Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09994/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2025, proposto da EP Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alperia Greenpower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Damiano Florenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi e Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enel Green Power Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Crisafulli e Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ismes S.p.A. e Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della nota del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 0008330 del 18 aprile 2025, avente per oggetto “ Richiesta di accesso agli atti della società EP Produzione S.p.A. - Provvedimento di rigetto dell’istanza ”;
nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 7207 del 4 aprile 2025, recante la comunicazione dell’istanza di accesso ai controinteressati: la nota prot. n. 7694 dell’11 aprile 2025;
e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 18 marzo 2025, sopra menzionata;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente a esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti, entro il termine che sarà assegnato dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ON S.p.A. e di Enel Green Power Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. LU BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente EP Produzione S.p.A. (“ EP ”), in qualità di operatore economico attivo nel settore energetico, ha rappresentato di essere interessata a partecipare alle procedure di riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nella provincia autonoma di Bolzano.
1.1.) EP, considerando che tali concessioni sarebbero dovute essere oggetto di riassegnazione ai sensi della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, come risulta dalla ricognizione effettuata dalla Giunta provinciale di Bolzano con la deliberazione n. 1074 del 5 dicembre 2023, e che la provincia autonoma di Bolzano non aveva ancora avviato le relative procedure evidenziali, nel marzo 2025 ha formulato una istanza ostensiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (“ II ”) per avere accesso alla documentazione necessaria per partecipare a tali procedure.
1.2.) EP, in particolare, ha motivato la predetta istanza proprio alla luce dell’interesse a partecipare alle procedure di riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nella provincia autonoma di Bolzano – eventualmente in raggruppamento temporaneo di imprese o ricorrendo all’istituto dell’avvalimento – evidenziando di avere necessità di conoscere e analizzare approfonditamente le caratteristiche e le condizioni tecniche, ambientali e gestionali relative alle anzidette concessioni e ai beni ed impianti ad esse afferenti in quanto, da un lato, funzionali a redigere proposte progettuali e gestionali realmente competitive e in tal modo partecipare alle procedure di affidamento in condizioni di parità rispetto agli attuali gestori che, essendo in possesso di tali informazioni, godono di un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato e, dall’altro, strumentali a contestare eventuali proroghe delle anzidette concessioni.
L’istanza ostensiva presentata da EP è stata avanzata sia ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche per finalità difensive (tanto è vero che è stato espressamente evidenziato come la “ documentazione richiesta è un mezzo utile ed astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse che si vuole tutelare anche in sede giudiziaria per contestare ulteriori proroghe delle concessioni ”), sia come accesso civico generalizzato in base a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sia, infine, come accesso ambientale ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195.
1.3.) Più in dettaglio, con la suddetta istanza ostensiva sono stati richiesti i documenti relativi a “ 6.1. Riferimento: tutte le Dighe comprese nell’ambito delle concessioni sopra indicate ” e segnatamente: a) “ le ultime due relazioni asseverate disponibili (sul comportamento e lo stato di sicurezza delle opere), redatte e sottoscritte dall’ingegnere responsabile e dal gestore ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 ovvero dell’art. 18, comma 3, del Decreto MIT 14 maggio 2024, n. 94 […]”; b) “ gli ultimi due Verbali di ispezione (relativi alle visite di vigilanza dell’ultimo anno), redatti dalla Direzione Generale Dighe ai sensi del Decreto MIT 14 maggio 2024 n° 91 – Art. 25 comma 3; ovvero ai sensi dell’art. 17 del DPR 1363/59 ”; c) “ Documento preliminare alla rivalutazione sismica DPRS (ove disponibile) redatto ai sensi della Circ. D.G. Dighe 18 marzo 2019, n. 6660 ”; d) “ Eventuali lettere con prescrizioni e/o richieste formulate dalla DGD al concessionario uscente ”; e) “ Copia del FCEM (Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione) ”; f) “ Copia del DPC (Documento di Protezione Civile) redatto ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 ”; g) “ Copia dello studio per le ‘Piene artificiali per manovre degli organi di scarico’ redatte ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 ”; h) “ Copia dello studio per le ‘Piene artificiali per ipotetico collasso della diga’ redatte ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 ”; i) “ Rivalutazione idrologica ed idraulica dell’opera Circ. RID 6/04/2005 Prot./3199/UIDR (ove disponibile) ”; j) “ Studi sulla stabilità delle sponde (ove disponibili) ”.
