CASS
Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2023, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VI PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.1. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. SC ER, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. AR PA per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo anche di valutarsi l'eventuale intervenuta prescrizione del reato. L Penale Sent. Sez. 4 Num. 6154 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VI Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente AC VI e dal responsabile civile HDI Assi- curazioni spa, con sentenza del'17/12/2020, ha confermato la sentenza con cui il 1/12/2019 il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 589 co. 2 cod. pen. aveva condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente di guida, oltre, solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno alle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale a loro favore di 20.000 euro ciascuna. Ciò in quanto ritenutolo responsabile del reato di cui all'ad 589 co. 2 cod. pen. perché, percorrendo la SS 120 all'altezza del Km 6,100, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A tg BX916MP, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica, consistita nel tenere una velocità pari a circa 120 Km/h, lad- dove il limite imposto era pari a 90 km/h, e comunque mantenendo una velocità ed una condotta di guida del tutto inadeguate in relazione all'orario serale (ore 19 circa) ed allo stato dei luoghi (in considerazione dell'assenza di illuminazione pub- blica, della presenza di numerose curve e della presenza di abitazioni sul lato della strada stessa), il tutto in violazione, fra l'altro, degli artt. 140, 141, 142 d.lgs. 285/92 (Cod. Strada) cagionava la morte del pedone Dolce Calogera;
in partico- lare, mentre quest'ultima stava attraversando la strada al fine di raggiungere l'in- gresso della propria abitazione, lo AC la investiva con violenza, proiettandola in avanti per circa 17,50 metri, non riuscendo ad evitarla in ragione della velocità sostenuta e comunque impedendo alla stessa Dolce di avvedersi del sopraggiun- gere dell'autovettura e di spostarsi per tempo dalla sede stradale. Con l'aggra- vante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. In Termini Imerese 1'8/1/2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo AC, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e "travisa- mento del fatto" (così in ricorso). Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale richiama più volte nella sua motivazione le dichiarazioni dell'imputato sulla velocità tenuta nel tratto di strada in cui si è verificato l'incidente ("l'imputato ha reso dichiarazioni confessorie... al 2 momento dell'incidente teneva una velocità di 65/70 km orari..."). E nella sua motivazione ritiene tale dichiarazione addirittura prevalente su qualsiasi esame sull'opportunità di procedere ad un ulteriore accertamento della dinamica del sini- stro a mezzo di una perizia collegiale (richiesta espressamente dagli appellanti anche in tale grado di giudizio), pur ammettendo che le conclusioni alle quali sono pervenuti i periti contrastano tra loro, anche in ordine alla tenuta velocità al mo- mento dell'impatto. La Corte -ci si duole in ricorso- avrebbe del tutto travisato il tenore della di- chiarazione dell'imputato resa nel corso dell'esame. Secondo il ricorrente, com'è dato rilevare da un'attenta lettura dell'intera trascrizione, quella dell'imputato non è stata un'affermazione di verità, bensì una sua desunzione (quindi un convinci- mento) per altro fornita a distanza di cinque anni dal fatto. A conferma di ciò l'imputato ha anche aggiunto perché così ha risposto: "...in quel tratto di strada non si può andare più veloce". Ancora, visto il tempo trascorso, cosa diversa sarebbe stata se fosse stata assunta a sostegno della decisione (anche sotto forma di indizio) una dichiarazione resa dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Giuridicamente -si legge in ricorso- la confessione può essere qualificata tale solo se si riferisce ad un'azione specifica commessa dall'imputato ("... ho frenato. non ho frenato ... l'ho vista.., non l'ho vista..."), ma non ad una sua percezione. Cosa diversa se l'imputato avesse detto: il tachimetro della mia autovettura se- gnava 65\70 Km. Avrebbe errato la Corte territoriale perché, in ogni caso, la confessione nel processo penale deve essere valutata sempre alla stregua di un indizio e non di una prova vincolante, nel senso che essa deve trovare riscontro in altri elementi raccolti, come ad esempio le testimonianze di altre persone oppure gli oggetti sequestrati come corpo del reato, in quanto è assai rischiosa una condanna penale basata unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato. Nel caso in specie la Corte del merito -ci si duole- non ha fornito alcuna cor- relazione di tale suo convincimento basato sulla presunta confessione dell'impu- tato rispetto: a. alla deposizione della moglie dell'imputato (passeggera che si trovava al suo fianco) che ha chiaramente riferito di una condotta moderata della velocità ed anche del suo mancato avvistamento della vittima (anzi non si accorse nemmeno lei dell'investimento); b. alla deposizione della teste CE (unica che ha riferito della dinamica dell'investimento nei particolari perché seguiva l'attra- versamento della vittima) che non ha per nulla riferito di una velocità sostenuta dell'autovettura condotta dall'imputato; c. alle diverse conclusioni sulla velocità tenuta dall'auto investitrice alle quali sono pervenuti i periti. 3 La Corte territoriale sarebbe, altresì, caduta in errore (pag.10 della sentenza impugnata) nell'assumere ancora una volta a base della richiesta prudenza all'im- putato nella guida le due circostanze: a. la prima, che fosse un tratto di strada con diverse case di abitazione: circostanza questa che non si rileverebbe, in assoluto, da nessun accertamento;
anzi sarebbe proprio la deposizione della teste CE a confermare che accompagnò la vittima perché abitava in luogo isolato e fuori dal centro urbano;
b. la seconda, che i fari accesi dell'autovettura della CE avreb- bero dovuto allertare l'imputato. La prima avrebbe determinato una motivazione fondata su un fatto non ac- clarato in giudizio, oltre che non vero. La seconda, al contrario, valorizzerebbe la tesi dell'imputato che cioè non po- tesse essere in ogni caso avvistata in tempo la vittima che transitò dietro il fascio di luce dei fari e non davanti, evidenziando l'illogicità della motivazione assunta per la conferma della condanna. Avrebbe comunque errato la Corte territoriale a porre a fondamento della sua decisione le regole di comportamento di cui all'art. 141 cod. strada, posto che il mancato - o comunque impreciso - accertamento della velocità tenuta dall'auto dell'imputato: a. non consente di individuare il comportamento alternativo lecito cui si sarebbe dovuto attenere l'imputato; b. non consente di stabilire se egli po- tesse o meno arrestare il suo veicolo in tempo per poter evitare l'impatto con la vittima, la quale, come univocamente emerso (e come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello), eseguì l'attraversamento in maniera imprudente, repentina e al di fuori di un punto di attraversamento consentito (ad esempio strisce pedonali), sbucando da dietro un veicolo fermatosi in un punto (tra l'altro nemmeno accertato con esattezza) della corsia di marcia opposta a quella di pertinenza dell'imputato, con i fari accesi, in una strada che —secondo quanto si ricava in atti - non era abitualmente frequentata da pedoni. Nel caso in specie la regola cautelare che la Corte assume essere stata violata -si legge in ricorso- doveva essere determinata sulla base dell'acquisizione di ele- menti più precisi e affidabili, e non esclusivamente sulla base di generiche asser- zioni circa regole di prudenza ipoteticamente violate e di contrastanti conclusioni dei periti. Il ricorrente, pertanto, chiede annullarsi la decisione impugnata che ha con- dannato per omicidio colposo l'imputato che percorreva a velocità consentita il tratto di strada dove si è verificato l'incidente, stante che è stato accertato come il pedone avesse repentinamente e con comportamento non prevedibile attraver- sato la strada, perché non è stato accertato oltre il ragionevole dubbio il compor- tamento tenuto dal conducente e non è stato nemmeno accertato se il comporta- mento alternativo cui si sarebbe dovuto attenere il conducente lecito secondo la 4 ricostruzione del decidente) avesse a lui consentito comunque di arrestare il suo veicolo in tempo per poter evitare l'impatto. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. ME PA nell'interesse dello AC che ha insistito per l'accoglimento dello stesso e ha chiesto valutarsi la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, con l'unico profilo di censura si operano contestazioni generiche alla sentenza impugnata a fronte del carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione. Inoltre, la censura avanzata, oltre ad essere fortemente orientata verso un non consentito riesame nel merito, finisce per essere in larga misura meramente reiterativa delle stesse questioni agitate in appello e motiva- tamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità. Le censure del ricorrente, in altri termini, si sostanziano in una sollecitazione alla rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede di legittimità, e nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gra- vame del merito. E' evidente, infatti, come la Difesa, pur riportando ampi brani della motivazione della sentenza impugnata, non si confronti affatto con la ratio decidendi della statuizione censurata, limitandosi a contrapporre una dinamica al- ternativa del sinistro a quella accertata in modo condiviso dai giudici di primo e secondo grado. Per contro, Wimpianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Va peraltro ricordato che , per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei 5 singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, de- terminazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legitti- mità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). 3. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legitti- mità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, deli- neati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle consi- derazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'o- missione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da ren- dere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legittimità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame par- cellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, come fa il ricorrente, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cas- sazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099). 6 Non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condi- vide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'afferma- zione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica de- duzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta da/la L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'in- formazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valuta- zione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impu- gnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). MMM 4. I motivi proposti in punto di responsabilità sono manifestamente infon- dati in quanto non risponde al vero, come sostiene il ricorrente, che i giudici del merito abbiano fondato le loro valutazioni in ordine alla velocità tenuta dall'impu- tato esclusivamente sulle sue dichiarazioni. Queste ultime, come si evince chiara- mente a pag. 6 del provvedimento impugnato, sono state tenute nel debito conto, ma, come chiaramente esplicita il giudice del gravame del merito nella pagina successiva, sono state ritenute confermative degli accertamenti e delle conclusioni del perito e tali da rendere evidente la superfluità di un nuovo ulteriore accerta- mento peritale invocato sia dal difensore dell'imputato che da quello del respon- sabile civile. Come si ricorda a pag. 2 del provvedimento impugnato, già il primo giudice aveva riportato le analisi e le conclusioni del perito Giovanni Profeta, il quale aveva evidenziato che nel tratto di strada in cui avvenne l'investimento vi è il limite ge- nerale di velocità di 90 km/h, che la strada era caratterizzata da curve e tornanti ed è interessata ad attraversamenti con vie che conducono ad abitazioni sparse nella campagna circostante, che su entrambe le carreggiate erano posti il segnale 7 di pericolo indicante una doppia curva pericolosa, che la strada è molto buia in orario notturno e che la visibilità è molto limitata per l'assenza di illuminazione pubblica. Il perito, si dà atto in sentenza, ha stimato la velocità della vettura condotta dall'imputato in 120 km/h, calcolandola applicando la formula del "lancio balistico", come illustrato in dettaglio nell'elaborato peritale. Lo stesso ha peraltro precisato di avere calcolato la velocità con criteri prudenziali e specificato che non furono rinvenute dai carabinieri tracce di frenata sulla sede stradale. Già la sentenza di primo grado aveva altresì dato atto, oltre che delle con- clusioni del consulente tecnico della parte civile (che aveva indicato la velocità tenuta dal veicolo investitore in oltre 100 km/h), delle discordanti conclusioni dei consulenti tecnici della difesa che avevano contestato l'utilizzabilità del metodo del lancio balistico nel punto dove era avvenuto l'investimento e avevano individuato in 46 km/h la velocità di marcia del veicolo investitore. Il medesimo perito Profeta - come ricorda la sentenza impugnata a pag. 4 aveva dato atto che se il veicolo avesse viaggiato a 50 km/h il conducente avrebbe potuto frenare e rallentare;
e comunque l'impatto avrebbe avuto conseguenze ben diverse. E aveva indicato in 30 km/h la velocità da tenere in quel tratto di strada in quanto vi sono numerose abitazioni sparse nella campagna circostante. La sentenza collocata si colloca, pertanto, nel solco del consolidato dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in virtù del principio del libero convin- cimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insin- dacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382). 5. Le dichiarazioni dell'imputato, secondo cui egli al momento dell'investi- mento teneva una velocità di 65-70 km/h, sono state, dunque, legittimamente ritenute corroborare il dato tecnico;
e comunque, con motivazione logica e con- 8 grua, i giudici di merito hanno ritenuto, conformemente alla costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità che la velocità tenuta non fosse comunque adeguata rispetto a quel tratto di strada e quindi violativa non solo dei profili di colpa generica contestati ma anche del profilo di colpa specifica riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'articolo 141 del codice della strada. La sentenza impugnata opera un buon governo del costante orientamento di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili e ciò a prescindere da eventuali limiti fissati nel tratto percorso: ciò significa che, nel for- mulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rap- porto alla situazione obiettiva ambientale. Peraltro, la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all'art. 141 cod. strada non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare (pioveva, come detto, si era di sera e perciò, come legge a pag. 8 della sentenza di primo grado "le condizioni climatiche erano certamente avverse, ma non assolutamente improvvise od ecce- zionali da escludere del tutto la visibilità". Ciò anche perché - va qui ribadito- in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causa- zione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di con- dotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, Di Liberto, Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la ve- locità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del 9 veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicu- rezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'obbligo di moderare ade- guatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condi- zioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio). Ed è anche vero che, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini arit- metici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, De Luca Cardillo, Rv. 262449, in una fattispecie in cui l'im- putato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in consi- derazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco). Va evidenziato, peraltro, essere del tutto generico il tema riproposto in questa sede di un comportamento imprevedibile o anomalo della persona offesa, già ar- gomentamente e motivatamente confutato a pag. 7 della sentenza impugnata, ove si è precisato che andava valutato che in quel tratto di strada ci sono cancelli di accesso ad abitazioni e anche case;
e che anche un animale può attraversare la sede stradale, diventando un fattore di pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada. Con tali argomentazioni il ricorso non si confronta criticamente. 6. Sulla richiesta avanzata in sede di conclusioni scritte dall'avvocato PA, va evidenziato che i fatti di cui al presente processo risalgono all'8/1/2014 e che non è maturata alcuna prescrizione, dovendosi tener conto, in relazione al reato 10 per cui si procede, del raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 co. 6 del codice penale. Va in proposito ricordato che, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto dì conti- nuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'auto- noma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale ele- mento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice (così Sez. 3, n. 15238 del 19/2/2020, Mezzadra, Rv. 279383, che ha ritenuto, in virtù della predetta conti- nuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il C sigliere est sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VI PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.1. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. SC ER, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. AR PA per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo anche di valutarsi l'eventuale intervenuta prescrizione del reato. L Penale Sent. Sez. 4 Num. 6154 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VI Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente AC VI e dal responsabile civile HDI Assi- curazioni spa, con sentenza del'17/12/2020, ha confermato la sentenza con cui il 1/12/2019 il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 589 co. 2 cod. pen. aveva condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente di guida, oltre, solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno alle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale a loro favore di 20.000 euro ciascuna. Ciò in quanto ritenutolo responsabile del reato di cui all'ad 589 co. 2 cod. pen. perché, percorrendo la SS 120 all'altezza del Km 6,100, alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A tg BX916MP, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica, consistita nel tenere una velocità pari a circa 120 Km/h, lad- dove il limite imposto era pari a 90 km/h, e comunque mantenendo una velocità ed una condotta di guida del tutto inadeguate in relazione all'orario serale (ore 19 circa) ed allo stato dei luoghi (in considerazione dell'assenza di illuminazione pub- blica, della presenza di numerose curve e della presenza di abitazioni sul lato della strada stessa), il tutto in violazione, fra l'altro, degli artt. 140, 141, 142 d.lgs. 285/92 (Cod. Strada) cagionava la morte del pedone Dolce Calogera;
in partico- lare, mentre quest'ultima stava attraversando la strada al fine di raggiungere l'in- gresso della propria abitazione, lo AC la investiva con violenza, proiettandola in avanti per circa 17,50 metri, non riuscendo ad evitarla in ragione della velocità sostenuta e comunque impedendo alla stessa Dolce di avvedersi del sopraggiun- gere dell'autovettura e di spostarsi per tempo dalla sede stradale. Con l'aggra- vante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. In Termini Imerese 1'8/1/2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo AC, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e "travisa- mento del fatto" (così in ricorso). Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale richiama più volte nella sua motivazione le dichiarazioni dell'imputato sulla velocità tenuta nel tratto di strada in cui si è verificato l'incidente ("l'imputato ha reso dichiarazioni confessorie... al 2 momento dell'incidente teneva una velocità di 65/70 km orari..."). E nella sua motivazione ritiene tale dichiarazione addirittura prevalente su qualsiasi esame sull'opportunità di procedere ad un ulteriore accertamento della dinamica del sini- stro a mezzo di una perizia collegiale (richiesta espressamente dagli appellanti anche in tale grado di giudizio), pur ammettendo che le conclusioni alle quali sono pervenuti i periti contrastano tra loro, anche in ordine alla tenuta velocità al mo- mento dell'impatto. La Corte -ci si duole in ricorso- avrebbe del tutto travisato il tenore della di- chiarazione dell'imputato resa nel corso dell'esame. Secondo il ricorrente, com'è dato rilevare da un'attenta lettura dell'intera trascrizione, quella dell'imputato non è stata un'affermazione di verità, bensì una sua desunzione (quindi un convinci- mento) per altro fornita a distanza di cinque anni dal fatto. A conferma di ciò l'imputato ha anche aggiunto perché così ha risposto: "...in quel tratto di strada non si può andare più veloce". Ancora, visto il tempo trascorso, cosa diversa sarebbe stata se fosse stata assunta a sostegno della decisione (anche sotto forma di indizio) una dichiarazione resa dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Giuridicamente -si legge in ricorso- la confessione può essere qualificata tale solo se si riferisce ad un'azione specifica commessa dall'imputato ("... ho frenato. non ho frenato ... l'ho vista.., non l'ho vista..."), ma non ad una sua percezione. Cosa diversa se l'imputato avesse detto: il tachimetro della mia autovettura se- gnava 65\70 Km. Avrebbe errato la Corte territoriale perché, in ogni caso, la confessione nel processo penale deve essere valutata sempre alla stregua di un indizio e non di una prova vincolante, nel senso che essa deve trovare riscontro in altri elementi raccolti, come ad esempio le testimonianze di altre persone oppure gli oggetti sequestrati come corpo del reato, in quanto è assai rischiosa una condanna penale basata unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato. Nel caso in specie la Corte del merito -ci si duole- non ha fornito alcuna cor- relazione di tale suo convincimento basato sulla presunta confessione dell'impu- tato rispetto: a. alla deposizione della moglie dell'imputato (passeggera che si trovava al suo fianco) che ha chiaramente riferito di una condotta moderata della velocità ed anche del suo mancato avvistamento della vittima (anzi non si accorse nemmeno lei dell'investimento); b. alla deposizione della teste CE (unica che ha riferito della dinamica dell'investimento nei particolari perché seguiva l'attra- versamento della vittima) che non ha per nulla riferito di una velocità sostenuta dell'autovettura condotta dall'imputato; c. alle diverse conclusioni sulla velocità tenuta dall'auto investitrice alle quali sono pervenuti i periti. 3 La Corte territoriale sarebbe, altresì, caduta in errore (pag.10 della sentenza impugnata) nell'assumere ancora una volta a base della richiesta prudenza all'im- putato nella guida le due circostanze: a. la prima, che fosse un tratto di strada con diverse case di abitazione: circostanza questa che non si rileverebbe, in assoluto, da nessun accertamento;
anzi sarebbe proprio la deposizione della teste CE a confermare che accompagnò la vittima perché abitava in luogo isolato e fuori dal centro urbano;
b. la seconda, che i fari accesi dell'autovettura della CE avreb- bero dovuto allertare l'imputato. La prima avrebbe determinato una motivazione fondata su un fatto non ac- clarato in giudizio, oltre che non vero. La seconda, al contrario, valorizzerebbe la tesi dell'imputato che cioè non po- tesse essere in ogni caso avvistata in tempo la vittima che transitò dietro il fascio di luce dei fari e non davanti, evidenziando l'illogicità della motivazione assunta per la conferma della condanna. Avrebbe comunque errato la Corte territoriale a porre a fondamento della sua decisione le regole di comportamento di cui all'art. 141 cod. strada, posto che il mancato - o comunque impreciso - accertamento della velocità tenuta dall'auto dell'imputato: a. non consente di individuare il comportamento alternativo lecito cui si sarebbe dovuto attenere l'imputato; b. non consente di stabilire se egli po- tesse o meno arrestare il suo veicolo in tempo per poter evitare l'impatto con la vittima, la quale, come univocamente emerso (e come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello), eseguì l'attraversamento in maniera imprudente, repentina e al di fuori di un punto di attraversamento consentito (ad esempio strisce pedonali), sbucando da dietro un veicolo fermatosi in un punto (tra l'altro nemmeno accertato con esattezza) della corsia di marcia opposta a quella di pertinenza dell'imputato, con i fari accesi, in una strada che —secondo quanto si ricava in atti - non era abitualmente frequentata da pedoni. Nel caso in specie la regola cautelare che la Corte assume essere stata violata -si legge in ricorso- doveva essere determinata sulla base dell'acquisizione di ele- menti più precisi e affidabili, e non esclusivamente sulla base di generiche asser- zioni circa regole di prudenza ipoteticamente violate e di contrastanti conclusioni dei periti. Il ricorrente, pertanto, chiede annullarsi la decisione impugnata che ha con- dannato per omicidio colposo l'imputato che percorreva a velocità consentita il tratto di strada dove si è verificato l'incidente, stante che è stato accertato come il pedone avesse repentinamente e con comportamento non prevedibile attraver- sato la strada, perché non è stato accertato oltre il ragionevole dubbio il compor- tamento tenuto dal conducente e non è stato nemmeno accertato se il comporta- mento alternativo cui si sarebbe dovuto attenere il conducente lecito secondo la 4 ricostruzione del decidente) avesse a lui consentito comunque di arrestare il suo veicolo in tempo per poter evitare l'impatto. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. ME PA nell'interesse dello AC che ha insistito per l'accoglimento dello stesso e ha chiesto valutarsi la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, con l'unico profilo di censura si operano contestazioni generiche alla sentenza impugnata a fronte del carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione. Inoltre, la censura avanzata, oltre ad essere fortemente orientata verso un non consentito riesame nel merito, finisce per essere in larga misura meramente reiterativa delle stesse questioni agitate in appello e motiva- tamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità. Le censure del ricorrente, in altri termini, si sostanziano in una sollecitazione alla rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede di legittimità, e nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gra- vame del merito. E' evidente, infatti, come la Difesa, pur riportando ampi brani della motivazione della sentenza impugnata, non si confronti affatto con la ratio decidendi della statuizione censurata, limitandosi a contrapporre una dinamica al- ternativa del sinistro a quella accertata in modo condiviso dai giudici di primo e secondo grado. Per contro, Wimpianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Va peraltro ricordato che , per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei 5 singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, de- terminazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chiarito che sono sottratti al sindacato di legitti- mità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). 3. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legitti- mità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, deli- neati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle consi- derazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'o- missione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da ren- dere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legittimità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame par- cellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, come fa il ricorrente, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cas- sazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099). 6 Non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condi- vide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'afferma- zione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica de- duzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui , sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta da/la L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'in- formazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valuta- zione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impu- gnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). MMM 4. I motivi proposti in punto di responsabilità sono manifestamente infon- dati in quanto non risponde al vero, come sostiene il ricorrente, che i giudici del merito abbiano fondato le loro valutazioni in ordine alla velocità tenuta dall'impu- tato esclusivamente sulle sue dichiarazioni. Queste ultime, come si evince chiara- mente a pag. 6 del provvedimento impugnato, sono state tenute nel debito conto, ma, come chiaramente esplicita il giudice del gravame del merito nella pagina successiva, sono state ritenute confermative degli accertamenti e delle conclusioni del perito e tali da rendere evidente la superfluità di un nuovo ulteriore accerta- mento peritale invocato sia dal difensore dell'imputato che da quello del respon- sabile civile. Come si ricorda a pag. 2 del provvedimento impugnato, già il primo giudice aveva riportato le analisi e le conclusioni del perito Giovanni Profeta, il quale aveva evidenziato che nel tratto di strada in cui avvenne l'investimento vi è il limite ge- nerale di velocità di 90 km/h, che la strada era caratterizzata da curve e tornanti ed è interessata ad attraversamenti con vie che conducono ad abitazioni sparse nella campagna circostante, che su entrambe le carreggiate erano posti il segnale 7 di pericolo indicante una doppia curva pericolosa, che la strada è molto buia in orario notturno e che la visibilità è molto limitata per l'assenza di illuminazione pubblica. Il perito, si dà atto in sentenza, ha stimato la velocità della vettura condotta dall'imputato in 120 km/h, calcolandola applicando la formula del "lancio balistico", come illustrato in dettaglio nell'elaborato peritale. Lo stesso ha peraltro precisato di avere calcolato la velocità con criteri prudenziali e specificato che non furono rinvenute dai carabinieri tracce di frenata sulla sede stradale. Già la sentenza di primo grado aveva altresì dato atto, oltre che delle con- clusioni del consulente tecnico della parte civile (che aveva indicato la velocità tenuta dal veicolo investitore in oltre 100 km/h), delle discordanti conclusioni dei consulenti tecnici della difesa che avevano contestato l'utilizzabilità del metodo del lancio balistico nel punto dove era avvenuto l'investimento e avevano individuato in 46 km/h la velocità di marcia del veicolo investitore. Il medesimo perito Profeta - come ricorda la sentenza impugnata a pag. 4 aveva dato atto che se il veicolo avesse viaggiato a 50 km/h il conducente avrebbe potuto frenare e rallentare;
e comunque l'impatto avrebbe avuto conseguenze ben diverse. E aveva indicato in 30 km/h la velocità da tenere in quel tratto di strada in quanto vi sono numerose abitazioni sparse nella campagna circostante. La sentenza collocata si colloca, pertanto, nel solco del consolidato dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in virtù del principio del libero convin- cimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insin- dacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382). 5. Le dichiarazioni dell'imputato, secondo cui egli al momento dell'investi- mento teneva una velocità di 65-70 km/h, sono state, dunque, legittimamente ritenute corroborare il dato tecnico;
e comunque, con motivazione logica e con- 8 grua, i giudici di merito hanno ritenuto, conformemente alla costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità che la velocità tenuta non fosse comunque adeguata rispetto a quel tratto di strada e quindi violativa non solo dei profili di colpa generica contestati ma anche del profilo di colpa specifica riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'articolo 141 del codice della strada. La sentenza impugnata opera un buon governo del costante orientamento di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili e ciò a prescindere da eventuali limiti fissati nel tratto percorso: ciò significa che, nel for- mulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rap- porto alla situazione obiettiva ambientale. Peraltro, la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all'art. 141 cod. strada non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare (pioveva, come detto, si era di sera e perciò, come legge a pag. 8 della sentenza di primo grado "le condizioni climatiche erano certamente avverse, ma non assolutamente improvvise od ecce- zionali da escludere del tutto la visibilità". Ciò anche perché - va qui ribadito- in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causa- zione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di con- dotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, Di Liberto, Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la ve- locità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del 9 veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicu- rezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'obbligo di moderare ade- guatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condi- zioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio). Ed è anche vero che, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa - vale a dire su una velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente dai prescritti limiti fissi di velocità - il giudice non è tenuto a determinare con precisione ed in termini arit- metici il limite di velocità ritenuto innocuo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto alla situazione obiettiva ambientale (cfr. Sez. 4, n. 8526 del 13/2/2015, De Luca Cardillo, Rv. 262449, in una fattispecie in cui l'im- putato aveva mantenuto una velocità prossima, per difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in consi- derazione della scarsa visibilità notturna, della prossimità sia alle strisce pedonali sia all'intersezione con altra strada nonché della presenza a bordo del motociclo da lui condotto di un passeggero privo di casco). Va evidenziato, peraltro, essere del tutto generico il tema riproposto in questa sede di un comportamento imprevedibile o anomalo della persona offesa, già ar- gomentamente e motivatamente confutato a pag. 7 della sentenza impugnata, ove si è precisato che andava valutato che in quel tratto di strada ci sono cancelli di accesso ad abitazioni e anche case;
e che anche un animale può attraversare la sede stradale, diventando un fattore di pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada. Con tali argomentazioni il ricorso non si confronta criticamente. 6. Sulla richiesta avanzata in sede di conclusioni scritte dall'avvocato PA, va evidenziato che i fatti di cui al presente processo risalgono all'8/1/2014 e che non è maturata alcuna prescrizione, dovendosi tener conto, in relazione al reato 10 per cui si procede, del raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 co. 6 del codice penale. Va in proposito ricordato che, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto dì conti- nuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'auto- noma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale ele- mento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice (così Sez. 3, n. 15238 del 19/2/2020, Mezzadra, Rv. 279383, che ha ritenuto, in virtù della predetta conti- nuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa). 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il C sigliere est sore Il Presidente