Sentenza 3 dicembre 1988
Massime • 2
Il termine prescrizionale per il reato continuato decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione; a tali effetti il reato continuato è un'unità reale, non suscettibile, come tale, di scomposizione nei singoli reati che la integrano, senza che possa distinguersi tra reati concorrenti omogenei o eterogenei. ( V mass n 160484; ( V mass n 156560, ed ivi citate; ( V mass n 153721; ( V mass n 152855).*
In tema di truffa solo la grossolanità o incredibilità dell'artificio o del raggiro possono far dubitare dell'attitudine del mezzo impiegato ad indurre in errore, mentre la Mancanza di diligenza nel controllo e nella verifica, da parte del soggetto passivo, sugli Atti e sui documenti posti in essere dal soggetto attivo non escludono l'idoneità del mezzo in parola. ( V mass n 175201, ed ivi citate; ( V mass n 148073).*
Commentari • 2
- 1. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 2. Truffa: sono enti pubblici le associazioni private che operano presso enti localiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1988, n. 17202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17202 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1988 |
Testo completo
2 0
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3.12.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE VI PENALE
N. Composta dagli Ill.mi Sigg.: 2291
Dott. NICOLO' VISALLI Presidente
1. Dott. GIUSEPPE DI MAURO Consigliere REGISTRO GENERALE
» N. 12009/882. VINCENZO SIMONCELLI
->>
3. PAOLO MARIA TONINI
»
4. TU GR
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto day) CC AR n. a Laterza il 25.9.1930; 2) OZ AN-n.
a Laterza il 4.2.1936; 3) CC IU n. a Laterza il 22.5.1932; 4) LL
VI n. a Laterza il 25.4.1929; 5) CC DO n. a Laterza il 15.9.1940;
6) LL MA n. a Laterza 1'1.10.1939; 7) LL MA IAn. a Laterza il 9.4.1922; SO AR n. a Laterza il 27.7.1934; 9) CL LO n. a
Laterza il 16.8.1927; 10) DI RE NC n. a Santeramo il 2.1.1951; 11) DI
FO MA SA n. a Santeramo il 24.11.1950; 12) GR TO n. a Latera il
17.9.1940; 13) LL IO n. a Laterza il 18.9.1947; 14) LL NI
n. a Laterza il 27.7.1924; 15) LL RO n. a Laterza 11. 6.4.1949; 16) RO
IO n.a Laterza il 15.6.1933; 17) DE RI VI n. a Laterza il 12.6.1945;
(18) RO NC n. a Santeramo il 23.5.1952; 19) RO SQ n. a Laterza - il 12.3.1927; 20) DI LA AN VI n. a Santeramo il 4.1.1931; 21) LI GE
-avverso la sentenza n. a Laterza il 25.10.1936; 22) LL RObetta n. a Laterza il 13.3.1920; 23) PI IC n. a Laterza il 23.7.1947; 24) SO AR n. a
Laterza 1'8.6.1938; 25) SO NI, n. a Laterza il 24.1.1938; 26) MASSAFRA An- tonio n. a Castellaneta il 14.1.1943; 27) RO OL n. a Laterza il 28.2.1954;
28) PI TO n. a Laterza il 4.6.1956; 29) CL PI n. a Laterza
il 7.7.1951. avverso la sentenza 18.2.88 della Corte d'Appello di Lecce.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ar. V.Simoncelli
Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. Di PALMA per diritti € 531
T IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'avv. Nicola Bruni dell'Avvo-
catura dello Stato.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario FRATICELLI
che ha concluso per inammissibilità del ricorso del
AF, rigetto degli altri ricorsi.
Udit i difensor i avv. Enzo Torsella del foro di
Taranto per LI , Di GR e di NZ;
avv. TO Imperio del foro di Taranto per gli altri ricorrenti ad eccezione di quelli di cui ai
numeri 10), 111, 211, 26), 27) e 29); avv. IU
Angiolillo del foro di Bari per RR OL e
EN PI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
A seguito delle gelate del gennaio 1979,
la Regione Puglia emetteva decreti che riconoscevano il territorio della provincia di Taranto colpito da dette calamità, ammettendo gli agricoltori danneggia-
ti ad usufruire delle provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25.5.70 n. 364, in base al quale po-
tevano ottenere prestiti di esercizio ad ammortamento
quinquennale e al tasso agevolato del 4%, con il con-
corso finanziario della Regione nel pagamento della differenza tra il tasso di riferimento praticato dal-
1'istituto di credito mutuante e quello suindicato più favorevole а carico dei beneficiari.
Le su esposte provvidenze erano, però, limi-
tate alle colture ortive danneggiate dal gelo. Senon-
chè numerosi agricoltori del territorio appartenente al Comune di Laterza avanzavano richieste di mutuo relative а vaste estensioni di terreno che asserivano
essere coltivate a cavolfiori, in contrasto con la realtà della zona, tradizionalmente e per caratteri-
stiche fisiche a c oltura seminativa%3B mentre non erano mai state effettuate coltivazioni di cavolfiori su su-
perfici significative e in forma estensiva a causa
della mancanza d'irrigazione e delle condizioni cli-
matiche non idonee a tale coltura. Le pratiche di mutuo venivano istruite 4
dai tecnici IO AF, TO LI e
OL RR, incaricati dalla Giunta comunale di Laterza, e le relazioni peritali venivano poi sottoscritte per la maggior parte da PI Clemen-
te, Assessore all'Agricoltura di detto Comune fino al giugno '80. Gli accertamenti, compiuti dai tecni-
ci e asseverati dagli organi comunali, erano poi trasmessi, unitamente alle richieste di finanzia-
mento, alla provincia di Taranto, competnete ad emettere i provvedimenti di liquidazione dei con-
tributi e di autorizzazione alla concessione dei pre-
stiti e delle somme spettanti al Comune per le spe-
se di gestione.
Veniva, pertanto, promossa l'azione pena- le a carico dei beneficiarix dei mutui a tasso
agevolato nonchè dei tecnici e degli amministratori,
che avevano approfontato l'istruttoria e vistato le pratiche, per i delitti di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 c.p. in danno della Regione PUglia
a carico di tutti i soggetti testè specificati, di falso ideologico in atti pubblici a carico dei sun- nominati tecnici;
d'interesse privato in atti d'uf-
ficio a carico dei medesimi tecnici in relazione all illecito favore reso agli agricoltori nel sia 1 modo suddescritto sia al maggior compenso per se
stessi lucrato per l'opera prestata, stabilito con
delibera comunale nel 4% delle somme liquidate ai richiedenti dalla Regione, imputazione ex art. 324 C.
'che era ascritta anche all assessore EN in p.
relazione al favoritismo come sopra attuato a pro di Rosabetta Paciulli e IC LI, le cui domande erano state inoltrate all'amministrazione provinciale di Taranto benchè prive del visto del Sindaco e dell'approvazione dei compe tenti organi comunali.
Con sentenza 8.7.85 il Tribunale di Taran-
to dichiarava gli agricoltori che avevano beneficia-
to dei mutuix in questione colpevole di tentata
truffa aggravata (ex art. 640 cpv. n. 1 c.p. .) e continuata (escludendo per alcuni l'aggravante di
7 c.p. .), così modificando la re- cui all'art. 61 n.
lativa imputazione, che rimaneva integra nella for- ma consumata, invece, nei confronti di CI RO
e RObetta: secondo il Tribunale, infatti, tranne
che nel caso delle due beneficiarie da ultimo indi-
cate in cui si era verificato l'illecito arric-
chimento patrimoniale delle imputate a seguito del pagamento della quota d'interessi a carico della
Regione Puglia
- in tutti gli altri casi il reato 06 di truffa non si era consumato, perchè, pur se la 1
Regione aveva assunto la predetta obbligazione, nes-
suna somma era pervenuta nella materiale disponi-
bilità dei beneficiari, atteso che nonostante la percezione dei mutui, la Regione stessa aveva SO-
speso il pagamento dell'integrazione sugli interessi.
Con la medesima sentenza, il Tribunale di
Taranto dichiarava colpevoli i tecnici Perrone Paolo
e LI TO dei reati di falso e interesse pri-
vato in atti d'ufficio nonchè del reato di truffa,
consumata in concorso con le sunnominate CI Rosa e Rosabetta e tentata con tutti gli altri agri-
coltori, mentre assolveva dagli stessi reati il teni-
co AF per insufficienza di prove dichiarava
EN PI colpevole di concorso l'assessore consumata con la CI RObetta e in truffa,
tentata in concorso con LI IC, e di inte-
resse privato in atti d'ufficio per il favoritismo posto in essere а pro dei predetti.
Il Tribunale, dopo aver unificato i reati
a ciascun imputato ascritti col vincolo della conti-
nuazione, concedeva a tutti le attenuanti generiche,
dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate,
e condannava gli imputati alle pene ritenute di giustizia nonchè al risarcimento dei danni
- da li- -quidarsi in separato giudizio e alla rifusione 7 -
delle spese in favore della Regione Puglia, costi-
tuitasi parte civile.
La surriferita decisione veniva conferma-
ta dalla Corte d'appello di Lecce con la sentenza in epigrafe indicata, avverso la quale hanno propo-
sto ricorso i beneficiari dei mutui fraudolentemente menzionati ai numeri da 1) a 25) dell'elen-richiesti, CO di cui in epigrafe, i tecnicix AF - che pe-
rò non ha presentato motivi a sostegno del gravame
RR OL e LI TO, e l'assessore Cle-
mente PI.
Il gruppo di ricorrenti costituito dai
beneficiari dei mutui a tasso agevolato sostiene che proprio a causa dell'inidoneità della zona del
Comune di Laterza alla coltura di cavoli, inidonei -
tà nota all'Assessorato regionale dell'agricoltura,
doveva escludersi l'attitudine della condotta degli imputati a trarre in inganno l'Ente Regione, tanto più che le pratiche di mutuo erano soggette al va-
glio d'una commissione di cui faceva parte il dott.
Colamaria, capo dell'Ispettorato agrario di Taranto,
il quale aveva segnalato alla Regione che nell'agro laertino non vi erano consistenti colture ortive:
donde la natura macroscopica delle falsità contenu- 1 te nelle perizie%3B sostiene, poi, che gli imputati 8
avevano, comunque, diritto ad analogo prestito, in alternativa a quello per le gelate. IL Di GR, la Di Fonzo e il LI, in particolare, lamen-
tano di essere stati coinvolti nel generale giudizio di colpevolezza senza che si fosse tenuto conto della situazione dei singoli terreni degli agricol-
tori richiedenti il mutuo, alcuni dei quali terreni
- summenzionati come quelli dei ricorrenti pote-
vano essere compatibili con una coltivazione non estensiva del cavolfiore, dal che derivava la veri-
dicità delle dichiarazioni da essi rese nei rispetti-
vi atti notori circa le coltivazioni effettuate.
Nel ricorso di EN PI si sostiene che gli inadempimenti a lui addebitati in ordine alle pratiche trasmesse alla Provincia di Taranto non integravano gli estremi del reato di cui all'art. 324 c.p., giacchè non avrebbero mai potuto sortire effetto alcuno se l'organo di controllo avesse dili-
gentemente accertato la mancanza sia della delibera della Giunta sia della sottoscrizione dei verbali d'istruzione da parte del Sindaco e dell'Assessore, con la conseguenza che la condotta del ricorrente non aveva concorso in modo giuridicamente efficace alla formazione della volontà della Pubblica Ammini- strazione. L'inesistenza del predetto reato è so-
stenuta dal EN, inoltre, con motivo comune al
tecnico RR OL, in forza della considerazione che entrambi non avevano posto a base delle loro azioni un qualsiasi interesse privato, anche soltan-
to affettivo, donde la configurabilità nella fatti-
specie, al massimo, del reato ex art. 323 c.p. sul
presupposto che i ricorrenti avessero inteso recare vantaggio ai coltivatori, violando il dovere di svol-
gere indagini più approfondite.
L'altro tecnico, LI TO, infine, lamenta l'omesSO esame del motivo d'appello con il
quale era stata dedotta l'incompatibilità tra il
reato di concorso in truffa e quello d'interesse privato in atti d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi sono destituiti di fonda-
mento ad eccezione di quello del AF, che va dichiarato inammissibile per omessa presentazione...
dei motivi.
Il problema dell'attitudine della condotta.
degli imputati di truffa a trarre in inganno l'ente
Regione problema che non si pone neppure riguardo. alle due imputazioni di truffa congumata, nelle qua-
li l'idonietà all'inganno è dimostrata per il fatto 10 - stesso che l'effetto voluto è stato raggiunto è
stato ampiamente esaminato e correttamente risolto dai giudici di merito, specie da quelli di 1° grado,
i quali, partendo dal dato indiscutibile e comunque
- dimostrato con dovizia di argomenti dell'assoluta impraticabilità nell'agro laertino di colture esten-
sive e ingenti di cavoli come quelle falsamente indi-
cate nelle perizie, hanno evidenziato come soltanto 1'attento e coordinato esame delle pratiche di mutuo abbia consentito di sospettare prima e di concretiz-
zare poi l'esistenza d'una vasta e ben diretta mano-
vra fraudolenta in danno della Regione Puglia, so da determinare quest'ultima, dopo l'intervento del-
1'Autorità giudiziaria e quindi al di fuori, anzi contro la volontà degli imputati, a sospendere l'ero-
gazione dei contributi nel pagamento degli interessi. Del resto, la giurisprudenza è pacifica.
nel ritenere che solo la grossolanità o incredibilità dell'artificio о del raggiro possono far dubitare dell'attitudine del mezzo impiegato a indurre in er- rore e che la mancanza di diligenza nel controllo e nella verifica, da parte del soggetto passivo, sugli atti e sui documenti posti in essere dal soggetto attivo non escludono l'idoneità del mezzo in parola.
Hello stesso ordine d'idee, non ha rilievo la presen- za del dott. Colamaria nella commissione che doveva 11 -
vagliare le domande di mutuo, atteso che egli non poteva condizionare da solo le decisioni della com-
missione, ben altrimenti influenzate dal fatto che i controlli dovevano essere effettuati proprio da coloro, in ispeciey gli esponenti della Confocoltiva-
torix e della Coldiretti, che erano stati gli idea-
tori non disinteressati della manovra fraudolenta.
La realtà è che unicamente l'allarme generato dalla improvvisa e generalizzata "rivoluzione colturale",
in dimensioni tali da sfuggire persino al dominio
degli stessi sopra cennati ispiratori, permise la scoperta e la repressione di detta complessa mano- vra, non certamente la pretesa natura macroscopica dei falsi operati e delle ingannevoli allegazioni esi-
bite a supporto della manovra medesima.
Neppure esclude la configurazione della truffa la deduzione per cui gli agricoltori "danneg-
giati" avrebbero avuto, comunque, diritto a un pre-
stito analogo a quello per le gelate, in quanto quest'ultimo era, per durata e per caratteristiche speciali concernenti le modalità di concessione non-
chè la misura degli interessi e il relativo contri-
buto della Regione, molto più favorevole degli al- tri mutui ordinari previsti dalla stessa legge n° 12 364/70.
Le particolari doglianze svolte dal Visci-
glio, dal Di GR e dalla Di Fonzo - i quali troppo sbrigativamente lamentano di essere stati in-
discriminatamente coinvolti nel giudizio di colpe-
volezza a carico di tutti gli altri agricoltori richiedenti il mutuo speciale sono completamente infondate, in punto di fatto in ordine al LI,
che, in sostanza, è reo confesso (l'entità effettiva delle sue coltivazioni di cavoli era ben più mode-
sta dell'ettaro da lui denunciato come vittima delle gelate, secondo quanto da lui stesso dichiarato), e
in punto di motivazione in ordine agli altri due ricorrenti, poichè i giudici di merito hanno parti-
tamente indicato e adeguatamente commentato sul piano logico gli elementi che inducevano a ritenere non veritiere, (almeno dal punto di vista quantita-
tivo), le loro denunzie di danni, anch'esse prove- nienti dalla medesima fonte di organismi categoriali ideatrice della messinscena per cui è causa, carat-
terizzate da inspiegabili discasie rispetto alla corretta tecnica agraria relativa alle colture as-
seritamente danneggiate, e irrazionali, al pari della altre denunzie, quali espressione d'una scelta
collettiva che, per mancanza di valido mercato, de- stinava di fatto ingenti quantità di cavoli alla 13
distruzione.
In merito al ricorso di EN PI
possono valere le considerazioni dianzi effettuate sull'idoneità della condotta fraudolenta ad ingannare gli organi aventi poteri dispositivi circa la corre
sponsione dei mutui e degli interessi alle condizio- ni favorevoli sopra precisate%3B non vale allegare la mancanza di diligenza degli organi di controllo nel rilevare le omissioni addebitate al ricorrente per inferirne che esse non erano atte ad integrare gli estremi dell'interesse privato in atti d'ufficio,
giacchè di fronte a siffatta asserzione meramente ipo-
tetica sta la realtà della natura giuridica degli at-
ti amministrativi compiuti dal EN, consistenti nella trasmissione all'Amministrazione provinciale di Taranto delle domande presentate dalla CI
RObetta e dallo LI IC, prive del visto del Sindaco e dell'approvazione dei competenti orga-
ni comunali: atti preparatori come tali possibile oggetto, secondo pacifica giurisprudenza, del reato
ex art. 324 c.p. - attirispetto ad ulteriori che avrebbero prodotto effetti giuridici quale manife-
stazione di volontà della Pubblica Amministrazione. Nè è assente un interesse privato proprio 14
-
د e la conclusione vale anche per il del EN عي
RR OL, che ha svolto lo stesso motivo di ricorso sul punto al compimento degli atti sopra descritti, stante il palese intento di proselitismo,
di natura politico-clientare, nelle cennate organiz-
zazioni categoriali che ispirò gli atti medesimi
secondo un tornaconto proprio o di terzi che, nel-
l'ambito di esso o nell'ambito familiare, si voleva-
no favorire.
Si aggiunga, poi, quanto al RR, un
ben più concreto interesse, considerato il maggior compenso che, quale perito, egli poteva lucrare in forza delal delibera comunale che stabiliva tale
compenso nella misura del 4% delle Somme liquidate ai richiedenti della Regione Puglia. Non esiste incompatibilità, infine, tra il reato di concorso in truffa e quello d'interesse privato in atti d'ufficio, come sostenuto dallo
Spinelli Tommaso, sia perchè dal compimento delle perizie con le note modalità false e fraudolente sono derivati non solo le artificiose prospettazio- dei danni asseritamen te subiti dagli agricolto- ni ri, ma anche il favoritismo verso costoro quale espressione della strumentalizzazione dell'ufficio pubblico operata dal
,ricorrente. sia, perchè a ciò si è aggiunto come già rilevato a proposito del - 15
--
RR OL l'ulteriore interesse al maggior
-
compenso reso possibile proprio dal comportamento truffaldino dello LI.
Dev'essere piuttosto rilevata 1'avvenuta
prescrizione dei delitti di truffa tentata anche a causa della concession 2 delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti relativamen-
te agli imputati a carico dei qualix è stato ritenu-
to unicamente il predetto delitto nella forma ten-
tata; per essi la data del commesso reato, trattan-
dosi di tentativo, coincide con l'ultimo degli atti idonei diretti ad ottenere l'intervento pecuniario della Regione Peeglia, nel pagamento degli interes- si sul mutuo agevolato, atto che coincide con la
presentazione agli organi competenti delle false pe-
rizie sull'entità dei danni subiti. E poichè tale presentazione risulta avvenuta tra il dicembre '80
e i primi mesi dell'anno successivo, ne consegue che il termine prescrizionale prorogato ex art. 160,
ultima parte c.p. è scaduto nel giugno 1988 o, al
massimo, nei mesi immediatamente seguenti.
Non altrettanto può dirsi per le due truf-
fe consumate, a carico di CI RO e RObetta,
nelle quali la consumazione del reato è avvenuta
- 16 -
come esattamente stabilito dal Tribunale di Taranto
nel momento in cui si è verificato l'illecito ar-
ricchimento patrimoniale delle imputate a seguito del pagamento della quota d'interessi a carico del-
la Regione Puglia. Ora, l'ultimo di tali pagamenti
è avvenuto come risulta dal relativo mandato il
17 aprile 1982, dal che deriva che il termine pre-
scrizionale di sette anni e mezzo non è ancora sca-
duto.
Alla stessa data testè precisata deve far-
si riferimento per tutte le imputazioni loro ascrit-
te - ivi compresa quella di concorso nelle tentate truffe quanto ai tecnici RR OL e LI
TO e all'assessore EN PI, atteso che tutte le cennate imputazioni sono state nei loro confronti ritenute avvinte dalla continuazione, e nel
reato continuato dispone l'art. 158, 1° comma "
3 ipotesi c.p. che il termine prescrizionale decor-
re dal giorno in cui è cessata la continuazione. Per
la legge, quindi, ai limitati effetti della prescri-
zione, il reato continuato è un'unità reale, non suscettibile, come tale, di scomposizione nei singoli reati che la integrano, senza
- ovviamente - che possa distinguersi tra reati concorrenti omogenei 17 ampia configurazione introdotta nell'art. 81 c.p.
dalla legge n. 220/74.
Nei confronti dei tre sunnominati ricorren-
ti, quindi, si è in presenza, ai fini che qui in-
teressano, d'un unico reato continuato comprendente il falso in atti pubblici, le due ipotesi d'interesse privato in atti d'ufficio e il concorso nelle truffe, tentate e consumate, a pro degli agricoltori - unico
reato la cui continuazione è cessata con la data di consumazione delle truffe, accertata, come rile-
vato, il 17 aprile 1982.
Identico ragionamento vale per l'altro tenico AF IO, assolto per insufficienza di prove, il ricorso del quale, però, è inammissibile
per omessa presentazione dei motivi.
Anche nell'attuale fase processuale è stata presente la parte civile Regione Puglia a mezzo del-
l'Avvocatura dello Stato, onde va pronunciata condan-
na dei ricorrenti, il cui gravame va dichiarato inam-
missibile o rigettato, alla rifusione delle spese da detta parte civile sostenutex in questa fase,
liquidate come da dispositivo. Trattasi, per l'esat-
tezza, dei ricorrenti AF IO, CI
RO, CI RObetta, RR OL, LI Tom- maso e EN PI. 1 18
ј
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di Massa-
fra IO%;B
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di tentata truffa aggravata,
ascritti a CC AR, OZ AN, CC IU,
CI VI, CC DO, CI MA,
CI MA IA, RU AR, nato il
27.7.1934, EN LO, Di GR NC,
Di NZ MA SA, LE TO, CI An-
tonio, CI NI, RR IO, De LE
VI, RR NC, RR SQ, Di LA
AN VI, LI GE, LI IC, RU
AR nato 1'8.6.1938, RU NI, perchè estin-
ti per prescrizione%;B
rigetta gli altri ricorsi: condanna il AF, CI RO, Paciul-
li RObetta, RR OL, LI TO, Cle-
mente PI al pagamento in solido delle spese pro-
cessuali e i medesimi, escluso il AF, anche al versamento di L. 300.000 per ciascuno alla Cassa delle ammendede;
Condanna altresì questi ultimi in solido
alla rifusione delle spese in favore della parte ci-
vile Regione Puglia, che si liquidano per onorari idi avvocato in lire un milione. 19
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1988
IL PRESIDENTE
(dott. Nicolò Visalli)
Nicole Visall
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL CAPO LLIERE (@ott. Vincenzo Simoncelli) 18se Are D'Ambrosio
Ми ша Мичесси
cefferia. Oggi 17 1989 IL CANCELLI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 0, come nella specie, eterogenei, secondo la più