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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/08/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 9795/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 9795/2019 R.G. e vertente
T R A
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Renato Gonsalvo, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Gravina di Puglia, Piazza della Repubblica n. 15, appellante
CONTRO
in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Oronzo Simeone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Crisanzio n. 17
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2598/2019, emessa dal Giudice di Pace di Bari il
10/12/2018, depositata il 17.12.2018
Conclusioni: come precisate all'udienza del 17.4.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 16.6.2019, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2598/2019, emessa dal Giudice di Pace di Bari, con cui era stato dichiarato estinto il pagina 1 di 6 procedimento azionato, per tardività della riassunzione, e, conseguentemente, condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Assumeva l'appellante di aver intrapreso, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione mobiliare del
Tribunale di Bari, un giudizio di opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso la procedura espropriativa mobiliare promossa dalla società (di seguito WPS), Controparte_1 iscritta sotto il n. di RGE 3948/15. Il Giudice dell'esecuzione, rilevata la necessità di procedere a
“esame giudiziale nel merito” dell'opposizione formulata, all'udienza dell'8/3/2017, aveva assegnato all'opponente “termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione della causa presso il competente ufficio del Giudice di Pace”. Il giudizio era stato pertanto riassunto, a mente dell'art. 616 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Bari, e definito con il provvedimento con cui era stato dichiarato estinto il giudizio.
A sostegno dell'appello, , in prima battuta, invocava l'erroneità di tutte le determinazioni Pt_1 assunte nei vari giudizi susseguitisi, frutto di un oggettivo ed ingiustificato travisamento dei fatti, tale da inficiare sia il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione sia il successivo giudizio celebratosi dinanzi al giudice di pace;
sosteneva che il titolo esecutivo azionato non era a lui opponibile, poiché formatosi in un giudizio in cui non aveva assunto la veste di parte.
Eccepiva inoltre la insussistenza della ritenuta decadenza rispetto al termine concesso per la riassunzione per violazione di legge;
la violazione ex art. 153 comma 2 c.p.c. per mancata rimessione in termini a mente dell'art. 294 comma 2 e 3 c.p.c.; la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.
Tutto ciò premesso, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata;
la rimessione nei termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.; la condanna della società WPS al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Si costitutiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28.10.2019, la società
[...]
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. 1 c.p.c. e di tutte le richieste, anche istruttorie, formulate all'udienza del
19.11.2019 dall'appellante, sostenendo la correttezza della decisione assunta dal Giudice di Pace di Bari.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito il rigetto di ogni domanda e richiesta istruttoria formulata dall'appellante per infondatezza, inammissibilità e improcedibilità dell'appello, con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 2 di 6 Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e del principio di specificità delle censure sollevate dall'appellante.
L'atto di appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, quindi, il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppur in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. 2320/23).
Il complesso esame dell'atto di appello consente di rilevare agevolmente le ragioni poste a base dell'impugnazione.
Nel merito l'appello deve tuttavia ritenersi infondato.
L'unico motivo di impugnazione che rileva ai fini della definizione del presente giudizio è quello relativo alla ritenuta illegittimità del provvedimento assunto dal Giudice di Pace - e qui impugnato - con cui è stato dichiarato estinto il giudizio instaurato a seguito della concessione, da parte del G.E., dei termini per l'introduzione del giudizio di merito all'udienza dell'8 marzo
2017, per tardività.
Non possono invero essere esaminate, con la presente impugnazione, le ulteriori contestazioni che attengono alla regolare e legittima formazione del titolo esecutivo.
Seconda la prospettazione difensiva il termine di 90 giorni, concesso per la riassunzione del giudizio, avrebbe dovuto essere calcolato, così come in effetti è stato calcolato dalla difesa del
, dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta, a mezzo pec da parte della Pt_1 cancelleria, il 15.6.2017, e non già, come affermato dall'appellato e dal giudice della sentenza impugnata, dalla data dell'udienza (8.3.2017).
A tal fine, il rileva che, il giorno dell'udienza, successivamente alla verbalizzazione da Pt_1 parte degli avvocati, il giudice dell'esecuzione “accantonò il verbale, unitamente al fascicolo”, senza definirlo, comunicando ai difensori le sue determinazioni, soltanto successivamente e tramite posta certificata. pagina 3 di 6 Preliminarmente va detto che, secondo le norme del codice di rito, l'ordinanza, che costituisce il provvedimento tipico del giudice, deve essere portata a conoscenza delle parti. Se è resa in udienza è inserita nel processo verbale;
se è pronunciata fuori udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del
Presidente. Vieppiù che le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti del processo presenti in udienza sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire. La prova dell'avvenuta pronuncia fuori udienza è a carico della parte che la eccepisce (cfr. Cass. 4929/2004; Cass. 14045/2001).
Aggiungasi che il verbale di udienza è un atto pubblico che viene compilato da un pubblico ufficiale ed è volto a fare fede, fino a querela di falso, delle operazioni compiute e delle dichiarazioni ricevute da lui o da un altro pubblico ufficiale, documenta gli atti e gli accadimenti che avvengono nel corso dell'udienza e in esso vengono inserite “le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia” (artt. 130 e 180 c.p.c.). Per contestare, quindi, le risultanze del verbale di udienza e sostenere la non veridicità delle indicate circostanze di tempo e di luogo e dei fatti processuali in esso attestati, è indispensabile la proposizione di una querela o di una impugnativa di falso. In tal caso, grava sul denunciante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato e la prova deve risultare connotata da caratteri di univocità (Cass. 2126/2019).
Fissate le suddette coordinate di diritto, nel caso in esame, l'ordinanza di cui si discute fu resa in udienza alla presenza dei difensori, tant'è vero che risulta inserita, come previsto dalle norme di rito, nel processo verbale, e fu redatta, dopo la verbalizzazione delle parti, il giorno stesso dell'udienza, dal giudice dell'esecuzione, di suo pugno e in un unico atto.
Tale circostanza si evince anche dalle deduzioni della stessa parte appellante, per aver riconosciuto nella citazione in appello di aver visto il giudice dell'esecuzione vergare qualcosa.
La ricostruzione operata dal contrasta, dunque, con tutte le risultanze processuali. Pt_1
L'esame della documentazione versata in atti e del fascicolo del primo grado, acquisito al presente processo, consente di respingere le doglianze sollevate dall'odierno appellante in merito al corretto operato del giudice di prima istanza.
Non vi è prova agli atti della redazione fuori udienza della ordinanza de qua e, quindi, di una ipotizzata falsità del verbale di udienza dell'8.3.2017.
Né, del resto, l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza, quale atto inserito nel processo civile telematico, fa ritenere che vi fosse l'obbligo della comunicazione trattandosi – come già detto - di atto emesso all'udienza. pagina 4 di 6 Alla luce di quanto sin qui rilevato, il giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha correttamente ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione proposta (dichiarando estinto il procedimento), perché, dagli atti di causa, la riassunzione risulta tardiva, per aver il Pt_1 disatteso il termine perentorio di novanta giorni, assegnato dal Giudice dell'esecuzione, per la riassunzione del giudizio.
Anche la richiesta di rimessione in termini, avanzata a mente dell'art. 153 comma 2 c.p.c., non avrebbe potuto essere accolta.
L'istituto invocato opera allorché il richiedente dimostri che la decadenza sia stata determinata da una causa a lui non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri della assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. 7510/2023).
Nel caso in esame, come si è già evidenziato, la decadenza di cui si discute è da imputare in via esclusiva al e non già a cause a lui esterne. Pt_1
L'appello proposto va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del
D.M. 147/22, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione dell'attività istruttoria).
La richiesta formulata dalla difesa della WPS di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non può essere accolta, non potendosi rilevare nella difesa svolta l'abuso dello strumento processuale ed in mancanza della prova del danno conseguito.
Va osservato che la norma, nel disciplinare il potere concesso al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass.
4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L'art. 1, co. 17, l. 24 pagina 5 di 6 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha in-fatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis.”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 rappresentato e difeso come in atti, nei confronti della , in Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore, come rappresentata e difesa, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della , in Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €1.701,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 mandando alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Bari, 11.8.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 9795/2019 R.G. e vertente
T R A
rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Renato Gonsalvo, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Gravina di Puglia, Piazza della Repubblica n. 15, appellante
CONTRO
in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Oronzo Simeone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Crisanzio n. 17
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2598/2019, emessa dal Giudice di Pace di Bari il
10/12/2018, depositata il 17.12.2018
Conclusioni: come precisate all'udienza del 17.4.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 16.6.2019, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2598/2019, emessa dal Giudice di Pace di Bari, con cui era stato dichiarato estinto il pagina 1 di 6 procedimento azionato, per tardività della riassunzione, e, conseguentemente, condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Assumeva l'appellante di aver intrapreso, dinanzi al Giudice dell'Esecuzione mobiliare del
Tribunale di Bari, un giudizio di opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso la procedura espropriativa mobiliare promossa dalla società (di seguito WPS), Controparte_1 iscritta sotto il n. di RGE 3948/15. Il Giudice dell'esecuzione, rilevata la necessità di procedere a
“esame giudiziale nel merito” dell'opposizione formulata, all'udienza dell'8/3/2017, aveva assegnato all'opponente “termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione della causa presso il competente ufficio del Giudice di Pace”. Il giudizio era stato pertanto riassunto, a mente dell'art. 616 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Bari, e definito con il provvedimento con cui era stato dichiarato estinto il giudizio.
A sostegno dell'appello, , in prima battuta, invocava l'erroneità di tutte le determinazioni Pt_1 assunte nei vari giudizi susseguitisi, frutto di un oggettivo ed ingiustificato travisamento dei fatti, tale da inficiare sia il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione sia il successivo giudizio celebratosi dinanzi al giudice di pace;
sosteneva che il titolo esecutivo azionato non era a lui opponibile, poiché formatosi in un giudizio in cui non aveva assunto la veste di parte.
Eccepiva inoltre la insussistenza della ritenuta decadenza rispetto al termine concesso per la riassunzione per violazione di legge;
la violazione ex art. 153 comma 2 c.p.c. per mancata rimessione in termini a mente dell'art. 294 comma 2 e 3 c.p.c.; la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.
Tutto ciò premesso, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata;
la rimessione nei termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.; la condanna della società WPS al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Si costitutiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28.10.2019, la società
[...]
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 co. 1 c.p.c. e di tutte le richieste, anche istruttorie, formulate all'udienza del
19.11.2019 dall'appellante, sostenendo la correttezza della decisione assunta dal Giudice di Pace di Bari.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito il rigetto di ogni domanda e richiesta istruttoria formulata dall'appellante per infondatezza, inammissibilità e improcedibilità dell'appello, con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 2 di 6 Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e del principio di specificità delle censure sollevate dall'appellante.
L'atto di appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, quindi, il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342, co. 1, c.p.c., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppur in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. 2320/23).
Il complesso esame dell'atto di appello consente di rilevare agevolmente le ragioni poste a base dell'impugnazione.
Nel merito l'appello deve tuttavia ritenersi infondato.
L'unico motivo di impugnazione che rileva ai fini della definizione del presente giudizio è quello relativo alla ritenuta illegittimità del provvedimento assunto dal Giudice di Pace - e qui impugnato - con cui è stato dichiarato estinto il giudizio instaurato a seguito della concessione, da parte del G.E., dei termini per l'introduzione del giudizio di merito all'udienza dell'8 marzo
2017, per tardività.
Non possono invero essere esaminate, con la presente impugnazione, le ulteriori contestazioni che attengono alla regolare e legittima formazione del titolo esecutivo.
Seconda la prospettazione difensiva il termine di 90 giorni, concesso per la riassunzione del giudizio, avrebbe dovuto essere calcolato, così come in effetti è stato calcolato dalla difesa del
, dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta, a mezzo pec da parte della Pt_1 cancelleria, il 15.6.2017, e non già, come affermato dall'appellato e dal giudice della sentenza impugnata, dalla data dell'udienza (8.3.2017).
A tal fine, il rileva che, il giorno dell'udienza, successivamente alla verbalizzazione da Pt_1 parte degli avvocati, il giudice dell'esecuzione “accantonò il verbale, unitamente al fascicolo”, senza definirlo, comunicando ai difensori le sue determinazioni, soltanto successivamente e tramite posta certificata. pagina 3 di 6 Preliminarmente va detto che, secondo le norme del codice di rito, l'ordinanza, che costituisce il provvedimento tipico del giudice, deve essere portata a conoscenza delle parti. Se è resa in udienza è inserita nel processo verbale;
se è pronunciata fuori udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del
Presidente. Vieppiù che le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti del processo presenti in udienza sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire. La prova dell'avvenuta pronuncia fuori udienza è a carico della parte che la eccepisce (cfr. Cass. 4929/2004; Cass. 14045/2001).
Aggiungasi che il verbale di udienza è un atto pubblico che viene compilato da un pubblico ufficiale ed è volto a fare fede, fino a querela di falso, delle operazioni compiute e delle dichiarazioni ricevute da lui o da un altro pubblico ufficiale, documenta gli atti e gli accadimenti che avvengono nel corso dell'udienza e in esso vengono inserite “le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia” (artt. 130 e 180 c.p.c.). Per contestare, quindi, le risultanze del verbale di udienza e sostenere la non veridicità delle indicate circostanze di tempo e di luogo e dei fatti processuali in esso attestati, è indispensabile la proposizione di una querela o di una impugnativa di falso. In tal caso, grava sul denunciante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato e la prova deve risultare connotata da caratteri di univocità (Cass. 2126/2019).
Fissate le suddette coordinate di diritto, nel caso in esame, l'ordinanza di cui si discute fu resa in udienza alla presenza dei difensori, tant'è vero che risulta inserita, come previsto dalle norme di rito, nel processo verbale, e fu redatta, dopo la verbalizzazione delle parti, il giorno stesso dell'udienza, dal giudice dell'esecuzione, di suo pugno e in un unico atto.
Tale circostanza si evince anche dalle deduzioni della stessa parte appellante, per aver riconosciuto nella citazione in appello di aver visto il giudice dell'esecuzione vergare qualcosa.
La ricostruzione operata dal contrasta, dunque, con tutte le risultanze processuali. Pt_1
L'esame della documentazione versata in atti e del fascicolo del primo grado, acquisito al presente processo, consente di respingere le doglianze sollevate dall'odierno appellante in merito al corretto operato del giudice di prima istanza.
Non vi è prova agli atti della redazione fuori udienza della ordinanza de qua e, quindi, di una ipotizzata falsità del verbale di udienza dell'8.3.2017.
Né, del resto, l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza, quale atto inserito nel processo civile telematico, fa ritenere che vi fosse l'obbligo della comunicazione trattandosi – come già detto - di atto emesso all'udienza. pagina 4 di 6 Alla luce di quanto sin qui rilevato, il giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha correttamente ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione proposta (dichiarando estinto il procedimento), perché, dagli atti di causa, la riassunzione risulta tardiva, per aver il Pt_1 disatteso il termine perentorio di novanta giorni, assegnato dal Giudice dell'esecuzione, per la riassunzione del giudizio.
Anche la richiesta di rimessione in termini, avanzata a mente dell'art. 153 comma 2 c.p.c., non avrebbe potuto essere accolta.
L'istituto invocato opera allorché il richiedente dimostri che la decadenza sia stata determinata da una causa a lui non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri della assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. 7510/2023).
Nel caso in esame, come si è già evidenziato, la decadenza di cui si discute è da imputare in via esclusiva al e non già a cause a lui esterne. Pt_1
L'appello proposto va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del
D.M. 147/22, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione dell'attività istruttoria).
La richiesta formulata dalla difesa della WPS di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non può essere accolta, non potendosi rilevare nella difesa svolta l'abuso dello strumento processuale ed in mancanza della prova del danno conseguito.
Va osservato che la norma, nel disciplinare il potere concesso al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass.
4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L'art. 1, co. 17, l. 24 pagina 5 di 6 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha in-fatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis.”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 rappresentato e difeso come in atti, nei confronti della , in Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore, come rappresentata e difesa, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della , in Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in complessivi €1.701,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 mandando alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Bari, 11.8.2025
Il Giudice dott.ssa Marina Cavallo
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