Articolo 6 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 marzo 1958
Art. 6.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.
I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi del precedente art. 5.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.
Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.
Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia gia' scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non puo' essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.
Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine piu' breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.
Il riscatto dei servizi non di ruolo e' disposto con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il procuratore generale presso la Corte dei conti puo' presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.
E' abrogato l' art. 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 .
Entrata in vigore il 11 marzo 1958
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