Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Presidente dott.ssa Carmen Lombardi
Consigliere relatore dott.ssa Milena Cortigiano
Consigliere dott.ssa Chiara De Franco
riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello all'udienza dell'8.1.2025 la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2381/2022 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arcangelo Zampella Parte 1
Appellante
[
]E I
in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro depositato in data 9.5.2021, Parte 1 esponeva:
che aveva lavorato dal 14.3.2013 al 19.10.2015 alle dipendenze della società CP 2 operante nell'ambito dei servizi di pulizia, con mansioni di addetto alla sorveglianza ed ai servizi di portierato presso l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., premessa in fatto, lett a e b); che, depositata istanza di decreto ingiuntivo, "con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cassino dr. Pt 2 la veniva condannata al Controparte_2
pagamento della somma di € 2.446,44 a titolo di retribuzioni dei mesi settembre e ottobre 2015 (cfr decreto con pedissequo decreto)" (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., premessa in fatto, lett. c, d );
"si procedeva, pertanto, ad eseguire diversi pignoramenti presso la sede della società (il 16.04.2016 26.04.2017, il 25.07.2019)", con esito negativo (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., premessa in fatto, lett. e); che “il 14.10.2016 veniva depositato il primo ricorso per dichiarazione di fallimento, ma lo stesso veniva rigettato dal Tribunale di Cassino" (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., premessa in fatto, lett. f);
.CP che "successivamente il ricorrente depositava il 30.09.2019 presso di competenza richiesta per il pagamento della suddetta somma a titolo di ultime mensilità di settembre ed ottobre 2015, ai sensi dell'art. 2 co. 1 d.lvo 80/92, corredando la domanda con tutta la documentazione richiesta dall'ente" (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., premessa in fatto, lett. g); che l'CP 1 rigettava la suddetta istanza dichiarando che le retribuzioni richieste non rientravano nel periodo coperto dal Fondo di Garanzia (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., premessa in fatto, lett. h); che l'istante aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale, il quale non si pronunciava (cfr. ricorso ex art. 442 c.p.c., premessa in fatto, lett. i).
Tanto esposto e lamentata l'erroneità del provvedimento di rigetto da parte dell' CP_1, chiedeva di accertare e dichiarare, sussistendo i presupposti previsti dalla legge, il proprio diritto al pagamento delle mensilità non retribuite di settembre 2015 e ottobre 2015, oltre interessi legali e rivalutazione,
e, per l'effetto, di condannare l'CP_1 al pagamento della somma di euro 2.446,44, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, chiedeva di condannare l'ente previdenziale al pagamento delle ultime mensilità nella misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenuta assistenziali e previdenziali;
con vittoria di spese e attribuzione.
Costituitosi l'CP_1, con sentenza n. 1827/2022, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 29.9.2022,
Parte_1 e ne invocava la riforma, con vittoria di spese.
L'appellato non si costituiva in giudizio.
Autorizzata all'udienza del 6.11.2024, su richiesta del difensore dell'appellante, la rinotifica dell'appello, all'odierna udienza dell'8.1.2025 la parte non compariva, né forniva la prova della rinotifica del gravame.
*****
2. Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Invero, in caso di rinnovazione della notifica non eseguita il giudizio è sottoposto alla disciplina il processo di estingue dettata dall'art. 307 cod. proc. civ., che ai commi 3 e 4 stabilisce che ".
...
altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge..., o dal giudice che sia autorizzato a fissarlo....
L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio" (Cass. 23 maggio 1990 n. 4637, Cass. 28 maggio 1990 n. 4926,
Cass. 9 luglio 1999 n. 7209, Cassazione n. 3251 del 5.3.2003).
La perentorietà del termine per procedere alla rinnovazione della notificazione della citazione è espressamente stabilita dall'art. 291 cod. proc. civ. e ne consegue che, in caso di inosservanza dell'ordine di rinnovazione o di mancato rispetto del termine, il giudice deve pervenire ad una pronuncia di mero rito che definisca il processo, senza alcuna possibilità di sanatoria o concessione di un nuovo termine.
Come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio,
l'art. 291 c.p.c. trova applicazione anche nel rito del lavoro ed, altresì, nell'ipotesi in cui il giudice non abbia fissato un termine perentorio (cfr. Cass. 4529/00; Cass. 7209/99). Invero, la Suprema
Corte ha così statuito: “Anche nel rito del lavoro, dunque, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo comporta gli effetti estintivi di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c. (Cass., n. 4637 del 1990), quand'anche il pretore abbia omesso di fissare il termine necessariamente perentorio entro il quale la notificazione del ricorso andava effettuata, giacché in tal caso (come per l'atto di citazione: cfr. Cass., n. 28 del 1996) deve ritenersi che il termine per la rinnovazione della notificazione sia implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all'udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c." (Cass. sez. III n.7209/99).
Nel caso che ci occupa, dopo la concessione, all'udienza del 6.11.2024, del termine per la rinotifica, parte appellante non ha dato prova di aver rinotificato l'appello, né è comparsa all'odierna udienza.
Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.
Nulla per le spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
la Corte così decide:
dichiara il giudizio estinto;
nulla per le spese del presente grado.
Napoli, 1'8.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi