Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
È ammissibile il concorso tra i reati di millantato credito e di truffa qualora alla millanteria tipica del primo di detti reati si aggiungano altri comportamenti idonei a concretizzare ulteriori artifizi e raggiri suscettibili di indurre in errore la vittima, ivi compresi quelli che valgano a confermare quest'ultima nell'errore, comunque determinatosi, in cui la stessa si trovi, e sempre che sussista comunque un rapporto di causalità fra tali comportamenti ed il verificarsi del danno, con correlativo ingiusto profitto dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2004, n. 19647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19647 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/02/2004
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 296
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 8417/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IA, n. a Roma l'11 marzo 1953;
nei confronti della sentenza in data 6 novembre 2002 della Corte d'appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava quella del Tribunale di Frosinone in data 30 novembre 1999, appellata da NT IA, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e di lire 4.000.000 di multa per i reati di truffa e millantato credito, esclusa l'aggravante del danno di notevole gravita e unificati i reati dal vincolo della continuazione (in Frosinone fino al luglio 1997). In particolare al IA era stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 346 c.p., perché, millantando credito verso Pubblici Ufficiali di varie Amministrazioni dello Stato e specialmente nei confronti dell'onorevole UC ES della corrente andreottiana, in grado, a suo dire di esercitare idonee pressioni verso vari uffici, si faceva dare o promettere da diverse persone somme di denaro con il pretesto di dovere comprare il favore dei citati Pubblici Ufficiali che garantivano l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni o altri Enti. Più specificamente richiedeva a IO ON la somma di lire 3.000.000, che la stessa gli consegnava, assicurandole l'assunzione presso la Telecom di Frosinone grazie all'intervento dell'On.le ES;
richiedeva a LE ON la somma di lire 2.000.000, che lo stesso gli consegnava, assicurandogli l'assunzione presso la RAI di Roma, sempre in virtù dell'intervento dell'On.le ES;
richiedeva a IA AB e LO IN la somma di lire 7.500.000, che gli stessi gli consegnavano, assicurando loro l'assunzione della figlia presso la Regione Lazio, sempre attraverso l'intervento dell'On.le ES;
richiedeva a SI CI la somma di lire 2.000.000, di cui la stessa gli consegnava lire 1.000.000 tramite il padre AC CI, assicurandole l'assunzione presso la Telecom di Frosinone, con l'intervento ancora dell'On.le ES;
richiedeva a TO LI la somma di lire 5.000.000, che lo stesso gli consegnava, rassicurandolo sull'assunzione presso il Senato della Repubblica, ancora una volta con l'intervento dell'On.le ES;
richiedeva, infine, a BI LI la somma di lire 20.000.000, che lo stesso si impegnava a consegnargli (delle quali versava, comunque, lire 5.000.000), assicurandogli l'assunzione presso la BANCA di Roma agenzia di Cassino. Al prevenuto era stato anche contestato il delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 7, 81 cpv. e 640 (capo b) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nelle millanterie di cui sopra, e quindi inducendo in errore le persone sopra indicate che confidavano nelle promesse loro rivolte, si procurava un ingiusto profitto pari alle somme sopra riportate, cagionando alle medesime persone un danno di notevole entità.
Avverso la predetta sentenza il IA propone ricorso per Cassazione, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p. Questo reato non poteva ricorrere perché egli non aveva mai richiesto somme ai soggetti sopra indicati ne' conseguito gli illeciti profitti. Affermava di avere conosciuto la AB, che sapeva delle sue difficoltà economiche, e con la quale concordava un periodo di ospitalità gratuita nella sua casa in cambio dell'interessamento per far assumere la figlia presso la Regione Lazio. Fu la stessa AB, poi, a prendere contatti con la signora CC, dicendole di conoscere una persona che si sarebbe potuta interessare per fare avere un posto di lavoro per i figli;
la stessa AB aveva poi chiesto alla CC un rimborso spese di lire 3.000.000. La stessa cosa era accaduta con i signori CI e AG, presentatigli dalla AB, senza che, peraltro, fosse chiesta loro alcuna somma. Quindi - sosteneva - tutte le somme di denaro erano state percepite a titolo di rimborso spese. Quando, poi, tutti i predetti gli chiesero in restituzione le somme di denaro, al solo scopo di "evitare conflittualità", firmò loro dei titoli cambiari. Le somme incassate non potevano comunque ritenersi elemento costitutivo della truffa;
e rileva il ricorrente che, anche per tali motivi, il reato di truffa non poteva concorrere con quello di millantato credito. Inoltre, sempre il reato di truffa non poteva essere perseguito per difetto di querela, perché i relativi atti erano stati intempestivamente presentati.
Con un secondo mezzo deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte - precisa - aveva ravvisato gli artifici raggiri "nel richiedere, a dimostrazione dello sviluppo positivo delle pratiche, documenti vari delle stesse, nel simulare la fissazione di visite mediche propedeutiche alle assunzioni da parte della amministrazioni, nel fingere telefonate col menzionato parlamentare". Questi elementi - peraltro secondo il ricorrente non provati - potevano essere idonei a integrare il reato di millantato credito, ma non quello di truffa, perché quest'ultimo - secondo la stessa ricostruzione operata dai giudici di merito - si era già consumato con la percezione delle somme.
Il ricorso è infondato.
La prima parte del primo motivo è inammissibile perché con essa si chiede alla Corte di Cassazione una ricostruzione e una rivalutazione dei fatti, laddove i Giudici di merito, secondo il loro insindacabile apprezzamento, nel caso congruamente motivato con argomenti che non si espongono a censure logiche hanno ritenuto del tutto diversa la dinamica degli eventi, ritenendo pienamente sussistenti i reati contestati.
Il primo motivo è infondato anche nella parte in cui pone in discussione in diritto e in fatto il concorso tra reato di millantato credito e di truffa.
Il motivo in esame è infondato nella parte in cui si affronta, in diritto, in modo del tutto errato, il problema del concorso reati di millantato credito e di truffa. Essi possono concorrere quando, come nella specie, accanto alla millanteria tipica del primo reato si aggiungano altri comportamenti idonei a concretizzare ulteriori artifizi e raggiri, capaci di indurre in errore della vittima, secondo la giurisprudenza di gran lunga prevalente di legittimità, condivisa dal Collegio (fra le tante v. (Cass., SEZ. 6^, SENT. 13657 DEL 23/12/1998 (UD. 24/11/1998), Battaglia, RV. 213434; Cass., SEZ. 6^, SENT. 0 6511 DEL 14/07/1983 (UD. 10/05/1983), Alteri, RV. 159913). Nella specie si legge nella sentenza impugnata (punto 1 dei " Motivi della decisione") che l'imputato, nel compiere le sue millanterie, assicurando l'intervento del parlamentare si adoperava "(...)nel richiedere a dimostrazione dello sviluppo positivo delle 'pratiche', documenti vari alle stesse, nel simulare la fissazione di visite mediche propedeutiche alle assunzioni da parte delle amministrazioni, nel fingere (di ricevere o di fare) telefonate con il menzionato parlamentare (...)". Tanto è più che sufficiente per affermare che le somme incassate ben potevano ritenersi elemento costitutivo anche della truffa.
Manifestamente infondato oltre che generico, infine, è il motivo nella parte in cui si sostiene che le querele dei reati di truffa sarebbero state proposte tardivamente, senza aggiungere alcunché. L'affermazione è in stridente contrasto, ancora una volta, con quanto si legge nella sentenza di appello in cui si afferma che tutte le querele sono state tempestivamente proposte. È inammissibile dunque una richiesta di rivalutazione di tale quaestio facti formulata al giudice di legittimità.
Per quel che attiene al secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare, parimenti, l'inammissibilità.
Va premesso che questa Corte di Cassazione ha già condivisibilmente affermato che la truffa si verifica anche quando il comportamento menzognero dell'agente valga a confermare nel soggetto passivo l'errore in cui versi comunque determinatosi, sempre che tale comportamento sia - come nella specie in molti casi era - in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cass., sez. 2^, 18 febbraio 1963, Miceli, in Cass. pen. Mass. ann. 1963, 618, m. 1060).
Si deve poi rilevare che non è affatto vero, come emerge in particolare dalla sentenza di primo grado, che tutte le somme siano state incassate dopo la millanteria e prima degli artifizi ulteriori, di modo che il compenso non potrebbe ritenersi, a un tempo, elemento del reato di millantato credito e di truffa. Molti dei compensi sono stati corrisposti non all'inizio (dopo la millanteria) ma, al contrario, in vari casi sono stati dati o promessi in parte anche dopo il compimento degli ulteriori artifizi di cui sopra si è fatto cenno.
È quindi del tutto privo di specificità il motivo in esame con il quale si sarebbe dovuto indicare, caso per caso, in relazione a quali episodi i compensi illeciti non si sarebbero potuti considerare a un tempo frutto della millanteria e dell'ulteriore reato di truffa. Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004