CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1568/2016 R.G., proposto DA la "Ermete S.p.A.", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente giudizio;
RICORRENTE CONTRO la "Equitalia Sud S.p.A.", con sede in Roma, in persona del responsabile pro tempore del Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio, in forza di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Marco de Luca da Roma il 20 gennaio 2016, rep. n. 40959, rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Vaccari, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E Civile Sent. Sez. 5 Num. 1912 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 23/01/2023 l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma 1'8 giugno 2015 n. 3214/38/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'il gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
preso atto che nessuno è comparso per la contribuente e per l'agente della riscossione;
udita, per l'amministrazione finanziaria, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. Salvatore Faraci, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA La "Ermete S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma l'8 giugno 2015 n. 3214/38/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto una intimazione di pagamento in dipendenza di cartella di pagamento per l'importo complessivo di C 631.883,53, a seguito dell'avviso di liquidazione per l'omesso versamento dell'imposta di registro su una sentenza depositata dal Tribunale Civile di Roma col n. 10757/1999, ha accolto gli appelli proposti dalrEquitalia Sud S.p.A." e dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della 2 medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 20 settembre 2013 n. 301/59/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto della rituale notifica alla contribuente dell'avviso di liquidazione e della cartella di pagamento prodromici all'intimazione di pagamento. Il ricorso è affidato a sei motivi. L'"Equitalia Sud S.p.A." e l'Agenzia delle Entrate si sono costituite con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria (con documentazione allegata), con la quale ha confermato di rinunziare al ricorso per cassazione ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 ed avendo ottemperato all'integrale pagamento del debito rateizzato secondo i modi e i tempi comunicati dall'amministrazione finanziaria. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'intimazione di pagamento non fosse ricompresa nel novero degli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria di cui all'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. 3 proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in connessione dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione contraddittoria, avendo richiamato, dapprima, le norme regolatrici dell'irreperibilità del destinatario nella notifica delle cartelle di pagamento a persone giuridiche, che erano riferibili alla fattispecie, e, poi, le norme regolatrici della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, che erano inconferenti alla fattispecie. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/c falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la notifica della cartella di pagamento fosse regolare, non essendo configurabile un'ipotesi di irreperibilità assoluta e non essendo provvista la relata di notifica di contenuto essenziale. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli ari:t. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati erroneamente valutati dal giudice di secondo grado i fatti di causa in relazione agli elementi di prova a causa della mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento e dell'incompleto contenuto della relata di notifica. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 13.2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull'eccezione della contribuente circa 4 l'inammissibilità per tardiva proposizione dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto dal giudice di secondo grado l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, nonostante la tardiva proposizione oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione di sei mesi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico) e di aver prodotto la documentazione relativa all'integrale pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. 2. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). 3. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli 5 casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.
RICORRENTE CONTRO la "Equitalia Sud S.p.A.", con sede in Roma, in persona del responsabile pro tempore del Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio, in forza di procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Marco de Luca da Roma il 20 gennaio 2016, rep. n. 40959, rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia Vaccari, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE E Civile Sent. Sez. 5 Num. 1912 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 23/01/2023 l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma 1'8 giugno 2015 n. 3214/38/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'il gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
preso atto che nessuno è comparso per la contribuente e per l'agente della riscossione;
udita, per l'amministrazione finanziaria, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. Salvatore Faraci, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA La "Ermete S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma l'8 giugno 2015 n. 3214/38/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto una intimazione di pagamento in dipendenza di cartella di pagamento per l'importo complessivo di C 631.883,53, a seguito dell'avviso di liquidazione per l'omesso versamento dell'imposta di registro su una sentenza depositata dal Tribunale Civile di Roma col n. 10757/1999, ha accolto gli appelli proposti dalrEquitalia Sud S.p.A." e dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della 2 medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 20 settembre 2013 n. 301/59/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto della rituale notifica alla contribuente dell'avviso di liquidazione e della cartella di pagamento prodromici all'intimazione di pagamento. Il ricorso è affidato a sei motivi. L'"Equitalia Sud S.p.A." e l'Agenzia delle Entrate si sono costituite con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria (con documentazione allegata), con la quale ha confermato di rinunziare al ricorso per cassazione ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 ed avendo ottemperato all'integrale pagamento del debito rateizzato secondo i modi e i tempi comunicati dall'amministrazione finanziaria. MOTIVI DI RICORSO 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'intimazione di pagamento non fosse ricompresa nel novero degli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria di cui all'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. 3 proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in connessione dell'art. 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione contraddittoria, avendo richiamato, dapprima, le norme regolatrici dell'irreperibilità del destinatario nella notifica delle cartelle di pagamento a persone giuridiche, che erano riferibili alla fattispecie, e, poi, le norme regolatrici della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, che erano inconferenti alla fattispecie. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/c falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la notifica della cartella di pagamento fosse regolare, non essendo configurabile un'ipotesi di irreperibilità assoluta e non essendo provvista la relata di notifica di contenuto essenziale. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli ari:t. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati erroneamente valutati dal giudice di secondo grado i fatti di causa in relazione agli elementi di prova a causa della mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento e dell'incompleto contenuto della relata di notifica. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 13.2 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull'eccezione della contribuente circa 4 l'inammissibilità per tardiva proposizione dell'appello dell'Agenzia delle Entrate. 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto dal giudice di secondo grado l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, nonostante la tardiva proposizione oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione di sei mesi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico) e di aver prodotto la documentazione relativa all'integrale pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. 2. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). 3. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). 4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli 5 casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.