1.3.1.) Con tale istanza ostensiva, inoltre, è stato anche chiesto un documento relativo a “ 6.2 Riferimento: opere di derivazione e restituzione comprese nell’ambito delle concessioni sopra indicate ”, ovverosia la “ ultima Relazione asseverata delle opere di derivazione, redatta dal concessionario ai sensi dell’Art. 34 del Decreto MIT 14 maggio 2024, n. 94 ovvero ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 ”.
1.4.) Il II, con comunicazione prot. n. 8330 del 18 aprile 2025, ha negato l’ostensione della documentazione richiesta da EP condividendo i motivi di opposizione indicati dalle società Alperia Greenpower S.r.l., ON S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l., fondati sul fatto che i documenti richiesti conterrebbero informazioni riservate costituenti un limite al diritto di accesso – superando il nullaosta all’uopo rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano –.
In base alla valutazione operata dal II, ricorrerebbero le ipotesi di esclusione disciplinate dall’articolo 24 della legge n. 241/1990, dall’articolo 5- bis del d.lgs. n. 33/2013 e dall’articolo 5 del d.lgs. n. 195/2005, stante la possibile incisione negativa della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei diritti di proprietà intellettuale, nonché della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
Nella specie, in particolare, il II ha ritenuto che l’ostensione dei documenti richiesti da EP avrebbe potuto comportare la lesione della sicurezza pubblica, nonché del segreto industriale e commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale della società Alperia Greenpower S.r.l., attuale gestore delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nella provincia autonoma di Bolzano e di alcune dighe interessate dalla richiesta ostensiva in questione.
1.4.1.) Il II ha, poi, rilevato che EP non vanterebbe alcun interesse ambientale alla disclosure della documentazione richiesta, essendo stata rappresentata la sussistenza di un interesse di tipo economico-imprenditoriale e non propriamente ambientale come richiesto dalla giurisprudenza.
1.4.2.) Il II, inoltre, ha ritenuto che EP non possedeva un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta poiché l’ostensione della stessa le avrebbe fornito una ingiusta posizione di vantaggio rispetto agli altri operatori concorrenti interessati a partecipare alle future gare, ancora non bandite dalla provincia autonoma di Bolzano.
1.4.3.) Quanto, infine, al Documento di Protezione Civile, non è stata ravvisata la sussistenza di alcun interesse attuale e concreto alla ostensione, trattandosi di un documento già pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’amministrazione.
2.) EP ha, quindi, impugnato il diniego ostensivo del II dinanzi al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa per il Trentino Alto-Adige che, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata ai sensi dell’articolo 15, comma 3, c.p.a. da Alperia Greenpower S.r.l., con ordinanza n. 215 del 23 luglio 2025 ha declinato la propria competenza, indicando questo Tribunale quale Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente a conoscere della presente controversia.
2.1.) EP ha, poi, provveduto a riassumere il giudizio dinanzi a questo Tribunale, riproponendo tutte le doglianze articolate avverso il gravato diniego con il ricorso originariamente proposto dinanzi al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa per il Trentino Alto-Adige e insistendo per l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta, in uno con la condanna del II alla sua ostensione.
2.2.) EP, con un unico e articolato motivo di ricorso, ha contestato la legittimità dell’impugnato diniego di accesso alla documentazione richiesta per “ Violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione degli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 28-bis, 28-ter e 28-quater della L.P. 17/1993. Violazione degli artt. 2, 20, 30, 36 della L.P. 20/2023. Violazione degli articoli 5-bis e 40 del d.lgs. 33/2013. Violazione dell’art. 5 del d.lgs. 195/2005. Violazione dell’art. 1 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere ”.
La società ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha prospettato l’illegittimità del gravato diniego ministeriale sulla scorta delle seguenti, plurime, ragioni:
- violazione delle norme e delle finalità di tutela della trasparenza dell’azione amministrativa;
- redazione di una motivazione solo apparente, ma in realtà apodittica, non essendo state chiarite le ragioni per negare la conoscenza della documentazione tecnica prevista per la manutenzione e l’esercizio ordinario delle dighe ed essendo stato erroneamente affermato che per tutti i documenti richiesti sarebbero state sussistenti ragioni di tutela della proprietà intellettuale e del know-how dei gestori uscenti;
- immotivato e irragionevole scostamento dalla posizione espressa dalla provincia autonoma di Bolzano che aveva escluso la sussistenza di ragioni ostative all’accesso richiesto da EP;
- violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio tra operatori economici, favorendo illegittimamente gli attuali gestori delle dighe e delle relative infrastrutture;
- violazione dei principi di proporzionalità ed effettività della motivazione, in ragione del diniego integrale di accesso, senza alcuna valutazione della possibilità di disporre l’oscuramento dei soli dati coperti da effettive ragioni di riservatezza.
Peraltro, l’illegittimità del gravato diniego risulterebbe particolarmente evidente alla luce del fatto che la giurisprudenza amministrativa ha, di recente, riconosciuto il “ diritto di accesso in favore dell’operatore economico che richieda documenti strumentali alla ‘futura partecipazione nelle gare per l’assegnazione delle concessioni’ e/o ad agire contro l’inerzia dell’Amministrazione tenuta a bandirle ” (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 9870 del 6 dicembre 2024).
Secondo la prospettazione di EP, il piano di manutenzione di una diga e/o delle opere di derivazione non riguarderebbe la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
La documentazione richiesta, inoltre, non afferirebbe a strutture critiche come evidenziato da Alperia Greenpower S.r.l., altrimenti qualsiasi opera energetica e i documenti ad essa riferibili dovrebbero essere coperti da segreto di Stato o dovrebbero assumere rilevanza strategica, il che contrasta con la circostanza per cui l’assegnazione delle concessioni in parola avviene mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. Peraltro, nel caso di specie, nessuna delle opere oggetto delle concessioni di derivazione per le quali è stata formulata l’istanza di accesso per cui è causa, risulta coperta da segreto di Stato.
Risulterebbero, poi, inconferenti i rilievi mossi da Alperia Greenpower S.r.l. sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dallo spazio cibernetico, in quanto la documentazione richiesta da EP non avrebbe alcuna rilevanza rispetto alle questioni inerenti alla criminalità cibernetica.
L’assenza di asserite ragioni di sicurezza pubblica, ostative alla ostensione dei documenti richiesti, risulterebbe dimostrata dal nullaosta rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano.
Del pari, dalla ostensione di tale documentazione non deriverebbe alcun pregiudizio concorrenziale per gli altri operatori economici interessati a partecipare alle future gare per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche in parola, atteso che anche tali operatori sarebbero legittimati ad avanzare una analoga richiesta di accesso.
Neppure sussisterebbero le asserite ragioni di tutela del know-how o dei diritti di privativa intellettuale degli attuali gestori, in quanto la documentazione richiesta corrisponderebbe a quella prevista dall’articolo 2 del d.m. n. 94/2024, recante il “ Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) ”, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 13 dicembre 1995, n. DSTN 2/22806, nonché dall’articolo 20 della legge provinciale n. 20/2023, che individua la documentazione che il gestore uscente deve consegnare alla Provincia a corredo del rapporto di fine concessione.
Il diniego ministeriale, infine, risulterebbe illegittimo anche per violazione dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto l’accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, nonché per violazione dell’articolo 5 del d.lgs. n. 195/2005, atteso che le informazioni relative alla idrologia, alla stabilità delle sponde e alle condizioni dell’alveo, costituiscono informazioni ambientali rispetto alle quali EP era pienamente legittimata alla presentazione al II della istanza ostensiva per cui è causa.
3.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Alperia Greenpower S.r.l., ON S.p.A. ed Enel Green Power Italia S.r.l. si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
3.1.) Alperia Greenpower S.r.l., con memoria depositata in data 8 ottobre 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso in ragione della inammissibilità della istanza di accesso in quanto sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società e che non aveva dimostrato il possesso del necessario potere rappresentativo attraverso la esibizione di una procura speciale;
- l’infondatezza del gravame.
3.2.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con memoria depositata in data 3 novembre 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, in quanto rilasciata ad avvocati che risultano difensori anche di un’altra società che ha formulato una identica istanza ostensiva, il che darebbe luogo a una situazione di conflitto di interesse;
- l’infondatezza del ricorso.
3.3.) ON S.p.A., con memoria depositata in data 3 novembre 2025, ha eccepito l’infondatezza del gravame.
3.4.) Enel Green Power Italia S.r.l., con memoria depositata in data 3 novembre 2025, ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione attiva, in quanto prima della pubblicazione degli atti di gara non potrebbe configurarsi alcun interesse diretto, attuale e concreto in capo a un operatore economico terzo, in relazione alla conoscenza della documentazione afferente alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, ai relativi impianti, nonché alle dighe, come nel caso di specie;
- l’infondatezza del ricorso.
4.) Tanto la società ricorrente, quanto Alperia Greenpower S.r.l. hanno depositato memorie di replica, controdeducendo alle contrapposte eccezioni e difese e hanno instato, rispettivamente, per l’accoglimento e la reiezione del ricorso in esame.
5.) All’udienza camerale del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
Stante l’infondatezza del gravame non risulta necessario procedere alla preliminare delibazione delle eccezioni di rito sollevate dalle controparti processuali della società ricorrente.
2. Giova innanzitutto rilevare che il giudizio in materia di accesso è sempre un giudizio sul rapporto, atteso che l’articolo 116, comma 4, c.p.a. stabilisce che “ il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti ”, sicché spetta al giudice amministrativo pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa ostensiva avanzata dalla parte ricorrente, a prescindere dalle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del parziale o totale diniego di disclosure della documentazione richiesta.
3. Nella fattispecie in esame, occorre porre in evidenza come la società ricorrente, al già riportato punto 6.1 della istanza di accesso, abbia chiesto l’accesso alla documentazione afferente a tutte le dighe comprese nell’ambito delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico che sono destinate ad essere interessate dalle procedure di riassegnazione ai sensi della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano n. 20/2023.
Detta documentazione, quindi, non afferisce ai documenti rilevanti ai fini della partecipazione alle future procedure evidenziali per l’affidamento delle suddette concessioni, tra i quali merita una particolare menzione il rapporto di fine concessione di cui all’articolo 20 della legge provinciale n. 20/2023, che il concessionario uscente deve redigere e trasmettere alla Provincia autonoma almeno cinque anni prima della scadenza della concessione (comma 1) e aggiornare ogni anno fino alla assegnazione della nuova concessione (comma 4).
3.1. La documentazione richiesta da EP al punto 6.1 della istanza ostensiva per cui è causa, di contro, afferisce all’esercizio del potere di controllo e vigilanza sulla sicurezza delle grandi dighe, che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a mente di quanto previsto dal d.m. 14 maggio 2024, n. 94, recante “ Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) ”, adottato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante “ Misure urgenti in materia di dighe ”.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del d.m. n. 94/2024, al II spettano una serie di compiti specifici quali, ad esempio, “ le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche ” (comma 1, lett. c ), “ vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento ” (comma 1, lett. l ), “ dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonché a richiedere la presentazione di progetti e l’esecuzione di attività ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza ” (comma 1, lett. m ), nonché “ acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre degli organi di scarico e per l’ipotetico collasso dello sbarramento ” (comma 1, lett. n ).
Ai fini del presente giudizio vengono, poi, in rilievo le seguenti previsioni del d.m. n. 94/2024:
- “ Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalità e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM [foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. q) , del d.m. n. 94/2024, rappresenta “ il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell’impianto di ritenuta durante l’esercizio ordinario e l’esercizio limitato ”, n.d.r.]” e “ Il gestore, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa tempistica stabilita nei documenti di cui al comma 1, trasmette alla Direzione generale una relazione asseverata dell’Ingegnere responsabile, sottoscritta anche dal gestore, che descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle opere. La relazione è corredata dalle descrizioni delle principali osservazioni svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione automatica e dei controlli manuali, secondo quanto stabilito dai documenti di cui al comma 1 ” (articolo 18, commi 1 e 3);
- “ Il FCEM definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione dell’impianto di ritenuta durante l’esercizio ordinario, nonché gli obblighi disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed è aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o fatto sopravvenuto in corso di esercizio. Il FCEM è approvato dalla Direzione generale e notificato al gestore dopo l’approvazione degli atti di collaudo ” (articolo 23, commi 2 e 3);
- “ A partire dall’avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all’impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del FCEM, nonché di acquisire elementi per accertare l’adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale […] La Direzione generale redige il verbale di ispezione che descrive gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal funzionario incaricato della vista e dall’Ingegnere responsabile è trasmesso dalla Direzione generale al gestore con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni ” (articolo 25, commi 1 e 3).
4. Orbene, risulta di piana e incontestabile evidenza come la documentazione richiesta da EP al punto 6.1 dell’istanza ostensiva per cui è causa, rientri tra quella formata in ragione dell’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo di sicurezza del II sulle grandi dighe in base a quanto previsto dal d.m. n. 94/2024.
In particolare:
- le relazioni asseverate sul comportamento e lo stato di sicurezza delle opere (punto 6.1, lett. a) , della richiesta ostensiva) corrispondono a quelle di cui all’articolo 18 del d.m. n. 94/2024 (come peraltro esplicitamente riconosciuto dalla stessa EP nella suddetta istanza di accesso);
- i verbali di ispezione relativi alle visite di vigilanza del II (punto 6.1, lett. b) , della richiesta ostensiva) corrispondono a quelli menzionati dall’articolo 25 del d.m. n. 94/2024 (come espressamente indicato dalla stessa società ricorrente nella istanza ostensiva di cui si tratta);
- il documento preliminare alla rivalutazione sismica (punto 6.1, lett. c) , della richiesta ostensiva) è riconducibile all’esercizio dei compiti del II indicati dall’articolo 1, comma 1, lett. c) , del d.m. n. 94/2024;
- le eventuali lettere con prescrizioni e/o richieste formulate dal II al concessionario uscente (punto 6.1, lett. d) , della richiesta ostensiva) sono documenti afferenti all’esercizio dei compiti ministeriali di vigilanza e controllo di cui all’articolo 1, comma 1, lett. m) , del d.m. n. 94/2024, essendo d’altronde espressamente previsto dall’articolo 25 del d.m. n. 94/2024 che all’esito delle periodiche visite di vigilanza, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche è tenuta a trasmettere al concessionario il verbale ispettivo “ con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni ”;
- il Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione (punto 6.1, lett. e) , della richiesta ostensiva) è approvato e aggiornato dal II ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 del d.m. n. 94/2024;
- gli studi per le “ Piene artificiali per manovre degli organi di scarico ” e per le “ Piene artificiali per ipotetico collasso della diga ” (punto 6.1, lett. g) e h) , della richiesta ostensiva) risultano essere documenti riconducibili all’esercizio dei compiti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. n) , del d.m. n. 94/2024;
- i documenti inerenti alla rivalutazione idrologica e idraulica dell’opera (punto 6.1, lett. i) , della richiesta ostensiva) afferiscono all’esercizio dei compiti ministeriali indicati dall’articolo 1, comma 1, lett. c) , del d.m. n. 94/2024;
- gli studi sulla stabilità delle sponde (punto 6.1, lett. j) , della richiesta ostensiva) afferiscono all’esercizio del potere di vigilanza sulle sponde che compete al II a mente di quanto previsto dall’articolo 25 del d.m. n. 94/2024, rubricato “ Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche ”.
5. Da quanto testé esposto emerge come i documenti richiesti da EP con la istanza di accesso del marzo 2025, afferendo ai poteri del II strumentali al controllo e alla vigilanza sulla sicurezza delle grandi dighe, contengono informazioni estremamente dettagliate in merito a profili inerenti alla sicurezza di tali infrastrutture energetiche e, come tali, non corrispondono, se non in misura meramente eventuale e con un grado di dettaglio che non è in alcun modo possibile determinare nel presente giudizio, alle informazioni suscettibili di confluire nel rapporto di fine concessione di cui all’articolo 20 della richiamata legge provinciale n. 20/2023 e/o negli altri documenti necessari per partecipare alle future gare per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nella provincia autonoma di Bolzano.
