Sentenza 17 marzo 1993
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa.
La mendace dichiarazione di una delle parti di essere in grado di adempiere l'obbligazione, fatta all'altra parte durante "l'iter" formativo del contratto, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggiro il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di truffa contrattualeFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 maggio 2021
Cass., Sez. II, 3 dicembre 2020 (dep. 2 febbraio 2021), n. 4039 Cammino Presidente – Filippini Relatore Il professionista che con l'inganno fa credere al cliente di dover eseguire dei lavori (in realtà non occorrenti), inducendolo a sottoscrivere un preventivo ed a erogare un acconto senza poi eseguire quanto concordato né restituire il denaro ricevuto, risponde del delitto di truffa contrattuale, ciò in quanto la vittima si è determinato a contrarre nell'erronea convinzione della necessità delle opere, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di diligenza da parte sua, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione causata dalla fiducia ottenuta con artifizi e raggiri (nel caso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1993, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1993 |
Testo completo
L. 401 1 S
A
H
서 RUGGIERI 310
086 2057 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 17/3/1992 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SECONDA SENTENZA
N. 355 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VINCENZO ADAMI Presidente
1. Dott. SALVATORE CIANCI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. DOMENICO NARDI rel.ed est.
->> N. 29001/92
3. >>> CA DA DA CORTEMIGLIO
->>>
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
4. » RO ON UP COPIE
->>
Shiopia Capia studio HI
DI ha pronunciato la seguente per cinth 6000 SENTENZA in 12 MAR 199 6 sui ricors i propost ida: RC LI, nato a [...] S. IL CANCELLIERE
Elpidio il 28 dicembre 1930; ZI CC,nato a
Montegiorgio 11 6 ottobre 1948. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio
OT SIG. ANGELUCET
1. 6000per diritti 19 MAG 1983 IL CANCELLIERE avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona in dāta 14 luglio 1992 con la quale, in riform ma della decisione resa dal Pretore di Montegiorgio il 10 aprile 1987, appellata da IO OC e CA
LI,dichiarava non doversi procedere perché estin to per amnistia il reato di truffa aggravata loro ascrit' to in concorso. CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE
UN COPIE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Rilassata copia studic SARACA Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere al Sc.
4000 A. Spinosi Roma per diritti Mod. 82
1 SET 1994 it _RE
UFFIC dott.DOMENICO NARDI
Sal SA GERINI. cer/dir We Udito, per la parte civile, l'avv. Giovanni Minestroni, che 26 OTT 1995 ha concluso per il rigetto dei ricorsi. NCELLIERE
RIE SHERING CI CISSAZIONE
COPIE Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore studio✓ PRIVITERA Generale dott. BRUNO FRANGINI
6000 che ha concluso per la inammissibilità del ricorso 19 1996
IL CANCELLIERE del LP,il rigetto del ricorso del CA.
TE SUPREMA DI CASSAZIONI
UFFICIO COPIE
scietal copi studio diritti L.
26 357 1997 A CANCELLIERÉ Udit i difensor e avv. Alfredo Angelucci che ha con' cluso per l'accoglimento del ricorso del CA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UFFICIO COPIE di Richiesta copia stadio LP OC e CA LI venivano dichiara= dal Sig. en ti penalmente responsabili e condannati alla peṇa rite- 000 per dirit L.
1 4 NOV. 2000 nuta di giustizia,dal Pretore di Montegiorgio con senz it.. IL CANCELLIERE tenza in data 10 aprile 1987, perché, in concorso tra lo
CORTE SUPR A CASSAZIONE to,con artifizi e raggiri consistiti nell'affermare fal' UFFICIO COPIE samente che la VA s.r.l.versava in buone condizioni Richiesta copia studio economiche, tante che il CA forniva ampia garanzia dal Sig. Di PAZMA personale, inducevano in errore SI Marce il quale,nel' per-diritti € 531 3 120 2012-
IL CANCELLIERE :
la veste di legale rappresentante della ditta AC,ef= fettuava una fornitura commerciale per un importo di lire 238.357.167, ricevendo in pagamento solo la somma di lire 7.000.000 circa,e così si procuravano un ingiu- sto profitto con pari danno della parte lesa alla quale LIRE 3000 1
veniva cagionato un danno di particolare gravità. CELLERIA
Su gravame degli imputati la Corte di Appello di Anco= na,con la sentenza in epigrafe indicata ed ora impugna= ta in questa sede, in riforma della decisione di primo CB434517 grado,dichiarava non doversi procedere perché estinto
LIRE 3000 il reato per amnistia ai sensi degli artt. 1 e ss.D.P.R. CANCELLERIA
12 aprile 1990, n.75; confermava le statuizioni civili
é condannava i prevenuti in solido alla rifusione delle spese di parte civile del grado, liquidate secondo legge.
CB434518 Osservava il Collegio,in motivazione, che non vi erano dubbi sul fatto che il rappresentante di zona della ditta
AC Gianfranco MI, e conseguentemente tale ditta in persona del suo titolare (querelante costituitosi par= te civile), era stato determinato a concludere il contratto di cui è processo, in adempimento del quale era stata ef= fettuata alla ditta VA una fornitura di pellame di in- gente valore, soltanto perché il CA, persona cono- sciuta dal MI come operatore economico di larghe possibilità nonché ben conosciuto dal predetto, aveva ma= nifestato apertamente la propria fiducia nella ditta ac' quirente della quale egli,così come più volte dichiarato dal Sulpixie, era anche socio ben prima della stipula del contratto in questione ed anzi aveva anche apposto firme di garanzia in banca in favore della stessa;
che d'altra parte tale versione dei fatti non era stata smentita nean' che dalla difesa del CA (tanto vero che nei motivi di appello si leggeva appunto che costui aveva posto in essere una vera e propria fideiussione in favore della 1
ditta di cui era socio e nei confronti della AC onde,
per la difesa in questione, nella specie vi sarebbe stato un mero torto civile da trattarsi nella sede competente); che il CA,non mettendo mulla per iscritto e poi sottraendosi alle proprie responsabilità nėgando,fino al dibattimento d'appello,di essersi reso garante nei con- fronti della VA e verso la AC, aveva esclusivamente posto in essere un'attività improntata alla più sfrontas ta menzogna,assicurando che la ditta acquirente si tro vava in una florida posizione commerciale ed economica mentre invece, così come riconosciuto anche dalla difesa, non solo essa si trovava in una posizione di sottocapie talizzazione (che avrebbe reso oltremodo difficile una procedura esecutiva) bensì ripsaeva tutte le proprie aspettative nel pagamento, per lo meno ipotetico,di alcu=
.
:
he forniture e nel sostegno delle banche;
inoltre, come avevano dichiarato concordi il SI ed il MI,suf= fragati in ciò in parte anche da quanto affermato dal testi PA, ZI,EL RO e RA, dopo 12. 1
fornitura di pellame di ingente valore 11 CA- va tentato di indurre il SI ad effettuare un'altra considerevole rimessa di pellami ed, in tale occasions, questi non aveva abboccato altrimenti sarebbe stato nuo vamente truffato;
che il MI aveva infine più volte precisato di essere stato spesso assicurato della solvi■ bilità della Yamar, anche dopo che le prime ricevute pan' carie, non erano state pagate (dopo il pagamento solo del' la prima,dell'importo di soll sette milioni e che forse
.
aveva, costituito l'esca per convincere il SI a fornire "..
altro pellame), facendo presente che egli era troppo ac' corto per essere entrato come socio in una ditta non af=
fidabile.
Avverso detta sentenza il CA ed il LP hanno proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Tramite il suo difensore il CA denuncia falsa ed erronea applicazione dell'art. 640 cod.pen., nonché nul' lità della sentenza per carenza e contraddittorietà del' 1 la motivazione in ordine ad un punto essenziale per la decisione.
Si assume che secondo la stessa prospéttazione del que= relante non vi sarebbe stata alcuna truffa contrattuale, essendo escluso per stessa ammissione della DO che potesse esservi stato errore ed, inoltre, che ad un even' tuale simile errore in contrahendo essä fosse‐ statàḥ in' dotta dall'affermazione, se pure vi sia stata, del Marcac' cio che la VA era un'azienda attiva.Detta esclusione
- dovrebbe dedursi dalle concordanto affermazioni che in giudizio hanno reso tanto il SI quanto il MI.
La univoca ed indiscutibile posizione delle parti sareb= be, infatti, radicalmente incompatibile, sul piano logico e giuridico,con if presunto dolo della truffa che si sam rebbe dovuto ravvisare in atteggiamenti mendaci ed arti= ficiosi del CA in occasione del primo incontro con il MI nel febbraio 86.
Si sostiene che la sentenza impugnata e quella preto= rile fonderebbero l'apođittica affermazione di responsa= bilità penale del CA, totalmente prescindendo dalle modalità contrattuali come riferite dallo stesso querelan' te, mentre proprio tali aspetti del contratto,per i ris flessi che se ne debbono dedurre sulla formazione del' ia volontà dell'altro contraente e per la sicura. conte=
'stualità al negozio posto in essere dalla parte presun' tivamente ingannata, circoscriverebbero fortemente ogni spazio interpretativo,con il risultato che il giudizio che (come quello impugnato). se ne discosti e si fondi essenzialmente au elementi temporalmente successivi,ri=
sulterà affetto dal vizio di palese contraddittorietà, se non di carenza totale, della motivazione su un punto decisivo della causa.
