Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Il principio, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., della temporaneità della qualità di domiciliatario della parte, che, ai fini della notificazione dell'impugnazione, permane nel procuratore alle liti solo per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è valido soltanto in relazione allo stato di quiescenza del rapporto processuale, perdurante fino alla riattivazione dello stesso davanti al giudice dell'impugnazione. Esso, invece, non è più operante - nel senso che detta qualità di domiciliatario diventa definitiva, sicché su di essa non ha più alcuna influenza il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - allorché il rapporto processuale sia stato riattivato mediante la notifica dell'atto di impugnazione. La suddetta definitività si verifica sia per la parte alla quale è stato notificato l'atto di impugnazione (ciò che ha rilevanza per quegli atti che possono eventualmente essere compiuti e notificati dopo la notificazione dell'atto di impugnazione e prima della costituzione della parte alla quale tale atto è stato notificato), sia per gli altri soggetti che, già parti nel precedente grado di giudizio, devono esserlo anche in quello di impugnazione, trattandosi di causa inscindibile o di cause fra loro dipendenti. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile fatta al litisconsorte pretermesso presso il procuratore costituito in primo grado, ancorché fosse decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11076 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NT EP, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 5, presso lo studio dell'avv. Sergio Salvitti, che lo difende, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
Nationale Suisse s.p.a., in persona dei suoi procuratori generali signor Ivo Capella e rag. Leonardo Caggiano, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 92, presso lo studio dell'avv. Carlo Silvetti, che la difende, giusta delega in atti.
- controricorrente -
nonché contro
EL AG.
- intimato -
avverso la sentenza n. 298/99 della Corte d'appello di Bari, emessa il 3 marzo 1999 e depositata il 26 marzo 1999 (R.G. 162/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2002 dal relatore Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Sergio Salvitti;
udito l'avv. Giambattista Chiucchiarelli (delegato dall'avv. Carlo Silvetti);
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
NT EP convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, EL AG e la compagnia di assicurazione National Suisse S.p.A., dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono il quantum della pretesa attrice.
Con sentenza del giorno 8 marzo 1996, il Tribunale accolse la domanda, limitando il risarcimento alla somma di L. 33.598.075. Contro la sentenza, non notificata, propose appello il NT con atto di citazione notificato il 4 marzo 1997 alla National Suisse S.p.A., al domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, e il 6 marzo 1997 al EL, a mani proprie, presso il suo domicilio.
Si costituì soltanto la National Suisse S.p.A. che propose appello incidentale.
All'udienza del 3 giugno 1997, il consigliere istruttore, rilevato che l'atto d'appello era stato notificato al EL personalmente e non presso il procuratore costituito e che si verteva il tema di cause inscindibili, dispose che il contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., fosse integrato nei confronti del EL concedendo il termine di giorni 40 per l'adempimento e rinviando la causa all'udienza del 4 novembre 1997.
L'atto di integrazione fu notificato al EL, presso il procuratore costituito in primo grado, in data 13 giugno 1997. Il EL non si costituì in giudizio e la National Suisse S.p.A. eccepì la inammissibilità dell'appello perché l'atto di integrazione era stato notificato al EL presso il procuratore costituito in primo grado oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 298 del 1999, dichiarò inammissibile l'appello del NT ed inefficace quello incidentale proposto dalla National Suisse S.p.A.
La Corte di merito osservò:
- che la notifica dell'atto d'appello eseguita nei confronti del EL personalmente e non presso il domicilio eletto era nulla e non inesistente;
- che pertanto impropriamente il consigliere istruttore aveva disposto la integrazione del contraddittorio, mentre avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica al EL, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;
- che tuttavia l'ordine dato dal consigliere istruttore era idoneo a realizzare lo scopo proprio della rinnovazione della notificazione di cui al citato art. 291 c.p.c.;
- che la nuova notificazione, siccome effettuata dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, avrebbe dovuta essere notificata al EL personalmente e non presso il procuratore costituito in primo grado;
- che non era consentita la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Per la Cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso NT EP.
Ha resistito con controricorso la National Suisse S.p.A., mentre EL AG non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione
Con il ricorso si sostengono due tesi:
- con la prima -, che dà per corretta l'affermazione della Corte &appello, secondo cui il consigliere istruttore erroneamente aveva ordinato la integrazione del contraddittorio, con la conseguenza che l'ordine del detto giudice doveva essere inteso come diretto a disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. - si sostiene che, vertendosi in tema di causa inscindibili,
la rinnovazione della notificazione bene era stata fatta presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, ancorché oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, atteso che il principio di cui all'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c. non trova applicazione allorquando il rapporto processuale sia stato riattivato tempestivamente, mediante la notifica dell'atto d'appello, almeno nei confronti di una delle parti;
- con la seconda si sostiene che, in applicazione dello stesso principio, e accolta la tesi che nella specie correttamente il consigliere avesse disposto la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.:
a) la notifica al EL sarebbe stata bene effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in primo grado, una volta che l'appello era stato tempestivamente notificato alla National Suisse S.p.A.
b) in ogni caso, ove si fosse ravvisata una nullità di detta notifica, avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione della stessa ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Il ricorso è fondato.
Premesso che nella specie esisteva, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, una situazione di litisconsorzio necessario tra l'assicuratore della responsabilità civile (National Suisse S.p.A.) e il proprietario dell'auto al quale era stata attribuita la responsabilità dell'incidente (EL AG), non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla Corte d'appello secondo cui la seconda notificazione, siccome avvenuta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, avrebbe dovuto essere effettuata al EL personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
A sostegno della propria tesi la Corte d'appello di Bari ha richiamato Cass. n. 1018 del 1997, così massimata: "Nel giudizio di impugnazione, l'atto di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. dev'essere notificato, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, alla parte personalmente, e non già nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio".
Il principio come sopra massimato è stato tratto dall'ordinanza delle Sezioni unite n. 1018 del 15 novembre 1997 (rv 509935) - successivamente acriticamente richiamata dalla sentenza n. 15023 del 21 novembre 2000 di questa sezione - che sul punto ha così motivato:
"Nei limiti di una soluzione delibativa della questione è possibile fare le seguenti considerazioni ... omissis ...: La prevalente giurisprudenza della Corte è orientata nel senso che l'atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione deve essere notificato, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, alla parte personalmente, e non già nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio (Cass. 28.4.1977 n. 1630; 9.1.1976 n. 36; 19.9.1968 n. 2956; 11.3.1963 n. 588). Ciò è sufficiente, nei limiti del giudizio delibativo qui condotto, per preferire questa soluzione a quella di segno contrario offerta da altre decisioni, le quali hanno affermato che la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio va appunto eseguita presso il procuratore costituito davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 5 febbraio 1983 n. 966;
28.9.1979 n. 5004)".
Come è agevole desumere dalla lettura della motivazione - sopra riportata - la Corte non ha emesso una pronuncia risolutiva del contrasto da essa stessa rilevato, ne' ha svolto specifiche argomentazioni per giustificare l'accoglimento di una tesi rispetto all'altra; difatti l'unico argomento a favore della tesi accolta è quello che essa sarebbe sostenuta dalla giurisprudenza prevalente. Il Collegio ritiene invece che sia da seguire la tesi accolta dalle sentenze n. 5004 del 1979 e n. 966 del 1983, pure richiamate nell'ordinanza delle sezioni unite.
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 5004 del 1979 la Corte di cassazione aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti (litisconsorte necessario) cui il ricorso non era stato notificato.
Ai fini del presente giudizio non ha rilievo il fatto che la Corte d'appello, nel caso oggi in esame, abbia ritenuto, vertendosi in ipotesi di notifica nulla e non di omessa notifica, che l'istruttore avrebbe dovuto disporre non l'integrazione del contraddittorio ma la rinnovazione della notifica stessa, poiché in ogni caso, anche nella specie, la nuova notifica era diretta nei confronti di una parte che rivestiva la qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969.
Ciò precisato, nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 5004 del 1979 l'atto di integrazione era stato notificato al litisconsorte pretermesso, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza d'appello, personalmente e non presso il procuratore costituito in quel grado del giudizio.
La Corte di cassazione ha ritenuto non validamente eseguita la notifica dell'atto di integrazione, ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto di cui al primo comma, seconda parte, dell'art. 330 c.p.c. e non invece il disposto dell'ultimo comma del medesimo articolo, sulla base delle seguenti considerazioni: "La qualità di domiciliatario della parte, che permane nel procuratore ad litem dopo l'esaurimento del grado di giudizio chiuso con la pubblicazione della soggetta ad impugnazione, è bensì temporanea, poiché dura soltanto per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza;
ma tale temporaneità è collegata allo stato di quiescenza del rapporto processuale, iniziato con l'esaurimento di quel grado del giudizio e perdurante fino alla riattivazione del rapporto davanti al giudice dell'impugnazione. Riattivato il rapporto processuale, la detta qualità di domiciliatario si stabilizza divenendo definitiva, sì da non avere più alcuna influenza su di essa il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza pronunciata nel precedente grado del giudizio;
e ciò sia nei confronti della parte alla quale è stato notificato l'atto di impugnazione (il che ha rilevanza per quegli atti che possono eventualmente essere compiuti e notificati dopo la notificazione dell'atto di impugnazione e prima della costituzione della parte alla quale tale atto è stato notificato), sia nei confronti di quegli altri soggetti che, già parti nel precedente grado del giudizio, devono esserlo anche in quello di impugnazione, trattandosi di causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.). Le quali altre parti necessarie del giudizio di impugnazione, del resto, dovevano essere chiamate in causa fin dal momento della riattivazione del rapporto processuale, mediante la notificazione anche ad esse dell'atto di impugnazione;
sicché quel momento è rilevante per la determinazione del modo di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, consistente, in definitiva, nella ritardata proposizione dell'impugnazione nei confronti di quelle parti necessarie".
