Decreto cautelare 9 giugno 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6057 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08408/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8408 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dal concorso, per esami, per l'ammissione di 146 (centoquarantasei) allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito per l'anno accademico 2023-2024, notificato al ricorrente in data 17.04.2023, nonché di tutti gli atti antecedenti e successivi
e per l’accertamento del proprio diritto alla riammissione al concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione del procuratore di parte ricorrente in data 1.10.2025, ove si afferma di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. CL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per l'ammissione di 146 (centoquarantasei) allievi al primo anno del 205° Corso dell’Accademia Militare dell’Esercito per l'anno accademico 2023-2024, perché giudicato “INIDONEO”, come da verbale di visita medica di riesame del 17.4.2023, per “allergia ad amoxicillina con manifestazione clinica severa”;
- avverso tale negativa determinazione il ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare, producendo documentazione medica di varia natura che potrebbe condurre a diverse conclusioni;
- con decreto monocratico n. -OMISSIS-, confermato con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare del ricorrente, ai soli fini dell’ammissione con riserva alle successive fasi dell’iter concorsuale;
- si è svolta la verificazione, a cura del Collegio Medico Legale della Difesa all’uopo nominato dalla Sezione con la stessa ordinanza collegiale sopracitata, la quale si è conclusa accertando l’idoneità del candidato, con profilo 2 AV, al reclutamento quale Allievo del primo anno del 205° Corso dell’Accademia Militare dell’Esercito (deposito del 27.9.2023);
Vista la successiva dichiarazione del procuratore di parte ricorrente contenuta nelle “memorie” in data 1.10.2025 (dep. 3.10.2025), ove si afferma che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione del gravame, essendo stato l’interessato incorporato in altra ZA MA (come meglio precisato dal Ministero resistente con nota del 24.9.2025, l’interessato è stato ammesso al 23° corso AUPC e si trova negli Stati Uniti per seguire il corso di formazione che terminerà nel mese di giugno 2027);
Rilevato che nella stessa dichiarazione parte ricorrente insiste, tuttavia, affinché questo Collegio si pronunci “…anche incidender tantum, in ordine alla idoneità fisica del ricorrente, non sussistendo la presunta patologia allo stesso contestata”;
Considerato che, per tutto quanto precede, questo Collegio debba senz’altro dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.) mentre non vi sono i presupposti processuali per una pronuncia incidentale di idoneità fisica, come preteso da parte ricorrente;
Considerato, infatti, al riguardo che “3. Questo Consiglio ha da tempo condivisibilmente chiarito che: “l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso, ex art. 100 cod. proc. civ., non solo non va confuso con un'astratta aspirazione al ripristino della legalità che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità, del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità dal suo accoglimento” (C.d.S, VI, 14.1.2019, n. 343).
Pertanto, l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente.
In un’ottica comparatistica – che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune – la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, a contrario, dalla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c, che sanziona con l’inammissibilità il motivo di ricorso per cassazione “il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (non potendosi, peraltro, desumere il quesito dal contenuto del motivo) o che si riveli una tautologia o un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice” (Cass. civ. V, 11.5.2017, n. 11646). (Cons. Stato, III, 20/02/2025, n. 1419);
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, c.p.a., “….Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.”;
Ritenuto di desumere dalle due norme citate che, laddove vi sia la rinuncia o il venir meno dell’interesse alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, non è ammissibile un accertamento incidentale di illegittimità degli stessi scissa dalla contestuale azione demolitoria; l’unica eccezione a tale regola si ha in caso di allegazione e dimostrazione di un interesse ai fini risarcitori (comma 3 cit.), profilo che, però, nella specie non è stato dedotto da parte ricorrente che si è limitata a prospettare il proprio interesse astratto a vedere affermata l’assenza della patologia a prescindere dall’annullamento del verbale di inidoneità e della conseguente esclusione dal concorso;
Ritenuto, conclusivamente, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate stante il presente esito;
Ritenuto, viceversa, di non dover provvedere sulla spese di verificazione in mancanza di richiesta e quantificazione di esse da parte dell’organismo verificatore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Nulla a provvedere sulle spese di verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NN, Presidente
CL RA, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL RA | GI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.