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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2314/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8277/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002224329000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché contro la Regione Campania, avverso la cartella di pagamento n. 10020250002224329000, notificata in data 24.3.2025 riferita ad un presunto debito per tassa automobilistica anno 2019, di complessivi euro 415,30 dell'Ente Creditore Regione Campania. Il ricorrente eccepisce la mancata notifica del sotteso avviso di accertamento, la decadenza e la prescrizione del credito vantato. Parte ricorrente lamenta la mancata allegazione della prova della notifica dell'avviso di accertamento e di eventuali atti interruttivi alla cartella di pagamento notificata. Per i suesposti motivi, chiede l'accoglimento del ricorso con condanna delle resistenti al pagamento di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del legale antistatario e con la dovuta maggiorazione ex art. 4, co. 1, d.m. 55/14 per la redazione del presente atto in formato telematico e collegamenti ipertestuali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha formulato alcuna difesa.
La Regione Campania, nel costituirsi, afferma di aver notificato l'avviso di accertamento riportato in cartella,
a mezzo posta, per compiuta giacenza in data 23/09/2022 e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento risulta essere stato notificato tramite semplice raccomandata A/R, modalità espressamente prevista per la tassa automobilistica dall'art. 3, comma 5, D.L. 261/1990. La giurisprudenza di Cassazione conferma che, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Ufficio, si applicano le norme del servizio postale ordinario, non la disciplina prevista dalla L. 890/1982 che disciplina la notifica tramite ufficiale giudiziario.
Le norme del servizio postale non richiedono obbligatoriamente la relata di notifica;
né sono necessarie annotazioni particolari sull'avviso di ricevimento e soprattutto non è richiesta la seconda raccomandata informativa (CAD) in caso di assenza del destinatario, come ribadito dalle ordinanze della Cassazione (n.
2339/2021, n. 3017/2024, n. 21789/2025) che precisano che per la notifica diretta degli atti impositivi tramite posta ordinaria, vale il regolamento postale, non la L. 890/1982 e che, in caso di assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e non è necessaria la CAD.
Tuttavia, difformemente da quanto sostenuto dall'ente territoriale, dalla relata dell'avviso di accertamento n.
964161422173 depositata in atti non emerge che la raccomandata contenente l'avviso di accertamento è stata consegnata per assenza del destinatario, in quanto nulla è stato riportato nella relata riportata in atti, neanche la data in cui il postino si è recato presso l'immobile del contribuente. Né risulta che è stato lasciato nella cassetta postale l'avviso di giacenza, termine dal quale incomincia a decorrere il periodo di deposito senza ritiro, quindi non si ha alcuna data certa da cui far decorrere il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, con conseguente restituzione del plico al mittente.
Come già chiarito, ove la notificazione degli atti impositivi sia effettuata “direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982” la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta, per le quali non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
e qualora la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
ed infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. e, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”. Tuttavia, diversa è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per “compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (articolo 111 Cost. ) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Come sopra precisato – in atti non è fornita neanche prova della data dell'accesso infruttuoso del postino e dunque della data di immissione nella cassetta postale dell'avviso di giacenza.
Orbene questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo più garantista avallato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, sopra richiamato, non ritenendo provata, la rituale notifica dell'avviso di accertamento, ne consegue che la cartella impugnata risulta priva di valido titolo presupposto.
Alla luce di tali considerazioni va dunque accolto il ricorso.
In considerazione del corretto comportamento processuale di tutte le parti processuali, stante perdurante alternanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di notifiche per compiuta giacenza, ritiene questa
Corte che eccezionali ragioni di equità consentano di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8277/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002224329000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché contro la Regione Campania, avverso la cartella di pagamento n. 10020250002224329000, notificata in data 24.3.2025 riferita ad un presunto debito per tassa automobilistica anno 2019, di complessivi euro 415,30 dell'Ente Creditore Regione Campania. Il ricorrente eccepisce la mancata notifica del sotteso avviso di accertamento, la decadenza e la prescrizione del credito vantato. Parte ricorrente lamenta la mancata allegazione della prova della notifica dell'avviso di accertamento e di eventuali atti interruttivi alla cartella di pagamento notificata. Per i suesposti motivi, chiede l'accoglimento del ricorso con condanna delle resistenti al pagamento di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del legale antistatario e con la dovuta maggiorazione ex art. 4, co. 1, d.m. 55/14 per la redazione del presente atto in formato telematico e collegamenti ipertestuali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha formulato alcuna difesa.
La Regione Campania, nel costituirsi, afferma di aver notificato l'avviso di accertamento riportato in cartella,
a mezzo posta, per compiuta giacenza in data 23/09/2022 e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento risulta essere stato notificato tramite semplice raccomandata A/R, modalità espressamente prevista per la tassa automobilistica dall'art. 3, comma 5, D.L. 261/1990. La giurisprudenza di Cassazione conferma che, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Ufficio, si applicano le norme del servizio postale ordinario, non la disciplina prevista dalla L. 890/1982 che disciplina la notifica tramite ufficiale giudiziario.
Le norme del servizio postale non richiedono obbligatoriamente la relata di notifica;
né sono necessarie annotazioni particolari sull'avviso di ricevimento e soprattutto non è richiesta la seconda raccomandata informativa (CAD) in caso di assenza del destinatario, come ribadito dalle ordinanze della Cassazione (n.
2339/2021, n. 3017/2024, n. 21789/2025) che precisano che per la notifica diretta degli atti impositivi tramite posta ordinaria, vale il regolamento postale, non la L. 890/1982 e che, in caso di assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e non è necessaria la CAD.
Tuttavia, difformemente da quanto sostenuto dall'ente territoriale, dalla relata dell'avviso di accertamento n.
964161422173 depositata in atti non emerge che la raccomandata contenente l'avviso di accertamento è stata consegnata per assenza del destinatario, in quanto nulla è stato riportato nella relata riportata in atti, neanche la data in cui il postino si è recato presso l'immobile del contribuente. Né risulta che è stato lasciato nella cassetta postale l'avviso di giacenza, termine dal quale incomincia a decorrere il periodo di deposito senza ritiro, quindi non si ha alcuna data certa da cui far decorrere il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, con conseguente restituzione del plico al mittente.
Come già chiarito, ove la notificazione degli atti impositivi sia effettuata “direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982” la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta, per le quali non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
e qualora la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
ed infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. e, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”. Tuttavia, diversa è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per “compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della Costituzione) e di parità delle parti del processo (articolo 111 Cost. ) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Come sopra precisato – in atti non è fornita neanche prova della data dell'accesso infruttuoso del postino e dunque della data di immissione nella cassetta postale dell'avviso di giacenza.
Orbene questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo più garantista avallato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, sopra richiamato, non ritenendo provata, la rituale notifica dell'avviso di accertamento, ne consegue che la cartella impugnata risulta priva di valido titolo presupposto.
Alla luce di tali considerazioni va dunque accolto il ricorso.
In considerazione del corretto comportamento processuale di tutte le parti processuali, stante perdurante alternanza degli orientamenti giurisprudenziali in tema di notifiche per compiuta giacenza, ritiene questa
Corte che eccezionali ragioni di equità consentano di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.