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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2198 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to DI Controparte_1 C.F._1
IO BA con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_2 C.F._2
PALLOTTA MANUELA, con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.02.2024 le parti, premesso che in data 12.01.2002 Per_ avevano contratto matrimonio in Veroli e che dalla loro unione erano nati i figli (n. il
04.04.2002) e (n. il 31.01.2006), adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la CP_3 pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
- assegnare la casa coniugale e la cantina di pertinenza, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Roma, Via Aosta n. 30, alla sig.ra , in ragione della prevalente convivenza con i figli;
il CP_1 box di pertinenza rimarrà in uso al Dott. per il ricovero dello scooter e della macchina;
CP_2 il Dott. , in ragione dell'utilizzo e/o condivisione del garage di pertinenza della casa CP_2 coniugale, si impegna al pagamento di tutte le spese inerenti lo stesso fino a quando la casa
1 coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra ; si impegna, altresì, a condividere, in accordo con CP_1 quest'ultima, l'utilizzo della vettura BMW X3 di sua proprietà, nonché le successive che intenderà acquistare, accollandosene i costi relativi all'acquisto e alla gestione, salvo le multe che risulteranno a carico della sig.ra e i danni addebitabili, per sua colpa, a questa;
CP_1
- stabilire a carico del Dott. assegno di mantenimento mensile in favore Controparte_2 della figlia di € 750,00, così suddiviso: quanto a € 600, verrà versato alla madre;
quanto Per_1 ad € 150,00 verrà corrisposto direttamente alla figlia;
per quanto riguarda , il padre CP_3 verserà alla madre un assegno mensile di € 750,00; al raggiungimento dell'età di 21 anni, il padre corrisponderà alla madre l'assegno per il ragazzo di € 600 e verserà direttamente allo stesso un importo di € 150,00, per un totale di € 1500,00 mensili, entro il 5 del mese;
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat a far data dal mese di gennaio 2024; le spese straordinarie come da linee guida dettate dal CNF in data
14.07.2017, saranno così suddivise: per il 70% al Dott. , per il 30% alla sig.ra , CP_2 CP_1 anche per la vettura Fiat 500, tg. DX 387 HB, formalmente di proprietà della sig.ra , ma CP_1 utilizzata dalla figlia;
l'assegno unico e qualsiasi agevolazione presente o futura in favore Per_1 della prole, sarà percepita in via esclusiva dalla madre.
Le Parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio ad eccezione della restituzione da parte del Dott. alla sig.ra CP_2
dei titoli Pictet funds contratto N. 212232PF108 – controvalore Euro 50.277,00 cointestati CP_1
e ; le parti sono altresì cointestatari del cc postale n. Controparte_2 Controparte_1
001009884915 e di un buono postale fruttifero di € 20.155,67, oltre di investimento postale di €
25.692,85. Tutti gli investimenti sopra elencati, intestati formalmente ad entrambe ad entrambe le parti ma di esclusiva proprietà della sig.ra : il Dott. si impegna pertanto alla CP_1 CP_2 restituzione che avverrà a richiesta della signora allorquando la stessa riterrà conveniente CP_1 svincolare le somme.
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Veroli il 12.01.2002, alle condizioni congiunte
[...] delle parti, riportate in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto 2, parte 2, serie A);
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 03.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2198 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to DI Controparte_1 C.F._1
IO BA con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_2 C.F._2
PALLOTTA MANUELA, con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.02.2024 le parti, premesso che in data 12.01.2002 Per_ avevano contratto matrimonio in Veroli e che dalla loro unione erano nati i figli (n. il
04.04.2002) e (n. il 31.01.2006), adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la CP_3 pronuncia di separazione consensuale.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
- assegnare la casa coniugale e la cantina di pertinenza, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Roma, Via Aosta n. 30, alla sig.ra , in ragione della prevalente convivenza con i figli;
il CP_1 box di pertinenza rimarrà in uso al Dott. per il ricovero dello scooter e della macchina;
CP_2 il Dott. , in ragione dell'utilizzo e/o condivisione del garage di pertinenza della casa CP_2 coniugale, si impegna al pagamento di tutte le spese inerenti lo stesso fino a quando la casa
1 coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra ; si impegna, altresì, a condividere, in accordo con CP_1 quest'ultima, l'utilizzo della vettura BMW X3 di sua proprietà, nonché le successive che intenderà acquistare, accollandosene i costi relativi all'acquisto e alla gestione, salvo le multe che risulteranno a carico della sig.ra e i danni addebitabili, per sua colpa, a questa;
CP_1
- stabilire a carico del Dott. assegno di mantenimento mensile in favore Controparte_2 della figlia di € 750,00, così suddiviso: quanto a € 600, verrà versato alla madre;
quanto Per_1 ad € 150,00 verrà corrisposto direttamente alla figlia;
per quanto riguarda , il padre CP_3 verserà alla madre un assegno mensile di € 750,00; al raggiungimento dell'età di 21 anni, il padre corrisponderà alla madre l'assegno per il ragazzo di € 600 e verserà direttamente allo stesso un importo di € 150,00, per un totale di € 1500,00 mensili, entro il 5 del mese;
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat a far data dal mese di gennaio 2024; le spese straordinarie come da linee guida dettate dal CNF in data
14.07.2017, saranno così suddivise: per il 70% al Dott. , per il 30% alla sig.ra , CP_2 CP_1 anche per la vettura Fiat 500, tg. DX 387 HB, formalmente di proprietà della sig.ra , ma CP_1 utilizzata dalla figlia;
l'assegno unico e qualsiasi agevolazione presente o futura in favore Per_1 della prole, sarà percepita in via esclusiva dalla madre.
Le Parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio ad eccezione della restituzione da parte del Dott. alla sig.ra CP_2
dei titoli Pictet funds contratto N. 212232PF108 – controvalore Euro 50.277,00 cointestati CP_1
e ; le parti sono altresì cointestatari del cc postale n. Controparte_2 Controparte_1
001009884915 e di un buono postale fruttifero di € 20.155,67, oltre di investimento postale di €
25.692,85. Tutti gli investimenti sopra elencati, intestati formalmente ad entrambe ad entrambe le parti ma di esclusiva proprietà della sig.ra : il Dott. si impegna pertanto alla CP_1 CP_2 restituzione che avverrà a richiesta della signora allorquando la stessa riterrà conveniente CP_1 svincolare le somme.
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Veroli il 12.01.2002, alle condizioni congiunte
[...] delle parti, riportate in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto 2, parte 2, serie A);
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 03.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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