Versione
21 aprile 1968
21 aprile 1968
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Versione
1 febbraio 1979
1 febbraio 1979
Art. 46. (Assegno di previdenza alla vedova)
Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, e' concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600 anno di eta' o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20.
Nel caso che l'invalidita' sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 48.
L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al precedente comma ed in caso d'inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20 , 46 , 54 , 60 , 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, e' concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600 anno di eta' o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20.
Nel caso che l'invalidita' sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 48.
L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al precedente comma ed in caso d'inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20 , 46 , 54 , 60 , 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 01/08/2012, n. 455Provvedimento: […] titolare di pensione indiretta di guerra, aveva avanzato domanda per il riconoscimento del dirit- to all'assegno di previdenza e alla maggiorazione tabellare pre5 455/2012 visti dagli artt. 46 e 48 della legge n. 313 del 1968. […] dovesse essere valorizzato il compimento dei 60 anni di età – ai fini del riconoscimento di tale beneficio mancava comunque il requisito economico della non assoggettabilità all'imposta complementare, richiesto dal combinato disposto degli artt. 46 e 20 della legge n. 313 del 1968. […] escluso che l'assegno di previdenza previsto dall'art. 46 della legge n. 313 del 1968 sia stato tramutato nell'assegno di maggiorazione disciplinato dall'art. 39 del D.P.R.Leggi di più...
- requisiti economici·
- maggiorazione tabellare·
- successione ereditaria·
- D.P.R. 915/1978·
- violazione di legge·
- inidoneità a proficuo lavoro·
- pensione di guerra·
- assegno di previdenza·
- compensazione spese giudiziali·
- silenzio-rifiuto·
- legge 313/1968·
- difetto di motivazione