Sentenza 3 settembre 2009
Massime • 1
E valida la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in sostituzione di quella già precedentemente eseguita, a nulla rilevando che essa sia resa contestualmente a un atto del procedimento avente diversa finalità. Ne consegue che, in caso di accertata impossibilità di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nel domicilio così dichiarato, legittimamente essa viene eseguita mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 03/09/2009, n. 37136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37136 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 03/09/2009
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 92
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 23265/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LF n. CA il 12 ottobre 1977;
avverso la sentenza emessa in data 26 maggio 2008 dalla Corte di appello di CA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 26 maggio 2008 la Corte di appello di CA confermava la sentenza emessa il 27 settembre 2005 dal Tribunale di CA con la quale CA LF era stato dichiarato colpevole del reato di truffa commesso il 21 marzo 2002 ai danni di AP TO ed era stato condannato, con la contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 180,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo:
1) la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 161 c.p.p., art. 162 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), avendo la Corte
territoriale erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio di primo grado, effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p. mediante consegna al difensore essendo il CA risultato sconosciuto nel domicilio di via Caduti del lavoro 173; sarebbe mancata in relazione a detto domicilio, secondo il ricorrente, una valida "elezione di domiciliò", non avendo l'imputato sottoscritto (tanto meno la firma sarebbe stata autenticata) uno specifico atto in tal senso come previsto dagli artt. 161 e 162 c.p.p.;
2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza nella condotta del CA di artifizi e raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa, che aveva dichiarato di essere rimasta insospettita dal comportamento dell'imputato (il quale aveva accampato gravi ragioni familiari per ottenere l'anticipazione di 2.700,00 Euro quale corrispettivo di una partita di parquet che non era mai stato consegnata) e di aver deciso ugualmente di concludere la transazione commerciale.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve infatti ritenersi che il domicilio di CA, via Caduti del Lavoro n. 173, sia stato dall'imputato validamente dichiarato (il termine "elezione" è stato usato impropriamente, non avendo l'imputato indicato un domiciliatario) - il 17 gennaio 2004, in occasione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. - quale "nuovo domicilio", in sostituzione di quello precedentemente indicato ex art. 161 c.p.p., comma 1, (CA, via Antonio Longo 15). La natura di atto personale a forma vincolata dell'elezione o della dichiarazione di domicilio corrisponde infatti all'esigenza di ricondurre all'imputato la relativa manifestazione di volontà e pertanto la forma da rispettare ad substantiam è, ai sensi dell'art.162 c.p.p., comma 1, la dichiarazione a verbale o, in alternativa, la dichiarazione, diretta all'autorità che procede, con sottoscrizione autenticata. La disposizione dell'art. 162 c.p.p., comma 1, secondo la quale la dichiarazione e l'elezione di domicilio con sottoscrizione autenticata sono "comunicate" con telegramma o lettera raccomandata, concerne invece - come questa Corte ha avuto già modo di affermare (Cass sez. 5, 29 novembre 2006 n. 42294, Ferretti;
sez. 2^ 3 luglio 2008 n. 35191, Stagno) - soltanto la trasmissione a distanza in cui, per evitare ogni possibile contestazione sulla esistenza del documento stesso e conferirgli data certa, è prevista ad probationem tantum una forma di comunicazione che offra garanzia di autenticità pari a quella della presentazione mediante deposito ad opera del difensore o dello stesso imputato o di loro incaricati (Cass. sez. 1, 7 febbraio 2006 n. 11316, Rossini;
sez. 5, 25 febbraio 2005 n. 15967, Rinelli;
sez. 5, 22 novembre 2001 n. 6978, Bandiera;
sez. 5, 16 marzo 1998 n. 6011, Ninfale). Allorché - come nel caso di specie- la dichiarazione di domicilio sia stata raccolta a verbale (tale deve ritenersi la "relata di notifica" in data 17 gennaio 2004 della Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di CA, sottoscritta dal "notificatore" ass. della Polizia di Stato Orazio Luca e dall'imputato, identificato mediante la carta d'identità i cui estremi sono annotati nel margine in alto a sinistra del foglio) e allegata agli atti risulta comunque raggiunto, dal momento dell'allegazione agli atti, lo scopo voluto dalla disposizione dell'art. 162 c.p.p., comma 1, che è quello di garantire l'identità del dichiarante, la data della dichiarazione e l'inequivocità del suo contenuto, benché si tratti di dichiarazione effettuata contestualmente ad un atto del procedimento avente una diversa finalità (Cass. sez. 1^ 21 settembre 2006 n. 35438, Corsaro). Pertanto correttamente, essendo stata accertata l'inidoneità del "nuovo domicilio" così dichiarato dall'imputato, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è stata eseguita, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore.
Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Nella sentenza di primo grado e in quella impugnata di segno conforme, le cui motivazioni si integrano, è stata data adeguata e coerente risposta ai rilievi difensivi circa l'idoneità della condotta del ricorrente a trarre in inganno la persona offesa. Con un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici sono stati posti in evidenza gli artifizi e raggiri costituiti dal far credere all'acquirente che la merce acquistata era giacente in magazzino e che solo asserite gravi ragioni familiari ne impedivano la consegna. Sull'idoneità di detto comportamento a trarre in inganno la persona offesa va richiamata la giurisprudenza di questa Corte sulla sufficienza a concretizzare l'attività ingannatoria di qualsiasi simulazione o dissimulazione o di qualsiasi espediente finalizzato all'induzione in errore e sul l'irrilevanza dell'eventuale mancanza di controllo o di verifica del truffato. Tale orientamento giurisprudenziale - secondo il quale la mancanza di diligenza della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, il truffatore sa suscitare nella parte lesa - è rimasto immutato nel tempo (Cass. Sez. 2^ 17 marzo 1993 n. 4011, Marcacelo;
Sez. 2^ 9 febbraio 1988 n. 12152, Fois;
Sez. 6^ 3 dicembre 1988 n. 17202, Tucci;
Sez. 5^ 27 marzo 1999 n. 11441, Longarini). La questione dell'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro a sorprendere l'altrui buona fede può peraltroacquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando la truffa sia consumata con l'effettiva induzione in errore perché in tal caso l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e non può essere esclusa, anche se sia provato che il soggetto indotto in errore sospettò il raggiro o l'artificio (Cass. Sez. 5^ 17 gennaio 1978 n. 3494, Anselmi;
Sez. 2^ 6 febbraio 1984 n. 4474, Paparo;
Sez. 2^ 1 marzo 1986 n. 10698, AP;
Sez. 2^ 23 giugno 1987 n. 1233, Agostini;
Sez. 2^ 14 novembre 1989 n. 297, Scarcelli;
Sez. 6^ 25 febbraio 2003 n. 13624, Di Rosa). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009