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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 872/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 872/2021 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1
dall'a elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
PO IA e EN CO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , rappresentando di aver svolto l'attività di coltivatrice diretta sin dal 1990, Parte_1 con ricorso iscritto in data 03.06.2021 deduceva di aver presentato, in data 28.10.2020, alla competente sede apposita domanda volta al riconoscimento della malattia professionale (“sindrome da CP_1 sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”) e di aver ottenuto, in data 26.01.2021, il rigetto da parte dell'Istituto in quanto “il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.” Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, adiva pertanto l'intestato Tribunale chiedendo, previo esperimento della CTU medico-legale, il riconoscimento di postumi invalidanti permanenti per malattia professionale nella misura del 6% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa, a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 conseguenti benefici economici, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la fondatezza del ricorso e, in particolare, il mancato CP_1 adempimento dell'onere probat parte della ricorrente, la quale non avrebbe adeguatamente dimostrato, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio, il nesso di causalità necessario al riconoscimento di quanto richiesto. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 24.05.2022, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la richiesta CTU medico-legale, nominando all'uopo il dott. cui veniva Persona_1 successivamente conferito l'incarico. Il consulente provvedeva al deposito dell'elaborato definitivo in data 12.07.2023.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. Orbene, il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 28.10.2020. Orbene, pacifici, in quanto non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, i presupposti oggettivi e soggettivi della tutela assicurativa, può ritenersi provato, in quanto non contestato, lo svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di “coltivatore diretto”. La controversia finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente all'accertamento della eziologia professionale della patologia oggetto di denuncia. 2.2. Va premesso, sul punto, che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la CP_ conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipend ell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame, sindrome della cuffia dei rotatori, rientra nelle tabelle di cui al D.M. del 09 aprile 2008 (“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) e, tuttavia, trattasi altresì di malattia comune, ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. 3. La ricorrente ha dedotto di aver svolto, come anzidetto, attività coltivatrice diretta occupandosi, dal 1990, di “coltivazione a seminativi vari, uliveto, vigneto e bosco di circa 92 ettari di terreno, nonché nell'attività zootecnica di allevamento bovini e ovicaprini, utilizzando varie attrezzature, utensili e automezzi necessari per le specifiche lavorazioni.” 3.1. Con provvedimento del 26.10.2022 veniva disposto il conferimento dell'incarico al nominato CTU, dott. , cui veniva chiesto di stabilire se, all'esito dell'esame della Persona_1 documentazione sanitaria versata in atti nonché del periziando: la malattia lamentata fosse sussistente, ascrivibile alle tabelle per le malattie professionali e, soprattutto, eziologicamente riconducibile CP_1 unicamente all'attività svolta. A seguito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria, il CTU ha riscontrato un complesso morboso caratterizzato da: “moderata sindrome della cuffia dei rotatori con tendinopatia bilaterale del CLB e del sovraspinato di sinistra, segni di artrosi acromion-claveare bilaterale” argomentando, in ordine al rischio lavorativo, come segue:
“Per quanto riguarda la valutazione del rischio lavorativo, in grado di provocare una patologia a carico della spalla, essa si basa sulla evidenziazione di alcuni fattori, tra cui la ripetitività (intesa come velocità/continuità del movimento), la forza, la postura, l'esposizione a vibrazioni, le compressioni localizzate e le basse temperature. Questi fattori, agendo in modo sinergico, sono in grado di provocare un sovraccarico bio-meccanico sulle strutture dell'arto superiore. Infatti, con la Circolare n. 81 del 27.12.2000, l' indicava le linee guida per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle malattie da microtraumi e posture, tra cui quelle da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, che, per quanto riguarda la spalla, considerava le tendinopatie (impingement, conflitto) della cuffia dei rotatori (di solito del sovraspinato), la periartrite calcifica (morbo di Duplay), la tendinopatia del capo lungo del bicipite e la borsite. Inoltre, il documento facevo una lista delle principali lavorazioni a rischio di sovraccarico biomeccanico, che comprendeva anche “alcuni lavori agricoli (potatura, raccolta e cernita, tosatura, mungitura manuale ecc.) eseguiti con continuità.” Le nuove tabelle delle malattie professionali, pubblicate con D.M. del 09.04.2008, prevedono alla voce 78, tra quelle dovute a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, la tendinite del sovraspinoso, la tendinite calcica (m. di Duplay) e la tendinite del capo lungo del bicipite, per esposizione a lavorazioni svolte in modo non occasionale a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue. Successivamente, con i decreti ministeriali dell'11.12.2009 e del 10.06.2014, le suddette infermità venivano incluse nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia e la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista 1). Nel caso in esame, la periziata svolge fin da giovane lavori in agricoltura con qualifica di coltivatrice Parte_1 diretta;
attualmente è socia di cnica dedita all'allevamento bovini, senza lavorazione di prodotti caseari. Si tratta, a nostro avviso, di attività lavorative che, solo occasionalmente non in maniera continua, possono comportare sollecitazioni gravose delle articolazioni degli arti superiori e posture incongrue. Inoltre, occorre precisare che nella fattispecie la sofferenza della cuffia dei rotatori non solo è bilaterale, ma e soprattutto di entità tale da non provocare manifestazioni clinico-funzionali, particolarmente rilevanti in rapporto all'età della periziata e riconducibili all'esposizione costante ad uno specifico rischio lavorativo.” Il Ctu ha, dunque, concluso non riconducendo la patologia in oggetto all'attività espletata dalla ricorrente, con conseguente mancato riconoscimento della malattia professionale. 3.2. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere. Infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti, come analizzata dal Ctu, non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e, dunque, la conclusione a cui si perviene è che la ricorrente sia affetta da malattia comune. Inoltre, si osserva come oltre alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo, la ricorrente null'altro ha prodotto al fine di provare adeguatamente le attività, in concreto, svolte: dagli atti risulta il solo estratto conto previdenziale che nulla prova circa le mansioni disimpegnate;
in sede di richieste istruttorie, non ha indicato eventuali testimoni in grado di provare e dimostrare le mansioni svolte durante gli anni di occupazione, nonché le condizioni di lavoro e la durata e intensità dell'esposizione a rischio. Pertanto, la domanda deve essere respinta. 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Le spese della consulenza vanno poste a carico dell' definitivamente. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese della consulenza a carico dell' definitivamente. CP_1 Lagonegro, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 30.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 872/2021 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.to e Parte_1 C.F._1
dall'a elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
PO IA e EN CO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Via Napoli, 55, Lagonegro (PZ);
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , rappresentando di aver svolto l'attività di coltivatrice diretta sin dal 1990, Parte_1 con ricorso iscritto in data 03.06.2021 deduceva di aver presentato, in data 28.10.2020, alla competente sede apposita domanda volta al riconoscimento della malattia professionale (“sindrome da CP_1 sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”) e di aver ottenuto, in data 26.01.2021, il rigetto da parte dell'Istituto in quanto “il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata.” Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, adiva pertanto l'intestato Tribunale chiedendo, previo esperimento della CTU medico-legale, il riconoscimento di postumi invalidanti permanenti per malattia professionale nella misura del 6% e/o nella misura superiore che verrà accertata in corso di causa, a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 conseguenti benefici economici, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva la fondatezza del ricorso e, in particolare, il mancato CP_1 adempimento dell'onere probat parte della ricorrente, la quale non avrebbe adeguatamente dimostrato, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio, il nesso di causalità necessario al riconoscimento di quanto richiesto. Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 24.05.2022, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il Tribunale ammetteva la richiesta CTU medico-legale, nominando all'uopo il dott. cui veniva Persona_1 successivamente conferito l'incarico. Il consulente provvedeva al deposito dell'elaborato definitivo in data 12.07.2023.
2. Il ricorso è infondato e va, per l'effetto, rigettato. Orbene, il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade, incontestatamente, nella previsione di cui al D. Lgs. 38/2000 in quanto la malattia professionale è stata denunciata il 28.10.2020. Orbene, pacifici, in quanto non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, i presupposti oggettivi e soggettivi della tutela assicurativa, può ritenersi provato, in quanto non contestato, lo svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di “coltivatore diretto”. La controversia finisce con l'attenere, quindi, essenzialmente all'accertamento della eziologia professionale della patologia oggetto di denuncia. 2.2. Va premesso, sul punto, che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la CP_ conseguente insorgenza a carico dell' dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipend ell'infermità da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.- cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14023- Al contrario, per quelle patologie c.d. non “tabellate” non opera alcuna presunzione in ordine alla sussistenza del richiesto nesso causale (cfr. per tutte Cass. 12629/2002). Tuttavia, anche se non indicate tra quelle tabellate, sono comunque suscettibili di rientrare tra quelle indennizzabili per malattia professionale anche se resta indispensabile che il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata. La patologia dedotta nel caso in esame, sindrome della cuffia dei rotatori, rientra nelle tabelle di cui al D.M. del 09 aprile 2008 (“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) e, tuttavia, trattasi altresì di malattia comune, ad eziologia multifattoriale. Per aversi una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni ai sensi del DPR 1124/65, gli elementi caratterizzanti sono:
