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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/10/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11943/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(INDIA), il 27/04/1959, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria
RM AR,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“venga dichiarata la separazione personale tra i coniugi”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “il Tribunale di Genova pronunci la separazione fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, , alle Controparte_1
condizioni ivi enucleate.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.10.2025 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi tra i coniugi, ha provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate.
Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio a
OT (INDIA) il 10.5.1993 (atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani).
La sig.ra ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità Parte_1
della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che: i) l'attrice ha rinunciato alle proprie ulteriori domande inizialmente avanzate di addebito della separazione al marito e di condanna di quest'ultimo alla contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia (nato il Persona_1
10.12.1994); ii) il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda nei riguardi della moglie.
Ne segue che non vi è luogo per assumere ulteriori provvedimenti, e in specie statuizioni in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della
2 lite, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(INDIA), il 27/04/1959, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria
RM AR,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“venga dichiarata la separazione personale tra i coniugi”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “il Tribunale di Genova pronunci la separazione fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, , alle Controparte_1
condizioni ivi enucleate.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.10.2025 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi tra i coniugi, ha provvisoriamente autorizzato le parti a vivere separate.
Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio a
OT (INDIA) il 10.5.1993 (atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani).
La sig.ra ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità Parte_1
della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che: i) l'attrice ha rinunciato alle proprie ulteriori domande inizialmente avanzate di addebito della separazione al marito e di condanna di quest'ultimo alla contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia (nato il Persona_1
10.12.1994); ii) il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda nei riguardi della moglie.
Ne segue che non vi è luogo per assumere ulteriori provvedimenti, e in specie statuizioni in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della
2 lite, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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