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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. IU PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR CI Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 445/2022 R.G. di questa Corte d'Appello, vertente tra:
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il14/07/1973 (cod. fisc. Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Quattrocchi C.F._2
appellanti
E
, nella qualità di curatrice dell'inabilitato , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Basilio Vella, appellata
Motivi della decisione
Fatti di causa
Con atto di citazione in appello, e hanno impugnato Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 114/2022 del Tribunale di Agrigento, che aveva accertato la lesione della quota di legittima di e condannato gli odierni appellanti al pagamento in favore di CP_2 CP_2 della somma di €148.333,33 oltre interessi e spese.
Gli appellanti hanno lamentato: (1) l'errata stima dell'immobile di Lampedusa;
(2) l'errata inclusione della polizza vita Poste Vita di €95.000 nell'asse ereditario;
(3) l'ingiusta condanna alle spese di giudizio e di CTU.
L'appellata, curatrice di ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Non vi è prova dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale Persona_1 ad ogni modo non è litisconsorte necessario nel presente processo di impugnazione. Motivi di diritto
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alle contestazioni relative all'esatta valutazione dell'immobile ereditario occorre precisare che tutte le doglianze formulate nel presente giudizio non avevano costituito altrettante osservazioni critiche alla CTU espletata in primo grado. Anzi, dalla lettura delle note di trattazione scritta depositate dagli appellanti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni si legge testualmente “si chiede l'assegnazione dell'immobile oggetto della consulenza tecnica d'Ufficio con obbligo dei convenuti di corrispondere la quota-parte di prezzo determinata dal CTU in favore di quale CP_3 erede legittimo del proprio genitore” (v. note di trattazione scritta depositate dagli appellanti in data 8/10/20219). Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione di primo grado nella parte in cui ha condiviso le risultanze della ctu ed ha ritenuto corretto il valore stimato dell'immobile di Lampedusa in €350.000, sulla base di criteri oggettivi di mercato.
Peraltro, gli appellanti non hanno fornito prove concrete circa la natura demaniale o l'insanabilità di eventuali abusi edilizi, limitandosi ad allegare di aver tentato di vendere l'immobile al prezzo di € 350.000,00 senza alcun risultato poichè l'immobile presenterebbe i vizi predetti. Tali circostanze, tuttavia, anche in ipotesi in cui fossero state documentate, avrebbero dovuto essere dedotte nel corso del primo grado di giudizio con la conseguenza che sono in questa sede del tutto inammissibili.
2. Sulla polizza vita Poste Vita occorre condividere l'interpretazione del Tribunale secondo cui la polizza 'Postafuturo Pronta Crescita New' (€95.000) integra una donazione indiretta ai sensi dell'art. 1920 c.c., in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7683/2015; Cass. n. 3263/2016). Non è stata, peraltro, fornita alcuna prova che tale attribuzione avesse diversa natura o finalità. Peraltro, dalla lettura della documentazione agli atti si evince che per l'attivazione di tale polizza fosse stato versato dal de cuius un premio unico di € 95.000,00 sicchè, in assenza di ulteriori deduzioni degli appellanti in ordine alla somma effettivamente beneficiata, deve trovare applicazione il principio di diritto enunciato da Cass. n. 29583/2021.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius effettuata dal primo Giudice e pari a complessivi € 445.000 (immobile €350.000 + polizza €95.000), nonchè l'individuazione dell'ammontare della quota di legittima spettante a e pari ad € CP_2
148.333,00 (€ 445.000/3).
Quanto alle spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della lite e la soccombenza degli appellanti in ordine alla esatta ricostruzione dell'asse ereditario, deve trovare conferma la decisione del prim giudice.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2 c) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 9/10/2025.
Palermo, 10/10/2025.
La Consigliera relatrice Il Presidente
AR CI IU PO