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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/07/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 705/22 RGL promossa da c.f. , residente a Sarzana, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto a Carrara in via Cavour 15 presso lo studio dell'avv. Riccardo Diamanti
(PEC che la rappresenta e difende con l'avv. Email_1
Giulia Barsotti (PEC per procura depositata col Email_2
ricorso in via telematica ricorrente contro
Controparte_1
, c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con domicilio alla Spezia Corso Nazionale 326 presso lo studio dell'avv. Paola
Brugnoli (PEC e dell'avv. Antonella Iannucci Email_3
(PEC che lo rappresentano e difendono per Email_4
procure generali convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “Accogliere il ricorso e accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza delle mansioni di parrucchiera svolte sin dal 1984 Parte_1
(o da quella diversa data ritenuta dal Giudice più giusta ed equa) ha diritto a vedersi riconosciuta dall' l'origine professionale della malattia di cui è CP_1
affetta consistente nella degenerazione vertebrale diffusa caratterizzata da ernie discali sia a livello cervicale che lombosacrale, riconoscendo alla stessa un grado di menomazione permanente dell'integrità psico fisica pari al 25% (o percentuale maggiore o minore da ritenersi più giusta ed equa anche a seguito di espletanda CTU). In conseguenza, condannare l in persona del CP_1
1 legale rappresentante pro tempore al riconoscimento della malattia professionale in favore della sig.ra e condannare l'istituto in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a costituire in favore della ricorrente una rendita parametrata al grado di inabilità permanente accertato nella misura del 25% (o percentuale maggiore o minore ritenuta dal Giudice anche a seguito di espletanda CTU medica), a partire dall'11.3.2019 (o da quella diversa data ritenuta dal giudice più giusta ed equa), condannando
l in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di tutte CP_1
le somme dovute sia a titolo di rendita (compresi i ratei arretrati), sia a titolo di inabilità temporanea per i periodi di impossibilità certificata a svolgere la prestazione lavorativa, sia a titolo di spese mediche sostenute pari a €
7.500,00 (o somma maggiore o minore ritenuta dal Giudice più giusta ed equa). Respingere ogni contraria domanda. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CNA”.
Per l : “Nel merito e in via principale respingersi il ricorso in quanto CP_1 infondato. Spese legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.7.2022 premesso di aver svolto Parte_1
attività di parrucchiera, assumendo di essere affetta da ernie discali di natura professionale, esaurite le vie amministrative dopo la domanda presentata il
6.8.2020, chiede l'indennizzo del danno biologico oltre il rimborso delle spese mediche sostenute e oltre l'indennità di temporanea.
L' resiste, rilevando in primo luogo che la malattia allegata non è CP_1
tabellata per le lavorazioni svolte dalla ricorrente e contestando in particolare il nesso causale.
2. Il consulente tecnico dell'ufficio ha riferito: “In relazione ai dati sanitari
(clinico, radiologico, anatomo-funzionale) la ricorrente è inequivocabilmente affetta da: 1) Esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale a destra già riconosciuto dall' come malattia professionale (M.P. 78 “Malattie da CP_1 sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”) con un danno biologico pari al
3%; 2) Cervicobrachialgia cronica in esiti di discectomia C6-C7 e protrusioni discali C3-C4, C4-C5 e C5-C6; 3) Lombosciatalgia destra in protrusioni discali polidistrettuali, artrosi interapofisaria ed iniziale osteofitosi somatovertebrale.
2 Per le patologie di cui ai punti 2) e 3) si può parlare anche di precocità di insorgenza rispetto alla normalità della popolazione comune. In relazione ai dati statistico-epidemiologici la letteratura scientifica fornisce adeguata evidenza sul fatto che gli operatori del settore dell'acconciatura sono esposti al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (da movimenti ripetitivi
e posture incongrue) e da sovraccarico biomeccanico del rachide (da posture incongrue e stazione eretta prolungata). Le malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore rientrano tra le malattie cosiddette “tabellate” al Punto 78) dell'elenco di cui al DM 09/04/2008. Tali malattie sono causate da lavorazioni svolte in modo non occasionale comportanti movimenti ripetitivi o posture incongrue prolungate a carico dei vari distretti corporei (spalle, gomiti, polsi, mani). Al riguardo ritengo rilevante il fatto che alla ricorrente sia stata riconosciuta la natura professionale della Sindrome del tunnel carpale a destra con un danno biologico pari al 3%. Le malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide da posture incongrue e/o stazione eretta prolungata non rientrano tra le malattie tabellate (rientrano tra le malattie tabellate solo le malattie da movimentazione manuale dei carichi e da vibrazioni corpo intero). La letteratura scientifica fornisce adeguate evidenze circa la possibile natura professionale di patologie del rachide cervicale e lombo-sacrale in operatori del settore dell'acconciatura. Tali patologie hanno sicuramente una patogenesi multifattoriale e non hanno connotati specifici rispetto ad analoghe patologie che colpiscono in modo frequentissimo anche la popolazione comune. In relazione all'anamnesi lavorativa la ricorrente ha svolto le mansioni di parrucchiera per quasi 38 anni di cui gli ultimi 24 come co-titolare. Nel corso della sua lunga vita lavorativa l'interessata è stata pertanto esposta in modo significativo, oltre al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, anche al sovraccarico biomeccanico del rachide da posture incongrue e stazione eretta prolungata. Considerando che ha lavorato per circa 24 anni come co-titolare è facile ipotizzare che l'esposizione lavorativa riguardava almeno 8 ore al giorno se non di più, con inadeguati periodi di recupero funzionale per assenza o scarse pause compensative a causa dei ritmi di lavoro. Trattasi pertanto di un rischio professionale di natura, durata ed intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado uguale o superiore a quella esercitata da
3 fattori etiologici extraprofessionali nel determinismo della patologia discale cervicale e lombo-sacrale di cui la ricorrente è affetta. In altre parole ritengo che i fattori professionali che hanno contraddistinto l'attività lavorativa della ricorrente hanno svolto un'azione diretta ed efficiente, in concorso con cause extralavorative, nel determinare le patologie di cui sopra”
Su tali premesse, ha concluso: “La ricorrente è affetta da 'Cervicobrachialgia cronica in esiti di discectomia C6-C7 e protrusioni discali C3-C4, C4-C5 e C5-
C6. Lombosciatalgia destra in protrusioni discali polidistrettuali, artrosi interapofisaria ed iniziale osteofitosi somatovertebrale'. La patologia di cui al punto precedente deve essere considerata di natura professionale. Il danno biologico che ne consegue può essere equamente valutato pari al 10% (dieci per cento)”.
Ha anche precisato, in replica alle osservazioni di parte ricorrente in merito alla quantificazione del danno: “…evidenzio come le voci 193, 212 e 213 citate dal consulente di parte ricorrente indichino un danno biologico specificando
'fino a' e, pertanto, tutte le valutazioni inferiori sono comunque congrue. Inoltre le voci 212 e 213 parlano di 'ernia discale' e non di 'protrusione discale'…”.
2.1. Sentito a chiarimenti, il consulente ha poi precisato ulteriormente: “Ho preso in considerazione la voce 193 che prevede 'fino al 25%' e sono arrivato al 10% in primo luogo considerando che la signora ha avuto un'ernia del disco cervicale per il quale è stata operata e per il resto le residuano soltanto alcune protrusioni, e addirittura nella più recente risonanza magnetica del 17.11.2022 la situazione è migliorata;
in secondo luogo considerando la componente della predisposizione personale, in quanto nella mia esperienza professionale ho visto decine di parrucchiere e nessuna presenta un quadro paragonabile. Più
o meno quindi la mia è una valutazione intermedia, ritengo ingiustificato il massimo richiesto dal consulente di parte”.
Nella medesima sede ha ribadito che la RM del 17.11.2022 mostra un quadro nettamente migliorato e che quindi le discopatie diagnosticate sono pressoché tutte rientrate.
Sull'ultimo punto, la diversa opinione manifestata da uno specialista interpellato da parte ricorrente (la cui relazione è stata prodotta in atti, ma ha il valore di semplice allegazione difensiva, come tutte le relazioni peritali di
4 consulenti nominati da una delle parti) rappresenta un semplice dissenso diagnostico.
2.2. Tenuto anche conto del fatto che il consulente, dopo aver già riscontrato le osservazioni di parte nella sua relazione, è stato convocato due volte a chiarimenti, il giudice non ravvisa motivi per disporre la rinnovazione delle indagini peritali e fa proprie le conclusioni della relazione di CTU, che ritiene logiche, argomentate e persuasive.
In relazione all'indennizzo del danno biologico, la domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori e le decorrenze di legge, sulla base di una invalidità del 10%, previa unificazione con il precedente riconosciuto dall' nella CP_1
misura del 3% (e non indennizzato per mancato raggiungimento della soglia minima del 6%) richiamato in ricorso e menzionato dal consulente.
L'unificazione sarà compiuta in sede amministrativa.
3. Per quanto concerne l'indennità di temporanea, il consulente ha dapprima riferito che possono ritenersi sussistenti i relativi presupposti per un periodo complessivo di 159 giorni fra il 20.2.2019 e il 10.10.2019 (data in cui la ricorrente fu ricoverata per un intervento chirurgico), per un periodo di 60 giorni dopo l'intervento e per un periodo complessivo di 105 giorni fra il
4.9.2020 e l'11.5.2022 (15 giorni dal 26.4.2022).
Sentito a chiarimenti, ha poi precisato: “…non sono in grado, sulla base dei certificati in atti, che non sono presentati all'INPS, di quantificare se ci fosse un'inabilità temporanea totale o parziale e in che misura. Non sono in grado di indicare elementi clinici strumentali terapeutici che avvalorino questa inabilità.
Quanto però alla sussistenza di elementi extraprofessionali sovrapponibili, rilevo che si tratterebbe comunque di una concausa”.
3.1. Si concorda intanto con il consulente sull'impossibilità di prendere in considerazione periodi di invalidità temporanea non documentati con l'originario ricorso.
3.2. La domanda di malattia professionale è stata presentata il 6.8.2020.
L' ha rilevato che non è possibile riconoscere periodi di invalidità CP_1
temporanea antecedenti alla denuncia di malattia professionale, né periodi di invalidità temporanea successivi alla denuncia di malattia professionale perché assorbiti dal riconoscimento dell'inabilità permanente.
5 Per vero, sviluppando l'argomentazione dell' si dovrebbe affermare che CP_1 non si può mai riconoscere un'invalidità temporanea correlata a una malattia professionale indennizzata, né prima né dopo la domanda.
3.2.1. Ad avviso di questo giudice, per quanto riguarda il periodo anteriore alla domanda, si deve prendere in considerazione l'art. 52 del testo unico (che dispone: “La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia”).
Questa decadenza non è stata eccepita dall' ma si deve considerare CP_1 rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. (“La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”): come per le altre ipotesi di decadenza dal diritto alle prestazioni erogate dall' la disposizione che la introduce è dettata "a protezione CP_1
dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici" (cfr. Cass., 20.3.2015 n. 5680, in motiv.).
Per il periodo 20.2.2019-10.10.2019 non può quindi essere riconosciuta l'indennità di temporanea.
3.2.2. Per il periodo successivo, va rammentato che, ai sensi dell'art. 89 del testo unico approvato di cui al dPR 1124/65, “Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga
a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa. Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta”.
Al di fuori di questa ipotesi, sicuramente applicabile anche alle malattie professionali per effetto del rinvio previsto dall'art. 131 del testo unico, non è prevista la corresponsione di un'indennità di temporanea a favore del soggetto che già fruisca della rendita.
6 Non è immediato che questa disposizione si applichi anche alle malattie professionali indennizzate in capitale.
Tuttavia, l'invalidità temporanea e quella permanente sono categorie fra loro incompatibili da un punto di vista logico e medico-legale, perché la seconda presuppone la stabilizzazione e la prima presuppone un processo morboso ancora in atto.
Ai sensi dell'art. 68, l'indennità di temporanea è infatti corrisposta “a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta”; si desume dall'art. 86 che la temporanea cessa con la guarigione clinica.
Va anche osservato che ai sensi dell'art. 135 “La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico”.
Nel caso di specie, l'assenza di un periodo di invalidità temporanea subito dopo la presentazione della domanda amministrativa induce allora a ritenere che la patologia fosse stabilizzata.
È vero che l'art. 134 prevede espressamente che le prestazioni sono dovute anche in caso di “ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto”.
Pur se espressamente previsto solo nel titolo II relativo all'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura (art. 251 comma 2: “Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali”) è logico ritenere che l'obbligo di denunciare all' le ricadute sia generale, anche perché, in assenza di CP_1 una denuncia, l non avrebbe alcuna possibilità di svolgere i propri CP_1 accertamenti e di erogare l'indennità.
Dato che non risulta che le ricadute siano state denunciate, anche sotto questo punto di vista per il periodo successivo l'indennità di temporanea non spetta.