· l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera;
· il rapporto causale con tali lavorazioni, più precisamente un rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi. L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, si ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. 3. La ricorrente ha dedotto di aver svolto, come anzidetto, attività coltivatrice diretta occupandosi, dal 1990, di “coltivazione a seminativi vari, uliveto, vigneto e bosco di circa 92 ettari di terreno, nonché nell'attività zootecnica di allevamento bovini e ovicaprini, utilizzando varie attrezzature, utensili e automezzi necessari per le specifiche lavorazioni.” 3.1. Con provvedimento del 26.10.2022 veniva disposto il conferimento dell'incarico al nominato CTU, dott. , cui veniva chiesto di stabilire se, all'esito dell'esame della Persona_1 documentazione sanitaria versata in atti nonché del periziando: la malattia lamentata fosse sussistente, ascrivibile alle tabelle per le malattie professionali e, soprattutto, eziologicamente riconducibile CP_1 unicamente all'attività svolta. A seguito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria, il CTU ha riscontrato un complesso morboso caratterizzato da: “moderata sindrome della cuffia dei rotatori con tendinopatia bilaterale del CLB e del sovraspinato di sinistra, segni di artrosi acromion-claveare bilaterale” argomentando, in ordine al rischio lavorativo, come segue:
“Per quanto riguarda la valutazione del rischio lavorativo, in grado di provocare una patologia a carico della spalla, essa si basa sulla evidenziazione di alcuni fattori, tra cui la ripetitività (intesa come velocità/continuità del movimento), la forza, la postura, l'esposizione a vibrazioni, le compressioni localizzate e le basse temperature. Questi fattori, agendo in modo sinergico, sono in grado di provocare un sovraccarico bio-meccanico sulle strutture dell'arto superiore. Infatti, con la Circolare n. 81 del 27.12.2000, l' indicava le linee guida per il riconoscimento dell'origine CP_1 professionale delle malattie da microtraumi e posture, tra cui quelle da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, che, per quanto riguarda la spalla, considerava le tendinopatie (impingement, conflitto) della cuffia dei rotatori (di solito del sovraspinato), la periartrite calcifica (morbo di Duplay), la tendinopatia del capo lungo del bicipite e la borsite. Inoltre, il documento facevo una lista delle principali lavorazioni a rischio di sovraccarico biomeccanico, che comprendeva anche “alcuni lavori agricoli (potatura, raccolta e cernita, tosatura, mungitura manuale ecc.) eseguiti con continuità.” Le nuove tabelle delle malattie professionali, pubblicate con D.M. del 09.04.2008, prevedono alla voce 78, tra quelle dovute a sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore, la tendinite del sovraspinoso, la tendinite calcica (m. di Duplay) e la tendinite del capo lungo del bicipite, per esposizione a lavorazioni svolte in modo non occasionale a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue. Successivamente, con i decreti ministeriali dell'11.12.2009 e del 10.06.2014, le suddette infermità venivano incluse nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia e la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista 1). Nel caso in esame, la periziata svolge fin da giovane lavori in agricoltura con qualifica di coltivatrice Parte_1 diretta;
attualmente è socia di cnica dedita all'allevamento bovini, senza lavorazione di prodotti caseari. Si tratta, a nostro avviso, di attività lavorative che, solo occasionalmente non in maniera continua, possono comportare sollecitazioni gravose delle articolazioni degli arti superiori e posture incongrue. Inoltre, occorre precisare che nella fattispecie la sofferenza della cuffia dei rotatori non solo è bilaterale, ma e soprattutto di entità tale da non provocare manifestazioni clinico-funzionali, particolarmente rilevanti in rapporto all'età della periziata e riconducibili all'esposizione costante ad uno specifico rischio lavorativo.” Il Ctu ha, dunque, concluso non riconducendo la patologia in oggetto all'attività espletata dalla ricorrente, con conseguente mancato riconoscimento della malattia professionale. 3.2. Alla luce di quanto precede, il nesso eziologico fra attività lavorativa e patologia in questo caso è da escludere. Infatti, l'onere probatorio del lavoratore avente ad oggetto la produzione di idonea certificazione medico – legale, nonché la descrizione delle caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l'infermità non è stato assolto. La documentazione sanitaria in atti, come analizzata dal Ctu, non permette di ritenere sussistente il nesso eziologico e, dunque, la conclusione a cui si perviene è che la ricorrente sia affetta da malattia comune. Inoltre, si osserva come oltre alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo, la ricorrente null'altro ha prodotto al fine di provare adeguatamente le attività, in concreto, svolte: dagli atti risulta il solo estratto conto previdenziale che nulla prova circa le mansioni disimpegnate;
in sede di richieste istruttorie, non ha indicato eventuali testimoni in grado di provare e dimostrare le mansioni svolte durante gli anni di occupazione, nonché le condizioni di lavoro e la durata e intensità dell'esposizione a rischio. Pertanto, la domanda deve essere respinta. 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Le spese della consulenza vanno poste a carico dell' definitivamente. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese della consulenza a carico dell' definitivamente. CP_1 Lagonegro, 25.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
AP