Le sentenze di merito avrebbero totalmente elusa l'obm bligo di motivazione sull'unico punte rilevante, affermando
¡la responsabilità penale del CA sulla base di cirm
_ kcostanze diverse, successive e del tutto ininfluenti,ma
- soprattutto logicamente inconciliabili con gli specifici fondamenti della querela e, della conseguente imputazione.
Tali,ad esempio, l'addebito mosse al CA dalla Corte
d'Appello di non aver messe nulla per iscritto, senza nep« pure 11, minimo indigio, che egli ne sia state richiesto
To abbia usato astusie per sottrarvisi;
la asserita e,pe=
.
Në raltrojirrilevante, sua assicurazione che l'acquirente si
. sarebbe trovata in florida posizione commerciale ed ecom nomica;
la proposta (suggerita successivamente all'insor= gere delle difficoltà e quando già era intervenuto il légale Tanoni) di far rientrare la AC con gli utili della produzione futura dando corso agli ordini che pure g'ezano, assurdamente ed illogicamente equivocata per un tentativo di nuova truffa,
I giudici di merito, secondo il deducente,non avrebbero
2 potuto affermare l'esistenza di alcuna prova tranquil'
‚ilizzante dell'essere già 11. CA consapevole,fin
Bidal febbraio (epoca -in cui aveva parlato della cosa con
PE MI),qhe la VA non avrebbe potuto pagare la
_ fornitura-alla AC;
in effetti l'unica ipotesi che
Ľavrebbe. legittimamente consentito di ravvisare la truf= fa nel comportamento del CA era quella in cui egli,ritenuto dalla venditrice garante ed unico solvi=
→bile; fosse stato in realtà insolvibile ed avesse invece rassicurato della propria solvibilità la AC od il MI,ma ila solvibilità del CA è rimasta indi=
scussa, Per cui non sarebbe concepibile che la parte cim :
#1 vile,la quale ha furbescamente quanto infondatamente se= guito la via penale per una più agevole ed efficace rea= scalizzazione del suo preteso diritto,possan vedersi ricono= sciuta definitivamente un diritté al risarcimento di danni ex delicto,con tutto quello che comporta,serfin dall'ori= engine ritenevate prospettava essa stessa che il CA
era obbligato per aver prestato fidejussione in favore o della VA,quindi per unititolo di: dichiarata natura
1 contrattuale b y 1Per il deducente il reato di truffavera) ed è totalmente
200 insussistente perché privo,nella: fattispecie,di tutti i 1
* suoi elementi obstitutivi) quantomeno in caporal (ricorrenz te CAsed ora che esso è caducato sul piano penale
Dubbo dall'intervenuta amnistia non possono sopravvivergli le conseguenze: risarcitorie statuite contra legen dalle sen' tanze di merito. ر
Con motivi aggiunti presentati da altro difensore si ribadisce la mancanza od anche insufficienza di prove circa la esistenza di artifici o raggini: o,comunque,cir= ca l'elemento psicologico del reato di truffa, che è un
Me delitto a dola iniziale. fuger
Si denuncia che i giudici di merito avrebbero considerato per pacifico quanto dichiarato dal teste MI IA
FR,senza considerare che si trattava di un teste in'
teressato a coinvolgere anche il CA nella commis'
Digione del preteso reato al fine di liberarsi da respon' gabilità verso il SI. 2 .