7 4. Per quanto concerne le spese mediche, va ricordato che ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 1124 del 1965 “L'istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa”.
La ricorrente ha versato in atti al n. 34 delle sue produzioni – peraltro senza una distinta e senza precisi richiami nel corpo del ricorso – una congerie di ricevute che riguardano in buona parte prestazioni diagnostiche (e non terapeutiche, e quindi estranee all'ambito della previsione di legge) e che comprendono esami e cure manifestamente estranee alla malattia di cui si discute (comprese analisi del sangue), abbonamenti a una A.S.D., ricevute intestate ad altra persona, scontrini di farmaci non meglio precisati e anche beni di diversa natura.
In assenza di più precise allegazioni sul punto, nessuna delle spese documentate si può ritenere relativa a cure necessarie al recupero della capacità lavorativa.
Sul punto delle spese mediche, quindi, la domanda si rigetta.
5. Per parziale soccombenza reciproca (che sorge dalla reiezione delle domande di rimborso delle spese e di indennità di temporanea e dal fatto che sia stata riconosciuta una percentuale invalidante largamente inferiore a quella dedotta in giudizio) le spese di lite si compensano per metà.
Nel resto le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo con riferimento al DM 55/14 nel testo attualmente vigente (tabella previdenziale, scaglione di valore corrispondente al presumibile importo dell'indennizzo dovuto e quindi 5201/26000 euro, riduzione di giustizia sui valori medi in relazione alla concreta complessità della controversia), con la chiesta distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nei rapporti interni le spese di consulenza gravano definitivamente sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a liquidare e pagare alla ricorrente un indennizzo per danno
8 biologico da calcolarsi secondo legge, parametrato a un'invalidità del 10% da unificarsi con il precedente menzionato in motivazione, oltre interessi legali o se maggiore rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 6.8.2020 al saldo;
rigetta la domanda in relazione alle spese mediche e all'indennità di temporanea;
compensa le spese di lite per metà e condanna l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente la restante metà che liquida, già in frazione, in € 21,50 per spese, € 1.348,50 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Riccardo Diamanti e Giulia Barsotti;
nei rapporti interni, pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza, separatamente liquidate.
La Spezia, 3.7.2024
Il giudice
Marco Viani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 705/22 RGL promossa da c.f. , residente a Sarzana, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto a Carrara in via Cavour 15 presso lo studio dell'avv. Riccardo Diamanti
(PEC che la rappresenta e difende con l'avv. Email_1
Giulia Barsotti (PEC per procura depositata col Email_2
ricorso in via telematica ricorrente contro
Controparte_1
, c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con domicilio alla Spezia Corso Nazionale 326 presso lo studio dell'avv. Paola
Brugnoli (PEC e dell'avv. Antonella Iannucci Email_3
(PEC che lo rappresentano e difendono per Email_4
procure generali convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “Accogliere il ricorso e accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza delle mansioni di parrucchiera svolte sin dal 1984 Parte_1
(o da quella diversa data ritenuta dal Giudice più giusta ed equa) ha diritto a vedersi riconosciuta dall' l'origine professionale della malattia di cui è CP_1
affetta consistente nella degenerazione vertebrale diffusa caratterizzata da ernie discali sia a livello cervicale che lombosacrale, riconoscendo alla stessa un grado di menomazione permanente dell'integrità psico fisica pari al 25% (o percentuale maggiore o minore da ritenersi più giusta ed equa anche a seguito di espletanda CTU). In conseguenza, condannare l in persona del CP_1
1 legale rappresentante pro tempore al riconoscimento della malattia professionale in favore della sig.ra e condannare l'istituto in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a costituire in favore della ricorrente una rendita parametrata al grado di inabilità permanente accertato nella misura del 25% (o percentuale maggiore o minore ritenuta dal Giudice anche a seguito di espletanda CTU medica), a partire dall'11.3.2019 (o da quella diversa data ritenuta dal giudice più giusta ed equa), condannando
l in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di tutte CP_1
le somme dovute sia a titolo di rendita (compresi i ratei arretrati), sia a titolo di inabilità temporanea per i periodi di impossibilità certificata a svolgere la prestazione lavorativa, sia a titolo di spese mediche sostenute pari a €
7.500,00 (o somma maggiore o minore ritenuta dal Giudice più giusta ed equa). Respingere ogni contraria domanda. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CNA”.
Per l : “Nel merito e in via principale respingersi il ricorso in quanto CP_1 infondato. Spese legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.7.2022 premesso di aver svolto Parte_1
attività di parrucchiera, assumendo di essere affetta da ernie discali di natura professionale, esaurite le vie amministrative dopo la domanda presentata il
6.8.2020, chiede l'indennizzo del danno biologico oltre il rimborso delle spese mediche sostenute e oltre l'indennità di temporanea.
L' resiste, rilevando in primo luogo che la malattia allegata non è CP_1
tabellata per le lavorazioni svolte dalla ricorrente e contestando in particolare il nesso causale.
2. Il consulente tecnico dell'ufficio ha riferito: “In relazione ai dati sanitari
(clinico, radiologico, anatomo-funzionale) la ricorrente è inequivocabilmente affetta da: 1) Esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale a destra già riconosciuto dall' come malattia professionale (M.P. 78 “Malattie da CP_1 sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”) con un danno biologico pari al
3%; 2) Cervicobrachialgia cronica in esiti di discectomia C6-C7 e protrusioni discali C3-C4, C4-C5 e C5-C6; 3) Lombosciatalgia destra in protrusioni discali polidistrettuali, artrosi interapofisaria ed iniziale osteofitosi somatovertebrale.
2 Per le patologie di cui ai punti 2) e 3) si può parlare anche di precocità di insorgenza rispetto alla normalità della popolazione comune. In relazione ai dati statistico-epidemiologici la letteratura scientifica fornisce adeguata evidenza sul fatto che gli operatori del settore dell'acconciatura sono esposti al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (da movimenti ripetitivi
e posture incongrue) e da sovraccarico biomeccanico del rachide (da posture incongrue e stazione eretta prolungata). Le malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore rientrano tra le malattie cosiddette “tabellate” al Punto 78) dell'elenco di cui al DM 09/04/2008. Tali malattie sono causate da lavorazioni svolte in modo non occasionale comportanti movimenti ripetitivi o posture incongrue prolungate a carico dei vari distretti corporei (spalle, gomiti, polsi, mani). Al riguardo ritengo rilevante il fatto che alla ricorrente sia stata riconosciuta la natura professionale della Sindrome del tunnel carpale a destra con un danno biologico pari al 3%. Le malattie da sovraccarico biomeccanico del rachide da posture incongrue e/o stazione eretta prolungata non rientrano tra le malattie tabellate (rientrano tra le malattie tabellate solo le malattie da movimentazione manuale dei carichi e da vibrazioni corpo intero). La letteratura scientifica fornisce adeguate evidenze circa la possibile natura professionale di patologie del rachide cervicale e lombo-sacrale in operatori del settore dell'acconciatura. Tali patologie hanno sicuramente una patogenesi multifattoriale e non hanno connotati specifici rispetto ad analoghe patologie che colpiscono in modo frequentissimo anche la popolazione comune. In relazione all'anamnesi lavorativa la ricorrente ha svolto le mansioni di parrucchiera per quasi 38 anni di cui gli ultimi 24 come co-titolare. Nel corso della sua lunga vita lavorativa l'interessata è stata pertanto esposta in modo significativo, oltre al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, anche al sovraccarico biomeccanico del rachide da posture incongrue e stazione eretta prolungata. Considerando che ha lavorato per circa 24 anni come co-titolare è facile ipotizzare che l'esposizione lavorativa riguardava almeno 8 ore al giorno se non di più, con inadeguati periodi di recupero funzionale per assenza o scarse pause compensative a causa dei ritmi di lavoro. Trattasi pertanto di un rischio professionale di natura, durata ed intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado uguale o superiore a quella esercitata da
3 fattori etiologici extraprofessionali nel determinismo della patologia discale cervicale e lombo-sacrale di cui la ricorrente è affetta. In altre parole ritengo che i fattori professionali che hanno contraddistinto l'attività lavorativa della ricorrente hanno svolto un'azione diretta ed efficiente, in concorso con cause extralavorative, nel determinare le patologie di cui sopra”
Su tali premesse, ha concluso: “La ricorrente è affetta da 'Cervicobrachialgia cronica in esiti di discectomia C6-C7 e protrusioni discali C3-C4, C4-C5 e C5-
C6. Lombosciatalgia destra in protrusioni discali polidistrettuali, artrosi interapofisaria ed iniziale osteofitosi somatovertebrale'. La patologia di cui al punto precedente deve essere considerata di natura professionale. Il danno biologico che ne consegue può essere equamente valutato pari al 10% (dieci per cento)”.
Ha anche precisato, in replica alle osservazioni di parte ricorrente in merito alla quantificazione del danno: “…evidenzio come le voci 193, 212 e 213 citate dal consulente di parte ricorrente indichino un danno biologico specificando
'fino a' e, pertanto, tutte le valutazioni inferiori sono comunque congrue. Inoltre le voci 212 e 213 parlano di 'ernia discale' e non di 'protrusione discale'…”.
2.1. Sentito a chiarimenti, il consulente ha poi precisato ulteriormente: “Ho preso in considerazione la voce 193 che prevede 'fino al 25%' e sono arrivato al 10% in primo luogo considerando che la signora ha avuto un'ernia del disco cervicale per il quale è stata operata e per il resto le residuano soltanto alcune protrusioni, e addirittura nella più recente risonanza magnetica del 17.11.2022 la situazione è migliorata;
in secondo luogo considerando la componente della predisposizione personale, in quanto nella mia esperienza professionale ho visto decine di parrucchiere e nessuna presenta un quadro paragonabile. Più
o meno quindi la mia è una valutazione intermedia, ritengo ingiustificato il massimo richiesto dal consulente di parte”.
Nella medesima sede ha ribadito che la RM del 17.11.2022 mostra un quadro nettamente migliorato e che quindi le discopatie diagnosticate sono pressoché tutte rientrate.
Sull'ultimo punto, la diversa opinione manifestata da uno specialista interpellato da parte ricorrente (la cui relazione è stata prodotta in atti, ma ha il valore di semplice allegazione difensiva, come tutte le relazioni peritali di
4 consulenti nominati da una delle parti) rappresenta un semplice dissenso diagnostico.
2.2. Tenuto anche conto del fatto che il consulente, dopo aver già riscontrato le osservazioni di parte nella sua relazione, è stato convocato due volte a chiarimenti, il giudice non ravvisa motivi per disporre la rinnovazione delle indagini peritali e fa proprie le conclusioni della relazione di CTU, che ritiene logiche, argomentate e persuasive.
In relazione all'indennizzo del danno biologico, la domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori e le decorrenze di legge, sulla base di una invalidità del 10%, previa unificazione con il precedente riconosciuto dall' nella CP_1
misura del 3% (e non indennizzato per mancato raggiungimento della soglia minima del 6%) richiamato in ricorso e menzionato dal consulente.
L'unificazione sarà compiuta in sede amministrativa.
3. Per quanto concerne l'indennità di temporanea, il consulente ha dapprima riferito che possono ritenersi sussistenti i relativi presupposti per un periodo complessivo di 159 giorni fra il 20.2.2019 e il 10.10.2019 (data in cui la ricorrente fu ricoverata per un intervento chirurgico), per un periodo di 60 giorni dopo l'intervento e per un periodo complessivo di 105 giorni fra il
4.9.2020 e l'11.5.2022 (15 giorni dal 26.4.2022).
Sentito a chiarimenti, ha poi precisato: “…non sono in grado, sulla base dei certificati in atti, che non sono presentati all'INPS, di quantificare se ci fosse un'inabilità temporanea totale o parziale e in che misura. Non sono in grado di indicare elementi clinici strumentali terapeutici che avvalorino questa inabilità.
Quanto però alla sussistenza di elementi extraprofessionali sovrapponibili, rilevo che si tratterebbe comunque di una concausa”.
3.1. Si concorda intanto con il consulente sull'impossibilità di prendere in considerazione periodi di invalidità temporanea non documentati con l'originario ricorso.
3.2. La domanda di malattia professionale è stata presentata il 6.8.2020.
L' ha rilevato che non è possibile riconoscere periodi di invalidità CP_1
temporanea antecedenti alla denuncia di malattia professionale, né periodi di invalidità temporanea successivi alla denuncia di malattia professionale perché assorbiti dal riconoscimento dell'inabilità permanente.
5 Per vero, sviluppando l'argomentazione dell' si dovrebbe affermare che CP_1 non si può mai riconoscere un'invalidità temporanea correlata a una malattia professionale indennizzata, né prima né dopo la domanda.
3.2.1. Ad avviso di questo giudice, per quanto riguarda il periodo anteriore alla domanda, si deve prendere in considerazione l'art. 52 del testo unico (che dispone: “La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia”).
Questa decadenza non è stata eccepita dall' ma si deve considerare CP_1 rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. (“La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”): come per le altre ipotesi di decadenza dal diritto alle prestazioni erogate dall' la disposizione che la introduce è dettata "a protezione CP_1
dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici" (cfr. Cass., 20.3.2015 n. 5680, in motiv.).
Per il periodo 20.2.2019-10.10.2019 non può quindi essere riconosciuta l'indennità di temporanea.
3.2.2. Per il periodo successivo, va rammentato che, ai sensi dell'art. 89 del testo unico approvato di cui al dPR 1124/65, “Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga
a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa. Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta”.
Al di fuori di questa ipotesi, sicuramente applicabile anche alle malattie professionali per effetto del rinvio previsto dall'art. 131 del testo unico, non è prevista la corresponsione di un'indennità di temporanea a favore del soggetto che già fruisca della rendita.
6 Non è immediato che questa disposizione si applichi anche alle malattie professionali indennizzate in capitale.
Tuttavia, l'invalidità temporanea e quella permanente sono categorie fra loro incompatibili da un punto di vista logico e medico-legale, perché la seconda presuppone la stabilizzazione e la prima presuppone un processo morboso ancora in atto.
Ai sensi dell'art. 68, l'indennità di temporanea è infatti corrisposta “a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta”; si desume dall'art. 86 che la temporanea cessa con la guarigione clinica.
Va anche osservato che ai sensi dell'art. 135 “La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico”.
Nel caso di specie, l'assenza di un periodo di invalidità temporanea subito dopo la presentazione della domanda amministrativa induce allora a ritenere che la patologia fosse stabilizzata.
È vero che l'art. 134 prevede espressamente che le prestazioni sono dovute anche in caso di “ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto”.
Pur se espressamente previsto solo nel titolo II relativo all'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura (art. 251 comma 2: “Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali”) è logico ritenere che l'obbligo di denunciare all' le ricadute sia generale, anche perché, in assenza di CP_1 una denuncia, l non avrebbe alcuna possibilità di svolgere i propri CP_1 accertamenti e di erogare l'indennità.
Dato che non risulta che le ricadute siano state denunciate, anche sotto questo punto di vista per il periodo successivo l'indennità di temporanea non spetta.
7 4. Per quanto concerne le spese mediche, va ricordato che ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 1124 del 1965 “L'istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa”.
La ricorrente ha versato in atti al n. 34 delle sue produzioni – peraltro senza una distinta e senza precisi richiami nel corpo del ricorso – una congerie di ricevute che riguardano in buona parte prestazioni diagnostiche (e non terapeutiche, e quindi estranee all'ambito della previsione di legge) e che comprendono esami e cure manifestamente estranee alla malattia di cui si discute (comprese analisi del sangue), abbonamenti a una A.S.D., ricevute intestate ad altra persona, scontrini di farmaci non meglio precisati e anche beni di diversa natura.
In assenza di più precise allegazioni sul punto, nessuna delle spese documentate si può ritenere relativa a cure necessarie al recupero della capacità lavorativa.
Sul punto delle spese mediche, quindi, la domanda si rigetta.
5. Per parziale soccombenza reciproca (che sorge dalla reiezione delle domande di rimborso delle spese e di indennità di temporanea e dal fatto che sia stata riconosciuta una percentuale invalidante largamente inferiore a quella dedotta in giudizio) le spese di lite si compensano per metà.
Nel resto le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo con riferimento al DM 55/14 nel testo attualmente vigente (tabella previdenziale, scaglione di valore corrispondente al presumibile importo dell'indennizzo dovuto e quindi 5201/26000 euro, riduzione di giustizia sui valori medi in relazione alla concreta complessità della controversia), con la chiesta distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nei rapporti interni le spese di consulenza gravano definitivamente sull' . CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a liquidare e pagare alla ricorrente un indennizzo per danno
8 biologico da calcolarsi secondo legge, parametrato a un'invalidità del 10% da unificarsi con il precedente menzionato in motivazione, oltre interessi legali o se maggiore rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 6.8.2020 al saldo;
rigetta la domanda in relazione alle spese mediche e all'indennità di temporanea;
compensa le spese di lite per metà e condanna l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente la restante metà che liquida, già in frazione, in € 21,50 per spese, € 1.348,50 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Riccardo Diamanti e Giulia Barsotti;
nei rapporti interni, pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza, separatamente liquidate.
La Spezia, 3.7.2024
Il giudice
Marco Viani
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