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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.09.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza dell'11.07.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore dell'attrice ha rappresentato che alla redazione delle note di trattazione scritta del 16.09.2025 ha partecipato la dott.ssa Zaira Maria Tartaro ai fini della pratica forense.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.40.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16461 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Guglielmo Parte_1
Bellavista) attrice
E
(Avv. Alfonso Lucia) CP_1
convenuto
Oggetto: domanda risarcimento danni da responsabilità professionale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande formulate da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 04.04.2022, condanna al CP_1 pagamento in proprio favore della somma di € 29.130,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese sostenute in CP_2
questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 5.622,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 04.04.2022 la ditta conveniva in giudizio l'arch. Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 51.777,88 CP_1
per il risarcimento dei danni dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza del comportamento negligente del convenuto nell'espletamento dell'incarico ricevuto il 07.11.2019, consistente nell'esprimere un parere professionale, al fine di accertare e valutare la fattibilità di adibire un immobile destinato ad alloggio per anziani, così da poter stipulare un contratto di locazione.
Dal canto suo, ha escluso la addebitata responsabilità, negando di essere corso in CP_1
errore nella valutazione delle potenzialità dell'immobile e nell'interpretazione della normativa in materia edilizia.
Poste le superiori premesse in fatto, non v'è dubbio che si verta in ipotesi in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, avendo parte attrice agito per il ristoro dei danni asseritamente patiti a causa dell'inadempimento del convenuto al mandato professionale ricevuto.
Quanto al regime probatorio, secondo granitico orientamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., sez. III, n.
3996/2020; S.U., n. 13533/2001).
Facendo specifico riferimento al caso in esame, la responsabilità dell'architetto nei confronti del committente è di natura contrattuale e si fonda sull'inadempimento dell'obbligazione assunta con il conferimento dell'incarico: l'architetto deve eseguire l'incarico con diligenza qualificata, cioè con la perizia e la competenza richieste dalla natura dell'attività esercitata.
Rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato, eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche.
In buona sostanza, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, II co., c.c., id est quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Accertata la negligenza del professionista, il medesimo dovrà essere tenuto a risarcire il danno subìto dal cliente.
In concreto, la soluzione della vicenda deve necessariamente riposare sulle conclusioni cui è pervenuto il nominato Ctu, che, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine coerente e lineare, ha concluso nel senso di ritenere che “l'attività posta in essere dal convenuto configura ipotesi di responsabilità professionale per negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento dell'incarico ricevuto” e che “lo svolgimento dell'incarico affidato all'arch.
non comporta nessun problema tecnico di particolare difficoltà”. CP_1
Peraltro, in considerazione delle osservazioni critiche sollevate dal convenuto, cui il Ctu ha offerto adeguato riscontro – pervenendo ad una conferma delle proprie conclusioni –, non può non ricordarsi che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ., ord. n. 33742/2022).
Fermo quanto precede, l'incarico del convenuto consisteva, nel dettaglio, nell'offrire alla ditta
[...]
”, prima di stipulare il contratto di locazione dell'immobile sito nella cittadina via Parte_1
Principe di Paternò n. 16 - via della Libertà n. 102, un parere tecnico riguardo la fattibilità di adibire tale unità immobiliare ad alloggio per anziani, secondo la normativa di riferimento.
Il professionista aveva fornito parere positivo se fossero stati effettuati sull'unità immobiliare i lavori di adeguamento dallo stesso individuati, necessari e sufficienti per rendere tale immobile idoneo e rispondente agli standard strutturali e organizzativi disposti dalla legge regionale n. 22 del
09 maggio 1986 e le sue modifiche e integrazioni.
Oltre ad indicare e far realizzare le opportune opere edili necessarie per renderlo conforme alla
CP_ normativa vigente, il avrebbe dovuto anche provvedere alla preparazione e alla presentazione presso gli uffici competenti di tutta la documentazione necessaria per l'avviamento dell'attività di alloggio per anziani, motivo per il quale l'appartamento veniva locato, con il contratto dell'11.11.2019 in atti.
Ebbene, secondo le conclusioni del perito, “l'arch. nello svolgere l'incarico ricevuto CP_1
ha mostrato un comportamento contrastante con la propria esperienza e abilità di tecnico di cui è data notizia in quanto, non ritenendo utile consultare gli uffici preposti ha comunque espresso un parere di fattibilità; al tempo stesso, non essendo informato dei criteri che tali uffici avrebbero adottato per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di alloggio per anziani in un appartamento di civile abitazione, ha indotto il proprio cliente a stipulare un contratto di locazione, ove è espressamente indicata la finalità di alloggio per anziani, per un immobile che per le proprie dimensioni non poteva essere ritenuto idoneo a tale scopo;
inoltre, non ha completato
l'incarico conferito di depositare la documentazione ed ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie in quanto, essendo l'immobile in questione privo degli standards previsti per alloggio da adibire ad anziani, l'ASP per ben tre volte rilasciava parere igienico-sanitario negativo”. Molto significativamente, il Ctu ha riferito che il convenuto, “avendo dato parere di fattibilità al committente, ha indotto la a prendere in locazione l'immobile e a far Parte_2
effettuare i lavori edili di modifiche interne su tale unità abitativa per rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e poter adattare codesto appartamento ad alloggio per anziani”.
Invero, assume ancor più incisivamente il Ctu, “tali modifiche non consentono di raggiungere “la superficie” prevista dalla normativa ma solo un dispendio di energie e denari, oltre il conseguente danno del mancato utilizzo della struttura”.
Così accertata la responsabilità professionale del convenuto nell'espletamento dell'incarico ricevuto dalla ditta attrice, deve procedersi alla disamina della sussistenza e quantificazione dei danni patiti da ” in nesso di causalità con il dedotto inadempimento. Parte_1
Ora, parte attrice ha instato, in particolare, per il ristoro delle somme corrisposte a titolo di canone di locazione e spese condominiali sostenute per il periodo dal novembre 2019 (data di inizio della locazione) al dicembre 2020 (data di disdetta del contratto di locazione); per gli onorari dei tecnici
CP_ (il ctp in fase stragiudiziale, arch. e lo stesso;
per le utenze;
per l'acquisto di mobili e Per_1
arredi destinati all'immobile; per le opere di adeguamento dei locali.
Ebbene, al di là della produzione di documentazione attestante gli esborsi affrontati e dell'ammissibilità (contestata dal convenuto) della documentazione prodotta dall'attrice in sede di operazioni peritali, non può non osservarsi che il convenuto né in comparsa di risposta né nell'atto successivo (id est la memoria n. 2) ha mai specificatamente contestato dette voci di danno né la loro quantificazione ad opera della controparte, limitandosi a dedurre genericamente che “nessuna delle voci di danno di cui parte attrice chiede ristoro risulta fondata e comunque provata”.
Invero, il convenuto ha specificato esclusivamente che “i costi di adeguamento della struttura, quantificati ex adverso in € 6.900,00… sono stati interamente sostenuti dai proprietari dell'immobile Sig.ri e ” – così come in effetti provato dalla Controparte_3 Controparte_4
documentazione in atti e mai contestato dall'attrice –, e che “l'acquisto di beni e servizi quantificati in € 12.699,42 non costituisce una potenziale voce di danno poiché costituiti da arredi, mobilio e suppellettili rimasti in proprietà dell'attore”.
Null'altro. In proposito, va ricordato che il principio di “non contestazione”, codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c., deve considerarsi principio interpretativo previgente nell'ordinamento anche a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente il principio in parola determina che, in relazione ai fatti non contestati, si verifichi un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti incontestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Si aggiunga a tanto, a completamento del quadro istruttorio delineato, che mal si comprende perché
non abbia mai riscontrato (o almeno non vi è prova del contrario) la missiva ricevuta CP_1
il 22.03.2021, con cui contestava la sua responsabilità professionale e, Parte_1
lamentando la sussistenza dei danni poi azionati in giudizio, ne chiedeva il ristoro – missiva contro cui il professionista ben avrebbe dovuto insorgere, laddove ritenuta ingiusta.
Sulla scorta di quanto appena ricordato, ben possono riconoscersi all'attrice le somme sostenute per la locazione dell'immobile (il cui canone è stato contrattualmente concordato in € 1.500,00 al mese) per il periodo dal novembre 2019 al dicembre 2020 - pari a complessivi € 21.000,00 (€ 1.500,00 x
14 mesi); per le spese condominiali, quantificate in € 2.380,00 – ovvero € 170,00 mensili x 14 mesi;
quella di € 2.700,00, pari alla parcella dello stesso convenuto per la consulenza eseguita, e quella di
€ 3.050,00, portata dalle fatture emesse dal Ctp, arch. in fase stragiudiziale ed allegate Per_1
dall'attrice.
Le voci di danno relative alle spese sostenute per le utenze di luce e gas e per gli arredi destinati all'immobile da adibire ad alloggio per anziani non possono trovare rifusione per la loro estrema genericità.
In definitiva, compete alla ditta la complessiva somma di € 29.130,00, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attrice, vanno poste a carico del convenuto.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 settembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che il procuratore dell'attrice ha rappresentato che alla redazione delle note di trattazione scritta del 16.09.2025 ha partecipato la dott.ssa Zaira Maria Tartaro ai fini della pratica forense.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.40.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16461 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Guglielmo Parte_1
Bellavista) attrice
E
(Avv. Alfonso Lucia) CP_1
convenuto
Oggetto: domanda risarcimento danni da responsabilità professionale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande formulate da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 04.04.2022, condanna al CP_1 pagamento in proprio favore della somma di € 29.130,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Condanna alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese sostenute in CP_2
questo giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 5.622,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 04.04.2022 la ditta conveniva in giudizio l'arch. Parte_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 51.777,88 CP_1
per il risarcimento dei danni dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza del comportamento negligente del convenuto nell'espletamento dell'incarico ricevuto il 07.11.2019, consistente nell'esprimere un parere professionale, al fine di accertare e valutare la fattibilità di adibire un immobile destinato ad alloggio per anziani, così da poter stipulare un contratto di locazione.
Dal canto suo, ha escluso la addebitata responsabilità, negando di essere corso in CP_1
errore nella valutazione delle potenzialità dell'immobile e nell'interpretazione della normativa in materia edilizia.
Poste le superiori premesse in fatto, non v'è dubbio che si verta in ipotesi in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, avendo parte attrice agito per il ristoro dei danni asseritamente patiti a causa dell'inadempimento del convenuto al mandato professionale ricevuto.
Quanto al regime probatorio, secondo granitico orientamento della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., sez. III, n.
3996/2020; S.U., n. 13533/2001).
Facendo specifico riferimento al caso in esame, la responsabilità dell'architetto nei confronti del committente è di natura contrattuale e si fonda sull'inadempimento dell'obbligazione assunta con il conferimento dell'incarico: l'architetto deve eseguire l'incarico con diligenza qualificata, cioè con la perizia e la competenza richieste dalla natura dell'attività esercitata.
Rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato, eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche.
In buona sostanza, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, II co., c.c., id est quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Accertata la negligenza del professionista, il medesimo dovrà essere tenuto a risarcire il danno subìto dal cliente.
In concreto, la soluzione della vicenda deve necessariamente riposare sulle conclusioni cui è pervenuto il nominato Ctu, che, sulla base di considerazioni tecniche e dati pratici e all'esito di un'indagine coerente e lineare, ha concluso nel senso di ritenere che “l'attività posta in essere dal convenuto configura ipotesi di responsabilità professionale per negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento dell'incarico ricevuto” e che “lo svolgimento dell'incarico affidato all'arch.
non comporta nessun problema tecnico di particolare difficoltà”. CP_1
Peraltro, in considerazione delle osservazioni critiche sollevate dal convenuto, cui il Ctu ha offerto adeguato riscontro – pervenendo ad una conferma delle proprie conclusioni –, non può non ricordarsi che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ., ord. n. 33742/2022).
Fermo quanto precede, l'incarico del convenuto consisteva, nel dettaglio, nell'offrire alla ditta
[...]
”, prima di stipulare il contratto di locazione dell'immobile sito nella cittadina via Parte_1
Principe di Paternò n. 16 - via della Libertà n. 102, un parere tecnico riguardo la fattibilità di adibire tale unità immobiliare ad alloggio per anziani, secondo la normativa di riferimento.
Il professionista aveva fornito parere positivo se fossero stati effettuati sull'unità immobiliare i lavori di adeguamento dallo stesso individuati, necessari e sufficienti per rendere tale immobile idoneo e rispondente agli standard strutturali e organizzativi disposti dalla legge regionale n. 22 del
09 maggio 1986 e le sue modifiche e integrazioni.
Oltre ad indicare e far realizzare le opportune opere edili necessarie per renderlo conforme alla
CP_ normativa vigente, il avrebbe dovuto anche provvedere alla preparazione e alla presentazione presso gli uffici competenti di tutta la documentazione necessaria per l'avviamento dell'attività di alloggio per anziani, motivo per il quale l'appartamento veniva locato, con il contratto dell'11.11.2019 in atti.
Ebbene, secondo le conclusioni del perito, “l'arch. nello svolgere l'incarico ricevuto CP_1
ha mostrato un comportamento contrastante con la propria esperienza e abilità di tecnico di cui è data notizia in quanto, non ritenendo utile consultare gli uffici preposti ha comunque espresso un parere di fattibilità; al tempo stesso, non essendo informato dei criteri che tali uffici avrebbero adottato per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di alloggio per anziani in un appartamento di civile abitazione, ha indotto il proprio cliente a stipulare un contratto di locazione, ove è espressamente indicata la finalità di alloggio per anziani, per un immobile che per le proprie dimensioni non poteva essere ritenuto idoneo a tale scopo;
inoltre, non ha completato
l'incarico conferito di depositare la documentazione ed ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie in quanto, essendo l'immobile in questione privo degli standards previsti per alloggio da adibire ad anziani, l'ASP per ben tre volte rilasciava parere igienico-sanitario negativo”. Molto significativamente, il Ctu ha riferito che il convenuto, “avendo dato parere di fattibilità al committente, ha indotto la a prendere in locazione l'immobile e a far Parte_2
effettuare i lavori edili di modifiche interne su tale unità abitativa per rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e poter adattare codesto appartamento ad alloggio per anziani”.
Invero, assume ancor più incisivamente il Ctu, “tali modifiche non consentono di raggiungere “la superficie” prevista dalla normativa ma solo un dispendio di energie e denari, oltre il conseguente danno del mancato utilizzo della struttura”.
Così accertata la responsabilità professionale del convenuto nell'espletamento dell'incarico ricevuto dalla ditta attrice, deve procedersi alla disamina della sussistenza e quantificazione dei danni patiti da ” in nesso di causalità con il dedotto inadempimento. Parte_1
Ora, parte attrice ha instato, in particolare, per il ristoro delle somme corrisposte a titolo di canone di locazione e spese condominiali sostenute per il periodo dal novembre 2019 (data di inizio della locazione) al dicembre 2020 (data di disdetta del contratto di locazione); per gli onorari dei tecnici
CP_ (il ctp in fase stragiudiziale, arch. e lo stesso;
per le utenze;
per l'acquisto di mobili e Per_1
arredi destinati all'immobile; per le opere di adeguamento dei locali.
Ebbene, al di là della produzione di documentazione attestante gli esborsi affrontati e dell'ammissibilità (contestata dal convenuto) della documentazione prodotta dall'attrice in sede di operazioni peritali, non può non osservarsi che il convenuto né in comparsa di risposta né nell'atto successivo (id est la memoria n. 2) ha mai specificatamente contestato dette voci di danno né la loro quantificazione ad opera della controparte, limitandosi a dedurre genericamente che “nessuna delle voci di danno di cui parte attrice chiede ristoro risulta fondata e comunque provata”.
Invero, il convenuto ha specificato esclusivamente che “i costi di adeguamento della struttura, quantificati ex adverso in € 6.900,00… sono stati interamente sostenuti dai proprietari dell'immobile Sig.ri e ” – così come in effetti provato dalla Controparte_3 Controparte_4
documentazione in atti e mai contestato dall'attrice –, e che “l'acquisto di beni e servizi quantificati in € 12.699,42 non costituisce una potenziale voce di danno poiché costituiti da arredi, mobilio e suppellettili rimasti in proprietà dell'attore”.
Null'altro. In proposito, va ricordato che il principio di “non contestazione”, codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c., deve considerarsi principio interpretativo previgente nell'ordinamento anche a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità.
Più precisamente il principio in parola determina che, in relazione ai fatti non contestati, si verifichi un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti incontestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Si aggiunga a tanto, a completamento del quadro istruttorio delineato, che mal si comprende perché
non abbia mai riscontrato (o almeno non vi è prova del contrario) la missiva ricevuta CP_1
il 22.03.2021, con cui contestava la sua responsabilità professionale e, Parte_1
lamentando la sussistenza dei danni poi azionati in giudizio, ne chiedeva il ristoro – missiva contro cui il professionista ben avrebbe dovuto insorgere, laddove ritenuta ingiusta.
Sulla scorta di quanto appena ricordato, ben possono riconoscersi all'attrice le somme sostenute per la locazione dell'immobile (il cui canone è stato contrattualmente concordato in € 1.500,00 al mese) per il periodo dal novembre 2019 al dicembre 2020 - pari a complessivi € 21.000,00 (€ 1.500,00 x
14 mesi); per le spese condominiali, quantificate in € 2.380,00 – ovvero € 170,00 mensili x 14 mesi;
quella di € 2.700,00, pari alla parcella dello stesso convenuto per la consulenza eseguita, e quella di
€ 3.050,00, portata dalle fatture emesse dal Ctp, arch. in fase stragiudiziale ed allegate Per_1
dall'attrice.
Le voci di danno relative alle spese sostenute per le utenze di luce e gas e per gli arredi destinati all'immobile da adibire ad alloggio per anziani non possono trovare rifusione per la loro estrema genericità.
In definitiva, compete alla ditta la complessiva somma di € 29.130,00, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.622,00, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e anticipate dall'attrice, vanno poste a carico del convenuto.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 settembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina