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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2392 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. LAURITO FRANCESCO , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CAPITANIO LAURA VERA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20.02.2025 le parti, premesso che in data 06.05.2006 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati tre figli: (il Per_1
11.02.2007) maggiorenne non economicamente autosufficiente, (il 29.09.2008) e Per_2 Per_3
(il 23.12.2014) minorenni, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1) “La casa coniugale sita in Roma, via Sant'Arcangelo di Romagna n. 119, ove si è svolta la vita matrimoniale, resterà nella disponibilità della sig.ra
e dei tre figli;
Pt_1
2) Il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale e si è stabilito presso CP_1
la residenza della propria madre;
3) I tre figli, saranno in regime di affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre e manterranno gli attuali ottimi e continuativi rapporti con il padre in via principale in accordo tra le parti;
4) Tale base volontaria di frequentazione con il padre, dovrà intendersi finanche per le festività nonché per le vacanze estive;
5) In caso di disaccordo: il padre preleverà i due figli minori, ed Per_2
il lunedì ed il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30, Per_3
per poi ricondurli presso l'abitazione materna;
i week-end saranno alternati, dal venerdì all'uscita della scuola, sino al lunedì mattina che verranno accompagnati a scuola;
- 30 giorni, consecutivi o non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare con la moglie entro il 30 giugno di ogni anno, - nel periodo natalizio, fermo restando la frequentazione di cui sopra, le festività verranno suddivise e alternate di anno in anno nel modo seguente: il giorno 24 dicembre con il padre , il giorno 25 dicembre con la madre , il giorno 31 dicembre con il padre , il giorno 6 gennaio con la madre;
- nel periodo pasquale, fermo restando la frequentazione di cui sopra, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
6) Il sig. verserà alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di CP_1 Pt_2
ciascun mese, un totale di e. 1.206,50, da rivalutarsi annualmente secondo i noti indici istat per la parte inerente il mantenimento dei figli, così ripartito: e. 366,50 a titolo di metà della rata del mutuo ed e. 280,00
a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei tre figli;
7) Il sig. e la sig.ra contribuiranno ciascuno nella misura del CP_1 Pt_1
50% alle spese straordinarie da determinarsi secondo il noto protocollo del Tribunale di Roma;
8) Si rilasciano espresso ed ampio consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto per i minori.”
Ebbene, nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare con riguardo al figlio maggiorenne, che non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocamento né di diritto di visita del genitore non convivente, che viene lasciato generalmente al libero arbitrio del medesimo, stante la raggiunta autonomia personale ed individuale.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2392 /2025:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 06.05.2006;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai fini della annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006, atto n. 00104, parte 2, serie A05);
- Omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Roma, 03/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi