CASS
Sentenza 9 febbraio 1988
Sentenza 9 febbraio 1988
Massime • 1
La eventuale trascuratezza del soggetto passivo non esclude la configurabilità del reato di truffa allorquando egli sia incorso in errore in conseguenza degli artifici o raggiri posti in essere dallo agente. ( Conf mass n 126645; ( Conf mass n 127838; ( Conf mass n 138943; ( Conf mass n 171608; ( Conf mass n 173909).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/1988, n. 12152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12152 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1988 |
Testo completo
1 121 52
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 9/2/10
1987 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
S'EZIONE [ I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 340
Dott. Romeo SALVATORI Presidente
1. Dott. Gennaro GIULIANI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Leopoldo D VONA N. 14519/87
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. >> IC CO IC COPIE
Rilesciata copia studio 4. در IC ZINGALE دور al SIG. Lifes ha pronunciato la seguente 2000 per GEN 1930 SENTENZA U IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
а FO RG, nato a [...] il [...]1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IC COPIE
Rilasciat legal e al SIG. INPS per diritti 116000 GEN 1930 H
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza 19/1/1987 della Corte di Appello
!
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di Roma IC COPIE
Rilascieta studio عدو
$I SIG. E per diritti
#2 1 APR. 1990 121 IL CANCELLIERE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. IC Zingale
Mod 82 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
IC CORE
Richieste Cop studio Udito, per la parte civile, l'avv. A. Brambilla per l'INPS CICH GERINId Sig. chiede il rigetto del ricorso. per diritti
26 017. 1995
IL/GANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. COTRONEI
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito 1 difensor e RE SS che chiede l'accogli mento del ricorso.
Svolgimento del processo
FO RG era tratto a giudizio, innan-
al Tribunale di Roma, per rispondere "del delitto zi p. p. dagli artt. 81 cpv. e 640 cpv. n.1 c. p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indotto in errore 1'I.N.P.S., nelle per-
sone di impiegati delegati a rilasciare quietanze per i pagamenti relativi alle contribuzioni obbliga-
torie, con artifici e raggiri consistiti nell'alte-
rare, con deliberati errori di calcolo, i dati rie-
pilogativi dei modellit G.S.2, e così sottraendosi
al pagamento della somma di lire 7.340.000, che
volgeva in proprio profitto;
in Roma fino al 31/3/
1973".
Il Tribunale, con decisione del 9/6/1981,
dichiarava il FO colpevole e lo condannava alla pena di un anno e 3 mesi di reclusione е lire 300.
mila di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore dell'I.N.P.S., costituitosi parte civile;
pro-
nuncia che la Corte d'Appello confermava, con sen-
tenza del 19/1/1987.
L'imputato proponeva ricorso per cassa-
zione, deducendo difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non essendosi consi-
derato che il profitto era stato determinato da er-
ronea valutazione e carente controllo da parte de-
gli impiegati addetti al rilascio delle quietan ze%;B
deduceva inoltre che comunque non era ravvisabile l'ipotesi della truffa consumata.
Motivi della decisione Il ricorso è privo di fondamento, non sus-
sistendo il denunciato vizio.
I giudici di merito, esaurientemente mo-
tivando la pronuncia di responsabilità, hanno infat-
ti posto in evidenza che gli impiegati dell'I.N.P.S.,
addetti al rilascio delle quietanze per i pagamenti relativi alle contribuzioni obbligatorie, furono in-
dotti in errore, per vari anni, dagli espedienti adottati dal FO, consistiti nell'alterazione, me-
diante deliberate inesattezze di calcolo, dei dati riepilogativi dei modelli G.S.2; nè può condivider-
si la tesi difensiva secondo cui il profitto sareb-
be stato determinato da carente controllo da parte degli impiegati, considerato che la prospettata cir-
costanza non trova alcun riscontro nelle risultan-
ze processuali e che comunque l'eventuale trascura-
tezza del soggetto passivo non esclude la configu-
rabilità del reato di truffa allorquando come nel-
la specie il soggetto passivo sia incorso in er-
rore in conseguenza degli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
D'altro canto, non può prendersi in esame la questione concernente l'ipotesi del tentativo,
trattandosi di motivo non dedotto in sede di grava-
me peraltro assolutamente generico. No, infine, 5
può ritenersi maturato il termine prescrizionale
(questione dedotta in udienza), essendo la continua-
zione cessata il 31/3/73 come chiaramente si evin-
ce dagli atti e non essendo quindi decorso il pe-
riodo massimo di 15 anni previsto dagli artt. 157
n.3 e 160 c.p.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
A norma dell'art. 549 c.p.p., il ricorren- va condannato alle spese processuali;
la somma te che è tenuto а pagare alla Cassa delle Ammende può
equamente determinarsi in lire 500.000.=
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 537, 549 c.p.p.,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spe-
se processuali ed al pagamento di lire 500.000 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9/2/1988.
IL PRESIDENTE
(Dr. Romeo Salvatori)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA (Dr. IC Zingale)
W. Zingale addi 18 SET. 1989 IL CANCELLIERE luts嵐
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 9/2/10
1987 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
S'EZIONE [ I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 340
Dott. Romeo SALVATORI Presidente
1. Dott. Gennaro GIULIANI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Leopoldo D VONA N. 14519/87
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. >> IC CO IC COPIE
Rilesciata copia studio 4. در IC ZINGALE دور al SIG. Lifes ha pronunciato la seguente 2000 per GEN 1930 SENTENZA U IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
а FO RG, nato a [...] il [...]1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IC COPIE
Rilasciat legal e al SIG. INPS per diritti 116000 GEN 1930 H
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza 19/1/1987 della Corte di Appello
!
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di Roma IC COPIE
Rilascieta studio عدو
$I SIG. E per diritti
#2 1 APR. 1990 121 IL CANCELLIERE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. IC Zingale
Mod 82 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
IC CORE
Richieste Cop studio Udito, per la parte civile, l'avv. A. Brambilla per l'INPS CICH GERINId Sig. chiede il rigetto del ricorso. per diritti
26 017. 1995
IL/GANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. COTRONEI
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito 1 difensor e RE SS che chiede l'accogli mento del ricorso.
Svolgimento del processo
FO RG era tratto a giudizio, innan-
al Tribunale di Roma, per rispondere "del delitto zi p. p. dagli artt. 81 cpv. e 640 cpv. n.1 c. p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indotto in errore 1'I.N.P.S., nelle per-
sone di impiegati delegati a rilasciare quietanze per i pagamenti relativi alle contribuzioni obbliga-
torie, con artifici e raggiri consistiti nell'alte-
rare, con deliberati errori di calcolo, i dati rie-
pilogativi dei modellit G.S.2, e così sottraendosi
al pagamento della somma di lire 7.340.000, che
volgeva in proprio profitto;
in Roma fino al 31/3/
1973".
Il Tribunale, con decisione del 9/6/1981,
dichiarava il FO colpevole e lo condannava alla pena di un anno e 3 mesi di reclusione е lire 300.
mila di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore dell'I.N.P.S., costituitosi parte civile;
pro-
nuncia che la Corte d'Appello confermava, con sen-
tenza del 19/1/1987.
L'imputato proponeva ricorso per cassa-
zione, deducendo difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non essendosi consi-
derato che il profitto era stato determinato da er-
ronea valutazione e carente controllo da parte de-
gli impiegati addetti al rilascio delle quietan ze%;B
deduceva inoltre che comunque non era ravvisabile l'ipotesi della truffa consumata.
Motivi della decisione Il ricorso è privo di fondamento, non sus-
sistendo il denunciato vizio.
I giudici di merito, esaurientemente mo-
tivando la pronuncia di responsabilità, hanno infat-
ti posto in evidenza che gli impiegati dell'I.N.P.S.,
addetti al rilascio delle quietanze per i pagamenti relativi alle contribuzioni obbligatorie, furono in-
dotti in errore, per vari anni, dagli espedienti adottati dal FO, consistiti nell'alterazione, me-
diante deliberate inesattezze di calcolo, dei dati riepilogativi dei modelli G.S.2; nè può condivider-
si la tesi difensiva secondo cui il profitto sareb-
be stato determinato da carente controllo da parte degli impiegati, considerato che la prospettata cir-
costanza non trova alcun riscontro nelle risultan-
ze processuali e che comunque l'eventuale trascura-
tezza del soggetto passivo non esclude la configu-
rabilità del reato di truffa allorquando come nel-
la specie il soggetto passivo sia incorso in er-
rore in conseguenza degli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
D'altro canto, non può prendersi in esame la questione concernente l'ipotesi del tentativo,
trattandosi di motivo non dedotto in sede di grava-
me peraltro assolutamente generico. No, infine, 5
può ritenersi maturato il termine prescrizionale
(questione dedotta in udienza), essendo la continua-
zione cessata il 31/3/73 come chiaramente si evin-
ce dagli atti e non essendo quindi decorso il pe-
riodo massimo di 15 anni previsto dagli artt. 157
n.3 e 160 c.p.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
A norma dell'art. 549 c.p.p., il ricorren- va condannato alle spese processuali;
la somma te che è tenuto а pagare alla Cassa delle Ammende può
equamente determinarsi in lire 500.000.=
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 537, 549 c.p.p.,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spe-
se processuali ed al pagamento di lire 500.000 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9/2/1988.
IL PRESIDENTE
(Dr. Romeo Salvatori)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA (Dr. IC Zingale)
W. Zingale addi 18 SET. 1989 IL CANCELLIERE luts嵐