Articolo 16 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 10 quaterArticolo 17
Versione
12 dicembre 1991
Art. 16. Sorveglianza 1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace e' esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilita' di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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