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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200006342209501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200027154902501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220220020099392501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro le cartelle di pagamento: n. 102 2020 00063422 09 501 , n. 102 2020 00271549 02 501 , n. 102 2022 00200993 92 501 tutte relative alle dichiarazione dei redditi 2017,2018,2019 riferibili alla signora Nominativo_1 madre del ricorrente deceduta.
Eccepiva in via preliminare la nullità delle cartelle in quanto non precedute dalla notifica degli atti di accertamento posti alla base e nel merito la prescrizione del diritto alla riscossione di detti tributi essendo decorso il termine quinquennale di legge. Sosteneva altresì che trattandosi di debiti caduti nella successione della signora Nominativo_1 il ricorrente sarebbe tenuto al solo pagamento pro quota essendo erede della stessa unitamente ad altri due eredi e quindi tenuto al pagamento dell'eventuale debito tributario nella misura pari ad 1/3.
Con riferimento alle cartella impugnate contestava la legittimità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dall'Agente della IO.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato o in subordine per la rideterminazione della somma personalmente dovuta.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento. Esponeva che le cartelle di pagamento apparivano supportate dagli accertamenti effettuati ex art. 36 bis DPR 600/1973 sulle dichiarazione dei redditi presentate per gli anni 2017, 2018 e 2019 , allegava che all'esito di detti accertamenti era stato emesso l'avviso bonario, atto non impositivo ma di mera comunicazione dell'esito dell'accertamento effettuato, avviso comunicato alla contribuente.
Quanto all'eccepita prescrizione evidenzia come trattandosi di IRPEF la prescrizione è decennale e non quinquennale con evidente mancato decorso anche per l'anno 2017.
Con riferimento, poi, al fatto che il ricorrente dovesse rispondere pro quota del debito erariale in quanto ereditario evidenziava come la regola generale civilistica trovava eccezione con riferimento ai debiti tributari per i quali era espressamente prevista la solidarietà tra eredi. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-IO contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento con riferimento alla eccezione di nullità della notificazione, vizio proprio delle cartelle impugnate, ne sosteneva la totale infondatezza essendo stata effettuate ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento a lui notificate a cura di Agenzia Entrate-IO eccependo l'inesistenza della notifica delle stesse effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dall'agente riscossore, la nullità delle cartelle per mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del diritto a riscuotere i tributi essendo decorso il quinquennio di legge e infine la legittimazione al pagamento solo della quota pari ad 1/3 in quanto debito ereditario.
L'eccezione di inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dall'agente della riscossione è infondata e deve essere rigettata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che anche di recente ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 26, comma
1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.” Cass. 35822/2023,
Cass.14649/2024; Cass.13217/2024.
Siffatto consolidato principio porta a ritenere totalmente valida la notificazione delle cartelle impugnate e comunque il vizio allegato non rientrerebbe nella categoria dell'inesistenza della notificazione ma piuttosto nella nullità da ritenersi sanata in quanto ha raggiunto lo scopo ( art. 156 cpc).
Appare parimenti infondata anche l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto di accertamento sotteso alle cartelle impugnate.
Come emerge, anche dalle cartelle impugnate, le stesse hanno tratto origine dal controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi effettuate dalla contribuente per gli anni di imposta 2017,2018 e 2019 controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973. La tipologia del controllo comporta esclusivamente la comunicazione dell'effettuazione e dell'esito del controllo non imponendo la legge alcun obbligo di emissione di provvedimento di accertamento. Pertanto l'Agenzia delle Entrate all'esito del controllo ha emesso solamente l'avviso di irregolarità e in assenza di contatto da parte del contribuente iscritto a ruolo le somme rilevate.
E' infatti principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima addirittura anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e ciò quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte nella dichiarazione effettuata dallo stesso contribuente o nell'ipotesi di divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Ciò in quanto si ritiene che la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5 , della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
Cass. 18163/2025 Cass.18405/2021; Cass.33344/2019; Cass 3154/2015; Cass.42/2014.
Più precisamente è stato precisato, che nel primo caso, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 , "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta", il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo o di emissione della cartella.
Deve, di seguito, ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente il quale ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale.
Ed infatti come emerge dalle cartelle impugnate il tributo dovuto a seguito dell'accertamento è l'IRPEF per il quale è prevista la prescrizione decennale, principio ormai pacifico affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite ( 23397/2016) e applicato costantemente. Ciò in quanto è stato sottolineato che “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.” Cass. 33213/2023.
E' di tutta evidenza che il termine decennale non è trascorso andando a compimento rispettivamente nell'anno
2027, 2008 e 2029.
Da ultimo il ricorrente sostiene che siccome egli è erede del contribuente obbligato deve rispondere solo nei limiti della quota e quindi nella misura pari ad 1/3 essendo coerede di altri due soggetti in applicazione della regola generali civilistica dettata dall'art. 752 cc.
Vero è che sussiste il diritto tributario prevede una deroga a detto principio, in particolare l'art. 65 DPR 600/73 prevede esplicitamente gli eredi rispondano in solido tra loro delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, con conseguente obbligazione del ricorrente per l'intera somma richiesta, salvo il regresso nei confronti degli altri coobbligati per le loro rispettive quote. Concludendo il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 300 in favore di ciascuna parte costituita. Sassari 20.1.2026
Il Giudice monocratico
G.NN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 372/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200006342209501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220200027154902501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220220020099392501 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro le cartelle di pagamento: n. 102 2020 00063422 09 501 , n. 102 2020 00271549 02 501 , n. 102 2022 00200993 92 501 tutte relative alle dichiarazione dei redditi 2017,2018,2019 riferibili alla signora Nominativo_1 madre del ricorrente deceduta.
