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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2344/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata, emessa il 20-29/10/2018, iscritto al n. 2278/2019 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. ), costituitasi in persona della Dr.ssa Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di
[...] procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti
Sergio Della Rocca (c.f. ) e Danilo Monaco (c.f. C.F._1
); C.F._2
AP P E L L AN T E
E
.f. ), costituitosi in persona del pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., nonché di delibera di giunta n. 72 del 22/5/2019, dall'Avv. Catello Miranda (c.f. ); C.F._3
AP P E L L A TO
n. 2278/2019 R.G.AA.CC. Pag. 1 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Torre Annunziata notificato il
16/10/2016, il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
1197/2016 emesso in favore della società che svolgeva attività di Parte_1
accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del , avente ad Controparte_2 oggetto l'importo di € 176.121,56 oltre accessori, a titolo di corrispettivo, sostenendo che nulla era dovuto.
Si costituiva la SO.GE.T., chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 2344/2018 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2
pagamento in favore della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 dell'importo di euro 96.432,53 oltre interessi al tasso di cui al dlgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna il
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante metà Parte_1 delle spese di lite, che si liquida, nell'importo già decurtato, in euro 5.000,00 per competenze ed euro 210,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
29/4/2019, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in Pt_1 accoglimento della impugnazione, nella parte in cui è stata accolta l'opposizione da parte del riformare, anche mediante dichiarazione di nullità, la Controparte_2
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2344 del 20 ottobre 2018, pubblicata il 29 ottobre 2018, comunicata il 30 ottobre 2018, non notificata, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1197/2016 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, oltre interessi moratori;
in ogni caso. condannare il al Controparte_2 pagamento anche della somma di € 79.689,03, oltre interessi moratori, per cui c'è stato
l'accoglimento parziale della opposizione”.
n. 2278/2019 R.G.AA.CC. Pag. 2 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito, con comparsa di risposta depositata l'1/11/2019, il CP_2 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18/2/2025 nessuna delle parti è comparsa;
la
Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 4/3/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c..
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2344/2018 del Tribunale di Torre Annunziata emessa il 20-29/10/2018: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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