5.1. I documenti richiesti, in particolare, contengono informazioni afferenti a profili di sicurezza di infrastrutture energetiche rientranti nei settori ad alta criticità in base a quanto previsto dal d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 di “ Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 ”.
5.2. Ciò, invero, aveva già da tempo trovato riconoscimento nelle relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (“ COPASIR ”).
In particolare, nella Relazione del COPASIR sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dallo spazio cibernetico, approvata nella seduta del 7 luglio 2010, si afferma inter alia che “ A sua volta, la sicurezza delle infrastrutture informatiche che assicurano il funzionamento delle linee critiche è divenuta una priorità nella ridefinizione della sicurezza nazionale […] . Non meno sensibili dei comandi satellitari e dei sistemi di controllo del traffico aereo sono le reti e i dialoghi tra macchine che muovono generatori, dighe, ascensori, pompe, treni, piattaforme petrolifere. I network informatici e telematici ne rappresentano una metastruttura, una «rete delle reti», il cui danneggiamento può provocare il black-out delle operazioni, dalle più elementari a quelle vitali. Un attacco ai nodi sensibili di connessione tra questi network può «accecare» parti importanti dei sistemi esistenti ”.
Del pari, nella Relazione del COPASIR sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica, approvata nella seduta del 13 gennaio 2022, è stato evidenziato che il “ settore idroelettrico gioca un ruolo centrale per la sicurezza e l’autonomia nel settore energetico ”, che “ Con oltre 4.000 impianti e circa 15.000 addetti, l’idroelettrico rappresenta un settore strategico per l’economia nazionale, assicurando circa il 20 per cento della produzione totale di energia elettrica e oltre il 40 per cento della generazione di energia rinnovabile ” e che “ La sicurezza energetica è il risultato della combinazione di un insieme di fattori legati alle caratteristiche del nostro Paese, importatore di energia, e alle mutazioni del mix energetico imposte dalla transizione. La sfida che deve essere affrontata si dipana su diversi percorsi, tutti interconnessi: […] la necessità di proteggere le infrastrutture critiche di fornitura […]”.
5.3. In ragione del carattere strategico e critico (sul versante della sicurezza cibernetica) delle grandi dighe, i documenti richiesti da EP risultano sottratti all’accesso in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 24 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 2, comma 1, lett. b) , del d.m. 14 marzo 2001, n. 292, che sottrae all’accesso anche i documenti relativi alle “ opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ” e “ quelli ad essi direttamente connessi ” (si veda, in proposito, quanto disposto dal d.m. n. 94/2024) con il fine di salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale.
Come correttamente indicato dal II nel gravato diniego del 18 aprile 2025, nella fattispecie in esame trova applicazione uno specifico limite oggettivo di accessibilità, funzionale alla salvaguardia di superiori interessi di matrice pubblicistica rispetto ai quali gli interessi privatistici risultano recessivi.
5.4. Stante la stretta afferenza della documentazione richiesta dalla società ricorrente con i poteri ministeriali di controllo e vigilanza, il nullaosta rilasciato dalla provincia autonoma di Bolzano non assume alcun valore legittimante ai fini della delibazione della istanza ostensiva in questione, non venendo in rilievo documenti formati o stabilmente disponibili presso detto ente provinciale.
6. L’interesse ostensivo di natura difensiva di EP rispetto alle informazioni contenute nei documenti richiesti, in ogni caso, risulterebbe del tutto recessivo, tenuto conto che lo stesso, in base a quanto esposto nella istanza di accesso del marzo 2025, è stato motivato unicamente sulla base della necessità di contestare in sede giudiziaria le ulteriori proroghe delle concessioni relative alle grandi concessioni d’acqua a scopo idroelettrico.
In proposito, vale evidenziare che la documentazione richiesta, afferendo in maniera diretta ed esclusiva alle grandi dighe non risulta strettamente indispensabile alla tutela della situazione giuridica legittimante vantata dalla società ricorrente, in quanto a tal fine risulta sufficiente conoscere il contenuto dell’eventuale futuro provvedimento di proroga per contestarne in giudizio la legittimità, a nulla rilevando, a tal fine, la conoscenza dei documenti contenenti informazioni relative alla sicurezza di infrastrutture energetiche quali le grandi dighe.
6.1. Giova, a riguardo, evidenziare che l’istituto dell’accesso difensivo, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è retto da una logica difensiva “ costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 19 del 25 settembre 2020).
Secondo un rigoroso indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5290 del 13 luglio 2021), l’interesse ostensivo dell’istante diviene prevalente solo ove tale soggetto dimostri la stretta indispensabilità della conoscenza della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio dei propri interessi, il cui apprezzamento deve essere svolto in concreto alla luce delle “ deduzioni difensive potenzialmente esplicabili ” da parte del soggetto che ha richiesto l’accesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 369 del 20 gennaio 2022; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2472 del 14 maggio 2014).
Orbene, ad avviso del Collegio, ferma restando l’operatività del richiamato limite normativo, di carattere oggettivo, alla accessibilità della documentazione richiesta, nel caso di specie, da un lato, non si ravvisa la sussistenza di un nesso di stretta indispensabilità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva che EP intende tutelare e, dall’altro, un siffatto nesso eziologico non è stato debitamente dimostrato dalla società ricorrente con riferimento all’oggetto della richiesta ostensiva di carattere difensivo avanzata al II.
7. Il Collegio ritiene che le considerazioni innanzi svolte in ordine alla sussistenza di limiti normativi all’accesso alla documentazione richiesta da EP, valgano anche per la richiesta ostensiva avente ad oggetto “ l’ultima Relazione asseverata delle opere di derivazione ” (punto 6.2 della richiesta ostensiva).
Come espressamente indicato dalla stessa società ricorrente nella istanza di accesso per cui è causa, anche tale relazione afferisce all’esercizio dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza, strumentali, in questo caso, alla salvaguardia della sicurezza delle opere di derivazione.
Viene, infatti, in rilievo quanto previsto dall’articolo 34 del d.m. n. 94/2024, rubricato “ Relazione asseverata delle opere di derivazione ”, il cui primo comma stabilisce che “ Per le opere in esercizio definitivo, il gestore trasmette […] apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e sottoscritta anche dal gestore, attestante l’idoneità delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di funzionamento che costituiscano pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero a seguito di eventi eccezionali, il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria ”.
Il secondo comma del suddetto articolo 34 prevede poi che “. La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all’articolo 37, qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l’amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell’esercizio delle opere di derivazione ”.
7.1. Da tali previsioni ministeriali emerge in maniera pacifica come il documento richiesto da EP non sia funzionale alla partecipazione alle gare per l’affidamento delle concessioni in parola, bensì miri a consentire al II il corretto, pieno ed efficace esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle opere di derivazione, tanto è vero che la relazione in questione è strumentale a far emergere e/o a riscontrare ipotesi di anomalie di funzionamento che necessitano di un intervento ministeriale per evitare pregiudizi per la pubblica incolumità, ivi inclusa la sospensione dell’esercizio di tali opere.
7.2. La relazione asseverata di cui all’articolo 34 del d.m. n. 94/2024, quindi, non rientra tra i documenti necessari per partecipare alle gare per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, contenendo informazioni relative alla sicurezza delle opere di derivazione che non corrispondono, se non in misura eventuale e non specificamente predeterminabile nell’ambito del presente giudizio, a quelle che il gestore è tenuto a includere nel rapporto di fine concessione di cui all’articolo 20 della richiamata legge provinciale n. 20/2023 e/o negli altri documenti che la provincia autonoma di Bolzano dovrà rendere conoscibili, con modalità e tempistiche adeguate, agli operatori economici interessati a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per la riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico.
8. Il Collegio ritiene altresì che la richiesta ostensiva in esame neppure sia meritevole di trovare accoglimento sulla scorta delle ulteriori due basi giuridiche invocate dalla società ricorrente.
8.1. La domanda di accesso proposta da EP non può trovare accoglimento quale istanza di accesso civico generalizzato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, sulla scorta delle considerazioni già esposte in precedenza, e che devono qui intendersi integralmente richiamate, nella fattispecie in esame trovano applicazione i limiti oggettivi di accessibilità previsti dall’articolo 5- bis , comma 1, lett. a) e b) , del d.lgs. n. 33/2013 ( i.e. , tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale).
In secondo luogo, in ragione del fatto che EP non ha inteso formulare una istanza di accesso civico generalizzato per soddisfare una esigenza di cittadinanza attiva incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica, ma, per converso, per soddisfare unicamente un interesse prettamente egoistico e di natura economico-individuale, la stessa ha realizzato un uso dello strumento conoscitivo dell’accesso civico incompatibile con le finalità di trasparenza e di interesse generale alle quali lo stesso è ex lege asservito (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6589 del 5 luglio 2023; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5702 del 13 agosto 2019).
8.2. Neppure sussiste un interesse ambientale di EP ad accedere alla documentazione richiesta, in quanto la pretesa ostensiva formulata dalla società ricorrente presenta un carattere eminentemente economico, essendo finalizzata a conseguire informazioni utili alla predisposizione della documentazione necessaria per partecipare alle future gare per la riassegnazione delle concessioni in parola ovvero a contestare le eventuali proroghe degli affidamenti in essere.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa “ nonostante l’art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, non contempli per il richiedente dell’accesso all'informazione ambientale l’obbligo di dichiarare il proprio interesse, la giurisprudenza ha ritenuto che l’Amministrazione (e, a fortiori, lo stesso giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego espresso o tacito) ben può pronunciarsi sull’effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente ‘ambientale’ agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le ‘informazioni ambientali’ da lui ricercate (Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza n. 4883 del 30/08/2011). Pertanto, in tale ottica, non potendo l’ordinamento ammettere che di un diritto nato con specifiche e determinate finalità si faccia uso per scopi diversi, è richiesto che a mezzo dell’istanza di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 195 del 2005, il richiedente dimostri che l’interesse che intende far valere sia proprio un interesse ambientale (Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 1670 del 13/03/2019; in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 15/10/2009, n. 6339 secondo cui ‘L’istanza di accesso avanzata originariamente come semplice istanza ai sensi della L. n. 241 del 1990, legata ad un interesse economico imprenditoriale, pur potendo astrattamente riguardare una ‘informazione ambientale’ non può mutare qualificazione in sede giurisdizionale. Peraltro, tale eventuale richiesta di autorizzazione non esime il richiedente dallo specificare in sede amministrativa che l’interesse che lo muove è un genuino interesse ambientale come qualificato dal D.Lgs. n. 195 del 2005 all’integrità della matrice ambientale, non potendo l’ordinamento ammettere che di un diritto nato con certe finalità (ambientali) si faccia uso per finalità del tutto diverse (economico-patrimoniali)’). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche si è pertanto precisato in giurisprudenza come sia legittimo il diniego opposto ad un’istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati commerciali riguardanti un operatore concorrente (Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza n. 4636 del 05/10/2015) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 9843 del 10 novembre 2022, confermata da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7932 del 24 agosto 2023).
8.3. Per completezza, si evidenzia che il precedente giurisprudenziale richiamato dalla società ricorrente ( i.e. , Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 9870 del 6 dicembre 2024) non può essere utilmente invocato per dimostrare la fondatezza della presente iniziativa giudiziale in quanto, diversamente da quanto asserito da EP, lo stesso riguarda una fattispecie diversa e non sovrapponibile a quella in esame.
Invero, nel caso deciso dal Consiglio di Stato l’istanza di accesso era stata rivolta da un operatore economico alla provincia autonoma di Bolzano, nella sua qualità di ente concedente, e non al II e riguardava atti e documenti specificamente relativi a profili economico-imprenditoriali delle concessioni idroelettriche in essere come, ad esempio, i dati di produzione dell’ultimo trentennio, gli atti concessori e le relative varianti, documenti di VIA ed eventuali prescrizioni ambientali formulate dagli enti preposti, eventuali documenti concernenti il riconoscimento di aiuti provinciali, statali e comunitari, ecc., come risulta dalla pronuncia di primo grado (cfr. TRGA, sezione autonoma di Bolzano, sent. n. 195 del 23 luglio 2024, punto 2).
9. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
10. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della complessità e parziale novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
LU BI, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU BI | NA ZI |
IL SEGRETARIO