Art. 100.
L'indennita' o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o piu' Enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al Monte-pensioni, viene dal Monte medesimo liquidata e ripartita a carico degli Enti presso i quali tali servizi furono prestati, con le norme di cui ai precedenti articoli 59 e 92.
Rimangono salve in ogni caso a carico degli Enti le disposizioni dei relativi regolamenti di pensione che siano piu' favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie, secondo le disposizioni del precedente articolo 94.
L'indennita' o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o piu' Enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al Monte-pensioni, viene dal Monte medesimo liquidata e ripartita a carico degli Enti presso i quali tali servizi furono prestati, con le norme di cui ai precedenti articoli 59 e 92.
Rimangono salve in ogni caso a carico degli Enti le disposizioni dei relativi regolamenti di pensione che siano piu' favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie, secondo le disposizioni del precedente articolo 94.