Eccepiva in via preliminare la nullità delle cartelle in quanto non precedute dalla notifica degli atti di accertamento posti alla base e nel merito la prescrizione del diritto alla riscossione di detti tributi essendo decorso il termine quinquennale di legge. Sosteneva altresì che trattandosi di debiti caduti nella successione della signora Nominativo_1 il ricorrente sarebbe tenuto al solo pagamento pro quota essendo erede della stessa unitamente ad altri due eredi e quindi tenuto al pagamento dell'eventuale debito tributario nella misura pari ad 1/3.
Con riferimento alle cartella impugnate contestava la legittimità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dall'Agente della IO.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato o in subordine per la rideterminazione della somma personalmente dovuta.
Si costituiva Agenzia delle Entrate contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento. Esponeva che le cartelle di pagamento apparivano supportate dagli accertamenti effettuati ex art. 36 bis DPR 600/1973 sulle dichiarazione dei redditi presentate per gli anni 2017, 2018 e 2019 , allegava che all'esito di detti accertamenti era stato emesso l'avviso bonario, atto non impositivo ma di mera comunicazione dell'esito dell'accertamento effettuato, avviso comunicato alla contribuente.
Quanto all'eccepita prescrizione evidenzia come trattandosi di IRPEF la prescrizione è decennale e non quinquennale con evidente mancato decorso anche per l'anno 2017.
Con riferimento, poi, al fatto che il ricorrente dovesse rispondere pro quota del debito erariale in quanto ereditario evidenziava come la regola generale civilistica trovava eccezione con riferimento ai debiti tributari per i quali era espressamente prevista la solidarietà tra eredi. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-IO contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento con riferimento alla eccezione di nullità della notificazione, vizio proprio delle cartelle impugnate, ne sosteneva la totale infondatezza essendo stata effettuate ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento a lui notificate a cura di Agenzia Entrate-IO eccependo l'inesistenza della notifica delle stesse effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dall'agente riscossore, la nullità delle cartelle per mancata notifica dell'atto prodromico, la prescrizione del diritto a riscuotere i tributi essendo decorso il quinquennio di legge e infine la legittimazione al pagamento solo della quota pari ad 1/3 in quanto debito ereditario.
L'eccezione di inesistenza della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dall'agente della riscossione è infondata e deve essere rigettata.
E' principio consolidato in giurisprudenza che anche di recente ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 26, comma
1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.” Cass. 35822/2023,
Cass.14649/2024; Cass.13217/2024.
Siffatto consolidato principio porta a ritenere totalmente valida la notificazione delle cartelle impugnate e comunque il vizio allegato non rientrerebbe nella categoria dell'inesistenza della notificazione ma piuttosto nella nullità da ritenersi sanata in quanto ha raggiunto lo scopo ( art. 156 cpc).
Appare parimenti infondata anche l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto di accertamento sotteso alle cartelle impugnate.
Come emerge, anche dalle cartelle impugnate, le stesse hanno tratto origine dal controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi effettuate dalla contribuente per gli anni di imposta 2017,2018 e 2019 controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973. La tipologia del controllo comporta esclusivamente la comunicazione dell'effettuazione e dell'esito del controllo non imponendo la legge alcun obbligo di emissione di provvedimento di accertamento. Pertanto l'Agenzia delle Entrate all'esito del controllo ha emesso solamente l'avviso di irregolarità e in assenza di contatto da parte del contribuente iscritto a ruolo le somme rilevate.
E' infatti principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima addirittura anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e ciò quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte nella dichiarazione effettuata dallo stesso contribuente o nell'ipotesi di divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Ciò in quanto si ritiene che la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all' art. 6, comma 5 , della legge n. 212 del 2000 , se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
Cass. 18163/2025 Cass.18405/2021; Cass.33344/2019; Cass 3154/2015; Cass.42/2014.
Più precisamente è stato precisato, che nel primo caso, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 , "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta", il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo o di emissione della cartella.
Deve, di seguito, ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente il quale ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale.
Ed infatti come emerge dalle cartelle impugnate il tributo dovuto a seguito dell'accertamento è l'IRPEF per il quale è prevista la prescrizione decennale, principio ormai pacifico affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite ( 23397/2016) e applicato costantemente. Ciò in quanto è stato sottolineato che “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.” Cass. 33213/2023.
E' di tutta evidenza che il termine decennale non è trascorso andando a compimento rispettivamente nell'anno
2027, 2008 e 2029.
Da ultimo il ricorrente sostiene che siccome egli è erede del contribuente obbligato deve rispondere solo nei limiti della quota e quindi nella misura pari ad 1/3 essendo coerede di altri due soggetti in applicazione della regola generali civilistica dettata dall'art. 752 cc.
Vero è che sussiste il diritto tributario prevede una deroga a detto principio, in particolare l'art. 65 DPR 600/73 prevede esplicitamente gli eredi rispondano in solido tra loro delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, con conseguente obbligazione del ricorrente per l'intera somma richiesta, salvo il regresso nei confronti degli altri coobbligati per le loro rispettive quote. Concludendo il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 300 in favore di ciascuna parte costituita. Sassari 20.1.2026
Il Giudice monocratico
G.NN