Sentenza 6 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2003, n. 31402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31402 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2003 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
3 1402/03
REPUBBLICA ITALIANA
N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Udienza pubblica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
del 06.06.03 Presidente PROVIDENTI Dott. Francesco
SENTENZA Consigliere COGNETTI 1. Dott. Carlo
N. 856 CALABRESE 2. " Renato L. R.G.N...10400/03 3. " SE SICA
BRUNO 4. " Paolo
ha pronunciato la seguente:
SEN TENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) AS IT, nato a S. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Anastasia il 1.1.1946; 2) IT SE, nato a [...] copia studio dal sig. FU SCHILLO Somma Vesuviana il 24.3.1942; 3) NO per diritti € 6.20 144
SA, nato a [...] il [...]; 4) Galasso 11 - 8 SEL 2003...... IL CANCELLIERE
PA, nato a [...] il 17.5.1955; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in data 11.5.2002; UFFICIO COPIE
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il Richiesta copia studio dal Sig. FARGIUELE ricorso;
per diritti € 6.20
11. 15.09.03 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
IL CANCELLIERE
Consigliere Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Richiesta copía studio concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata dal Sig. CERA NA
620 per diritti sentenza nei confronti di IT e NO quanto al 12 DIC. 2003. capo A) e rigetto nel resto;
IL CANCELLIERE
Udito l'Avv. Michele Cerabona e l'Avv. Angelo Neri per
AS; l'Avv. Giovanni Bianco per SO;
l'Avv.
Alfonso Furgiuele per IT;
l'Avv. Erasmo Fuschillo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE per NO;
Richiesta copia studio dal Sig. BONAD, Osserva: per diritti €6.20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
#15 Tribunale di IL CANCELLIERE Con sentenza in data 26.9.1997, il
AL dichiarava AS IT, magistrato in servizio
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso il Tribunale di Napoli, IT SE, UFFICIO COPIE
Rilasciata copia egale NO SA, SO PA e IE IN al Sig. De Angelis INGIUSTA colpevoli di corruzione in atti giudiziari (artt. 319 e per diritti TERZO.
# 210TT. 2004 319 ter c.p.) e il AS e il IT anche di concorso IL CANCELLIERE
esterno nell'associazione di tipo mafioso denominata
REMADICACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE "Nuova famiglia" facente capo all'IE e al SO, LEGA Richiesta copia storia IT DE con gli in ragione dell'apporto recato al sodalizio dal S per diritti € 20.66 corruttivo, impegni assunti mediante il patto 22.10.06
IL CANCELLIERE condannando il Masi il IT allae pena di anni
cinque di reclusione ciascuno, il NO alla pena di anni tre di reclusione, il SO alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e l'IE alla pena mesi cinque di reclusione, ritenuta la continuazione
2 con sentenza del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 19.12.1997. Al AS veniva addebitato di avere quale componente del collegio chiamato а
giudicare il SO e taluni suoi familiari in un
procedimento penale, conclusosi con sentenza
• 19.10.1990, per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione - accettato dallo stesso SO, con la mediazione degli altri coimputati, la promessa di una somma di denaro e ricevuto un anticipo di lire trenta milioni al fine di favorire, contro le risultanze processuali, l'assoluzione del Galasso,
anche rilevando loro i contenuti delle discussioni in camera di consiglio e suggerendo ai medesimi le più
opportune strategie processuali.
A seguito di appello degli imputati AS, IT, Nocerino e Galasso, la Corte d'Appello di AL, in riforma dell'impugnata decisione, assolveva tutti gli imputati, incluso l'IE per l'effetto estensivo, da entrambe le imputazioni per insussistenza del fatto,
giudicando insufficienti, contraddittori e incerti gli elementi di prova a loro carico, che integrerebbero una mera prova indiziaria non idonea a consentire la ricostruzione del fatto e della relativa responsabilità
in termini di certezza, tali da escludere la
S prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione,
3 ritenendo incerti i dati fattuali assunti come riscontri estrinseci delle chiamate in correità
dell'IE e del SO.
A seguito di ricorso per cassazione del pubblico ministero, questa Suprema Corte, sezione prima penale,
* con sentenza in data 19.10.2000, annullava la sentenza assolutoria e rinviava per nuovo giudizio alla Corte
d'Appello di Roma, rilevando palesi vizi logico-
giuridici, risolventesi anche in chiare inosservanze della legge penale. In particolare si censurava: che la Corte di merito, pur collegando causalmente la
ricezione del denaro da parte del AS alla così detta segnalazione del IT e del NO in favore del
SO, escludesse ogni rilevanza penale della
transazione, che non cesserebbe di essere riconducibile al paradigma della corruzione propria neppure ove la
dazione fosse realmente avvenuta a titolo di mutuo (fra l'altro risultato senza interessi e mai restituito),
essendone in ogni caso derivata una indubbia utilità
per il magistrato versante in conclamate difficoltà
economiche; l'omissione di adeguata valutazione di dati inequivocabilmente acquisiti, quali la sicura conoscenza da parte dell'IE e del Galasso del
dissenso formalizzato dal AS all'atto della deliberazione nonché degli orientamenti effettivamente maturati tra i giudici durante il dibattimento,
l'accusa rivolta dall'HI al AS di essersi venduto il processo, l'anormale modalità con cui quest'ultimo abbandonò l'aula nel corso di una arringa di, un difensore, l'anormale modalità con cui formalizzò il proprio dissenso avvalendosi di un appunto preconfezionato;
l'aver, contraddittoriamente ritenuto da un lato che il AS si sia determinato in senso favorevole agli imputati in virtù di libero
convincimento e dall'altro che lo stesso "non aveva conoscenza del processo o non lo conosceva affatto". La
sentenza di annullamento demandava al giudice di rinvio anche l'esame preliminare delle eccezioni e censure di rito formulate dal Masi e dal NO nei rispettivi atti di appello e non presi in esame dalla Corte
d'Appello di AL.
Con sentenza in data 11.5.2002, la Corte d'Appello
di Roma, giudicando quale giudice di rinvio, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di
AL in data 26.9.1997, assolveva il AS dal reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato,
riducendo al medesimo la pena, previa concessione di
attenuanti generiche, ad anni tre di reclusione;
concedeva al IT e al NO le attenuanti
5 generiche, riducendo la pena a costoro inflitta
rispettivamente ad anni tre di reclusione e ad anni due e mesi sei di reclusione;
revocava l'interdizione dai pubblici uffici nei confronti del IT e del
NO e confermava nel resto l'impugnata decisione.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il AS, il SO, il NO, il
IT.
Il AS deduce: mancanza e manifesta illogicità
della motivazione assumendo che la Corte di merito aveva fondato la propria decisione su elementi
probatori che non potevano essere in alcun modo
valutati, con riferimento alle dichiarazioni fatte dai testi HI e IN, componenti del collegio giudicante, in violazione del segreto della camera di
consiglio; mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui si ritiene provata la responsabilità
dell'imputato, assumendo che le chiamate in correità
dell'IE e del SO andavano considerate non
-dirette, ma de relato e quindi aventi minor valenza probatoria con necessità di essere valutate con maggior prudenza ed accompagnate da significativi riscontri esterni, non avendo gli stessi mai dichiarato di avere avuto un rapporto diretto con il AS, ma avendo
riferito di aver chiesto al IT e al Nocerino di
6 avvicinare l'imputato e di avere avuto notizia della disponibilità del giudice;
avendo riferito che il
NO mostrò al Glasso la matrice di un assegno da lire 30 milioni, asseritamente consegnato al fratello del IT affinché lo cambiasse e consegnasse quindi al AS la somma in contanti;
avendo dichiarato di avere appreso dal NO dell'accettazione del patto corruttivo da parte del AS ed avendo il SO
dichiarato di essere stato informato dal NO delle strategie difensive da adottare. Rileva ancora il ricorrente: che il NO e il IT, pur non negando di avere avuto rapporti con il Galasso e
l'IE, hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento del giudice;
che si disconosce arbitrariamente che il rapporto economico tra il AS e il NO,
successivo alla definizione del processo, fosse slegato da qualsiasi accordo corruttivo;
che la dazione dei
trenta milioni è sfornita di prova, avendo tra l'altro l'esame dei conti correnti escluso che nel periodo in contestazione il AS fosse entrato in possesso di tale somma, risultando al contrario che egli acquistò
un' autovettura con assegni post-datati che andarono in protesto. Deduce ancora mancanza di motivazione laddove la sentenza non individua né indica i riscontri alle chiamate in correità dell'IE e del SO.
7 Il SO deduce violazione dell'art. 8 legge
12.7.1991 n. 203
in relazione all'art. 69 c.p. laddove il beneficio premiale di cui alla norma citata è stato considerato circostanza attenuante soggetta all'ordinario giudizio di comparazione con le concorrenti aggravanti e non già come diminuente operante autonomamente sulla pena;
deduce altresì violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.
laddove sono state negate le attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più mite.
Il NO deduce: 1) nullità assoluta ed insanabile dell'intero procedimento per nullità della notificazione dell'avviso all'imputato per l'udienza
preliminare; nullità assoluta dell'intero procedimento per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio;
3) erronea applicazione della legge penale laddove l'impugnata sentenza ha applicato e ritenuta
operativa la sanzione di cui all'art. 321 c.p. nella
testualità riformata dalla legge 7.2.1992 n. 181,
nonostante che i fatti in contestazione fossero stati commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge citata, con la conseguenza che non potendosi applicare le pene previste per il corruttore dall'art. 8 previste dagli artt. 318 e 319 c.p., in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche, il reato doveva ritenersi prescritto;
4) erronea applicazione di legge posteriore al tempo del commesso reato, essendo stata applicata alla fattispecie in esame, in
violazione dell'art. 2 c.p., l'art. 319 ter c.p., che configura 1'autonomo reato di corruzione in atti
giudiziari, introdotto con l'art. 9 della legge 26.4.1990 n. 86, norma più gravosa per l'imputato ed entrata in vigore quando la promessa e l'accordo
corruttivo erano già intervenuti;
5) omessa motivazione ed illogicità della medesima sui punti sopra dedotti,
nonché travisamento del fatto.
Il IT deduce: violazione e falsa applicazione della legge penale, essendo stata applicata alla
fattispecie in esame la norma di cui all'art. 319 ter
c.p., entrata in vigore due anni dopo la consumazione del reato;
insussistenza del concorso nell'attività
corruttiva, anche sotto il profilo del dolo;
mancanza ed illogicità della motivazione sul punto;
erronea
applicazione della legge penale in relazione al
ritenuto reato di concorso esterno in associazione mafiosa nonché mancanza e illogicità della motivazione sul punto, avendo il giudice di rinvio considerato il
per un reato, ricorrente penalmente responsabile
9 quello di concorso esterno in associazione mafiosa, non previsto dalla legge attraverso la commissione di un
altro reato, quello di corruzione in atti giudiziari,
che al tempo del fatto non costituiva reato. Conclude,
pertanto il ricorrente per sentir annullare l'impugnata sentenza per avere il giudicante esercitato una potestà
riservata dalla legge ad organi legislativi in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e per non avere Osservato e erroneamente applicato la legge penale in relaziona all'art. 319 ter c.p.; in subordine chiede l'annullamento senza rinvio per il capo a) con
rideterminazione della pena per il capo b), da
contenersi nell'ambito dei benefici di legge;
in
ulteriore subordine chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato di
corruzione di cui all'art. 319 c.p. estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso MASI
Il motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia l'erronea utilizzazione, quali elementi a carico
dell'imputato, delle dichiarazioni rese dai giudici
HI e Colamine, componenti del collegio giudicante, rese in violazione del segreto della camera di consiglio e delle posizioni assunte dai giudici nel
10 corso della deliberazione, è fondato. Secondo un principio di diritto recentemente stabilito da questa
Suprema Corte a Sezioni Unite "Il giudice penale non può essere richiesto ed ha l'obbligo di astenersi dal deporre come testimone in merito al procedimento formativo della deliberazione collegiale, segreta, in camera di consiglio, limitatamente alle opinioni ed ai voti espressi dai singoli componenti del collegio,
sindacato giurisdizionale sulla fermo restando il dichiarazione di astensione. La fondatezza della violazione di suddetto obbligo comporta
1'inutilizzabilità della relativa testimonianza" (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2002, Carnevale). Ne consegue che le dichiarazioni testimoniali dei componenti del collegio giudicante IN e HI, nella parte in cui costoro riferiscono significativi particolari sull'anomalo comportamento tenuto dal AS in camera di consiglio, ivi compresa l'accusa mossa dall'Occhiofino
al collega di essersi venduto il processo e sulle modalità con cui il AS confezionò la busta contenente il suo dissenso dalla decisione, non potevano e non
possono essere utilizzati a fini probatori, perché
assunte in violazione del segreto della camera di consiglio. Tuttavia, non va tralasciato dal considerare che anche in sede di legittimità può procedersi alla
11 cosiddetta "prova di resistenza", nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura
argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi,
per sé per la presenza di altre prove ritenute di sufficienti a giustificare l'identico convincimento
(cfr. Cass., Sez. I, 2.12.1998, Archinà ed altri, RIV
212274). Orbene, ritiene questo Supremo Collegio che la struttura argomentativa della decisione impugnata superi la cosiddetta "prova di resistenza” nonostante la espunzione delle dichiarazioni dei testi IN e
HI relative a quanto avvenuto in camera di
consiglio nel corso della deliberazione.
L'impugnata sentenza evidenzia gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto fondata l'accusa di
corruzione in atti giudiziari mossa al AS, prendendo in considerazione, in primo luogo, le convergenti chiamate in correità del SO e dell'IE. A tale carenza ed proposito, invero, il ricorrente deduce
della motivazione laddove si è ritenuta illogicità
provata la responsabilità dell'imputato valutando le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IE e
12 SO alla stregua di chiamate in correità nei confronti del AS, mentre in realtà tali dichiarazioni andavano considerate quali chiamate in correità de relato e non dirette, atteso che entrambi i
collaboranti mai hanno dichiarato di avere avuto un rapporto diretto con il AS, avendo invece riferito di avere chiesto al IT e al NO di "avvicinare"
l'imputato, di avere avuto notizia della disponibilità
del giudice e di avere appreso dell'accettazione del patto corruttivo da parte del Masi dal NO, il quale mostrò al SO la matrice di un assegno di lire 30 milioni asseritamente consegnato a IT Enrico (fratello dell'imputato IT SE)
affinché lo cambiasse e consegnasse quindi al AS la somma in contanti, e dal quale, sempre il SO, fu informato delle strategie difensive da adottare.
Secondo il ricorrente, pertanto, in presenza di una
chiamata di correo de relato, il giudice avrebbe dovuto provvedere non solo a valutare l'attendibilità di
chiamanti in correità, ma anche quella della persona che avrebbe riferito i fatti e non limitarsi а
ritenere, con motivazione schematica e approssimativa,
che l'accusa di corruzione era da ritenersi provata sulla base delle convergenti chiamate in correità
suffragate da riscontri, tanto più che IT e
13 NO, pur non negando di avere avuto rapporti con l'IE e il SO, hanno negato il coinvolgimento del giudice.
Tali deduzioni difensive sono prive di fondamento.
In primo luogo occorre rilevare che le chiamate in correità dell'IE e del SO non possono definirsi de relato dal momento che costoro erano mandanti della proposta corruttiva nei confronti di chi avrebbe dovuto giudicarli, per cui essi hanno riferito su circostanze che li hanno visto protagonisti in prima persona, ivi comprese, quindi le fasi della trattativa svolta tra i loro intermediari, IT e NO, e
il AS. In secondo luogo Occorre rilevate che
l'impugnata sentenza ha adeguatamente valutato la
credibilità delle convergenti dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie dei collaboratori IE e SO
alla luce di numerosi riscontri esterni, idonei a
suffragare le convergenti dichiarazioni dei due collaboranti anche a prescindere dalle dichiarazioni inutilizzabili rese dai testi IN e HI in violazione del segreto della camera di consiglio. I
riscontri esterni che residuano sono costituiti: dal
rinvenimento della busta sigillata contenente il
dissenso scritto del AS della cui esistenza gli inquirenti ebbero conoscenza proprio dal SO e non
14 dagli altri due componenti del collegio. Il
rinvenimento di detta busta su indicazione del SO,
imputato in quel processo, indipendentemente dal tenore del testo e dalle modalità del suo confezionamento,
dimostra come costui fosse a conoscenza di quanto fosse
• avvenuto nel corso della deliberazione in camera di consiglio, e conferma quindi i contatti intervenuti tra i suoi emissari e il giudice;
dalle dichiarazioni dei
testi IN ed HI non concernenti il segreto della camera di consiglio, e quindi pienamente utilizzabili, relative al comportamento tenuto del AS
dibattimento, allorché quest'ultimo nel corso del l'aula nel corso dell'arringa di un abbandonò
difensore, e relative alla circostanza che essi stessi furono destinatari di contatti intesi a condizionare il processo;
dalle dichiarazioni del teste FO, che ha dichiarato di avere avuto incarico dal NO di riferire al SO l'esito dell'accordo con il giudice
AS, ivi compreso il prezzo pattuito;
dalle dichiarazioni dello stesso NO che ha ammesso di avere avuto incarico dall'IE e dal SO di corrompere il giudice AS;
dalle dichiarazioni dello
stesso AS, che ha ammessO di avere intrattenuto rapporti con il NO tali da consentirgli di
chiedere ed ottenere un prestito di lire 20 milioni
15 dopo la conclusione del processo;
dalle dichiarazioni del IT circa l'essere stato richiesto dall'IE ed al Galasso di adoperarsi presso il AS per il buon esito del processo e, pur negando che fosse prevista uną dazione di denaro, di avere a tal fine avvicinato il giudice ed intrattenuto rapporti con il NO a cui indirizzava il AS affinché costui ottenesse il prestito di lire 20 milioni.
Dagli elemento sopra descritti emerge, pertanto, che dichiarazioni illegittimamente assunte dei testi le
IN e HI non hanno avuto un peso reale sulla decisione della Corte di merito, risultando la struttura argomentativa dell'impugnata sentenza, anche
dopo l'espunzione delle deposizioni illegittimamente acquisite, pur sempre completa, corretta ed immune da vizi logici e di diritto e quindi idonea a suffragare il raggiunto convincimento della colpevolezza del AS
in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari.
In non consentite censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto si risolvono, infine, le ulteriori deduzioni difensive del ricorrente, in ordine alle quali nell'impugnata sentenza vi è ampia e logica risposta, concernenti: la mancanza della prova documentale della dazione dei 30 milioni, prezzo della corruzione e la mancata valutazione dell'esame dei
16 conti correnti dell'imputato, considerato anche che detta somma, la cui consegna sarebbe avvenuta in contanti, non doveva necessariamente passare attraverso un conto corrente;
l'assunto secondo cui la scarsa conoscenza del processo da parte del giudice AS sarebbe stato incompatibile con un convincimento liberamente maturato;
la svalutazione dell'affermazione del NO di aver falsamente rappresentato la disponibilità del AS mostrando al SO la matrice di un assegno dimostrante l'avvenuto pagamento di lire
30 milioni, in realtà mai emesso.
Ciò premesso il ricorso del AS, in quanto infondato, deve essere rigettato.
Ricorso GALASSO Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce
violazione dell'art. 8 legge n. 203/1991 in relazione all'art. 69 c.p. laddove il beneficio premiale di cui
è stato considerato circostanza alla norma citata soggetta all'ordinario giudizio di attenuante comparazione con le concorrenti aggravanti e non già come diminuente operante autonomamente sulla pena, è
manifestamente infondato, dal momento che non risultando contestata alcuna aggravante all'imputato, non è stato effettuato alcun giudizio di comparazione tra attenuanti aggravanti, essendoed stata
17 direttamente calcolata sulla pena base la diminuzione conseguente al riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 legge n. 203/1991. Il SO deduce altresì violazione degli artt. 62
bis e 133 c.p. laddove sono state negate le attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più mite.
Entrambe le lagnanze sono prive di pregio.
L'impugnata sentenza, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici, evidenzia come l'imputato fondi la richiesta di attenuanti generiche su argomenti già contemplati per concedere l'attenuante di cui all'art. 8 sopra citato. Orbene, in tema di
reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della cui all'art. 8 legge n. 203/1991attenuante di si fondano su distinti e diversi presupposti.
Invero, mentre l'art 62 bis c.p. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di
numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che
hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta
"post delictum", ecc.), quegli elementi che
possono suggerire l'opportunità di attenuare la
pena edittale, l'attenuante di cui all'art. 8 citato
contributo fornito è conseguenza del valido
18 dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività
delittuosa. Nel caso di specie il giudice di merito ha riscontrato la sussistenza degli elementi per concedere l'attenuante ad effetto speciale, ma non quelli per concedere le attenuanti generiche e, comunque, per diminuire ulteriormente la pena, evidenziando che fu proprio l'imputato ad ordire il piano di corruzione che determinò l'illecita condotta del giudcie AS, piano esteso anche all'avvicinamento degli altri giudici del collegio, seguendo una prassi che lo steso imputato ha riconosciuto essere tipica del gruppo delinquenziale capeggiato da lui stesso e dall'IE.
Ciò premesso, anche il ricorso del SO deve essere rigettato.
Ricorso NOCERINO
Il motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale laddove ha applicato e ritenuta operativa la sanzione di cui all'art. 321 c.p. nel testo modificato dall'art. 2 della legge 7.2.1992 n. 181, è fondato.
L'art. 321 c.p., nella formulazione vigente all' epoca del commesso reato, disponeva: "Le pene
stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319,
19 nell'art. 319 bis e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano
о promette al pubblico ufficiale оanche a chi dà
all'incaricato di un pubblico servizio il denaro о
altre utilità". Ne consegue che, che essendo stato
Inserito nella norma suddetta il richiamo all'art. 319
ter soltanto con la citata legge n. 181/1992, i giudici di merito dovevano applicare le pene previste per il corruttore nella formulazione vigente all'epoca del commesso reato in quanto più favorevole per l'imputato, non potendo certamente trarsi dalla
formulazione dell'art. 319 ter c.p. (aggiunto dall'art. 9 legge 26.4.1990 n. 86 e che prevede l'autonoma figura del reato di corruzione in atti giudiziari) una
implicita estensione delle pene ivi previste anche al corruttore, tanto vero che il legislatore resosi conto dell'incongruenza, ha colmato la lacuna appunto con la legge n. 181/1992, inserendo nell'art. 321 il richiamo all'art. 319 ter. Ciò posto la pena che doveva essere applicata al NO non era quella prevista dall'art. 319 ter c.p. bensì quella prevista per la corruzione ordinaria di cui all'art. 319 c.p.. Ne consegue che essendo la pena edittale massima per tale reato pari ad anni cinque di reclusione, in considerazione della
concessione delle attenuanti generiche risulta maturato
20 il termine di prescrizione del reato, pari nella
specie, per il combinato disposto dell'art. 157, primo comma n. 4, e 160, ult. comma, c.p., ad anni sette e mesi sei. L'impugnata sentenza deve perciò essere
annullata senza rinvio nei confronti del NO
·limitatamente al reato di corruzione a lui ascritto perché estinto per prescrizione.
L'accoglimento del suddetto motivo è assorbente rispetto agli altri motivi con cui si denuncia: la nullità del procedimento per nullità assoluta delle
notificazioni per l'udienza preliminare (motivo
peraltro destituito di fondamento dovendosi aderire a
quella giurisprudenza di questa Suprema Corte che
esclude che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 419 c.p.p. costituisca assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., nullità
dovendosi, al contrario, far rientrare nel regime delle nullità di cui all'art. 180 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. V,
2.6.1998, Giordano ed altro, RIV 211445); la nullità
del procedimento per omessa notificazione dell'atto di citazione a giudizio all'imputato in stato di detenzione all'estero, noto all'ufficio procedente, e
quindi impedito a comparire, (motivo anch'esso destituito di fondamento perle ragioni, da
condividersi, già enunciate nella sentenza impugnata);
21 norma di cui all'art. 319 ter c.p., in quanto introdotta con legge 26.4.1990 n. 86, successiva alla
consumazione del reato, da farsi coincidere con la promessa del denaro, avvenuta nella primavera del 1990 e • non con la dazione del prezzo della corruzione, avvenuta nell'autunno: motivo peraltro destituito di fondamento perché il reato di corruzione si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo, ma quando a questo segua la dazione effettiva del denaro dell'utilità, il momento consumativo si sposta in
avanti per coincidere con la dazione medesima (cfr. Cass., Sez. VI, 5.2.1998, Lombardi, RIV 210382; Cass.,
Sez. VI, 19.3.1997, Carabba, RIV 208886; Cass., Sez.
26.3.1996, Garbato ed altri, RIV 205881); laVI,
mancanza, l'illogicità della motivazione e il
travisamento del fatto, con riferimento alla dazione al AS delle somme di trenta e venti milioni e alla
causale di dette dazioni.
Ricorso DEIT
Il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale laddove ha applicato e ritenuta operativa la sanzione di cui all'art. 321 c.p. nel testo modificato dall'art. 2 della legge 7.2.1992 n. 181 è fondato e deve essere
accolto per le argomentazioni svolte trattando
22 accolto per le argomentazioni svolte trattando l'analogo motivo di ricorso proposto dal ricorrente
NO che devono intendersi qui richiamate. Anche nei confronti del IT, pertanto,
l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di corruzione, perché estinto per prescrizione. L'accoglimento del suddetto motivo è
assorbente rispetto al motivo con cui si sostiene l'impossibilità di applicare alla fattispecie la norma di cui all'art. 319 ter c.p., in quanto introdotta con legge 26.4.1990 n. 86, successiva alla consumazione del reato, da farsi coincidere con la promessa del denaro,
avvenuta nella primavera del 1990 e non con la dazione
del prezzo della corruzione, avvenuta nell'autunno:
motivo peraltro infondato per le ragioni esposte trattando del ricorso del NO;
ed altresì
assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni
concernenti il reato di corruzione in atti giudiziari.
I motivi di ricorso con cui si contesta la configurabilità del reato di concorso esterno in
associazione mafiosa sono fondati.
Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è configurabile il concorso "esterno" in associazione mafiosa, richiamandosi a tale proposito la giurisprudenza di questa Suprema Corte sul tema, deve
23 tuttavia osservarsi che assume la qualità di
concorrente "esterno" nel reato suddetto la persona che, priva dell'affectio societatis e non essendo
stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico,
consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione e
sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. E' di per sé irrilevante la circostanza che sia stata posta in essere un'attività continuativa e, comunque,
ripetuta, ovvero una singola occasionale prestazione,
essendo rilevante, e dovendo essere valutato, che la
pluralità o l'unica attività posta in essere, per il
grado di specificità che la distingue e per la
rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato sopra menzionato (cfr. Cass.,
Sez. Un., 30.10.2002, Carnevale). Ciò posto, per quanto concerne il IT, pur dovendosi condividere le
conclusioni dei giudici di merito circa la
consapevolezza che costui aveva dell'esistenza e della natura dell'associazione criminosa capeggiata da
IE e SO, tuttavia, non può condividersi l'ulteriore assunto secondo cui il suo unico intervento
24 costituito dal mettere in contatto il SO,
tramite il NO, con il giudice AS al fine di ottenere una decisione favorevole per il primo
- abbia conservazione fornito un contributo causale alla dell'associazione in un momento di emergenza della vita associativa. Secondo i principi delineati nella sopra citata sentenza delle Sezioni Unite, il contributo richiesto al concorrente esterno deve poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza,
specificità e rilevanza, a determinare, sotto il
profilo causale, la conservazione о il rafforzamento dell'associazione. Orbene, nel caso di specie non può
provato che il IT abbia fornito un ritenersi decisivo alla conservazione о al contributo rafforzamento del sodalizio criminoso. La circostanza che il suo intervento, peraltro risultato fallimentare,
fosse diretto a favorire uno dei capi del sodalizio
criminoso, non autorizza a ritenere che egli intendesse favorire la conservazione dell'associazione nella consapevolezza che un'eventuale condanna del
SO avrebbe messo in crisi l'intera associazione,
tanto più se si considera che detta associazione,
essendo di vaste dimensioni e pur sempre diretta da altri elementi di spicco, quali l'IE, avrebbe sopravvivere. Ne consegue che nella potuto comunque
25 condotta del IT non sono ravvisabili i connotati del contributo richiesto all'estraneo, di talché nella specie non risulta configurabile il concorso “esterno"
in associazione mafiosa. Nei confronti del IT,
.limitatamente al reato di concorso esterno in associazione camorristica di cui al capo B),
l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio 1'impugnata sentenza
limitatamente al reato di concorso esterno in associazione camorristica nei confronti di IT
SE perché il fatto non sussiste e limitatamente al reato di corruzione di cui al capo A) nei confronti di IT SE e Nocerino Alessandro perché
estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di SO
PA e AS Vito che condanna, in solido, al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Camera di Consiglio il 6.6.2003. IL PRESIDENTEའཁང་བསྨན་ཨོ་ IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DEPOSITATA CANCELLERIAS
addi 24 G. 2003. Мамгийн IL CANCELLARECI Carmela Lanzuice
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
319 ter c.p., ma dovendosi fare riferimento alle pene