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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/10/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 10709 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 10709/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. TOMEI SABINO, avv. DARIO Parte_1
GUIDA e avv. FRANCESCO DI MAIO
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale dedeucendo: di aver lavorato alle dipendenze della ditta Mione MI formalmente dal 20/1/2015 al 8/7/2022 restando creditore delle retribuzioni dal 19/3/2015 al 8/7/2022 (nella misura mensile di € 1.251,25, e del TFR determinato in € 9.212,72; di aver tentato con atto di precetto notificato la riscossione coatta dei propri crediti, risultata infruttuosa in data 15/2/2024 a cagione della inesistenza di beni mobili utilmente pignorabili cancellata dal Registro Imprese in data 24/6/2016, e non potendo più essere dichiarata fallita ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 14/2019, ad accedere al Fondo di Garanzia con domanda del 23/2/2024, trasmessa telematicamente con gli allegati indicati in calce alla stessa (tra cui: pignoramento, ricorso al GL, sentenza 5146, ordinanza 6145, procura notarile all'incasso, ispezioni catastali); di aver esperito invano i rimedi amministrativi in data 29/4/2024, decorsi i termini
CP_ di legge;
che con lettera 22/7/2024 l' comunicava l'accoglimento della domanda ex art. 2 L.
279/1982 (TFR) ma non provvedeva tuttavia al materiale pagamento nonostante i solleciti inviati dal procuratore.
Adiva quindi l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare CP_1
di Aversa, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia ovvero a pagare alla ricorrente CP_2
la somma lorda di € 9.212,72 oltre interessi e rivalutazione dal 8/7/2022”.
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti della ricorrente dei ratei di cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_3 Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto solo nel mese di giugno 2025 e, dunque, in data successiva alla notifica del ricorso (avvenuta il 16.9.2024).
CP_ Osserva poi il giudicante, con riferimento a quanto eccepito da che, se è vero che risulta depositata in atti prova dell'accoglimento della domanda già con provvedimento del 22.7.2024, non risulta tuttavia allegato il motivo per cui - secondo l' - non era stato possibile eseguire il CP_3
CP_ pagamento: ha infatti dedotto di aver proceduto al riaccredito della somma per ben 4 volte (luglio
2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024) prima di disporre il pagamento in favore del procuratore della parte e in virtù di procura speciale all'incasso, senza tuttavia allegare i motivi per cui i fatti impeditivi del pagamento in questione.
Per quanto esposto le spese di lite sono poste a carico dell' , secondo la regola della CP_1
soccombenza, e sono liquidate a nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della domanda, nonché della decisione della causa in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.686,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 05/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 10709/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. TOMEI SABINO, avv. DARIO Parte_1
GUIDA e avv. FRANCESCO DI MAIO
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale dedeucendo: di aver lavorato alle dipendenze della ditta Mione MI formalmente dal 20/1/2015 al 8/7/2022 restando creditore delle retribuzioni dal 19/3/2015 al 8/7/2022 (nella misura mensile di € 1.251,25, e del TFR determinato in € 9.212,72; di aver tentato con atto di precetto notificato la riscossione coatta dei propri crediti, risultata infruttuosa in data 15/2/2024 a cagione della inesistenza di beni mobili utilmente pignorabili cancellata dal Registro Imprese in data 24/6/2016, e non potendo più essere dichiarata fallita ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 14/2019, ad accedere al Fondo di Garanzia con domanda del 23/2/2024, trasmessa telematicamente con gli allegati indicati in calce alla stessa (tra cui: pignoramento, ricorso al GL, sentenza 5146, ordinanza 6145, procura notarile all'incasso, ispezioni catastali); di aver esperito invano i rimedi amministrativi in data 29/4/2024, decorsi i termini
CP_ di legge;
che con lettera 22/7/2024 l' comunicava l'accoglimento della domanda ex art. 2 L.
279/1982 (TFR) ma non provvedeva tuttavia al materiale pagamento nonostante i solleciti inviati dal procuratore.
Adiva quindi l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare CP_1
di Aversa, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia ovvero a pagare alla ricorrente CP_2
la somma lorda di € 9.212,72 oltre interessi e rivalutazione dal 8/7/2022”.
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti della ricorrente dei ratei di cui è causa.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto CP_ dell'avvenuto pagamento da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_3 Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto solo nel mese di giugno 2025 e, dunque, in data successiva alla notifica del ricorso (avvenuta il 16.9.2024).
CP_ Osserva poi il giudicante, con riferimento a quanto eccepito da che, se è vero che risulta depositata in atti prova dell'accoglimento della domanda già con provvedimento del 22.7.2024, non risulta tuttavia allegato il motivo per cui - secondo l' - non era stato possibile eseguire il CP_3
CP_ pagamento: ha infatti dedotto di aver proceduto al riaccredito della somma per ben 4 volte (luglio
2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024) prima di disporre il pagamento in favore del procuratore della parte e in virtù di procura speciale all'incasso, senza tuttavia allegare i motivi per cui i fatti impeditivi del pagamento in questione.
Per quanto esposto le spese di lite sono poste a carico dell' , secondo la regola della CP_1
soccombenza, e sono liquidate a nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della domanda, nonché della decisione della causa in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.686,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 05/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo