento e l'alienazione delle particelle. Pertanto, la domanda di rettifica della dichiarazione di successione e del frazionamento catastale è pienamente fondata, con il pagina 3 di 5 conseguente ripristino della reale e corretta attribuzione delle quote di proprietà delle particelle n. 678 e
39 spettanti all'attore.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, il
Tribunale osserva che non può essere accolta. L'attore non ha fornito prova adeguata né dei danni patrimoniali derivanti dall'alienazione della particella n. 677, né di eventuali danni non patrimoniali, né del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso. La domanda è stata formulata in modo indeterminato e generico, non soddisfando l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Alla luce di quanto sopra, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, mentre la domanda di rettifica catastale e di successione trova pieno accoglimento.
Il Tribunale osserva che, in conformità al principio generale di soccombenza, le spese di lite seguono l'esito della controversia. Alla luce del pieno accoglimento della domanda di rettifica catastale e del rigetto della domanda risarcitoria, i convenuti, e devono Controparte_1 Controparte_2 essere considerati soccombenti.
In particolare, la condotta dei convenuti, caratterizzata dall'assenza ingiustificata alla procedura di mediazione obbligatoria e dal mancato esperimento di qualsivoglia iniziativa conciliativa, evidenzia un comportamento processuale inefficace e non collaborativo, che giustifica ulteriormente l'addebito delle spese a loro carico.
Infine, il Tribunale dispone che le spese, comprensive di competenze professionali e accessori, siano poste a carico dei convenuti in solido, secondo le modalità di liquidazione che saranno espressamente indicate nel dispositivo della sentenza, in favore del procuratore antistatario dell'attore.
Tale determinazione tiene conto sia del principio di proporzionalità della condanna alle spese rispetto al valore della causa, sia della necessità di assicurare il pieno ristoro delle spese sostenute dall'attore per la tutela dei propri diritti reali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Previo accertamento della inesattezza ed illegittimità del frazionamento catastale effettuato dai convenuti e relativamente alla particella originaria n. 108, Controparte_1 Controparte_2 foglio 48 del Catasto Terreni del Comune di SP, accerta e dichiara che il terreno agricolo sito in
SP (Sa), alla contrada “Cesine Sottane Olivella”, già individuato in Catasto terreni del suddetto comune al foglio 48, particella n. 108, oggi frazionato nelle particelle n. 677 e n. 678, è in quota parte in comproprietà dell'attore, e segnatamente in comproprietà per diritti pari ad 1/3;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità;
3. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore; pagina 4 di 5 4. Condanna i convenuti, in via solidale, alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore.
Così deciso in Salerno,
29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 29.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e la memoria conclusionale depositata da parte attrice
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
– Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 9482 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno
2017 deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29/10/2025 vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Iuliano, presso cui Parte_1 C.F._1 domicilia come da procura alle liti in calce;
- Attore -
E
, nato il [...] e nato il [...], entrambi residenti Controparte_1 Controparte_2 in Albanella (84044) (SA), alla via Verdi n. 13;
- Convenuti contumaci -
OGGETTO: domanda di accertamento diritto di proprietà.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali. atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esponeva di essere comproprietario, per la quota di un terzo, e legittimo Parte_1 possessore, per i restanti due terzi, del terreno agricolo sito in SP (SA), alla contrada “Cesine
Sottane Olivelia”, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 48, particella n. 108. pagina 1 di 5 Precisava che la titolarità e il possesso delle suddette porzioni gli erano pervenuti, in parte, per successione mortis causa dal padre, e, per la restante quota, in virtù di atto di donazione del 17 Persona_1 marzo 2009, rogato dal notaio rep. n. 47447, racc. n. 21682 (doc. 1). Persona_2
Deduceva, tuttavia, che i convenuti e senza alcun Controparte_1 Controparte_2 valido titolo, con dichiarazione di successione presentata in data 10 dicembre 2012 (prot. n. SA0211332), registrata a Eboli ed efficace nei registri catastali dal 23 luglio 2014, si erano arbitrariamente intestati l'intera particella n. 108. Tale dichiarazione – atto unilaterale e meramente dichiarativo – risultava, ad avviso dell'attore, del tutto infondata e non corrispondente alla realtà, poiché volta a ricomprendere, nella successione, l'intera proprietà del bene, in pregiudizio dei suoi diritti di comproprietario e possessore.
Esponeva ancora che, a seguito della predetta dichiarazione, i convenuti avevano disposto il frazionamento della particella n. 108, da cui erano derivate le particelle nn. 677, 678 e 39 (atto di frazionamento del 1° ottobre 2014, prot. SA080910), senza tener conto della quota spettante all'attore.
Successivamente, in ulteriore violazione dei suoi diritti, i convenuti avevano alienato la particella n.
677 a acquirente in buona fede. Persona_3
Alla luce di ciò, l'attore deduceva che, per effetto dei suddetti atti, i due terzi della originaria particella n. 108 – oggi identificati nella particella derivata n. 678 – risultavano illegittimamente intestati ai convenuti, in forza di presupposti fittizi e non veritieri riportati nella dichiarazione di successione.
Tanto premesso, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno Parte_1 CP_1
e chiedendo:
[...] Controparte_2
1. accertarsi e dichiararsi l'inesattezza e la non conformità a diritto della dichiarazione di successione e del frazionamento eseguiti dai convenuti, per difetto dei necessari titoli giuridici in capo agli stessi;
2. per l'effetto, disporsi la rettifica della dichiarazione di successione e del frazionamento, con il conseguente ripristino della reale e corretta attribuzione delle quote di proprietà delle particelle in oggetto;
3. condannarsi i convenuti, in solido ovvero ciascuno per la propria parte di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, subiti e subendi dall'attore, da liquidarsi anche a mezzo di
CTU ovvero nella misura ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi ed accessori di legge;
4. condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore.
I convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e sono rimasti contumaci. L'atto di citazione veniva notificato a mezzo posta e la notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Tribunale onerava l'attore di esperire il tentativo di mediazione, conclusosi con verbale di esito negativo.
pagina 2 di 5 Successivamente, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva rigettata la prova testimoniale, e ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente, subentrato nella gestione della causa, fissava l'udienza del 29 ottobre 2025, per la decisione ex art 281 sexies cpc, autorizzando il deposito di note conclusionali sino a quindici giorni prima e disponendo che l'udienza venisse trattata con note scritte ex art. 127 ter cpc
Tanto premesso, il Tribunale rileva preliminarmente che la domanda proposta dall'attore, Pt_1
è procedibile, avendo lo stesso esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con
[...] esito negativo per la mancata adesione dei convenuti.
Nel merito, il Tribunale osserva che la rettifica catastale, pur non costituendo un'azione autonoma, rientra quale misura strumentale nell'ambito dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., volta a tutelare il diritto di proprietà dell'attore. Infatti, l'accertamento del diritto di proprietà su porzioni di terreno comporta, quale corollario, il ripristino della titolarità reale nei pubblici registri catastali, così da rendere coerente la situazione amministrativa con lo stato di fatto e giuridico dei beni. Tale azione è quindi accessoria e funzionale alla tutela concreta del diritto reale accertato.
ha esercitato l'azione prevista dall'art. 948 c.c., che consente al proprietario di Parte_1 rivendicare la cosa da chiunque la possieda o detenga, ove dimostrato di averla acquisita secondo le regole di legge. In tale contesto, il giudice individua il bene conteso mediante l'esame dei titoli di acquisto delle proprietà, con valutazione che costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purché corretta sia l'interpretazione dei titoli e adeguata la motivazione (Cass., II, 2 dicembre 2013, n.
26992). L'onere probatorio dell'attore si attenua qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa, potendo il rivendicante dimostrare il proprio diritto tramite valido titolo di acquisto (Cass., II, 17 ottobre 2022, n. 30438).
Nella fattispecie, l'attore ha prodotto l'atto di donazione in virtù del quale è divenuto titolare del diritto di proprietà sul cespite oggetto del giudizio, identificato al foglio 48, particella n. 108 del Catasto
Terreni del Comune di SP. Ha altresì documentato che i convenuti, e Controparte_1
privi di titolo giuridico, hanno proceduto al frazionamento della particella n. 108, Controparte_2 dando origine alle particelle nn. 677, 678 e 39, mediante atto del 1° ottobre 2014, prot. SA080910, senza tener conto della quota spettante all'attore. Successivamente, i convenuti hanno alienato la particella n. 677 al sig. mediante atto pubblico del 25 ottobre 2014 (Repertorio n. 1864, rogante Notaio Persona_3
n. 31664.1/2014), ledendo ulteriormente i diritti di proprietà e di possesso dell'attore. Persona_4
Sulla base della documentazione prodotta, risulta evidente che i convenuti hanno agito in assenza di qualsiasi titolo idoneo a giustificare il frazionamento e l'alienazione delle particelle. Pertanto, la domanda di rettifica della dichiarazione di successione e del frazionamento catastale è pienamente fondata, con il pagina 3 di 5 conseguente ripristino della reale e corretta attribuzione delle quote di proprietà delle particelle n. 678 e
39 spettanti all'attore.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, il
Tribunale osserva che non può essere accolta. L'attore non ha fornito prova adeguata né dei danni patrimoniali derivanti dall'alienazione della particella n. 677, né di eventuali danni non patrimoniali, né del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso. La domanda è stata formulata in modo indeterminato e generico, non soddisfando l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c.
Alla luce di quanto sopra, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, mentre la domanda di rettifica catastale e di successione trova pieno accoglimento.
Il Tribunale osserva che, in conformità al principio generale di soccombenza, le spese di lite seguono l'esito della controversia. Alla luce del pieno accoglimento della domanda di rettifica catastale e del rigetto della domanda risarcitoria, i convenuti, e devono Controparte_1 Controparte_2 essere considerati soccombenti.
In particolare, la condotta dei convenuti, caratterizzata dall'assenza ingiustificata alla procedura di mediazione obbligatoria e dal mancato esperimento di qualsivoglia iniziativa conciliativa, evidenzia un comportamento processuale inefficace e non collaborativo, che giustifica ulteriormente l'addebito delle spese a loro carico.
Infine, il Tribunale dispone che le spese, comprensive di competenze professionali e accessori, siano poste a carico dei convenuti in solido, secondo le modalità di liquidazione che saranno espressamente indicate nel dispositivo della sentenza, in favore del procuratore antistatario dell'attore.
Tale determinazione tiene conto sia del principio di proporzionalità della condanna alle spese rispetto al valore della causa, sia della necessità di assicurare il pieno ristoro delle spese sostenute dall'attore per la tutela dei propri diritti reali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Previo accertamento della inesattezza ed illegittimità del frazionamento catastale effettuato dai convenuti e relativamente alla particella originaria n. 108, Controparte_1 Controparte_2 foglio 48 del Catasto Terreni del Comune di SP, accerta e dichiara che il terreno agricolo sito in
SP (Sa), alla contrada “Cesine Sottane Olivella”, già individuato in Catasto terreni del suddetto comune al foglio 48, particella n. 108, oggi frazionato nelle particelle n. 677 e n. 678, è in quota parte in comproprietà dell'attore, e segnatamente in comproprietà per diritti pari ad 1/3;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità;
3. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore; pagina 4 di 5 4. Condanna i convenuti, in via solidale, alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore.
Così deciso in Salerno,
29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
pagina 5 di 5