Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1038/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1038/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Raffanello n. 84, codice fiscale difesa e rappresentata, giusta procura alle liti C.F._1 in atti, dall'Avv. Zobeide Pastorelli (C.F.: – PEC: C.F._2
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio di quest'ultima, in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/c e
, nato a [...] il [...], residente a [...] Pt_2
Raffanello n. 123, codice fiscale difeso e rappresentato, giusta procura alle C.F._3 liti in atti, dall'Avv. Angelina Carusi (C.F.: . – PEC: C.F._4
del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_2 quest'ultima, in Ferrara, via Garibaldi n. 15
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 maggio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Minturno
a ND (SO) e nato il [...] a [...]; di essersi separati Persona_2
consensualmente con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 12/12/2016, debitamente trascritta;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I signori e convengono che ciascun genitore provvederà al mantenimento Pt_2 Parte_1
del figlio residente presso la madre, precisando che il ragazzo ha espresso la volontà Per_2
di mantenere inalterata la consuetudine di soggiornare anche presso la residenza del padre per conservare un rapporto stabile con questo genitore. La Signora continuerà a Parte_1 percepire in via esclusiva l'assegno unico erogato dall'Inps in favore del figlio Per_2
Provvederanno altresì al concorso al mantenimento di maggiorenne ma non Per_1
completamente economicamente indipendente.
2) i signori e avendo convenuto l'anticipazione o il rimborso all'altro della Parte_1 Pt_2
propria quota, si suddivideranno nella misura del 50% le spese di carattere straordinario relative ai figli in base al seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica, connessa al programma di studio;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
3) I signori e dichiarano di essere autosufficienti ed economicamente Parte_1 Pt_2 indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 giugno 2025.
In data 26 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data 12 dicembre 2016, certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Minturno (LT), il
15.05.2000 fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Minturno di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 11 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri