Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2004, n. 19647
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Sentenza 24 febbraio 2004

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È ammissibile il concorso tra i reati di millantato credito e di truffa qualora alla millanteria tipica del primo di detti reati si aggiungano altri comportamenti idonei a concretizzare ulteriori artifizi e raggiri suscettibili di indurre in errore la vittima, ivi compresi quelli che valgano a confermare quest'ultima nell'errore, comunque determinatosi, in cui la stessa si trovi, e sempre che sussista comunque un rapporto di causalità fra tali comportamenti ed il verificarsi del danno, con correlativo ingiusto profitto dell'agente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2004, n. 19647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19647
    Data del deposito : 24 febbraio 2004

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