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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2849/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA n. r.g. 2849/2024
Tra
Parte_1
ATTORE/I
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu sono comparsi : per l'attore l'avv. S. Lago, nessuno per il convenuto contumace.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore attoreo che, collegata da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nè sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il procuratore attoreo discute la causa riportandosi ai propri atti difensivi e alle conclusioni formulate.
Dichiara che lo svolgimento dell'udienza mediante applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice all'esito si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 14.40 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2849/2024 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Lago (c.f. P.IVA_1
C.F._1
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La sola parte costituita ha formulato le conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.6.2024 Parte_1
espone di aver organizzato due eventi in occasione della sagra “Agosto
[...]
Borghettano” nel mese di agosto 2023 nella frazione di S. Martino di Lupari, un concerto Parte_1
con il cantante nella serata dell'11agosto 2023 ed uno spettacolo comico con il duo PE CP_2
per la serata del 12 agosto 2023. Precisa di avere curato autonomamente ogni aspetto organizzativo dell'evento, delegando la sola vendita online dei biglietti alla società Controparte_1
a sua volta appoggiata alla piattaforma TicketOne specializzata nella prevendita online dei biglietti.
Riporta che per le serate risultano venduti biglietti per euro 43.482,50 al lordo dei diritti d'autore, con incasso da parte dell'associazione di euro 19.589,00, residuando dovuti dalla vendita online affidata alla predetta società, al netto delle commissioni, l'importo di euro 19.545,25 già comprensivo di Iva al 10%.
pagina 2 di 4 Contro Nonostante i ripetuti solleciti e l'invito a negoziazione assistita rivolto ad non è seguito pagamento alcuno. Conviene quindi in giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento della somma predetta maggiorata di interessi come per legge e spese di lite.
Benchè ritualmente citata, non si costituisce in causa. Previa Controparte_1
declaratoria di contumacia della convenuta ed istruttoria testimoniale la causa passa in decisione.
Chi agisce per l'adempimento di un'obbligazione di pagamento è tenuto a fornire prova del titolo del rapporto oltre che dei termini della pretesa prestazione pecuniaria.
Il rapporto che si riferisce intercorso tra le parti si prospetta come una fattispecie atipica, ricorrente nel settore delle manifestazioni artistiche e degli spettacoli in genere, svincolata da specifici requisiti di forma e sostanzialmente riconducibile allo schema del contratto di mandato.
Il contesto consente quindi, alla parte che ne sia onerata, un ampio ricorso ai mezzi di prova codificati.
La ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice trova conferma nell'audizione dei testimoni Testimone_1
e , componenti dell'associazione che hanno collaborato alla programmazione della Testimone_2
Parte manifestazione. Con dichiarazioni sostanzialmente conformi confermano che l'associazione nel mese di agosto 2023 ha organizzato due eventi aventi a protagonisti il cantante ed il PE [...]
Contro incaricando la società della vendita dei biglietti online tramite le piattaforme TicketOne CP_3
e Vivaticket, sulla base di decisione assunta dal direttivo dell'associazione.
In particolare il teste conferma di aver trattato direttamente ed unitamente al Presidente Tes_3
dell'associazione con la società e di avere con la stessa intrattenuto più incontri anche CP_4
per verificare le vendite. Riporta inoltre che la gestione delle vendite e dei relativi incassi erano stati
Contro interamente affidati ad sulla base degli accordi intercorsi che prevedevano il riconoscimento alla società di una percentuale su ogni vendita. Riconosce nel doc. 1 attoreo il riepilogo consegnato da
Contro all'associazione a conclusione degli eventi e relativo alle vendite concluse.
Parte Precisa infine che mentre negli eventi ha venduto a mano direttamente biglietti per euro 9589,
Contro si è occupata delle vendite ulteriori, trattenendosi la propria commissione e versando solo un Parte acconto sull'incasso di euro 10.000 residuando dovuti a ancora euro 19.545,25 mai versati nonostante le ripetute richieste.
Contro Il teste parimenti conferma l'incarico ad l'incasso delle vendite da parte della stessa, la Tes_2
ricezione di un bonifico parziale di euro 10.000 e la debenza del residuo in euro 19.545,25, importo verificato anche dai professionisti di parte a partire dai rapporti prodotti in atti che riconosce.
Il dato testimoniale concorre a integrare la documentazione in atti, riconosciuta da tutti i testi escussi e relativa all'andamento di vendite, prevendite ed incassi della serata da cui si emerge anche la sostanziale congruità degli importi riferiti dall'associazione in relazione ai due eventi in questione.
pagina 3 di 4 Contro Le schede rapporto degli eventi danno conto dell'esistenza del rapporto tra e le piattaforme di vendita, coerentemente con l'incarico conferito dall'associazione odierna attrice e riscontro del rapporto contrattuale intercorso nonché dell'andamento delle vendite
Risulta documentalmente come a fronte degli eventi organizzati dall'associazione l'incasso delle vendite di biglietti indicato dall'attrice corrisponda a quanto risultante nelle schede dei registri (cfr. doc.1) ed i testi sono concordi nel riferire che la convenuta si è trattenuta dall'incasso le sue commissioni, ha effettuato un primo acconto di euro 10.000,00 e deve ancora il saldo indicato concordemente da entrambi in euro 19.545,25.
Le risultanze che precedono debbono ritenersi integrare prova idonea a supporto della domanda attorea, stante anche l'assenza di qualsivoglia iniziativa a difesa tesa a confutarle da parte della convenuta, rimasta contumace, pur nella ritualità della notifica dell'atto introduttivo. Né risulta riscontro o contestazione alcuna alla richiesta stragiudiziale di pagamento né all'invito a negoziazione.
In ragione di quanto precede la domanda attorea merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova in ordine all'obbligazione sorta a carico della convenuta società in ragione del mandato conferitole e conseguente obbligo di retrocedere la quota di incassi spettante all al Parte_1
netto delle commissioni già trattenute dalla convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di in Parte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore al pagamento di euro 19.545,00 oltre ad interessi di legge dalla domanda al saldo per quanto in motivazione.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di in Parte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida in euro
2540,00 per compensi ed euro 264,00 per spese oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova in data 28.1.2025.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA n. r.g. 2849/2024
Tra
Parte_1
ATTORE/I
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu sono comparsi : per l'attore l'avv. S. Lago, nessuno per il convenuto contumace.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore attoreo che, collegata da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nè sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il procuratore attoreo discute la causa riportandosi ai propri atti difensivi e alle conclusioni formulate.
Dichiara che lo svolgimento dell'udienza mediante applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice all'esito si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 14.40 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2849/2024 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Lago (c.f. P.IVA_1
C.F._1
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La sola parte costituita ha formulato le conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.6.2024 Parte_1
espone di aver organizzato due eventi in occasione della sagra “Agosto
[...]
Borghettano” nel mese di agosto 2023 nella frazione di S. Martino di Lupari, un concerto Parte_1
con il cantante nella serata dell'11agosto 2023 ed uno spettacolo comico con il duo PE CP_2
per la serata del 12 agosto 2023. Precisa di avere curato autonomamente ogni aspetto organizzativo dell'evento, delegando la sola vendita online dei biglietti alla società Controparte_1
a sua volta appoggiata alla piattaforma TicketOne specializzata nella prevendita online dei biglietti.
Riporta che per le serate risultano venduti biglietti per euro 43.482,50 al lordo dei diritti d'autore, con incasso da parte dell'associazione di euro 19.589,00, residuando dovuti dalla vendita online affidata alla predetta società, al netto delle commissioni, l'importo di euro 19.545,25 già comprensivo di Iva al 10%.
pagina 2 di 4 Contro Nonostante i ripetuti solleciti e l'invito a negoziazione assistita rivolto ad non è seguito pagamento alcuno. Conviene quindi in giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento della somma predetta maggiorata di interessi come per legge e spese di lite.
Benchè ritualmente citata, non si costituisce in causa. Previa Controparte_1
declaratoria di contumacia della convenuta ed istruttoria testimoniale la causa passa in decisione.
Chi agisce per l'adempimento di un'obbligazione di pagamento è tenuto a fornire prova del titolo del rapporto oltre che dei termini della pretesa prestazione pecuniaria.
Il rapporto che si riferisce intercorso tra le parti si prospetta come una fattispecie atipica, ricorrente nel settore delle manifestazioni artistiche e degli spettacoli in genere, svincolata da specifici requisiti di forma e sostanzialmente riconducibile allo schema del contratto di mandato.
Il contesto consente quindi, alla parte che ne sia onerata, un ampio ricorso ai mezzi di prova codificati.
La ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice trova conferma nell'audizione dei testimoni Testimone_1
e , componenti dell'associazione che hanno collaborato alla programmazione della Testimone_2
Parte manifestazione. Con dichiarazioni sostanzialmente conformi confermano che l'associazione nel mese di agosto 2023 ha organizzato due eventi aventi a protagonisti il cantante ed il PE [...]
Contro incaricando la società della vendita dei biglietti online tramite le piattaforme TicketOne CP_3
e Vivaticket, sulla base di decisione assunta dal direttivo dell'associazione.
In particolare il teste conferma di aver trattato direttamente ed unitamente al Presidente Tes_3
dell'associazione con la società e di avere con la stessa intrattenuto più incontri anche CP_4
per verificare le vendite. Riporta inoltre che la gestione delle vendite e dei relativi incassi erano stati
Contro interamente affidati ad sulla base degli accordi intercorsi che prevedevano il riconoscimento alla società di una percentuale su ogni vendita. Riconosce nel doc. 1 attoreo il riepilogo consegnato da
Contro all'associazione a conclusione degli eventi e relativo alle vendite concluse.
Parte Precisa infine che mentre negli eventi ha venduto a mano direttamente biglietti per euro 9589,
Contro si è occupata delle vendite ulteriori, trattenendosi la propria commissione e versando solo un Parte acconto sull'incasso di euro 10.000 residuando dovuti a ancora euro 19.545,25 mai versati nonostante le ripetute richieste.
Contro Il teste parimenti conferma l'incarico ad l'incasso delle vendite da parte della stessa, la Tes_2
ricezione di un bonifico parziale di euro 10.000 e la debenza del residuo in euro 19.545,25, importo verificato anche dai professionisti di parte a partire dai rapporti prodotti in atti che riconosce.
Il dato testimoniale concorre a integrare la documentazione in atti, riconosciuta da tutti i testi escussi e relativa all'andamento di vendite, prevendite ed incassi della serata da cui si emerge anche la sostanziale congruità degli importi riferiti dall'associazione in relazione ai due eventi in questione.
pagina 3 di 4 Contro Le schede rapporto degli eventi danno conto dell'esistenza del rapporto tra e le piattaforme di vendita, coerentemente con l'incarico conferito dall'associazione odierna attrice e riscontro del rapporto contrattuale intercorso nonché dell'andamento delle vendite
Risulta documentalmente come a fronte degli eventi organizzati dall'associazione l'incasso delle vendite di biglietti indicato dall'attrice corrisponda a quanto risultante nelle schede dei registri (cfr. doc.1) ed i testi sono concordi nel riferire che la convenuta si è trattenuta dall'incasso le sue commissioni, ha effettuato un primo acconto di euro 10.000,00 e deve ancora il saldo indicato concordemente da entrambi in euro 19.545,25.
Le risultanze che precedono debbono ritenersi integrare prova idonea a supporto della domanda attorea, stante anche l'assenza di qualsivoglia iniziativa a difesa tesa a confutarle da parte della convenuta, rimasta contumace, pur nella ritualità della notifica dell'atto introduttivo. Né risulta riscontro o contestazione alcuna alla richiesta stragiudiziale di pagamento né all'invito a negoziazione.
In ragione di quanto precede la domanda attorea merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova in ordine all'obbligazione sorta a carico della convenuta società in ragione del mandato conferitole e conseguente obbligo di retrocedere la quota di incassi spettante all al Parte_1
netto delle commissioni già trattenute dalla convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di in Parte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore al pagamento di euro 19.545,00 oltre ad interessi di legge dalla domanda al saldo per quanto in motivazione.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore di in Parte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida in euro
2540,00 per compensi ed euro 264,00 per spese oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova in data 28.1.2025.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 4 di 4