Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2025, proposto da
Econova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Mignone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vitulazio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n.564/2024, emesso il 29/3/2024 dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio recante R.G. n.1216/2024, non opposto e reso esecutivo con decreto n.11278/2024 del 12/6/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LU TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I. Rilevato, in punto di fatto, che:
-) parte ricorrente dimostra che il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con decreto ingiuntivo n. 564/2024 emesso il 29.03.2024 ha condannato il Comune di Vitualzio, al pagamento, in proprio favore, di €. 11.100,04 oltre accessori come indicato nel titolo in esame;
-) ricorre, altresì, l’avv. Attilio Mignone (le parti saranno indicate in seguito con la locuzione, da intendersi onnicomprensiva, “parte ricorrente”) per l’esecuzione del medesimo titolo quanto alle spese legali da lei anticipate e liquidate – nella qualità di procuratore della ECONOVA s.r.l. - nella somma di euro 700,00 oltre agli esborsi, alle spese generali, all’IVA e alla CPA come indicato nel medesimo titolo;
-) il titolo esecutivo è stato notificato all’ente debitore in data 02.04.2024 ed è stato dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione come da attestazione in atti;
Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 (« le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto »);
II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:
-) di disporre l’esecuzione del titolo suindicato;
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro ex art. 114 co. 4 lett. e del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo
-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
III. Quanto all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a.,
Considerato che la domanda di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., inizialmente ritenuta dalla giurisprudenza prevalente inapplicabile alle somme di denaro (orientamento a cui aveva aderito questa Sezione), deve ritenersi accoglibile alla luce dei principi affermati dall’Adunanza plenaria del C.d.S., con Sentenza n. 15/2014 (v. Sent. di questa sezione n. 04305/2014 del 25.07.2014);
Ritenuto che:
-) ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e, citato la cd. astreinte può trovare applicazione dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; mentre si ritiene congruo fissare la data di scadenza al momento dell’insediamento del Commissario ad acta (Tar Campania, Napoli, sez. VIII, n. 959/2012);
-) la misura della sanzione vada ora individuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali (v. art. 114 co. 4 secondo periodo, lett. e, cit.), da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del titolo dopo la comunicazione o notificazione della presente sentenza per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo scadere del termine (di trenta giorni) per l’insediamento del Commissario ad acta;
-) pertanto, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda volta alla condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle penalità di mora come risulta dall’esposizione che precede;
IV. Quanto alle spese del presente giudizio,
Considerato che:
-) per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione del titolo, all'esame ed alla notifica dello stesso, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);
-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al titolo azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore;
V. Quanto alla fondatezza della pretesa e alla nomina del commissario ad acta
Considerato che l’ente intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione debba essere accolta e che, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nominandosi sin d’ora il commissario ‘ad acta’ in caso di perdurante inadempimento, come richiesto da parte ricorrente;
Precisato che alla somma individuata nel titolo qui azionato andranno sottratte le somme eventualmente già pagate per lo stesso titolo;
Considerato che l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio;
Precisato che tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952);
Ritenuto che l’Amministrazione debba essere obbligata a effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato comprendendovi, come richiesto dalla parte ricorrente, gli interessi come indicato nel titolo azionato;
Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i criteri sopra indicati, debbano seguire la soccombenza con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):
-) DICHIARA l’obbligo del Comune di Vitulazio di dare esecuzione - entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva;
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, NOMINA Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, anche in pensione , che provvederà, con compenso liquidato con le modalità indicate in motivazione, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
-) CONDANNA il Comune intimato a versare, per ogni violazione o inosservanza successiva al giorno della notificazione o della comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e sino all’insediamento del commissario ad acta, una somma pari agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a. lett. e);
-) CONDANNA l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge, alle eventuali spese per la registrazione del titolo e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
-) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RC, Presidente
LU TA, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TA | LO RC |
IL SEGRETARIO