Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2002, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' BBLICA ITALIAN02019 /02 IN NOME DE POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 5105/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 4982 Dott. UI VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA (E. P. E.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato BELLINI VITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA PIRA ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICOZZI ANTONIO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4721 -1- avverso la sentenza n. 19/98 del Tribunale di TERNI, ' depositata il 28/03/98 R.G.N. 1838/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito l'Avvocato BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Terni RN La IR premesso che quale dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi a seguito di comunicazione era stato collocato a riposo per il raggiungimento della e premesso che nonmassima anzianità contributiva aveva raggiunto i 65 anni di età chiedeva l'annullamento del recesso con conseguente o, inapplicazione dell'art. 18 stat. lav. ripristino del rapporto di lavoro in subordine,il virtù dei principi generali dell'ordinamento in tema di inadempimento del contratto. Il Pretore accoglieva la domanda attrice ed il UI LE Tribunale di Terni, a seguito di gravame dell'Ente Poste, rigettava l'appello di quest'ultimo. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale dato rinvenire nell'attuale osservava che non era intento di delegificazione assetto ordinamentale un tale da attribuire alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge regolanti il rapporto lavorativo, che prevedono solo la giusta causa o il giustificato motivo come ragioni legittimanti il licenziamento. Precisava ancora il Tribunale che nel caso di specie il comportamento posto in essere dall'Ente Poste non poteva 1 qualificarsi che come licenziamento e che la libera recedibilità nel rapporto con prestatore di lavoro in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia non poteva giustificarsi atteso la protrazione del regime di stabilità, a seguito dell'art. 6 della legge n. 407 del 1990 e dell'art. 2 del d. lgs. 503 del 1992, sino all'età di 65 anni. Nè ai fini del godimento di detta protrazione risultava necessario l'esercizio della opzione in all'epoca quanto il La IR, sessantaduenne licenziamento, non aveva potutodell'intimato UI LE esercitare l'opzione nei tempi utili previsti per legge. Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso RN La IR La s.p.a. Poste Italiane ha depositato note difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente censura la 1. sentenza del Tribunale per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento all'art. 6,7 e 8 1. 29 gennaio 1994 n. 71 e agli artt. 12,14 e 15 disp. prel. c.c. ed ai principi efficacia dei contrattiin materia di 2 collettivi. Lamenta in particolare la ricorrente che la sentenza impugnata si basa sulla premessa che al rapporto di lavoro del personale dell'E.P.I. (ora Poste Italiane s.p.a.) si applica la normativa "privatistica" e, quindi, quella del codice civile e delle leggi particolari "aspetti" del rapportoriguardanti stesso, e tra questi anche il licenziamento. Ed invero, si era in presenza di una ipotesi di delegificazione in quanto specifiche norme di legge attribuivano al contratto collettivo la forza di Guelolden legge, devolvendo appunto alla contrattazione collettiva funzioni normative ed attribuendo in siffatta maniera ai contratti collettivi delegati una efficacia erga omnes. Più specificamente l'art. 6, comma 6, 1. n. 471 del 1994 aveva attribuito al collettivo il potere di modificare i contratto trattamenti anteriormente vigenti in materia di disciplina del rapporto di lavoro, sicchè detto contratto si poneva non quale fonte derogatrice in peius della disciplina legale ma quale fonte sostitutiva, della precedente disciplina legale. Con il secondo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), con riferimento agli artt. 1418 e 2118 c.c., 3 in combinato disposto con l'art. 1353 c.c., all'art. 1322 c.c. nonchè agli artt. 1-3 1. n. 604/1966 e art. 6 1. 29 gennaio 1994 n. 71 e 1. n. 46/1958 e d.p.r. n. 1092/1973, nonchè carenza di motivazione. In particolare sostiene la ricorrente che la previsione della clausola del contratto integrativo configurava non un licenziamento ma una ipotesi di risoluzione automatica (o di stabilità relativa) del rapporto di lavoro. Detta clausola doveva considerarsi del tutto legittima perchè la risoluzione del rapporto era prevista come effetto di una condizione risolutiva espressa (il raggiungimento dell'anzianità Gundoboken contributiva di 40 anni), che si configurava quale evento futuro ed incerto e che si concretizzava in un fatto predeterminato ed oggettivo. Inoltre la nuova disciplina privatistica non aveva innovato, per quanto attiene alla risoluzione del rapporto, a quella precedente sicchè non poteva parlarsi nel caso di specie di lesione di un diritto acquisito dal lavoratore da parte della contrattazione collettiva. Ed invero, la clausola risolutiva non aveva fatto altro che conservare e trasferire nel contesto del rapporto di diritto privato e della delegificazione una ipotesi di collocamento a riposo- 4 già prevista nel precedente stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione ed interpretazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in riferimento all'art. 4 1. 11 maggio 1990 n. 108 ed all'art. 6 1. 22 febbraio 1982 n. 54 ed all'art. 4 d.p.r. n. 1092/1973 nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo in riferimento alla interpretazione dell'accordo integrativo del c.c.n.l. Sostiene che la sentenza impugnata non ha tenuto UIlden presente che l'art. 4 1. n. 108 del 1990 esclude dalla tutela sia reale che obbligatoria contro il licenziamento i prestatori di lavoro ultrasessantenni quali siano in possesso dei requisiti pensionistici e non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 1. n. 54/1982. Ne conseguiva che non potevano trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 stat. lav. e la stessa reintegra, come invece era stato disposto dalla impugnata sentenza. Con il quarto motivo la società deduce violazione del principio della compensatio lucri cum damno. Evidenzia in via del tutto gradata la società che il dipendente ha goduto, sin dalla data di risoluzione automatica del 5 rapporto di lavoro, del trattamento pensionistico,il che avrebbe dovuto portare ad una diminuzione del danno liquidato a favore del suddetto dipendente. L'esame dei motivi del ricorso2. va unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle critiche alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") Gandoboken in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni a partire dalla in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il 6 comma 2 dell'art. 6 del decreto legge).
4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici Gumboboken economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711).
5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto 7 datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina 6. dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune,con la Gundoboken, sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma,della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte Cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo 9 II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4)%; a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello.
8. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto 10 di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, i l problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo 10 schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa Gundoboken disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del 11 servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del UR contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, un'esplicita previsione della legge conevidentemente, specificazione dei settori e delle materie. 11. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati 12 non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore Perciò, si prescindedichiarativo dell'esecuzione). dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della Gundeloken risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 13 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per Gundoloben la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la normativa civilistica, di carattere inderogabile, la suddetta clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita daila legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà 14 delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del Gullku rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. 15. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque 15 controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). 16. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di comune possa risolversi automaticamente in forza di diritto previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, Gundeleben l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. 17. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della tenuto conto della conseguente disdetta, non sono applicabili specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo qualificabilitàindeterminato) dell'azione diretta e della 16 all'accertamento dell'illegittimità dei termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) né la norma dell'art. 6 delladi nullità parziale del contratto legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto UIlites nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. 17 18. Ma, nel giudizio di merito è rimasto accertato in fatto che l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, né è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1456 Gunolden c.c., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. 19. Pertanto, l'alternativa cui innanzi si è fatto riferimento in concreto non sussisteva, sicché il giudice del merito, in violazione del principio di diritto come innanzi precisato, ha qualificato recesso la mera partecipazione, in funzione ricognitiva, della cessazione del rapporto determinata dalla clausola collettiva. Del resto che il Tribunale abbia voluto considerare licenziamento il provvedimento datoriale si evince chiaramente dalla parte motivazionale della sua decisione e dalla conferma dell'ordine, disposto dal primo giudice, di reintegra nel posto di lavoro, costituente conseguenza tipica dell'applicazione del disposto dell'art. 18 stat. lav. Su questo punto, nella parte in cui contesta di avere determinato 18 l'estinzione del rapporto di lavoro mediante licenziamento (termine che designa il recesso dal rapporto di lavoro), le argomentazioni della società risultano, pertanto, fondate. 20. Dall'erroneo inquadramento della fattispecie è derivata, dunque, la falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, delle conseguenze proprie dell'art. 181. 300/1970, nel teso novellato dalla 1. 108/1990. Tale norma detta una disciplina ampiamente derogatoria delle regole comuni della responsabilità contrattuale, con la previsione dell'emanazione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e di un danno forfettariamente determinato nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione (che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere indipendentemente dalla Gandollen, sussistenza dei requisiti della colpa e del danno: cfr. Corte Cost., sentenza n. 420 del 1998), oltre il danno ulteriore commisurato al mancato pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione (cfr. Cass. 21 settembre 1998, n. 9464); lo stesso art. 18 attribuisce al dipendente, vittorioso nel giudizio, il diritto potestativo di scegliere fra la reintegrazione ed il pagamento di un'indennità. 21. Notevolmente divergenti, come già osservato, sono le regole da applicare quando, come nella fattispecie, non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattualità del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le reciproche obbligazioni. Se certamente dall'esistenza del rapporto deriva il diritto del lavoratore al ripristino della sua fattualità, non si tratta però dell'ordine di reintegrazione;
se, non diversamente da quanto 19 prescrive l'art. 18, al lavoratore che non abbia eseguito la prestazione per colpa del datore di lavoro, spetta (non la retribuzione ma) il risarcimento del danno, secondo lo schema proprio dei rapporti sinallagmatici (schema derogato dalla legge solo per specifiche ipotesi: es., ferie, malattia, ecc.), la disciplina è però quella comune, dettata dal diritto delle obbligazioni in tema di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345). 22. Vanno perciò cassate, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, le statuizioni della sentenza impugnata relative alla qualificazione della fattispecie in oggetto in termini di licenziamento ed alle conseguenze ricollegate a tale qualificazione, sicchè la Gundelden domanda del La IR deve essere nuovamente esaminata nel giudizio di rinvio in applicazione del principio di diritto secondo cui la cessazione delle prestazioni lavorative non determinate da un negozio di recesso posto in essere dal datore di lavoro, ma dall'adeguamento del comportamento alla ritenuta cessazione automatica del rapporto (rapporto che, invece, deve ritenersi non estinto), non consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 181. 300/1970, comportando invece l'operatività delle regole comuni della responsabilità contrattuale. A tale riguardo è opportuno osservare come anche in materia di responsabilità contrattuale vada condiviso specificatamente alla stregua della regola della compensatio lucri cum damno e della funzione dell'istituto risarcitorio diretto a rivalere il danneggiato dei pregiudizi subiti 20 e non certo ad operare come causa di ingiustificati arricchimenti l'orientamento secondo cui devono considerarsi detraibili da quanto spettante a titolo di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore tutti quegli emolumenti che quest'ultimo non avrebbe percepito se non avesse visto interrotto illegittimamente il proprio rapporto lavorativo, e cioè oltre all'indennità di disoccupazione (o l'indennità di mobilità ex art. 8 1. 23 luglio 1991 n. 223) (cfr. al riguardo Cass. 29 marzo 1996 n. 2906), anche le erogazioni pensionistiche dallo stesso lavoratore godute nel periodo di ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro (cfr. in tali sensi Cass. 3 novembre 2000 n. 14387; Cass.. 5 giugno 1996 n. 5228). Le considerazioni ora svolte inducono, pertanto, questa Corte a non condividere la contraria tesi della non detraibilità delle erogazioni pensionistiche (seguita invece da Cass. 29 marzo 2000 n. 6548), dovendosi ribadire ancora una volta che devono essere valutati ai fini della quantificazione della somma da liquidare a titolo risarcitorio sia il danno che il vantaggio che siano conseguenza Kimmediata e diretta di uno stesso fatto generatore, giusta il dettato dell'art. 1223 c.c. (cfr. al riguardo Cass. 3 novembre 2000 n. 14387 cit.). 23. L'inconfigurabilità nella fattispecie di un licenziamento preclude l'esame di tutte le questioni che necessariamente presuppongono la presenza di tale vicenda estintiva del rapporto, e cioè: se la mancanza di uno stato di bisogno del lavoratore connessa al diritto di conseguire una prestazione previdenziale ai 21 massimi livelli, valutata in sede collettiva, possa costituire una giustificazione del recesso, almeno nell'area sottratta al regime di stabilità legale dei rapporti di lavoro;
se nei confronti del lavoratore interessato fosse consentita l'intimazione di recesso ad nutum, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione;
se, infine, la legittimità del recesso fosse condizionata all'esercizio dell'opzione prevista dagli art. 6, comma 1, 1. 407/1990 e art. 1, comma 2, d.lgs. 503/1992.. 24. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Roma, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. 25. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Coololdum IL CANCELLIERE 3 3 Depositato in Cancelleria 0 5 1 A . . I 3 FEB. 2002 S T S N 22 D R oggi, A , A 3 T ' O L 7 L - A L L S E 8 IL CANCELLERE O - E D 1 B P I S 1 I S I D N N E T E A G R G S T O O E N O S G I C A E O A P L D O E M I T , A T O L I A L R R D I T E S D E I D T G O N E E R S E