La suddetta motivazione è poi pedissequamente riprodotta nella sentenza n. 966 del 1983. L'argomento fondante dell'orientamento al quale si ritiene di aderire si basa sugli effetti c.d. stabilizzanti della tempestiva impugnazione proposta nei confronti di una delle parti del processo, in ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti. Detti effetti stabilizzanti che, nei processi con una sola parte appellata o intimata (ovvero con più parti appellate o intimate in cause scindibili), come è pacifico, si verifica soltanto nei confronti della parte o delle parti cui l'atto di impugnazione è stato regolarmente notificato, invece, nei processi relativi a cause inscindibili o tra loro dipendenti, si verificano nei confronti di tutte le parti alle quali la notificazione dell'impugnazione avrebbe dovuto essere diretta ovvero sia stata invalidamente diretta. Ciò è conseguenza della particolare struttura del giudizio di impugnazione in cause inscindibili, quale è data rilevare dalla disciplina di cui all'art. 331 c.p.c. e dalla elaborazione giurisprudenziale.
È stato costantemente affermato che in presenza di una sentenza resa in causa inscindibile, è sufficiente ai fini di evitare la formazione del giudicato sulla sentenza stessa, che l'impugnazione sia proposta nei termini di rito almeno nei confronti di una delle parti, salvo il dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei litisconsorti pretermessi;
integrazione la cui necessità è superata dalla costituzione volontaria in giudizio degli stessi (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1505;
Cass. 14 giugno 1999, n. 5877; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9919; Cass. 24 aprile 1998, n. 4220). Tali principi si giustificano solo ove si ritenga che la proposizione tempestiva dell'impugnazione nei confronti di una delle parti sia idonea a riaprire la fase di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, per cui l'ordine di integrazione (ovvero anche l'ordine di rinnovazione della notifica nulla, comunque finalizzato a rendere integro il giudizio di impugnazione nei confronti di tutte le parti necessarie), non ha la funzione di consentire una impugnazione non più ammissibile, per decorso del termine, nei confronti delle parti pretermesse, ma ha invece quella (di ordine processuale e che prescinde dalla volontà delle parti) di garantire l'unità del giudizio di impugnazione nei casi in cui una sola decisione debba valere per tutte le parti che hanno partecipato al giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata, tant'è che se il giudice omette di disporre l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione deve essere dichiarata la nullità del procedimento relativo e della sentenza che lo ha concluso (Cass. 6 novembre 2001, n. 13695; Cass. 12 novembre 1999, n. 12558; Cass. 21 dicembre 1998, n. 12764). Che poi sia proprio quella ora ricordata la funzione dell'art. 331 è agevole rilevare dal fatto che la integrazione del contraddittorio può essere effettuata anche da un soggetto diverso dall'originario impugnante e che la spontanea costituzione in giudizio della persona nei cui confronti l'ordine doveva essere eseguito esclude la sanzione dell'inammissibilità del ricorso.
Ed allora se l'impugnazione tempestivamente proposta nei confronti di almeno una delle parti, in cause inscindibili, è idonea a ritenere aperta la fase di impugnazione nei confronti di tutte le altre parti e se scopo dell'ordine di integrazione non è quello di consentire una impugnazione non più ammessa, perché orinai tardiva nei confronti delle parti pretermesse, ma piuttosto quello di fare intervenire nel giudizio queste ultime, che dovevano essere chiamate nel giudizio fin dalla riattivazione del rapporto processuale, mediante la notificazione anche ad esse dell'atto di impugnazione, deve ritenersi che sia quello, cioè quello della riattivazione, il momento rilevante per la determinazione del luogo di notificazione dell'atto di integrazione, che tiene il luogo della notificazione che la parte impugnante ha omesso di notificare o ha invalidamente notificato alla parte che per ragioni di inscindibilità della causa doveva partecipare al giudizio di impugnazione.
Deve di conseguenza ritenersi che, nella specie, la notifica dell'atto di integrazione (come definito dall'istruttore) o dell'atto di rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione, comunque relativo sempre a causa inscindibile e quindi avente natura di atto di integrazione, bene è stata effettuata nei confronti del EL presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado ancorché fosse decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La sentenza del giudice d'appello che ha dichiarato inammissibile impugnazione del NT deve essere annullata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la decisione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 5 marzo 2002