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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3014/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CAMMARATA MARGHERITA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 20/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro € CP_2
1.706,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore dell'avv. Cammarata
Margherita, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta con decreto di CP_2
omologa (assegno mensile di assistenza), oltre accessori di legge e spese del giudizio. Costituitosi in giudizio, l' rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP_2
All'udienza odierna i procuratori delle parti, considerato il pagamento della prestazione richiesta da parte dell' , hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza CP_2
accordo sulle spese di lite.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico
CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.3014/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CAMMARATA MARGHERITA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione del 20/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro € CP_2
1.706,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore dell'avv. Cammarata
Margherita, dichiaratasi antistataria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta con decreto di CP_2
omologa (assegno mensile di assistenza), oltre accessori di legge e spese del giudizio. Costituitosi in giudizio, l' rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP_2
All'udienza odierna i procuratori delle parti, considerato il pagamento della prestazione richiesta da parte dell' , hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza CP_2
accordo sulle spese di lite.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico
CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno