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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7009/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7009/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 11,11 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...]
e Per 'avv. DE ROSA BRUNELLO Parte_1 Parte_1
, Per essuno Controparte_1 E' altresì presente ai fini della pratica forense per la pratica anticipata.. Persona_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
Il procuratore di parte attrice si riporta agli atti e chiede di essere esentato dalla presenza al momento della lettura.
Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio
Su invito del Giudice l'avv. De Rosa dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 11,45 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7009/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv . DE ROSA BRUNELLO e Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. DE ROSA
BRUNELLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROSA BRUNELLO elettivamente Parte_1 C.F._2
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. DE ROSA BRUNELLO
ATTORE/I
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da e con ricorso ex art. 281 decies Parte_1 Parte_1
c.p.c., regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Previa sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata, anche
inaudita altera parte, dichiararsi nulla ovvero annullarsi la delibera adottata dal del Parte_2
27 ottobre 2023 ed impugnata con il presente atto per tutti i motivi di cui in premessa da intendersi qui
richiamati, con ogni conseguente provvedimento. Con rimborso delle spese legali a carico della parte
resistente”.
All'esito della prima udienza veniva dichiarata la contumacia del e, con ordinanza del 16.7.2024 a CP_1
scioglimento della riserva assunta, veniva sospesa l'efficacia della delibera assunta sul punto n. 3 dell'ordine del giorno della delibera impugnata .
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 18.12.2024 precisate le conclusioni come da ricorso introduttivo, la causa veniva rinviata per la discussione.
pagina 3 di 6 All'udienza del 29.1.2025, in esito alla discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
I ricorrenti lamentano l'invalidità della delibera del 27.10.2024 sul presupposto che a) l'assemblea sarebbe stata convocata su iniziativa dell'amministratore, senza che alcun condomino ne facesse richiesta e senza che vi fossero dei motivi di urgenza;
b) l'aver convocato più assemblee straordinarie successive tra loro sarebbe stato illegittimo oltre che inopportuno in quanto avrebbe reso difficoltosa la loro partecipazione alle assemblee (convocate in un luogo difficilmente accessibile) nonché la possibilità di contestarne la legittimità;
c) mancanza dell'indicazione delle quote millesimali detenute dai presenti con la conseguenza che , si sarebbe reso impossibile verificare l'esistenza o meno della maggioranza delle quote millesimali prevista dall'art. 1136 c.c.;
d) le opere edilizie deliberate sarebbero, oltre che voluttuarie e non necessarie, di un valore economico elevato al quale gli stessi non riuscirebbero a farvi fronte;
e) contrariamente a quanto statuito dall'art. 1135, comma primo, n. 4, c.c., non sarebbe stato costituito l'obbligatorio fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori straordinari da eseguirsi.
Preliminarmente deve evidenziarsi che:
- non esiste alcuna norma che vieti all'amministratore di convocare assemblee straordinarie: di contro ai fini dell'espletamento del mandato conferito ex art 1130 c.c. e seguenti l'amministratore è tenuto a convocare le assemblee per sottoporre ai partecipanti al condominio le questioni da decidere in relazione alla gestione dei beni e servizi comuni.
- è priva di fondamento l'eccezione che la mancata indicazione delle quote millesimali dei condomini presenti non permetta di verificare l'esistenza o meno della maggioranza delle quote millesimali prevista dall'art. 1136
c.c.: atteso che è pacifico che il è composto da soli 3 condomini e che due dei tre fossero presenti in CP_1
assemblea( esclusi solo i ricorrenti) con la conseguenza che risulta intellegibile il quorum deliberativo che comunque era rappresentata dalla maggioranza .
Ciò posto e considerato, atteso che è pur vero che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro pagina 4 di 6 della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella
specie in esame non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale al punto 1 e 2
dell'odg di procedere alla messa in pristino dell'edificio atteso che non è contestato che tali opere si sono rese necessarie a seguito di ordinanza comunale.
Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso.
Quanto alla dedotta mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma primo, n. 4, c.c., si rileva che per le opere di cui al punto 2 dell'odg il fondo è stato esplicitamente costituito, deve intendersi quindi che il motivo di impugnazione sia limitato al punto 3 dell'odg.
Dalla lettura del verbale assembleare e tenuto conto dell'importanza delle opere deliberata, ritenute quindi di natura straordinaria, emerge che per tali opere era necessario costituire l'obbligatorio fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori straordinari da eseguirsi ai sensi dell'art. 1135 comma 4 c.c.; circostanza questa non avvenuta
Consegue la nullità della delibera di cui al punto 3 dell'odg per violazione del disposto di cui all'art. 1135 c.c.
comma 4 .
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano a favore di parte attrice come in dispositivo.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
pagina 5 di 6 - dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 27.10.2023 punti 3 dell'odg CP_1
come in motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice
- condanna il Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida €.4.217,00 CP_1
per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 29.1.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7009/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 29 gennaio 2025 ad ore 11,11 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...]
e Per 'avv. DE ROSA BRUNELLO Parte_1 Parte_1
, Per essuno Controparte_1 E' altresì presente ai fini della pratica forense per la pratica anticipata.. Persona_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
Il procuratore di parte attrice si riporta agli atti e chiede di essere esentato dalla presenza al momento della lettura.
Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio
Su invito del Giudice l'avv. De Rosa dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 11,45 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7009/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv . DE ROSA BRUNELLO e Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. DE ROSA
BRUNELLO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ROSA BRUNELLO elettivamente Parte_1 C.F._2
domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. DE ROSA BRUNELLO
ATTORE/I
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da e con ricorso ex art. 281 decies Parte_1 Parte_1
c.p.c., regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Previa sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata, anche
inaudita altera parte, dichiararsi nulla ovvero annullarsi la delibera adottata dal del Parte_2
27 ottobre 2023 ed impugnata con il presente atto per tutti i motivi di cui in premessa da intendersi qui
richiamati, con ogni conseguente provvedimento. Con rimborso delle spese legali a carico della parte
resistente”.
All'esito della prima udienza veniva dichiarata la contumacia del e, con ordinanza del 16.7.2024 a CP_1
scioglimento della riserva assunta, veniva sospesa l'efficacia della delibera assunta sul punto n. 3 dell'ordine del giorno della delibera impugnata .
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 18.12.2024 precisate le conclusioni come da ricorso introduttivo, la causa veniva rinviata per la discussione.
pagina 3 di 6 All'udienza del 29.1.2025, in esito alla discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
I ricorrenti lamentano l'invalidità della delibera del 27.10.2024 sul presupposto che a) l'assemblea sarebbe stata convocata su iniziativa dell'amministratore, senza che alcun condomino ne facesse richiesta e senza che vi fossero dei motivi di urgenza;
b) l'aver convocato più assemblee straordinarie successive tra loro sarebbe stato illegittimo oltre che inopportuno in quanto avrebbe reso difficoltosa la loro partecipazione alle assemblee (convocate in un luogo difficilmente accessibile) nonché la possibilità di contestarne la legittimità;
c) mancanza dell'indicazione delle quote millesimali detenute dai presenti con la conseguenza che , si sarebbe reso impossibile verificare l'esistenza o meno della maggioranza delle quote millesimali prevista dall'art. 1136 c.c.;
d) le opere edilizie deliberate sarebbero, oltre che voluttuarie e non necessarie, di un valore economico elevato al quale gli stessi non riuscirebbero a farvi fronte;
e) contrariamente a quanto statuito dall'art. 1135, comma primo, n. 4, c.c., non sarebbe stato costituito l'obbligatorio fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori straordinari da eseguirsi.
Preliminarmente deve evidenziarsi che:
- non esiste alcuna norma che vieti all'amministratore di convocare assemblee straordinarie: di contro ai fini dell'espletamento del mandato conferito ex art 1130 c.c. e seguenti l'amministratore è tenuto a convocare le assemblee per sottoporre ai partecipanti al condominio le questioni da decidere in relazione alla gestione dei beni e servizi comuni.
- è priva di fondamento l'eccezione che la mancata indicazione delle quote millesimali dei condomini presenti non permetta di verificare l'esistenza o meno della maggioranza delle quote millesimali prevista dall'art. 1136
c.c.: atteso che è pacifico che il è composto da soli 3 condomini e che due dei tre fossero presenti in CP_1
assemblea( esclusi solo i ricorrenti) con la conseguenza che risulta intellegibile il quorum deliberativo che comunque era rappresentata dalla maggioranza .
Ciò posto e considerato, atteso che è pur vero che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro pagina 4 di 6 della legittimità: tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001; Cass. n. 19457 del 2005). Nella
specie in esame non può essere contestata la scelta operata dall'assemblea condominiale al punto 1 e 2
dell'odg di procedere alla messa in pristino dell'edificio atteso che non è contestato che tali opere si sono rese necessarie a seguito di ordinanza comunale.
Emerge quindi il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea con la conseguenza che risulta infondato il motivo di impugnazione che quindi va disatteso.
Quanto alla dedotta mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma primo, n. 4, c.c., si rileva che per le opere di cui al punto 2 dell'odg il fondo è stato esplicitamente costituito, deve intendersi quindi che il motivo di impugnazione sia limitato al punto 3 dell'odg.
Dalla lettura del verbale assembleare e tenuto conto dell'importanza delle opere deliberata, ritenute quindi di natura straordinaria, emerge che per tali opere era necessario costituire l'obbligatorio fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori straordinari da eseguirsi ai sensi dell'art. 1135 comma 4 c.c.; circostanza questa non avvenuta
Consegue la nullità della delibera di cui al punto 3 dell'odg per violazione del disposto di cui all'art. 1135 c.c.
comma 4 .
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano a favore di parte attrice come in dispositivo.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande delle parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
pagina 5 di 6 - dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 27.10.2023 punti 3 dell'odg CP_1
come in motivazione
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice
- condanna il Convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida €.4.217,00 CP_1
per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfetario.
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, 29.1.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
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