Si sostiene,poi,che il-pretore sarebbe incorso in vizi
· procedurali, citando a giudizio gli imputati,nominando :
loro un unico e comune difensore di ufficio,in mancanza di un qualsivoglia avviso di garanzia;
mostrando preven' zione: nei confronti degli stessi tollerando, una unicita di din difesa,laddova: la incompatibilità delle due. posizioni,
See ɖel:Marcacciare del Sulfizio,era: evidente, stante il fatto che questi ultima aveva logico interesse;
a. lamentare il
Damancato, intervento, del: CA: quale garante,k dimostra= ziona della insussistenzai di: un proprio: artificia o. rag=
3
– giro. Il primo giudice avrebbe respints in buona parte 0
sible richieste, difensive di prova testimoniale a documenta= T
- 14;cos) { comer dalɩ pari las Corte di Appello;
ayrøbbe negato ingressor adɔ nnaj parsiale rinnovazione: dal, dibat tinanto senza motivazione alcuna. I giudici di menite avrebbero sinsquindi;
finito, per pretendere dal Mancaccia, una prova dia«
i bolica di insussistenza, di, un comportamente rnala as ade- biguato alla predisposizione di un pertinen & valide are
Istikiniai o nagging, volto ad indurre in il MI, a! nghé qɛting conoscitors;
dell'ambiente e quindi, nom certo save facilmente suggestionabile senza tener conto, di una certa
01 ale@torità ed un rischie connaturati a qualsiasi attività indi impresa, che la Vaman al momento dell'accorde non ver- il:
-sava in uno stato di decozione per qui rispondqva alja realtà l'opinione espressa dal QA su di una"asion' 31
da che era valida e lavorava" jon
La sentenza impugnata si connaterebbe infine per una sua particolare illogicità e contraddittorietà non qussistendo m alcun contrasto di tesi difensive fra la parte ed il suo
-112 difensore,né tra le versioni rese dagli imputąti e quelle
_ fornite dal Marcacciqte dal LP, né con i motivi di
Kappelle attese la presenza di tesi alternative ela subor= dinate. Peraltro,la conferma delle statuizionį civili, avreb ful be, imposto, al giudice di perito gli stessi obblighi moti■ vazionali sāk pani di una sentenza di condanna, anche agli i effetti penaliam ______
¿2–Il ricorsa proposte da LP OC va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 209, in riferimento al'
1. art. 207 codice di rito abrogato,per mancata presenta- zione dei motivi a sostegno del gravame.
Ne deriva la condanna del ricorrente,come per legge al pagamento delle spese del procedimento e della somma di. lire cinquecentomila,così equamente stabilita,a. ادا د
vore della Cassa delle ammende. 112
3-11 ricorso del CA Giuliane è, invece, infonda こん iqcome-destituite di supporto giuridico, e, pertanto,
davé essere rigettato. ارورز ...
Infatti, le censure dedotte nell'interesse di detto ri- corrente, sotto. l'apparente profilo di pretese ed, inşus' sistenti violazioni degli artt. 640 cod.pen.e 475, 3. 3: cod. proc.pen.previgente, si risolvono in sostanza,e per la maggior par un critica dell'apprezzamento del- le prove eseguito dal giudici di primo e secondo grado
-
_ (le motivazioni delle due decisioni si integrano vicen' devolmente,formando un tutto organico ed inscindibile);
o in un'improponibile, richiesta di nuova valutazione delle risultanze processuali in senso difforme da quel' w...e lo di detti giudiciendos
Per il resto, esse sono ininfondate come s'è già accen' nato - poiché la Corte del merito, con motivazione ampia, ragionata,consapevole e lucidamente esposta, ha spiegato
$
le ragioni del proprio convincimento in ordine alla so= luzione adottata: ragioni già riportate in narrativa e che non è il caso, qui di ripetere o anche solo di, rias
sumere.
Sembra comunque opportuno precisare che la conclusione di un negozio giuridico può integrare gli estremi della 94 L
truffa, anche se il comportamento contrattuale sia corretto, quando sia preordinata al fine di procurarsi un ingiusto profitto e la rappresentata correttezza sia strumenta= lizzata allo scopo di sorprendere la buona fede dell'al'
tro contraenter sotto la parvenza di una regolarė attivi■ tà negoziale;
che la ragione della punibilità della truf= fa in negozi illeciti è da ricercare,non già nell'inte resse patrimoniale dei singoli che trovano sufficiente tutela nella disciplina dei contratti stabilita dal codi= ce civile, bensì nell'interesse pubblico che non sia intac cata la libertà del consenso violandosi in tal modo la buona
-
;
Fede che deve presiedere alla costituzione;
al regolamento o allo scioglimento dei rapporti giuridici aventi carattere patrimoniale;
che per la sussistenza del delitto di truf= 1 fa non puo avere rilievo la mancanza di diligenza di con' trollo e di verifica da parte del truffato, dal momento che tale circostanza non esclude 1'idoneità del mezzo, non solo perché si risolve in una mera deficienza di atten' zione, ma altresi perché 11 più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella persona offesa;
e che gli artifici e rag= giri necessari per integrare detto delitto non consistono solo in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizia e in genere in un comportamento
}}
(che puo essere integrato anche dal silenzio maliziosam mente serbato da chi aveva il dovere giuridico di far cono- scere la verità, congiunto al fine di profitto) ideneo ad indurre in erroreja che, nel caso di assunzione di una ob- bligazione col proposito di non adempierla, il fatto del'
l'agente di qualificarsi persona facoltosa, mentre è insol- "
vibile, se è stata causa del corrispondente errore della persona offesa, può assumere - ove vi sia anche dolo dela
1'agente - natura e portata non già di mera dissimulazione dello stato di insolvenza ma di raggiro costitutivo del delitto di truffa;
che pertanto la mendace dichiarazione, di una delle parti di essere in grado di adempieré l'obe "bligazione,fatta all'altra parte durante l'iter formativo de contratto, pure in assenza di;
qualsiasi messa in scena,
in quanto destinata a creare un falso convincimento, ope=
rando sulla psiche del soggetto: ingannato,integraḥl!ele= mento del raggiro il quale,se posto in essere con dols, realizza la figura, criminosa della truffa contrattuale".
Ora,nella specie, la corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, ravvisando, comportamento fraudo lente nell'attività esplicata dal CA"improntata d alla più sfrontata menzogna",consistita, nell'assicurare
-Che la ditta, acquirente: siv trovava incunal florida. posi■
_ zione economica e commerciale, mentre invece, essa non solo versava, in una situazione die sottocapitalizzazione, ma ri■
poneya, tutte le proprie aspettative nelɔ pagamento, per lo meno ipotetico,di alcune. forniture, e'ned sostegno: dalle obanche grant'1102 D18935 03 I K Y
1. Inoltre, vi è il tentativo;
dir indurre il SI ad: efføt' ')
petuare una seconda fornitura di pellami di ingente valore, non andato a segno;
le assicurazioni ripetute al MI sulla solvibilità della VA anche dopo il mancato paga= mento delle prime ricevute bancarie, accompagnate: dalla dichiarazione di essere troppe accorto"per poter essere entrato comeɛ socio in una ditta non affidabile”; la”fi= dejussione "che avrebbe posto in essere in favore della ditta di cui era socio (e della quale era amministratore il LP) e nei confronti della AC;
lo"sfruttare* la conoscenza che di lui aveva il MI (rappresentante di zona della VA) quale operatore, economice di ampie possibilità finanziarie.
Il deducente, nei motivi, che sono stati illustrati anche nella. discussione orale da altro difensore, tende ad esclu=
dere il concorso del CA in quanto mancherebbe il dolo iniziale;
ma dimentica che il contratto non aveva avuto inizialmente corso perché mancava l'accet tazione della Casa fornitrice la quale aveva preteso garanzie,
¦
è che diede corso alla fornitura proprio dopo la fideius' sione del predetto,che,pertanto, svolse un ruolo determi= nante nella perpetrazione della trikkaj
Ed è proprio la sussistenzá (provata)- del male iniziale da parte dell'imputato in questione che impedisce di re= legare"il suo scorrette comportamento nell'ambito del
-
૧
mero torto civile * :*
Pertanto, invocare-la clausola dellõ"star del credere"
e,comunque, la normativa civilistica sull'illecito con- trattuale, è un fuor d'opera in quanto tutto ciò non esclu= de, come benat har osservato la corte incomitanà,che il
"fatto❤siaḥ inquadrabile: anche nella fattispecie deliṭ=
1
tuosanditeni all'art:640 cod.pengler th anks stark and 1
E il perdurare allo stato attuale dell'inadempimento
12ªobbligazione di pagamento da³ ulteriorè ragioné di tale conclusione,confermando il fraudolento intento- ini- ziale deals troburgo,ta 1
ha corretta applicazione dei principi giuridicii e la compiutezza, oltre che coerenza, del discorso argomen' A
tativo svolto nella impugnata sentenza e in fatto e in diritto,impongono che il ricorso debba essere respinto con conseguente condanna anche del CA al pagamento
(in solido com a l'altro ricorrente) delle spese del procedimento e della somma,reputata congrua,di: lire cin' quecentomila in favore della Cassa delle ammende.
De Entrambi do ricorrenti vanno condannati poi, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado del giudizio, che si liquidano in comples sive lire due milioni,ivi comprasa lire un miliona per onorari difensivi.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
- Dichiara inammissibile il ricorso del LP
OC.
Rigetta il ricorso del CA LI.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solide delle spese del procedimento e ciascuno alla somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, altresì, gli stessi ricorrenti,in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte ci- vile in questo grado del giudizio,che si liquidane in complessive lire due milioni,ivi comprese lire un milione per onorari difensivi.
Così deciso, in Roma,il 17 marzo 1993.
I PRESIDENTE
dott. VINCENZO, ADAMI
IL CONS.ESTENSORE
dott.DOMENICO NARDI
Domenico Nandi
Deposit to In Copcelleria
26 APRIT 93
CO...)
DI CANCELLERIA
: